Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 luglio 2005 |
Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare il comma 5, ai sensi del quale si demanda al Ministero dell'economia e delle finanze, di stabilire i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 50; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti; Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004, e successive modificazioni, attuativo del comma 5 del citato art. 50, ed, in particolare, l'art. 3, il quale prevede che, in funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50, si procedera', ove necessario, con successivo decreto, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1 del medesimo decreto 24 giugno 2004; Visto l'art. 7-undevicies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale, in particolare, ha modificato il comma 7 del citato art. 50, aggiungendovi che il Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8 del medesimo art. 50; Visto l'art. 3, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, in particolare, ha modificato il comma 8 del citato art. 50, aggiungendovi che i dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari; Considerata la necessita' di provvedere alla revisione delle modalita' di trasmissione dei dati di cui al citato decreto 24 giugno 2004 in funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, 30 giugno 2004, 28 ottobre 2004 e 21 aprile 2005, attuativi del comma 6 del citato art. 50 e pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 153 del 2 luglio 2004, n. 259 del 4 novembre 2004 e n. 103 del 5 maggio 2005; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 24 giugno 2004; Decreta: Art. 1. Modalita' di trasmissione 1. Le informazioni da trasmettere da parte delle strutture di erogazione di servizi sanitari, le modalita' di trasmissione telematica, le frequenze temporali e le modalita' operative di invio e gestione delle stesse, nonche' le specifiche tecniche di fornitura dei dati sono definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale e che sostituisce il disciplinare tecnico allegato al decreto 24 giugno 2004 indicato nelle premesse. |
| Art. 2. Programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari 1. I programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari devono essere adeguati a quanto previsto nel disciplinare tecnico allegato 1, entro la data del programma di applicazione di cui ai decreti attuativi del comma 6 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. |
| Art. 3. Revisione delle modalita' di trasmissione 1. In funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti attuativi del comma 6 dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si procedera', ove necessario, con successivi decreti, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2005 Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio |
| Allegato 1
----> Vedere allegato da pag. 112 a pag. 187 <---- |
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