Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 4 luglio 2005 |
Proroga del termine di cui al punto 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n. 119/03, in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale, al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia. (Deliberazione n. 134/05). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 luglio 2005; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); l'art. 9, l'art. 15, comma 4 e l'art. 21, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02); la delibera dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/03 e l'allegato codice di rete della societa' Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas); la deliberazione dell'autorita' 22 ottobre 2003, n. 119/03 (di seguito: deliberazione n. 119/03); il documento per la consultazione 14 luglio 2004, recante «Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione» (di seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004); la deliberazione dell'Autorita' 5 agosto 2004, n. 142/04 con la quale sono state prorogate fino al 30 settembre 2005 le disposizioni previste dalla deliberazione n. 119/03; Considerato che: con la deliberazione n. 119/03, l'Autorita', in deroga alla previsione dell'art. 9 della deliberazione n. 137/02, ai sensi della quale il conferimento delle capacita' di trasporto ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con terminali di Gnl e' effettuato su base annuale dall'impresa di trasporto, ha previsto che, fino al 30 settembre 2004, le allocazioni di capacita' di trasporto nel punto di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia fossero effettuate dalla societa' Gnl Italia S.p.a. che gestisce tale terminale, sulla base di appositi accordi con la Snam Rete Gas; il provvedimento di cui al precedente alinea e' funzionale a consentire l'ottimizzazione della gestione del predetto terminale, ottimizzazione altrimenti impedita dalle previsioni contenute nel capitolo 5, paragrafo 7) e nel capitolo 7, paragrafo 1), del codice di rete della Snam Rete Gas; e che tali previsioni sono state giustificate da vincoli di gestione amministrativa della medesima Snam Rete Gas; con lettera in data 22 giugno 2005 (prot. Autorita' n. 13934) la Snam Rete Gas ha dichiarato che ad oggi persistono i vincoli di gestione amministrativa della medesima societa' che hanno giustificato l'adozione della deliberazione n. 119/03; Ritenuto che sia opportuno prorogare, per l'anno termico 2005-2006, l'efficacia delle disposizioni previste dalla deliberazione n. 119/03; Delibera di prorogare fino al 30 settembre 2006 le disposizioni previste dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n. 119/03, in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia (La Spezia). Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione. Milano, 4 luglio 2005 Il presidente: Ortis |
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