Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 luglio 2005
Istituzione dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, Scuola superiore ad ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004;
Visto l'art. 22 del predetto decreto il quale prevede:
al comma 1, che «in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) - il quale fa riferimento alle iniziative di sperimentazione di Scuole superiori, avviate in relazione agli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra le Universita' di Catania, Lecce, Pavia, Siena e il Ministero - sulla base della relazione predisposta dal Comitato, tenuto conto delle differenziate situazioni e delle richieste delle singole universita' interessate, viene disposta: relativamente alla iniziativa dell'Universita' di Pavia, la istituzione della Scuola superiore denominata Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia, contestualmente alla approvazione, con decreto del Ministro, dello statuto e del regolamento didattico relativi, presentati dal Rettore dell'Universita' di Pavia;...»;
al comma 2, che «al termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato in ordine ai risultati dei processi formativi, puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto lo statuto dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentato dal Rettore dell'Universita' di Pavia;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito, a decorrere dall'a.a. 2004-2005, l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, Scuola superiore ad ordinamento speciale, del quale e' approvato lo statuto allegato al presente decreto.
2. I corsi ordinari, che costituiscono compito specifico dell'istituto e integrano il percorso formativo seguito dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Universita' di Pavia, sono articolati in quattro distinte classi:
1) classe di scienze umane;
2) classe di scienze sociali;
3) classe di scienze e tecnologie;
4) classe di scienze biomediche.
 
Art. 2.
1. L'Istituto istituisce inoltre:
a) corsi di master di secondo livello;
b) corsi di dottorato di ricerca;
c) corsi di perfezionamento post-dottorali;
d) corsi di alta formazione permanente;
e) corsi di laurea magistrale sulla base di specifici accordi convenzionali con l'Universita' di Pavia.
2. Il regolamento didattico dell'Istituto verra' approvato con successivo decreto, tenuto conto di quanto previsto, in particolare, dagli articoli 41 e 44 dello statuto.
 
Art. 3.
1. L'ammissione ai corsi dell'Istituto avviene per concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.
 
Art. 4.
1. Al termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine ai risultati dei processi formativi, puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 luglio 2005
Il Ministro: Moratti
 
STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
Titolo I
Art. 1.
(Natura dell'istituzione)
1. L'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia ha natura di Scuola superiore ad ordinamento speciale ed e' inserito nel sistema universitario italiano con propria personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
Art. 2.
(Finalita)
1. Riconoscendo nel capitale umano la principale risorsa per lo sviluppo di un paese, l'Istituto si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di talento, offrendo loro, nella fase degli studi pre e post-laurea, percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacita', nonche' occasioni di arricchimento scientifico e culturale, anche in senso interdisciplinare. L'Istituto si propone altresi' di contribuire al progresso della scienza, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando programmi di ricerca scientifica.
2. La realizzazione di un ambiente di forte interazione tra alta formazione e ricerca scientifica costituisce una precisa finalita' dell'Istituto.
3. Nel perseguimento delle sue finalita', l'Istituto si affianca all'Universita' degli studi di Pavia ed opera in stretta sinergia con essa per un potenziamento del sistema universitario pavese e di Pavia come citta' universitaria.
Art. 3.
(Principi ispiratori)
1. L'Istituto riconosce ad ogni studente che lo meriti il diritto di accedere alla sua offerta formativa e di sviluppare pienamente le proprie capacita', indipendentemente da ogni condizionamento economico o sociale e senza discriminazioni di alcun tipo.
2. La liberta' di espressione e di insegnamento, il reciproco rispetto e la tolleranza nella diversita' costituiscono principi fondamentali nella vita dell'Istituto.
Art. 4.
(Partecipazioni istituzionali)
1. L'Istituto, inserendosi nel tradizionale rapporto tra l'Universita' e i Collegi universitari di Pavia e riconoscendo il ruolo formativo universitario di questi ultimi, realizza una propria forma avanzata di partecipazione dei Collegi ai processi formativi universitari. Grazie a questa specifica collaborazione, l'Istituto assicura anche il carattere residenziale e collegiale delle proprie attivita' didattiche e di ricerca. Sono pertanto partecipazioni istituzionali dell'Istituto: l'Universita' di Pavia, il Collegio Borromeo, il Collegio Ghislieri, il Collegio Nuovo, il Collegio S. Caterina da Siena e l'Ente gestore del Diritto allo Studio di Pavia.
Art. 5.
(Cooperazione internazionale)
1. Nell'intero ambito delle proprie attivita' di didattica e ricerca l'Istituto promuove la cooperazione internazionale, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi del Mediterraneo, anche favorendo la mobilita' di studenti, professori e ricercatori.
Art. 6.
(Attivita' formative)
1. Per il raggiungimento delle proprie finalita' formative, l'Istituto attiva:
a) corsi ordinari per gli allievi contestualmente iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Universita' di Pavia;
b) corsi di master di secondo livello;
c) corsi di dottorato di ricerca.
2. Puo' inoltre attivare:
d) corsi di perfezionamento post-dottorali;
e) corsi di alta formazione permanente;
f) corsi di laurea magistrale sulla base di specifici accordi convenzionali con l'Universita' di Pavia.
3. Al termine dei corsi di cui ai commi 1 e 2 l'Istituto rilascia i titoli previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.
4. L'Istituto puo' istituire e regolamentare forme di tutorato, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienza diretta a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.
5. L'Istituto organizza inoltre attivita' di orientamento universitario e promuove attivita' culturali.
6. L'ammissione ai corsi dell'Istituto avviene per concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.
Art. 7.
(Corsi ordinari)
1. I corsi ordinari, che costituiscono compito specifico dell'Istituto e integrano il percorso formativo seguito dagli allievi presso l'Universita' di Pavia nei corsi di laurea e di laurea magistrale, sono impartiti in quattro distinte classi:
1. classe di scienze umane;
2. classe di scienze sociali;
3. classe di scienze e tecnologie;
4. classe di scienze biomediche.
2. I corsi dell'Istituto possono dar luogo al riconoscimento di crediti formativi universitari solo in caso di interruzione degli studi presso l'Istituto.
3. Al termine della frequenza dei corsi ordinari, che hanno durata quinquennale, all'allievo che abbia superato l'esame finale di tesi viene conferito il diploma di licenza.
4. Il diploma di licenza costituisce titolo di merito, valutabile per l'ammissione ai percorsi formativi di ulteriore livello dell'Istituto.
Art. 8.
(Corsi di master)
1. I corsi di master di secondo livello offrono ai loro allievi un'alta qualificazione scientifica e professionale in un contesto di forte interazione con il mondo delle professioni. La presenza di studenti e docenti stranieri e' prevista come elemento qualificante dei corsi.
2. I corsi possono essere svolti dall'Istituto in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni con altre Universita', Enti di ricerca o Istituti di insegnamento superiore, italiani o stranieri, con la possibilita' di conferimento di titoli multipli o congiunti.
3. I corsi hanno, di norma, la durata di un anno, al termine del quale e' conferito il master.
Art. 9.
(Corsi di dottorato di ricerca)
1. I corsi di dottorato di ricerca sono destinati a formare giovani ricercatori, in una prospettiva internazionale ed interdisciplinare, offrendo loro opportunita' di approfondimento metodologico e di esperienza di ricerca.
2. I corsi hanno durata triennale e prevedono l'obbligo per gli allievi di acquisire una formazione a carattere internazionale.
3. I corsi di dottorato possono essere svolti dall'Istituto in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni con altre Universita', Enti di ricerca o Istituti di insegnamento superiore, italiani o stranieri, con la possibilita' di conferimento di titoli multipli o congiunti.
4. A conclusione dei corsi l'Istituto conferisce il titolo di dottore di ricerca.
Art. 10.
(Corsi di perfezionamento post-dottorali)
1. I corsi di perfezionamento post-dottorali sono destinati ai giovani che, conseguito il titolo di dottore di ricerca, intendano proseguire nell'Istituto attivita' di ricerca. I corsi sono affidati a studiosi di chiara fama che assistono gli allievi nello svolgimento dei loro programmi di ricerca.
Art. 11.
(Corsi di alta formazione permanente)
1. I corsi di alta formazione permanente sono rivolti a chi, dopo la laurea magistrale, intenda aggiornare le proprie conoscenze in settori di alta specializzazione e rapida evoluzione. I corsi sono organizzati in collaborazione con soggetti pubblici o privati che contribuiscono al loro finanziamento.
Art. 12.
(Attivita' di ricerca)
1. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, in modo autonomo o in collaborazione con altri enti o istituzioni, pubbliche o private, in primo luogo con l'Universita' degli studi di Pavia.
2. Le attivita' di ricerca svolte in collaborazione o per conto di enti terzi devono essere approvate dal Consiglio direttivo.
Art. 13.
(Personale)
1. L'Istituto determina gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale tecnico ed amministrativo con una programmazione triennale, rimodulabile annualmente.
2. L'istituto inoltre:
a) nomina professori a contratto;
b) stipula contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri e con collaboratori e esperti linguistici di madre lingua.
3. Per garantire i servizi amministrativi, tecnici e logistici necessari, l'Istituto puo' avvalersi anche di collaborazioni esterne con le modalita' previste dalla legge.
Titolo II
Art. 14.
(Organi)
1. Sono organi di governo dell'Istituto:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo.
2. Sono altresi' organi dell'Istituto il Nucleo di valutazione ed il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 15.
(Il Direttore)
1. Il Direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) conferisce i diplomi rilasciati dall'Istituto;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
d) stipula le convenzioni e i contratti riservati alla sua competenza;
e) assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
f) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;
g) emana lo Statuto, i regolamenti e i bandi per l'ammissione ai corsi dell'Istituto;
h) attua le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attivita';
i) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita' dell'Istituto, attraverso gli strumenti ritenuti piu' idonei;
j) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente Statuto e dai regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario per quanto applicabili.
2. Il Direttore e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vicedirettore ed e' da lui sostituito in caso di assenza o impedimento.
3. Il Direttore puo' delegare proprie funzioni al Vicedirettore o, sentito il parere del Consiglio direttivo, a uno o piu' professori dell'Istituto membri del Consiglio direttivo.
4. E' facolta' del Direttore, sentito il parere del Consiglio direttivo, di nominare comitati consultivi, composti da professori o studiosi italiani e stranieri di chiara fama, in relazione alle attivita' didattiche e scientifiche dell'Istituto.
Art. 16.
(Elezione del Direttore)
1. Il Direttore e' eletto dal Consiglio direttivo tra i professori di ruolo, ordinari o straordinari, con regime di impegno a tempo pieno, dell'Istituto ed e' nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca con proprio decreto.
2. Il Direttore dura in carica un quadriennio accademico e puo' essere riconfermato solo per un ulteriore quadriennio. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con voti pari alla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza semplice.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tale ipotesi la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio successivo. Nel periodo intercorrente fra la cessazione del mandato e la nomina del nuovo Direttore da parte del Ministro, le relative funzioni sono esercitate dal Vicedirettore.
Art. 17.
(Nomina del Vicedirettore)
1. Il Direttore nomina un Vicedirettore, sentito il parere del Consiglio direttivo, fra i professori di ruolo, ordinari e straordinari, in regime di tempo pieno, che svolgono attivita' didattica e di ricerca presso l'Istituto.
2. Il Vicedirettore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Vicedirettore dura in carica un biennio e puo' essere riconfermato. Cessa dalla carica con la nomina del nuovo Direttore.
Art. 18.
(Il Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo:
a) ha il governo scientifico, didattico e disciplinare dell'Istituto e delibera sulla relativa gestione;
b) elegge il Direttore;
c) delibera sui programmi pluriennali di sviluppo dell'Istituto nei diversi ambiti delle sue attivita';
d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
e) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare; indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
f) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero;
g) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle modifiche di Statuto e sui regolamenti;
h) esercita le competenze di cui all'art. 13, primo comma, e delibera sulla copertura dei posti vacanti e su ogni altro provvedimento relativo ai professori e ai ricercatori dell'Istituto;
i) individua, su proposta del Direttore amministrativo, gli uffici e i servizi dell'Istituto e la dotazione organica del personale tecnico e amministrativo;
j) delibera sui contratti riservati alla sua competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione, sull'istituzione di centri di ricerca e sull'aggregazione di centri, corsi di master e corsi di dottorato in strutture complesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26;
k) delibera sugli affidamenti di cui all'art. 13, secondo comma, e sul relativo trattamento economico nonche' su ogni altro provvedimento relativo a tale personale;
l) delibera sulle lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento, sull'istituzione di centri per l'apprendimento delle lingue straniere e sulle norme generali relative al loro funzionamento;
m) destina le risorse alle varie strutture didattiche e scientifiche, ne determina i modi di funzionamento e vigila sul loro operato;
n) determina i compensi da attribuire ai componenti degli organi previsti dal presente Statuto, nonche' eventuali indennita' relative all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente Statuto;
o) esercita, nell'ambito dell'autonomia dell'Istituto, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente Statuto, dai regolamenti, nonche' dalle norme concernenti l'ordinamento universitario per quanto applicabili.
2. Il Consiglio direttivo governa l'Istituto anche avvalendosi della collaborazione di comitati o commissioni, la cui composizione e' determinata dal Consiglio stesso.
3. Entro il mese di maggio il Consiglio direttivo si riunisce per approvare il piano di attivita' didattica e scientifica per l'anno successivo e per fornire le indicazioni conseguenti.
4. Il Consiglio direttivo e' convocato dal Direttore ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessita', e comunque ogni due mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 19.
(Composizione del Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo e' composto da:
a) il Direttore dell'Istituto, che lo presiede;
b) il Vicedirettore dell'Istituto;
c) il Rettore dell'Universita' degli studi di Pavia o, in caso di suo impedimento, il Pro-Rettore vicario;
d) il Presidente o il Rettore del Collegio Borromeo;
e) il Presidente o il Rettore del Collegio Ghislieri;
f) il Presidente o il Rettore del Collegio Nuovo;
g) il Presidente o il Rettore del Collegio Santa Caterina da Siena;
h) il Presidente dell'Ente gestore del Diritto allo Studio di Pavia o un suo delegato;
i) il coordinatore dei corsi ordinari, di cui al successivo art. 23;
j) il coordinatore dei corsi di master, di cui al successivo art. 24;
k) il coordinatore dei corsi di dottorato, di cui al successivo art. 25;
l) un rappresentante dei professori dell'Istituto;
m) un rappresentante dei ricercatori dell'Istituto;
n) un rappresentante degli allievi dell'Istituto.
2. Qualora l'organico docente dell'Istituto superasse le venti unita', la rappresentanza dei professori sara' elevata sino a tre.
3. Il rappresentante di ogni Collegio e' nominato dal relativo Consiglio di amministrazione.
4. Le elezioni degli altri rappresentanti avvengono a scrutinio segreto nell'ambito della categoria di appartenenza.
5. Il Consiglio direttivo puo' esercitare tutte le sue funzioni anche se alcuni dei suoi componenti non sono stati ancora eletti per incompletezza degli organici.
6. Le elezioni vengono indette nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato, a esclusione di quelle per la nomina del rappresentante degli allievi, che vengono indette ogni anno nel mese di dicembre.
7. Il Consiglio direttivo e' costituito con decreto del Direttore e dura in carica un quadriennio accademico; della sua composizione viene informato il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
8. I consiglieri che per qualunque motivo vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono sostituiti mediante una nuova elezione e gli eletti restano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.
9. Per essere eletti nel Consiglio direttivo i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori devono aver optato per il regime di impegno a tempo pieno o scegliere questa opzione in caso di elezione.
10. Vicepresidente del Consiglio direttivo e' il Vicedirettore dell'Istituto.
11. Il Direttore amministrativo partecipa in qualita' di Segretario verbalizzante senza diritto di voto.
Art. 20.
(Nucleo di valutazione)
1. Il Nucleo di valutazione e' formato da cinque membri, di cui almeno due esterni all'Istituto, nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
2. Il Presidente ed i componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Direttore dell'istituto, su indicazione del Consiglio direttivo; restano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.
3. Il Nucleo di valutazione e' l'organo propositivo e consultivo degli organi di governo in materia di valutazione. L'adozione degli interventi ai fini della corretta gestione delle risorse, nonche' del buon andamento, spetta agli organi di governo.
4. Il Nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
5. Il Nucleo di valutazione acquisisce periodicamente, nelle forme previste dalla legge, le opinioni degli allievi sulle attivita' didattiche, predisponendo apposita relazione contenente anche le informazioni e i dati richiesti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, da inviare al Ministero, al Comitato e agli altri organi previsti dalla normativa entro i termini stabiliti.
6. Il Nucleo di valutazione predispone una relazione annuale in merito ai risultati delle attivita' di valutazione svolte nell'anno precedente, da presentare agli organi di governo.
7. Al Nucleo di valutazione e' assicurata autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 21.
(Esercizio finanziario)
1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio direttivo approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto puo' avvenire entro il 30 giugno.
3. Contenuto, struttura e modalita' di formazione ed approvazione del Bilancio di previsione e dei rendiconti saranno disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale di cui all'art. 42.
4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attivita' dell'Istituto o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attivita'.
5. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonche' di fondi e riserve durante la vita dell'Istituto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 22.
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Direttore, previa designazione del Consiglio Direttivo ed e' composto da:
a) un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze come membro effettivo ed uno come membro supplente;
b) un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca come membro effettivo ed uno come membro supplente;
c) un esperto iscritto nell'albo dei revisori contabili, che ne assume la presidenza.
2. Il Collegio dura in carica tre anni ed i componenti non sono revocabili, salvo gravi inadempienze.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio direttivo. Il Collegio formula altresi' proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicita' della gestione.
Titolo III
Art. 23.
(Organizzazione delle attivita' didattiche e formative)
1. Le attivita' didattiche e formative sono articolate in attivita' pre-laurea e post-laurea, e fanno capo a strutture organizzative distinte.
Art. 24.
(Coordinamento dei corsi ordinari)
1. I corsi ordinari sono coordinati da un professore di prima fascia, ordinario o straordinario, in regime di tempo pieno, che presiede un Consiglio didattico composto dai responsabili delle quattro classi di cui all'art. 7 e da un rappresentante degli allievi.
2. Il Consiglio didattico si avvale, nella programmazione dell'attivita' didattica, di un Comitato composto per ciascuna classe dai presidi delle corrispondenti facolta' dell'Universita' di Pavia e da non piu' di tre studiosi di chiara fama italiani o stranieri designati dalle corrispondenti facolta' dell'Universita' di Pavia. Il Coordinatore e' designato dal Consiglio direttivo e nominato con atto del Direttore. Il Coordinatore designa, tra i docenti dell'istituto, i responsabili delle quattro classi. Il coordinatore e i responsabili durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva.
Art. 25.
(Coordinamento dei corsi di master e di alta formazione permanente)
1. I corsi di master di cui all'art. 8 e i corsi di alta formazione permanente di cui all'art. 11 sono deliberati annualmente dal Consiglio direttivo nell'ambito di aree tematiche che il Consiglio, anche avvalendosi del parere di esperti di chiara fama italiani o stranieri, ritiene di interesse per l'istituto in una programmazione triennale.
2. Nell'ambito di ciascuna area, l'organizzazione dei corsi e' affidata ad un responsabile, che presiede un Comitato di esperti, cui spetta anche il compito di formulare proposte al Consiglio didattico, di cui al comma successivo, in merito all'attivazione dei corsi dell'area.
3. Il coordinamento dei corsi delle varie aree e' affidato dal Consiglio direttivo ad un professore di prima fascia, ordinario o straordinario, in regime di tempo pieno, che presiede un Consiglio didattico composto dai responsabili di area e da un rappresentante degli iscritti ai corsi.
4. Il coordinatore dei corsi dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato per una sola volta consecutiva.
Art. 26.
(Coordinamento dei corsi di dottorato
e di formazione post-dottorale)
1. I corsi di dottorato di ricerca e i corsi di formazione post-dottorale, deliberati dal Consiglio direttivo, sono coordinati da un professore di prima fascia, ordinario o straordinario, che presiede un Consiglio composto dai coordinatori dei singoli corsi di dottorato, da un rappresentante dei dottorandi e da non piu' di cinque studiosi italiani o stranieri.
2. Il coordinatore e' designato dal Consiglio direttivo e nominato con atto del Direttore.
3. Il coordinatore dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato per una sola volta consecutiva.
Art. 27.
(Organizzazione delle attivita' di ricerca)
1. Al fine di svolgere le attivita' di ricerca di cui all'art. 12, il Consiglio direttivo delibera l'istituzione di centri di formazione post-laurea e ricerca, che devono essere caratterizzati da alta qualificazione scientifica, da multidisciplinarieta' dei temi affrontati e da ampia internazionalita' dei ricercatori e dei programmi.
2. All'atto della delibera di istituzione, il Consiglio indica altresi' la durata del riconoscimento, normalmente compresa tra tre e cinque anni, al termine della quale devono essere effettuate procedure di valutazione dei risultati, anche attraverso revisioni a livello internazionale, prima di una eventuale conferma per un successivo periodo.
3. Considerata la necessita' di mantenere un forte legame tra ricerca e formazione dottorale e post-dottorale, il Consiglio direttivo puo' deliberare l'aggregazione di centri, corsi di master e di dottorato attivi in settori scientifici omogenei in strutture complesse, coordinate dal responsabile del relativo centro di ricerca.
4. L'attivita' di ricerca comunque svolta all'interno dell'Istituto e' coordinata da un Consiglio scientifico composto dai responsabili dei centri e delle predette strutture e presieduto dal Coordinatore dei corsi di dottorato e di formazione post-dottorale.
Art. 28.
(Attivita' editoriali)
1. L'istituto puo' promuovere o partecipare ad attivita' editoriali connesse alle proprie attivita' didattiche e di ricerca.
Titolo IV
Art. 29.
(Posti di allievo dei corsi ordinari
e dei corsi di master e di dottorato)
1. Ogni anno il Consiglio direttivo, su proposta dei rispettivi Consigli di cui agli articoli 23, 24, 25, determina il numero dei posti di allievo dei corsi ordinari e dei corsi di master e di dottorato da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e ne approva i relativi bandi.
2. I criteri e le modalita' di ammissione ai corsi, salvo quanto previsto agli articoli seguenti, sono stabiliti dal Regolamento didattico.
Art. 30.
(Ammissione ai corsi ordinari)
1. I posti di allievo dei corsi ordinari vengono attribuiti mediante concorso per esami con prove scritte e orali. Il concorso e' aperto ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento didattico.
2. Il Direttore con proprio provvedimento emana i bandi di concorso, che devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 31.
(Ammissione ai corsi di master e di dottorato)
1. Il concorso ai posti di master e di dottorato e' per titoli ed esami o solo per titoli nei casi stabiliti dal Regolamento didattico. Il Direttore con proprio decreto emana i bandi di concorso, che per i dottorati devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il concorso a posti di dottorato di ricerca dovra' accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
2. Il Regolamento didattico disciplina l'organizzazione dei corsi di master e di dottorato, i requisiti e i titoli per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento dei titoli relativi.
Art. 32.
(Commissioni giudicatrici)
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi ordinari, ai corsi di master e di dottorato di ricerca sono nominate ogni anno, su proposta dei rispettivi Consigli di cui agli articoli 23, 24, 25, con provvedimento del Direttore.
2. I criteri di nomina dei componenti, la composizione delle commissioni e le modalita' di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento didattico.
Art. 33.
(Obblighi degli allievi)
1. Il Regolamento didattico stabilisce gli obblighi didattici degli allievi.
2. Ogni allievo dei corsi ordinari segue gli insegnamenti impartiti nell'Istituto e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui e' iscritto nell'Universita' di Pavia.
3. Ogni allievo dei corsi ordinari deve sostenere tutti gli esami dei corsi ordinari e di quelli universitari previsti nel piano di studi, entro la fine dell'anno accademico di riferimento, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento didattico. Il Consiglio didattico determina criteri di valutazione atti ad assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi e la costanza e qualita' del loro impegno.
4. Ogni allievo dei corsi ordinari deve riportare negli esami universitari e in quelli interni, sostenuti durante l'anno accademico, la media di almeno 27 su 30 ed in ciascun esame il punteggio di almeno 24 su 30.
5. Per essere ammessi al quarto anno gli allievi devono aver adempiuto, nei tempi prescritti dal Regolamento didattico, a tutti gli obblighi di cui al presente articolo, ed aver ottenuto la laurea.
6. Il mancato adempimento degli obblighi didattici ed il mancato rispetto della media dei voti richiesta comportano la decadenza dal posto di allievo dell'istituto.
7. Ogni allievo dei corsi di master e di dottorato deve attendere ai propri studi secondo un piano approvato dai relativi Consigli, dimostrando la qualita' e la costanza del proprio impegno secondo le modalita' stabilite dal Regolamento didattico.
Art. 34.
(Diritti degli allievi)
1. Gli allievi dei corsi ordinari usufruiscono di un contributo il cui ammontare e' fissato di anno in anno dal Consiglio direttivo; il contributo e' destinato prioritariamente al rimborso totale o parziale delle tasse universitarie e di quanto dovuto ai Collegi di appartenenza.
2. Il contributo di cui al presente articolo e' soggetto, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle universita' e dalle regioni.
3. L'istituto prevede forme di collaborazione a tempo parziale degli allievi ad attivita' connesse ai servizi resi, la cui disciplina e' stabilita in apposito regolamento.
Titolo V
Art. 35.
(Amministrazione)
1. L'Amministrazione dell'Istituto e' organizzata in uffici e servizi. Ad essi e' assegnato il personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla dotazione organica.
2. L'istituto, nel rispetto della normativa vigente, puo' assumere personale tecnico o amministrativo a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per la sostituzione di personale assente o per esigenze straordinarie o per attivita' connesse allo svolgimento di progetti finalizzati e, comunque, quando non sia possibile far fronte con il personale in servizio.
Art. 36.
(Direttore amministrativo)
1. Il Direttore amministrativo e' responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche riguardo all'adozione degli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. In particolare il Direttore amministrativo:
a) cura - in base alle indicazioni del Direttore - l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto attiene gli aspetti amministrativi;
b) e' responsabile degli uffici e dei servizi dell'istituto ed esplica un'attivita' di indirizzo, gestione e controllo del personale tecnico e amministrativo;
c) propone al Consiglio direttivo l'organizzazione interna dell'amministrazione dell'istituto e la dotazione del personale tecnico e amministrativo;
d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dai regolamenti e dagli organi di governo dell'istituto;
e) assicura l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti.
3. L'incarico di Direttore amministrativo e' attribuito dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore a un dirigente dell'istituto o di altra universita', nonche' di altra pubblica amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ovvero a esterni all'amministrazione pubblica di provata esperienza e capacita'.
4. Il Consiglio direttivo definisce il trattamento economico del Direttore amministrativo nel rispetto della normativa vigente.
5. Il Direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito da un funzionario nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore amministrativo.
6. Il rapporto di lavoro di Direttore amministrativo e' di tipo subordinato a tempo determinato, ha una durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile.
Art. 37.
(Dirigenti)
1. I Dirigenti organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, di cui rimangono responsabili.
2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore amministrativo, a dirigenti di ruolo presso l'istituto o, con contratto a tempo determinato, a personale dell'istituto o a soggetti, anche esterni all'istituto, di particolare e comprovata qualificazione professionale secondo la normativa vigente.
3. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
4. Il Consiglio direttivo definisce il trattamento economico dei dirigenti nel rispetto della normativa vigente.
Art. 38.
(Uffici dirigenziali)
1. Gli uffici che comportano, oltre la Direzione amministrativa, l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali, sono individuati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore amministrativo.
Art. 39.
(Centri di servizi)
1. A supporto delle attivita' didattiche, di ricerca o gestionali l'Istituto puo' attivare centri di servizi.
Art. 40.
(Formazione e aggiornamento)
1. L'Istituto promuove l'aggiornamento e la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo.
Titolo VI
Art. 41.
(Regolamento didattico dell'Istituto)
1. Il Regolamento didattico dell'Istituto, redatto secondo le indicazioni del presente Statuto, e' approvato dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, ed e' emanato con decreto del Direttore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 42.
(Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita)
1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilita', nonche' le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.
2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', approvato dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, e' emanato con decreto del Direttore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 43.
(Entrata in vigore e modifica dei regolamenti)
1. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'istituto, salvo che non sia diversamente disposto dal decreto di emanazione.
2. La modifica dei regolamenti avviene secondo le norme e le procedure previste per la loro adozione.
Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 44.
(Consiglio direttivo provvisorio)
1. A seguito dell'approvazione del presente Statuto da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, gli enti di cui all'art. 19, 1° comma, lettere d) e) f) g) h) provvedono alla nomina dei propri rappresentanti che, unitamente al Rettore dell'Universita' di Pavia, si costituiscono in Consiglio direttivo provvisorio.
2. Il Consiglio direttivo provvisorio, presieduto dal Rettore dell'Universita' di Pavia, svolge tutte le funzioni previste dal presente Statuto per il Consiglio direttivo di cui all'art. 18 e provvede all'elezione del Direttore, in prima applicazione tra i professori ordinari dell'Universita' di Pavia, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
3. Intervenuta la nomina del Direttore da parte del Ministero, il Consiglio direttivo provvisorio viene presieduto dal Direttore e continua a svolgere le proprie funzioni, provvedendo alle designazioni dei Coordinatori dei corsi di studi di cui agli articoli 23, 24, 25 del presente Statuto.
4. Il Consiglio direttivo provvisorio si trasforma nel Consiglio direttivo non appena venga raggiunta una composizione non inferiore ai 2/3 di quella indicata nell'art. 19.
Art. 45.
(Prosecuzione delle attivita' avviate nella fase sperimentale)
1. L'istituto completa i programmi formativi avviati nella fase sperimentale precedente all'approvazione del presente Statuto.
Art. 46.
(Entrata in vigore e modifica dello Statuto)
1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio direttivo, sono emanate con decreto del Direttore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione.
 
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