Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini», e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n. 164
Esaminata, nel corso della riunione del 21 luglio 2005, la domanda presentata congiuntamente dalle organizzazioni di categoria - Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori - della provincia di Varese, in data 28 luglio 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini»;
Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla Regione Lombardia con nota n. 17313 del 21 giugno 2005, esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RONCHI VARESINI»
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
 
Art. 2.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» e' riservata ai seguenti vini: bianco anche nella tipologia frizzante; rosato; rosso.
I vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» bianco devono essere ottenuti da uve prodotti in ambito aziendale con vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Varese.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» rosato e rosso sono riservate ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%, dai seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Merlot, Nebbiolo, Croatina.
Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Varese, fino ad un massimo del 40%.
 
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Barasso, Bardello, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Cadrezzate, Cairate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada - Schianno, Golasecca, Gornate Olona, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luvinate, Malgesso, Malnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Osmate, Ranco, Saltrio, Sangiano, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona - Monate, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiu', Vizzola Ticino in provincia di Varese.
 
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» bianco, rosso e rosato a tonnellate 12 per ettaro.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» bianco, rosso e rosato devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50%vol.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
 
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
 
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» bianco, rosso e rosato all'atto dell'immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,00% vol.
 
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
 
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