Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 luglio 2005
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, fino ad ora emanati, della predetta legge;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale dell'11 agosto 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;
Vista la domanda presentata dalla Regione Marche in data 15 luglio 2005, protocollo n. 61635 con la quale viene espresso parere favorevole, nell'ambito della richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», a che si proceda, allo stato attuale, alla sola riduzione del valore minimo dell'acidita' totale previsto all'art. 6 del disciplinare stesso, per la tipologia «Rosso Piceno» da 5 g/l a 4,5g/l, nonche' per la tipologia «Rosso Piceno» Superiore da 5 g/l a 4,5g/l;
Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 25 marzo 2004, che sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della Regione o Provincia autonoma competente per territorio, la Sezione amministrativa del Comitato stesso proceda d'ufficio;
Ritenuto pertanto doversi procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno»;
Decreta:
Articolo unico
Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» per le sotto elencate tipologie, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, riconosciuto con decreto ministeriale 11 agosto 1968 e successive modifiche, e' ridotto, in via definitiva, come appresso specificato:
«Rosso Piceno» - acidita' totale minima: 4,5 g/l;
«Rosso Piceno» Superiore - acidita' totale minima: 4,5 g/l.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dalla campagna vendemmiale 2005-2006 per la tipologia «Rosso Piceno» e dalla campagna vendemmiale 2004-2005 per la tipologia «Rosso Piceno» Superiore.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso.
Roma, 26 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
 
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