In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal giudice del lavoro di Padova dott.ssa Balletti, concernente l'art. 52 del C.C.N.L. 1998/2001 e 2002/2005, comparto scuola, sottoscritta in via di ipotesi il 15 febbraio 2005, e vista la certificazione resa dalla Corte dei conti il 21 luglio 2005, in data 26 luglio 2005 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo: l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato), e le confederazioni sindacali: CGIL (firmato) CISL (firmato) UIL (firmato) CONFSAL (firmato), e le organizzazioni sindacali: FLC/CGIL (firmato) CISL Scuola (firmato) UIL Scuola (firmato) CONFSAL-SNALS (firmato). Premesso che il tribunale civile di Padova - sezione lavoro - in relazione alla causa di lavoro n. 1222/2003, con ordinanza del 26 gennaio 2005 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio le parti firmatarie del C.C.N.L. debbano esprimersi sul «se la definizione di orario di lavoro notturno festivo dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo, dettata per il personale ATA, sia applicabile anche al personale educativo al fine del riconoscimento dell'indennita' di lavoro notturno festivo di cui alla tabella retributiva D2»; Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001; Le parti firmatarie dei relativi C.C.N.L. sottoscrivono il seguente Accordo di interpretazione autentica nel testo che segue: «Si premette che l'art. 52 citato nell'ordinanza del giudice del lavoro di Padova attiene al Contratto nazionale integrativo 31 agosto 1999 (C.C.N.I.) e che, pertanto, trattandosi di Contratto integrativo e non di Contratto nazionale (C.C.N.L.) le parti non ne sono legittimate all'interpretazione, non essendo le medesime firmatarie del Contratto integrativo. Le parti stesse, tuttavia, rilevano che il predetto art. 52 del C.C.N.I. trae a sua volta legittimazione e fondamento dalla previsione di cui all'art. 33 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e unanimemente concordano che la disciplina in esso prevista in via generale e demandata in dettaglio al successivo C.C.N.I. (l'art. 52 in questione) concerne tanto il personale ATA delle Istituzioni scolastiche che il personale educativo dei convitti. Di cio' si rinviene ulteriore conferma dal combinato disposto dagli articoli 52, comma 1, lettera c) e 129 del vigente C.C.N.L. 24 luglio 2003, oltre che dalla tabella 7 dello stesso C.C.N.L.. A quanto sopra si aggiunge un'ulteriore considerazione. La presenza di personale ATA impegnato in turni di notte trova giustificazione proprio dalla presenza di alunni che dormono nel convitto, alunni alla cui sorveglianza e assistenza e' preposto appunto il personale educativo. Non avrebbe, pertanto, senso riconoscere l'indennita' di turnazione notturna e festiva al solo personale ATA che, nella fattispecie, svolge un ruolo di supporto all'attivita' convittuale notturna in cui e' impegnato anche il personale educativo. Non vi e' dubbio, infine, che debba essere considerato turno notturno festivo anche quello che decorre dalle ore 22 della domenica alle ore 6 del successivo lunedi', come esplicitamente indicato dall'art. 52, comma 1, lettera c), ultimo punto, del C.C.N.L. 24 luglio 2003». |