Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 luglio 2005 |
Applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione dei dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare il comma 9, ai sensi del quale si demanda al Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, ai fini dell'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti, e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di stabilire i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica; Visto il decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, attuativo del predetto comma 9 del citato art. 50, ed, in particolare, l'art. 2, il quale prevede che, in funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50, nonche' della predisposizione dei prontuari nazionali, ovvero su proposta delle amministrazioni interessate, si procedera', ove necessario, con successivi decreti, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1 del medesimo decreto 28 giugno 2004; Visto il decreto 21 aprile 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005, attuativo del comma 6 del citato art. 50, il quale prevede all'art. 1 che, con riferimento agli elenchi dei soggetti assistiti di cui al suddetto decreto 28 giugno 2004, l'invio, con modalita' telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, deve avvenire entro il 31 maggio 2005: a) relativamente agli assistiti del Servizio sanitario nazionale, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano rimanenti rispetto al programma di cui all'art. 1, comma 1 del decreto 28 ottobre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004; b) relativamente agli assistiti del Servizio di assistenza sanitaria naviganti (SASN), da parte del Ministero della salute; Considerata la necessita' di provvedere alla revisione delle modalita' di trasmissione dei dati di cui al citato decreto 28 giugno 2004, in funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute 30 giugno 2004, 28 ottobre 2004 e 21 aprile 2005, attuativi del comma 6 del citato art. 50 e pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 153 del 2 luglio 2004, n. 259 del 4 novembre 2004 e n. 103 del 5 maggio 2005; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 28 giugno 2004; Decreta: Art. 1. Modalita' di trasmissione 1. Le informazioni da trasmettere da parte degli enti che le detengono, le modalita' di trasmissione telematica, le frequenze temporali e le modalita' operative di invio e gestione delle stesse, nonche' le specifiche tecniche di fornitura dei dati sono definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale e che sostituisce il disciplinare tecnico allegato al decreto 28 giugno 2004 indicato nelle premesse. |
| Art. 2. Revisione delle modalita' di trasmissione 1. In funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti attuativi del comma 6 dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' della predisposizione dei prontuari nazionali, ovvero su proposta delle amministrazioni interessate, si procedera', ove necessario, con successivi decreti, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2005 Ministero dell'economia e delle finanze Il Ragioniere Generale dello Stato Canzio Ministero della salute p. Il capo del Dipartimento della qualita' Il direttore generale Palumbo |
| Allegato 1
----> Vedere allegato da pag. 8 a pag. 81 <----
----> Vedere allegato da pag. 82 a pag. 108 <---- |
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