Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 luglio 2005
Modalita' relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2004 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni di comuni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
Visto il comma 1 dell'art. 161 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del conto di bilancio, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno;
Visto il comma 2 del citato art. 161 il quale prevede che le modalita' della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno;
Rilevata la necessita' di emanare le modalita' di compilazione del certificato relativo al conto di bilancio 2004, nonche' di individuare i termini e le modalita' di presentazione;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo il quale spetta alla regione Friuli Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e province, per i quali lo Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, secondo il quale spetta alla regione Valle d'Aosta emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali;
Visto il comma 5 dell'art. 228 del testo unico il quale prevede che al conto di bilancio venga annessa la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta';
Considerato che, per l'anno 2004, non essendo state determinate le modalita' di definizione di ente strutturalmente deficitario, la tabella contenente i parametri obiettivi non deve essere allegata al certificato di conto di bilancio per l'anno 2004;
Ritenuto di rinviare ad altro decreto la fissazione dei termini e delle modalita' di presentazione della tabella dei parametri di deficitarieta';
Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati del conto di bilancio anche attraverso l'adozione di un sistema informatizzato di certificazione che comunque tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al conto di bilancio 2004;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.
1. I comuni, le province, le comunita' montane e le unioni di comuni devono predisporre e presentare un certificato di conto di bilancio 2004 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4. Tale certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente decreto.
2. I comuni e le unioni dei comuni sono tenuti a presentare il certificato del conto di bilancio 2004 su supporto magnetico (floppy disk), sul quale sia apposta una etichetta originale comprovante gli estremi dell'omologazione ministeriale del software, oltre che in stampa originale e tre copie autenticate, non oltre il 30 settembre 2005, ai competenti uffici territoriali del Governo. Gli enti locali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige sono tenuti a presentare il certificato del conto di bilancio 2004 con le modalita' e nel termine predetti, rispettivamente, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta, ed ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano, competenti per territorio. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione.
3. Le province e le comunita' montane sono tenute a presentare il certificato del conto di bilancio 2004 su supporto magnetico (floppy disk), sul quale sia apposta una etichetta originale comprovante gli estremi dell'omologazione ministeriale del software, oltre che in stampa originale e quattro copie autenticate, non oltre il 30 settembre 2005, ai competenti uffici territoriali del Governo. Gli enti locali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige sono tenuti a presentare il certificato del conto di bilancio 2004 con le modalita' e nel termine predetti, rispettivamente, alla presidenza della regione Valle d'Aosta, ed ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano, competenti per territorio. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione.
4. I comuni, le comunita' montane e le unioni di comuni della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare esclusivamente i quadri di cui all'allegato tecnico.
5. I comuni inclusi nel campione dell'I.S.T.A.T., come da elenco visualizzato sul sito internet dell'I.S.T.A.T. «http://indata.istat.it/sip/comuni/comccb04.html», le unioni dei comuni, le province e le comunita' montane trasmetteranno direttamente al detto Istituto, secondo le modalita' da esso impartite, un'ulteriore copia del certificato cartaceo e informatizzato come al successivo art. 3, commi 6 e 7.
6. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo di Trento e Bolzano devono apporre sul frontespizio del certificato il timbro indicante la data di arrivo del medesimo.
7. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo di Trento e Bolzano, invieranno l'originale dei certificati al Ministero dell'interno, nonche', una copia alla Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, una all'I.S.T.A.T., una all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M. a seconda della tipologia di ente locale.
8. All'originale del certificato che sara' successiva cura dell'ufficio territoriale del Governo far pervenire a questo Ministero, dovra' essere allegato il floppy disk integro, contenente la copia informatica da cui e' stata prodotta la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta originale del nome dell'ente, della provincia e della dizione «certificato di conto di bilancio 2004». La predetta etichetta che deve essere fornita dalla ditta deve contenere, inoltre, il nome ed il logo della ditta stessa e gli estremi dell'omologazione ministeriale.
 
Art. 2.
1. I certificati sono firmati dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, ove esista.
2. I certificati devono essere redatti nel formato di cm 21 x 29,7.
3. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in euro. Gli importi vanno riportati con doppio «zero» dopo la virgola, l'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuata per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
4. Con l'apposizione della firma in calce alle certificazioni informatizzate del conto di bilancio, il segretario ed il responsabile del servizio finanziario attestano inoltre che gli archivi contenuti nel floppy disk, contengono gli stessi dati da cui e' stata prodotta la stampa su modulo continuo.
 
Art. 3.
La certificazione informatizzata, impone ai comuni, alle province, alle comunita' montane ed alle unioni dei comuni il rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) la predisposizione e la stampa del certificato del conto di bilancio, puo' essere effettuata solo con l'utilizzo di una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero;
2) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria RAM di almeno 640 Kbytes, oppure sistema operativo Windows 95, 1998 e successivi;
3) l'ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del certificato nonche' la pagina della tabella allegata devono riportare in stampa la dicitura «Certificato prodotto con procedura software autorizzata dal Ministero dell'interno - Autorizzazione n. ......................... del, richiesta da ...............................»;
4) il certificato deve essere stampato su modello UNIA4 non prefincato (cm 21 di larghezza e cm 29,7 di lunghezza);
5) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il contenuto dell'equivalente pagina del certificato nel formato riportato nella Gazzetta Ufficiale;
6) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk da 3 pollici e mezzo formattati a 1,44 Mbytes, mediante l'utilizzo dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII;
7) il floppy disk deve essere strutturato su un file contenente gli archivi relativi alla certificazione del conto di bilancio.
 
Art. 4.
1. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software, necessario per la predisposizione delle certificazioni informatizzate, dovranno preventivamente richiedere entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato record. La richiesta puo' essere anche inoltrata via e-mail al seguente indirizzo «carmine. lavita@interno.it». Gli interessati, successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo su cd rom entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. L'omologazione ministeriale verra' rilasciata previa visione del software sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato in versione informatizzata che gli interessati dovranno inviare all'indirizzo sopra citato.
3. La suddetta omologazione non verra' concessa ai soggetti, che dopo aver consegnato un software non conforme ai dettati ed alle modalita' tecniche richieste dal Ministero, presenteranno per la terza volta un software ritenuto ancora non idoneo.
 
Art. 5.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2005
Il capo Dipartimento: Malinconico
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 7 a pag. 102 <----

----> Vedere allegato da pag. 103 a pag. 134 <----
 
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