Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Seggiano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'Olio extravergine di oliva «Seggiano», ai sensi del regolamento CEE 2081/92, presentata dal consorzio Seggiano DOP con sede presso la Comunita' Montana Amiata Grossetano, loc. Colonia ad Arcidosso (Grosseto) esprime parere favorevole alla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita', via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/94 ai competenti organi comunitari.
 
Proposta di disciplinare di produzione per l'Olio
a denominazione di origine protetta «Seggiano».
Art. 1.
Nome del prodotto
La denominazione di origine protetta «Seggiano» e' riservata all'Olio extra vergine di oliva rispondente ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
L'Olio extra vergine di oliva «Seggiano D.O.P, deve essere ottenuto esclusivamente da oliveti costituiti per almeno l'85% da piante appartenenti alla cultivar: «Olivastra di Seggiano» e un massimo del 15% da piante di altre varieta'.
Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche:
acidita' massima totale: espressa in acido oleico, in peso, non eccedente lo 0,50%;
acidita' massima totale: espressa in acido oleico, in peso, non eccedente lo 0,50%;
perossidi: valore massimo 12;
K232: max 2.20;
K270: max 0.20;
polifenoli totali: superiore a 200 ppm;
tocoferoli totali: uguale o superiore a 100 ppm;
colore: dal verde con toni gialli al dorato;
odore: fruttato fresco, pulito, netto di oliva, con note erbacee di carciofo, e aromi secondari di frutta bianca;
sapore: pulito, netto, con note erbacee che ripercorrono i toni olfattivi, carica amara e piccante in buona armonia;
mediana dei difetti uguale a 0;
mediana del fruttato superiore a 2.
Altri parametri non espressamente citati nel presente disciplinare devono essere conformi alla normativa U.E. per gli oli extra vergini di oliva.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate all'ottenimento dell'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P si estende nei seguenti comuni della provincia di Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e parte del comune di Castell'Azzara.
La zona del comune di Castell'Azzara inclusa nell'areale di produzione dell'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P e' quella delimitata a nord dal confine con il comune di Santa Fiora che dal Fiume Fiora risale fino ad incontrare la strada provinciale n. 4. Da questo punto segue in direzione sud la strada provinciale n. 4 fino a che quest'ultima non incontra, in localita' «Bivio dei Terni», la strada provinciale n. 34. Da qui, sempre verso sud, percorre la strada provinciale n. 34 oltrepassando l'abitato di Selvena fino a che non incontra il Fosso Canala. Da questo punto, in direzione ovest, segue il Fosso Canala fino alla confluenza di questo con il fiume Fiora, che costituisce anche il confine con il comune di Semproniano, da qui riprende verso nord fino al punto di partenza confine con il comune di Santa Fiora.
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonche' attraverso la tenuta di registri di produzione e condizionamento, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera di produzione del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Metodi di coltivazione ed ottenimento
Le condizioni di coltivazione, quali i sesti, le forme di allevamento e le tecniche di potatura degli oliveti destinati alla produzione dell'Olio extravergine di oliva «Seggiano» D.O.P., devono essere quelle specifiche e tradizionalmente in uso nella zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive ed agli oli gli standard qualitativi di cui all'art. 2. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la pratica dell'inerbimento. Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.
Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose e dove e' possibile, e' ammessa l'irrigazione di soccorso. La difesa fitosanitaria deve essere eseguita, ove e' necessario, in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi, seguendo le indicazioni di buona pratica agricola approvate dalla Regione Toscana.
La raccolta delle olive per la produzione dell'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. dovra' avere inizio a partire dall'invaiatura fin o al 15 gennaio.
La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine, a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti.
La produzione di olive non potra' essere superiore a kg 100 per pianta.
Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette o altri contenitori rigidi. Per il trasporto delle olive e' vietato l'uso di sacchi o balle.
L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi, deve avvenire all'aperto, o in locali freschi e arieggiati per evitare fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione.
La trasformazione delle olive deve avvenire entro le 48 ore successive alla raccolta.
Le operazioni di oleificazione devono essere precedute da defoliazione e lavaggio delle olive.
Per l'estrazione dell'Olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti.
E' vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso», e', inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase e' altresi' vietato l'uso del «talco». La resa in Olio non puo' essere superiore al 30% in peso delle olive.
L'Olio, prima del confezionamento, deve essere conservato in recipienti in acciaio inox posti in locali freschi destinati alla conservazione ottimale del prodotto, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche, tipiche del prodotto.
E' consentito l'ottenimento dell'Olio extravergine «Seggiano» D.O.P. con metodo biologico.
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
Gia' verso la fine dell'ottocento la coltura dell'olivo, nonostante la fragilita' economica del settore dovuta anche alle sfavorevoli condizioni climatiche, si era orientata verso forme intensive e specializzate che insieme alla coltivazione della vite avevano gia' contribuito a caratterizzare l'attuale paesaggio rurale dell'Amiata Grossetano.
La specificita' del prodotto deriva sia dalle peculiarita' del territorio sia, soprattutto, dalla varieta', che non ha altrove una cosi' intensa diffusione.
Il rapporto biunivoco e inscindibile fra il territorio e la cultivar «Olivastra Seggianese» e' la prova del forte legame sia con l'ambiente che con la popolazione, tanto che lo stesso nome fa riferimento alla localita' di origine. La pianta ha caratteristiche peculiari, e' infatti capace di assumere un grande sviluppo; a parita' di eta' e di condizioni ambientali la sua statura e' doppia rispetto a quella delle altre cultivar (frantoio e moraiolo).
La cultivar e' nata in questo territorio e solo qui si e' diffusa, tanto e' vero che tale varieta' e' presente soltanto nel versante occidentale del Monte Amiata. L'influenza diretta del clima freddo di tale montagna, nonche' la relativa vicinanza degli oliveti a queste altitudini elevate, sono stati la causa principale che ha determinato l'affermarsi e il consolidarsi nel territorio di una unica cultivar di olivo, la sola capace di resistere alle forti gelate ed alle intensissime nevicate, invernali e primaverili.
D'altra parte la cultivar si identifica, in queste zone, con l'olivo stesso; infatti fino al primo dopoguerra era «l'unica» cultivar allevata, ed attualmente e' quella piu' coltivata.
Le caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche che rendono peculiare l'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. sono fortemente legate al connubio cultivar - territorio, per cui altri oli, prodotti nello stesso territorio, ma ottenuti con olive provenienti da altre cultivar, presentano caratteristiche inequivocabilmente diverse.
Assai tipiche e costanti sono inoltre alcune peculiarita' dell'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P che, esaltano le sue proprieta' nutrizionali ancor piu' delle di quelle organolettiche, in particolare, il suo grande patrimonio antiossidante cioe' i cosiddetti composti minori, pari al 2 per cento circa della composizione. L'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. puo' vantare un bagaglio di polifenoli di tutto rispetto.
Art. 7.
Controlli
L'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. sara' controllato da una struttura autorizzata, in conformita' all'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92.
Art. 8.
Etichettatura e logotipo
Gli oli che si fregiano del riconoscimento «Seggiano» D.O.P., devono essere confezionati all'interno del territorio di produzione definito dal presente disciplinare.
L'Olio extravergine di cui all'art. 1, deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri cinque in vetro o banda stagnata.
Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:
1) Olio Extra Vergine di Oliva;
2) Seggiano;
3) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
4) logo della D.O.P., ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo puo' essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
5) il logo della D.O.P. «Seggiano» come di seguito descritto: tale logo e' costituito da un'oliva, stilizzata inscritta in un arco cerchio a sua volta inscritto in altro arco di cerchio concentrico, la cui porzione aperta (dal 270° ai 360° circa) e' completata dal testo Seggiano D.O.P. L'oliva centrale ha un'inclinazione di circa 30° in senso orario ed e' tagliata in basso a sinistra da una "S" stilizzata che descrive una sorta di goccia nella porzione minore dell'oliva. Il gambo dell'oliva interseca entrambi i cerchi concentrici; dall'intersezione tra il gambo e il cerchio interno parte una foglia stilizzata che segue fino ai 90° in senso orario il profilo dello stesso cerchio interno. I colori per la stampa sono:
nero su bianco;
bianco su nero (o altro fondo scuro);
su bianco: cerchi e testo neri foglia e corpo alto oliva in Pantone 370, goccia in Pantone 383;
su nero: cerchi e testo bianchi, foglia e corpo alto oliva in Pantone 370, goccia in Pantone 383;

----> Vedere logo di ag. 59 <----

6) eventuali informazioni a garanzia del consumatore e/o informazioni nutrizionali. Alla denominazione di cui,all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore e genuino. E' vietato l'uso di qualsiasi altro riferimento geografico. E consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. E' consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a localita' veritiere di produzione delle olive. E' consentita l'indicazione dello stabilimento dove e' avvenuta l'oleificazione o l'imbottigliamento. La denominazione deve apparire in caratteri chiari, indelebili con colore in forte contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che compaiono in etichetta. E' obbligatorio riportare sulla confezione l'annata di produzione delle olive da cui l'Olio e' ottenuto. E' consentita la menzione che fa riferimento all'Olio ottenuto con metodo biologico.
 
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