Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 21 luglio 2005 |
Rinnovo della designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara», quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 27 ottobre 1999 con il quale la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» e' stata designata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva; Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata alla «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002; Visto il decreto 20 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 16 luglio 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002; Visto il decreto 26 febbraio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003; Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003; Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003; Visto il decreto 12 febbraio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004; Visto il decreto 31 maggio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° luglio 2004; Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004; Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 25 febbraio 2005; Considerato che la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» con sede in via Conte di Ruvo n. 2 - Pescara, e' designato quale autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92». |
| Art. 4. La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Aprutino Pescarese» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Abruzzo. |
| Art. 8. La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Abruzzo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2005 Il direttore generale: Abate |
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