Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 luglio 2005
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 144/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 luglio 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 83;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 agosto 2004;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 marzo 2005;
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2005 (di seguito: decreto 22 giugno 2005);
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 9 maggio 2005, n. 86/05;
la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2005, n. 101/05;
la deliberazione dell'Autorita' 28 giugno 2005, n. 133/2005 (di seguito: deliberazione n. 133/05);
Considerato che:
il decreto 22 giugno 2005, prevede, tra l'altro, disposizioni in materia di modalita' di rimborso dei costi non recuperabili;
le tempistiche del rimborso dei costi non recuperabili di cui al precedente alinea rendono transitoriamente disponibili risorse finanziarie inutilizzate nel conto di gestione di cui all'art. 71 del testo integrato, finanziato dalla componente tariffaria A6 (di seguito: conto A6);
con deliberazione n. 133/05 l'elemento VE e' stato fissato pari a zero;
Ritenuto opportuno dare disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico:
per l'erogazione dei rimborsi dei costi non recuperabili, in coerenza con le disposizioni del decreto 22 giugno 2005 e con l'obiettivo di minimizzazione dell'onere dovuto alla maturazione degli interessi di cui all'art. 3, comma 5, del medesimo decreto 22 giugno 2005;
per l'utilizzo temporaneo delle disponibilita' del conto A6 a parziale copertura degli oneri gravanti sul conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 61 del testo integrato;
per l'attivazione delle procedure finalizzate alla chiusura del conto oneri per certificati verdi di cui all'art. 69 del testo integrato;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato), integrato come segue:
conto A3 e' il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3;
conto A6 e' il conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione, alimentato dalla componente tariffaria A6.
 
Art. 2.
Rimborso dei costi non recuperabili
2.1. Entro il 30 luglio 2005 la Cassa effettua le erogazioni previste dall'art. 3, comma 1, del decreto 22 giugno 2005, per un importo complessivo pari a 300 milioni di euro, a favore dei soggetti e secondo la ripartizione indicata nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
2.2. Con cadenza trimestrale, a partire dal 30 settembre 2005, e fino al 30 giugno 2006 la Cassa effettua le erogazioni previste dall'art. 3, comma 2, del decreto 22 giugno 2005 a favore dei soggetti e secondo la ripartizione indicata nella tabella 2 allegata al presente provvedimento. Le erogazioni relative al primo e secondo trimestre dell'anno 2006 sono effettuate il primo giorno di ciascuno dei due trimestri.
2.3. Le erogazioni di cui al comma 2.2 sono pari a 80 milioni di euro ciascuna.
2.4. Con successivo provvedimento l'Autorita' emanera' le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto 22 giugno 2005 e per le erogazioni successive al 30 giugno 2006.
2.5. Le erogazioni di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 sono effettuate utilizzando le disponibilita' del conto A6.
 
Art. 3.
Utilizzo transitorio di giacenze del conto A6
3.1. La Cassa, fino al 30 giugno 2006, e' autorizzata a trasferire giacenze esistenti presso il conto A6, entro i limiti di cui al comma 3.2, per la copertura degli oneri in capo al conto A3 eccedenti la disponibilita' di Cassa del conto medesimo.
3.2. L'utilizzo di giacenze esistenti presso il conto A6 per far fronte a carenze del conto A3 ai sensi di quanto previsto dal comma 3.1, e' consentito entro il limite massimo di 300 milioni di euro eccedenti l'esposizione di Cassa alla data dell'8 luglio 2005 del conto A3 nei confronti del conto A6.
 
Art. 4.
Conto oneri per certificati verdi
4.1. Successivamente alla liquidazione ovvero all'incasso di tutte le partite economiche di pertinenza del conto oneri per certificati verdi di cui all'art. 69 del testo integrato, e comunque entro il 15 ottobre 2005, la Cassa invia all'Autorita' un resoconto della situazione del predetto conto.
4.2. Con successivo provvedimento, l'Autorita' adotta le disposizioni necessarie per la chiusura del conto oneri per certificati verdi di cui all'art. 69 del testo integrato.
 
Art. 5.
Disposizioni finali
5.1. Il presente provvedimento e' notificato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
5.2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 12 luglio 2005
Il presidente: Ortis
 
Allegato

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