Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 27 luglio 2005), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 1° agosto 2005), recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Colloqui a fini investigativi
per il contrasto del terrorismo
1. All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: (( «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche' agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico»; ))
b) al comma 2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis».
Riferimenti normativi:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 18-bis (Colloqui a fini investigativi). - 1. Il
personale della Direzione investigativa antimafia di cui
all'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di
cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, nonche' gli ufficiali di polizia giudiziaria
designati dai responsabili, a livello centrale, della
predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facolta'
di visitare gli istituti penitenziari e possono essere
autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad
avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine
di acquisire informazioni utili per la prevenzione e
repressione dei delitti di criminalita' organizzata.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli
uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei
carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in
materia di terrorismo, nonche' agli ufficiali di polizia
giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale
e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del
terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza,
designati dal responsabile di livello centrale, al fine di
acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili
per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico.
2. Al personale di polizia indicato nei commi 1 e
1-bis, l'autorizzazione ai colloqui e' rilasciata:
a) quando si tratta di internati, di condannati o di
imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo
delegato;
b) quando si tratta di persone sottoposte ad
indagini, dal pubblico ministero.
3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2
sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso
l'autorita' competente al rilascio.
4. In casi di particolare urgenza, attestati con
provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega,
dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma
2, lettera a), non e' richiesta, e del colloquio e' data
immediata comunicazione all'autorita' ivi indicata, che
provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al
comma 3.
5. La facolta' di procedere a colloqui personali con
detenuti e internati e' attribuita, senza necessita' di
autorizzazione, altresi' al Procuratore nazionale antimafia
ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di
coordinamento previste dall'art. 371-bis del codice di
procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale
antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2
e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad
indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti
indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura
penale.».
 
Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 286 del 1998», e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, (( autonomamente )) o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia (( ovvero dei direttori )) dei Servizi informativi e di sicurezza, (( ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica, )) rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo puo' essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo, n. 286 del 1998.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumita' delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi (( ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero puo' essere concessa, con le stesse modalita' di cui al comma 1 )) la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Riferimenti normativi:
- Il Capo II del Titolo I (Trattamento penitenziario)
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove
norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia,
nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con la giustizia), reca: «Condizioni
generali». Si riporta il testo dell'art. 9 del succitato
decreto-legge:
«Art. 9 (Condizioni di applicabilita' delle speciali
misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le
condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai
commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le
disposizioni del presente Capo, speciali misure di
protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo,
ove necessario, anche alla loro assistenza.
2. Le speciali misure di protezione sono applicate
quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di
tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica
sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate,
dal Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresi' che
le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in
grave e attuale pericolo per effetto di talune delle
condotte di collaborazione aventi le caratteristiche
indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di
cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e
600-quinquies del codice penale.
3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di
protezione, assumono rilievo la collaborazione o le
dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La
collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere
carattere di intrinseca attendibilita'. Devono altresi'
avere carattere di novita' o di completezza o per altri
elementi devono apparire di notevole importanza per lo
sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per
le attivita' di investigazione sulle connotazioni
strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le
articolazioni e i collegamenti interni o internazionali
delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o
terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le
modalita' operative di dette organizzazioni.
4. Se le speciali misure di protezione indicate
nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita'
ed attualita' del pericolo, esse possono essere applicate
anche mediante la definizione di uno speciale programma di
protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13,
comma 5.
5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4
possono essere applicate anche a coloro che convivono
stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in
presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che
risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a
causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non
determina, in difetto di stabile coabitazione,
l'applicazione delle misure.
6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si
tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di
collaborazione o della rilevanza e qualita' delle
dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione
del gruppo criminale in relazione al quale la
collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con
specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il
gruppo e' localmente in grado di valersi.».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 9 (Carta di soggiorno). - 1. Lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per
un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi,
il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il
sostentamento proprio e dei familiari, puo' richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per se', per
il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di
soggiorno e' a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche
dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore
conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno
Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il
giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380
nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381
del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di
condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la
riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di
soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa
sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di
cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta
l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge,
e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del
rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della
stessa e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare della carta di soggiorno puo':
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo
straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate
dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando
anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in
armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione
sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a
livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per
gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale,
ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie
indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'art. 14 della legge 19 marzo
1990, n. 55.».
«Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione
sociale) - 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia,
di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di
cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei
servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli
per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di
sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa
autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione
sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato,
con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998.».
- Per il testo vigente dell'art. 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento vedi
nelle presenti note), vedi nelle note all'art. 11.
 
Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri
per motivi di prevenzione del terrorismo
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il (( Ministro dell'interno o, su sua delega, )) il prefetto puo' disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivita' terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita' informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalita' di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. (( Il ricorso giurisdizionale in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione del provvedimento.
4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. ))

5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998, la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma (( 3-sexies e' abrogato. ))
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, vedi nelle note all'art. 2.
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2),
come modificato da presente decreto:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza
aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato
revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta
giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro quindici giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura
penale.
3-sexies. Abrogato.
4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto
compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed
assistenza, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento
possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del
trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e'
concessa ovvero non e' osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni
effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al
giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6. Abrogato.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'art. 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto
l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni dalla data
del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
presente comma puo' essere sottoscritto anche
personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, e' autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano
l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
9. Abrogato.
10. Abrogato.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi
del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel periodo di permanenza in Italia.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».
- Per il testo vigente dell'art. 18 della legge
22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico), vedi nelle note all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali):
«Art. 21. - Il ricorso deve essere notificato tanto
all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai
controinteressati ai quali l'atto direttamente si
riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la
notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione, se questa sia prevista da
disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli
altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi
all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante
proposizione di motivi aggiunti. Il ricorso, con la prova
delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento
impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere
depositato nella segreteria del tribunale amministrativo
regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel
termine stesso deve essere depositata copia del
provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso,
ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei
documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in
giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento
impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
implica decadenza.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine di deposito del ricorso, deve produrre
l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli atti e i
documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli
in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene
utili al giudizio.
Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato,
nonche' degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto
e' stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti
costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il
presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina,
anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei
documenti nel termine e nei modi opportuni.
Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di
adottare nei confronti di soggetti diversi
dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui
ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso,
qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere
anticipata dalla parte che ha proposto istanza per
l'acquisizione dei documenti.
Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e
irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,
ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione,
durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul
ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa
l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le
circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli
effetti della decisione sul ricorso, il tribunale
amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con
ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui
dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino
effetti irreversibili il giudice amministrativo puo'
altresi' disporre la prestazione di una cauzione, anche
mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il
diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego
della misura cautelare non puo' essere subordinata a
cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi
essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla
integrita' dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario
rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in
ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica
i profili che, ad un sommario esame, inducono a una
ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori
delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne
facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in
caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire
neppure la dilazione fino alla data della camera di
consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda
cautelare o con separata istanza notificata alle
controparti, chiedere al presidente del tribunale
amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e'
assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il
presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza
di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla
pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare e'
sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le
predette disposizioni si applicano anche dinanzi al
Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza
cautelare e in caso di domanda di sospensione della
sentenza appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il
tribunale amministrativo regionale, accertata la
completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove
ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti
costituite, puo' definire il giudizio nel merito a norma
dell'art. 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo
regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e
fissa contestualmente la data della successiva trattazione
del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne
sia il caso, le misure cautelari interinali.
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o
l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara
inammissibili o irricevibili, il giudice puo' provvedere in
via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di
accoglimento della richiesta cautelare comporta priorita'
nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel
merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure
cautelari concesse e la riproposizione della domanda
cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con
riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato
ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia
adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con
istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al
tribunale amministrativo regionale le opportune
disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo
regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma,
numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione
dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove
occorra, il soggetto che deve provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
nei giudizi avanti al Consiglio di Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura
dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato):
«Art. 36. - Le domande di sospensione della esecuzione
dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel
ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione
giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata
agli interessati ed all'amministrazione e depositata nella
segreteria.
L'amministrazione e le parti interessate possono, entro
dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere
memorie od istanze alla segreteria.
Il Presidente puo' abbreviare il termine.
Su tali domande la sezione pronuncia nella prima
udienza dopo spirato il termine.
La domanda di sospensione puo' essere presentata per la
prima volta anche all'adunanza plenaria, la quale provvede
o in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione
della questione di competenza.
 
Art. 4.
Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all'articolo 226 delle (( norme )) di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, (( di cui al )) decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attivita' terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale. (( 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 della legge
24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei
servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
segreto di Stato):
«Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
militare dell'indipendenza e della integrita' dello Stato
da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISMI e' tenuto a comunicare al Ministro per la
difesa e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
«Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello
Stato democratico e delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
contro ogni forma di eversione.
Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISDE e' tenuto a comunicare al Ministro per
l'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 226 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
«Art. 226 (Intercettazioni telefoniche
preventive). - Continua a osservarsi la disposizione
dell'art. 226-sexies del codice abrogato per le
intercettazioni telefoniche previste dall'art. 1 comma
ottavo del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982 n.
726.
I richiami contenuti nell'art. 226-sexies alle altre
disposizioni del codice abrogato si intendono riferiti alle
disposizioni corrispondenti del codice.».
 
Art. 5.
Unita' antiterrorismo
1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravita', il Ministro dell'interno costituisce apposite unita' investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unita' investigative interforze di cui al medesimo comma.
 
Art. 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita' amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilita' degli accessi, (( nonche', qualora disponibili, )) dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole (( «al momento )) dell'attivazione del servizio» sono sostituite dalle seguenti:
«prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.».
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «al traffico telefonico», sono inserite le parole: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mentre, per le medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi»;
e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»; (( f) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che e' comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non e' convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.». ))

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, (( sentito il Garante per la protezione dei dati personali, )) sono definiti le modalita' ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), (( del presente articolo )) anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 7, del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), come modificato da presente
decreto:
«Art. 55. - 1-6 (Omissis).
7. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche
per via telematica, al centro di elaborazione dati del
Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri
abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato
della telefonia mobile, che sono identificati al momento
prima dell'attivazione del servizio, al momento della
consegna o messa a disposizione della occorrente scheda
elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le
necessarie misure affinche' venga garantita l'acquisizione
dei dati anagrafici riportati su un documento di identita',
nonche' del tipo, del numero e della riproduzione del
documento presentato dall'acquirente ed assicurano il
corretto trattamento dei dati acquisiti. L'autorita'
giudiziaria ha facolta' di accedere per fini di giustizia
ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione
dati del Ministero dell'interno.
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), come modificato dal presente decreto:
«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre
finalita). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art.
123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico,
inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono
conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per
finalita' di accertamento e repressione dei reati, mentre,
per le medesime finalita', i dati relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati
relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti
le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore
per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al
traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per
esclusive finalita' di accertamento e repressione dei
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice
di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di
sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono
acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del
pubblico ministero anche su istanza o del difensore
dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini,
della persona offesa e delle altre parti private. Il
difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle
indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati
relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le
modalita' indicate dall'art. 391-quater del codice di
procedura penale, ferme restando le condizioni di cui
all'art. 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il
giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto
motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di
sistemi informatici o telematici.
4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo
di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la
acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con
decreto motivato che e' comunicato immediatamente, e
comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente
per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il
giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide
sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del
pubblico ministero non e' convalidato nel termine
stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.
5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui ai
commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai
sensi dell'art. 17, volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di
autenticazione informatica e di autorizzazione degli
incaricati del trattamento di cui all'allegato B);
b) disciplinare le modalita' di conservazione
separata dei dati una volta decorso il termine di cui al
comma 1;
c) individuare le modalita' di trattamento dei dati
da parte di specifici incaricati del trattamento in modo
tale che, decorso il termine di cui al comma 1,
l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di
cui al comma 4 e all'art. 7;
d) indicare le modalita' tecniche per la periodica
distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e
2.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
 
Art. 7.
Integrazione della disciplina amministrativa
degli esercizi pubblici di telefonia e internet (( 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non erichiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. ))
2. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (( nonche' le attribuzioni degli enti locali in materia. ))
4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attivita' di cui al comma 1, e' tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identita' dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.
Riferimenti normativi:
- I capi III e IV del titolo I (Dei provvedimenti di
polizia e della loro esecuzione), nonche' il capo II del
titolo III (Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi
pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri
girovaghi, operai e domestici) del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) recano rispettivamente: «Delle
autorizzazioni di polizia; Dell'inosservanza degli ordini
dell'autorita' di pubblica sicurezza e delle
contravvenzioni; Degli esercizi pubblici».
- Per l'argomento del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, vedi nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo degli articoli 122, comma 1 e
123, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 6.):
«Art. 122. - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, e'
vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per
accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio
terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.».
«Art. 123. - 1-2 (Omissis).
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico puo' trattare i dati di
cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a
fini di commercializzazione di servizi di comunicazione
elettronica o per la fornitura di servizi a valore
aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si
riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che e'
revocabile in ogni momento.».
 
Art. 7-bis.
Sicurezza telematica (( 1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati. ))

Riferimenti normativi:
- Per il testo degli articoli 4 e 6 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, vedi nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438
(Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo
internazionale):
«1. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice
penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia
giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di
polizia al piu' presto e comunque, al solo fine di
acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi
con finalita' di terrorismo, anche per interposta persona
acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,
armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono
oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il
reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della
provenienza o ne consentono l'impiego.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli
ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura
anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e
siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico
ministero al piu' presto e comunque entro le 48 ore
successive all'inizio delle attivita'.».
- Per il testo dell'art. 226 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, vedi nelle note all'art. 4.
 
Art. 8.
Integrazione della disciplina amministrativa
e delle attivita' concernenti l'uso di esplosivi
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, (( di cui al )) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, puo' disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1, possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che puo' essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi».
4. La revoca del nulla osta (( disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo, )) e' comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni (( in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica )) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni».
Riferimenti normativi:
- Per l'argomento del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, vedi nelle note all'art. 7.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca:
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica
sicurezza».
- Si riporta il testo dell'art. 163, comma 2, lettera
e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato
da presente decreto:
«Art. 163 (Trasferimenti agli enti locali). - 1.
(Omissis).
2. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono
trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti
amministrativi:
a)-d) (Omissis);
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del
mestiere di fochino, previo accertamento della capacita'
tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica
provinciale per gli esplosivi, di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
302, e previo nulla osta del questore della provincia in
cui l'interessato risiede, che puo' essere negato o
revocato quando ricorrono le circostanze di carattere
personale previste per il diniego o la revoca delle
autorizzazioni di polizia in materia di armi.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 ottobre
1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi):
«Art. 2. - Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi
titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli
esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati
nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno
a otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire
3.000.000.».
 
Art. 9.
Integrazione della disciplina amministrativa
dell'attivita' di volo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, della legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attivita' di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno puo' disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attivita' di addestramento pratico siano subordinati, per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato. (( 2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, puo' altresi' disporre che l'attivita' di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attivita' di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui l'attivita' stessa e' svolta in via prevalente o ha origine o destinazione. ))
3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per l'esercizio delle attivita' di volo, nonche' l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 731 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):
«Art. 731 (Distinzione della gente dell'aria). - La
gente dell'aria comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale addetto ai servizi a terra;
c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni
aeronautiche;
c-bis) il personale addetto al controllo del traffico
aereo.
Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo
comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente
al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere
provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.
Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati
e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle
categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di
pilota o di paracadutista.
Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita'
per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la
sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e
delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri
stabiliti nell'allegato 1 «Licenze del personale» alla
convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa
esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616,
ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.».
- La legge 2 aprile 1968, n. 518, reca:
«Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio».
- La legge 25 marzo 1985, n. 106, reca: «Disciplina del
volo da diporto o sportivo».
 
Art. 9-bis.
Prevenzione antiterroristica negli aeroporti (( 1. Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuita' territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (Istituzione dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.):
«Art. 7 (Fonti di finanziamento). - 1. Le entrate
dell'E.N.A.C. sono costituite da:
a) i trasferimenti da parte dello Stato connessi
all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto
ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite
delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione per il
triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede
mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C
della legge finanziaria annuale;
b) le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite
con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di
amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
del tesoro;
c) i proventi previsti dall'art. 7 della legge
22 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e
modificata;
d) proventi derivanti da entrate diverse.».
- La tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), riguarda
stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria.
 
Art. 10.
Nuove norme sull'identificazione personale
1. All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano (( il prelievo di capelli o saliva )) e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero».
2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un interprete (( ed in tal caso con facolta' per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.». ))
3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole: «da un imputato all'autorita' giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorita' o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini».
4. Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 497-bis. (( (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi). )) Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale». (( 4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.».
4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349.».
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis «dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. ))

Riferimenti normativi:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 349 del codice di procedura penale,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 349 (Identificazione della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini e di altre
persone). - 1. La polizia giudiziaria procede alla
identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo,
ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e
antropometrici nonche' altri accertamenti.
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2
comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il
consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede
al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale
del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa
oralmente e confermata per iscritto, del pubblico
ministero.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia
giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio
per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre
le disposizioni dell'art. 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta
di farsi identificare ovvero fornisce generalita' o
documenti di identificazione in relazione ai quali
sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsita',
la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e
ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per
la identificazione e comunque non oltre le dodici ore
ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero,
non oltre le ventiquattro ore, nel caso che
l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure
occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un
interprete ed in tal caso con facolta' per il soggetto di
chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo e'
stato compiuto e' data immediata notizia al pubblico
ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le
condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della
persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero e' data altresi' notizia del
rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso
e' avvenuto.».
- Si riporta il testo dell'art. 495, quarto comma, del
codice penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un
pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali
proprie o di altri). - (Omissis).
2. se la falsa dichiarazione sulla propria identita',
sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e'
resa da un imputato all'autorita' giudiziaria, o da una
persona sottoposta ad indagini alla stessa autorita' o alla
polizia giudiziaria delegata alle indagini ovvero se, per
effetto della falsa dichiarazione, nel casellario
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso
nome.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 497 del codice penale:
«Art. 497 (Frode nel farsi rilasciare certificati del
casellario giudiziale e uso indebito di tali
certificati). - Chiunque si procura con frode un
certificato del casellario giudiziale o un altro
certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa
uso per uno scopo diverso da quello per cui esso e'
domandato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a lire un milione.».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152
(per l'argomento vedi nelle note all'art. 3), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 5. - E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di
qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il
riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, senza giustificato motivo. E' in ogni caso
vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che
si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne
quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due
anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
Per la contravvenzione di cui al presente articolo e'
facoltativo l'arresto in flagranza.».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 354 del codice di procedura penale,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose
e sulle persone. Sequestro). - 1. Gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le
cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato
dei luoghi e delle cose non venga mutato prima
dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi
indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque
si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire
tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione
delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria
compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del
reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli
ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari
accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla
ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il
prelievo di materiale biologico, si osservano le
disposizioni del comma 2-bis dell'art. 349.».
- Per il testo vigente dell'art. 349, comma 2-bis, del
codice di procedura penale, vedi nelle note al presente
articolo.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191 (Norme penali e processuali
per la prevenzione e la repressione di gravi reati):
«Art. 11. - Gli ufficiali e gli agenti di polizia
possono accompagnare nei propri uffici chiunque,
richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalita'
ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al
solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le
ventiquattro ore.
La disposizione prevista nel comma precedente si
applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per
ritenere la falsita' delle dichiarazioni della persona
richiesta sulla propria identita' personale o dei documenti
d'identita' da essa esibiti.
Dell'accompagnamento e dell'ora in cui e' stato
compiuto e' data immediata notizia al procuratore della
Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le
condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio
della persona accompagnata.
Al procuratore della Repubblica e' data altresi'
immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e
dell'ora in cui e' avvenuto.».
 
Art. 11.
Permesso di soggiorno elettronico
1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, e' sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente
testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' provvedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b) Abrogato;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza
di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) [superiore a due anni, per lavoro autonomo, per
lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
ricongiungimenti familiari];
e) superiore alle necessita' specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un
periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via telematica
al Ministero dell'interno e all'I.N.P.S. nonche' all'INAIL
per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9
dell'art. 22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all'art. 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui
al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi
di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta
giorni nei restanti casi, ed e' sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse
condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i
diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e'
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita
con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non
venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio
dello Stato puo' essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identita' e gli altri
documenti elettronici, dall'art. 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno
a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.».
- Il regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio del
13 giugno 2002, istituisce un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi
terzi.
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 36 (Carta d'identita' e documenti
elettronici). - 1. Le caratteristiche e le modalita' per il
rilascio della carta d'identita' elettronica, del documento
d'identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento del quindicesimo anno, devono
contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
3. La carta d'identita' e il documento elettronico
possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al
comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i
servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la
firma elettronica.
4. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei
pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identita'
elettronica, del documento di identita' elettronico e della
carta nazionale dei servizi.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalita' di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
7. La carta di identita', ancorche' su supporto
cartaceo, puo' essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
 
Art. 12.
Verifica delle identita'
e dei precedenti giudiziari dell'imputato
1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
«Art. 66-bis (Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato).
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato e' stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 66 del codice di
procedura penale:
«Art. 66 (Verifica dell'identita' personale
dell'imputato). - 1. Nel primo atto cui e' presente
l'imputato, l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare
le proprie generalita' e quant'altro puo' valere a
identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si
espone chi si rifiuta di dare le proprie generalita' o le
da' false.
2. L'impossibilita' di attribuire all'imputato le sue
esatte generalita' non pregiudica il compimento di alcun
atto da parte dell'autorita' procedente, quando sia certa
l'identita' fisica della persona.
3. Le erronee generalita' attribuite all'imputato sono
rettificate nelle forme previste.».
 
Art. 13.
Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo
1. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.
2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.».
3. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.»;
b) al comma 3, le parole: «specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite dalle seguenti: «specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 380, comma 2, del
codice di procedura penale, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in
flagranza). - (Omissis).
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
(Omissis);
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 381, comma 2, del
codice di procedura penale, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). -
(Omissis).
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del
codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti
e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del
codice penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635,
comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi
non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1
della legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento
di identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del
codice penale.
(Omissis)».
- Per il testo dell'art. 497-bis del codice penale, v.
all'art. 10 del presente decreto.
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 384 del codice di procedura penale,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 384 (Fermo di indiziato di delitto). - 1. Anche
fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici
elementi che, anche in relazione alla impossibilita' di
identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il
pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo
della persona gravemente indiziata di un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore
nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le
armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il
pubblico ministero abbia assunto la direzione delle
indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di
propria iniziativa qualora sia successivamente individuato
l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali
il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il
pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia
possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del pubblico ministero.».
 
Art. 14.
Nuove norme in materia di misure di prevenzione
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente:
«2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».
2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' abrogato.
3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.».
4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui e' disposto l'obbligo del soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.».
5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».
6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Congelamento dei beni). - 1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento CE 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.».
7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresi' applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.».
Riferimenti normativi:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 9 e 12 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralita), come modificati dal presente decreto:
«Art. 9. - 1. Il contravventore agli obblighi inerenti
alla sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre
mesi ad un anno.
2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con
l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena
della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito
l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto
anche fuori dei casi di flagranza.
4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di
legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso
dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato
condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, puo'
essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non
inferiore a due anni.».
«Art. 12. - (Abrogato).
Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da
condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per
effetto di conversione di pena pecuniaria, non e' computato
nella durata dell'obbligo del soggiorno.
L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona
obbligata e' sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se
alla persona obbligata a soggiornare e' applicata la
liberta' vigilata, la persona stessa vi e' sottoposta dopo
la cessazione dell'obbligo del soggiorno.».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 2 e 7 della legge 31 maggio 1965,
n. 575 (Disposizioni contro la mafia), come modificati dal
presente decreto:
«Art. 2. - Nei confronti delle persone di cui all'art.
1 possono essere proposte dal procuratore nazionale
antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal
questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le
misure di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al
terzo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni.
1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la
persona risulti definitivamente condannata per un delitto
non colposo, con la notificazione della proposta il
questore puo' imporre all'interessato il divieto di cui
all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto,
ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.».
«Art. 7. - Le pene stabilite per i delitti previsti
dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424,
435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628,
629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis,
648-bis, 648-ter, del codice penale sono aumentate da un
terzo alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni
di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699
del codice penale sono aumentate nella misura di cui al
secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il
fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne e' cessata l'esecuzione.
In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di
cui al primo comma, per i quali e' consentito l'arresto in
flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura
di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere
all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 4 e 5,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (per l'argomento vedi
nelle note al presente articolo):
«Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le
condizioni di cui all'art. 1, puo' imporre alle persone che
risultino definitivamente condannate per delitti non
colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in
parte, qualsiasi apparato di comunicazione
radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e
accessori per la protezionebalistica individuale, mezzi di
trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la
potenza o la capacita' offensiva, ovvero comunque
predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia,
nonche' programmi informatici ed altri strumenti di
cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il
divieto del questore e' opponibile davanti al giudice
monocratico.
Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti,
gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati
sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne
fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di
istituto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
14 dicembre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e
contrastare il finanziamento del terrorismo
internazionale):
«Art. 1 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In
ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto alle attivita'
connesse al terrorismo internazionale e al fine di
rafforzare l'attivita' di contrasto nelle materie di cui al
presente decreto, e' istituito per il periodo di un anno a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di
seguito denominato "Comitato", presieduto dal Direttore
generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da
undici membri. I componenti sono nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle
designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro
degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa e
dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche
parte un dirigente in servizio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia
di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso
la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale
dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della
Direzione nazionale antimafia. La durata del Comitato puo'
essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del
Consiglio dei Ministri.
2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi
dell'art. 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano
allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in
materia di segreto di ufficio, le informazioni
riconducibili alle materie di competenza del Comitato.
2-ter. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato
ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente
decreto.
3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la
Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed
informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa
sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari
finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate
a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato puo'
richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei
cambi, alla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne
ravvisi la necessita' per le strette finalita' di cui al
comma 1, puo' anche richiedere lo sviluppo di eventuali
attivita' informative alla Guardia di finanza, ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Il presidente del Comitato puo' trasmettere dati ed
informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di
informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per
la informazione e la sicurezza, anche ai fini
dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge
24 ottobre 1977, n. 801.
4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con
gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri
Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento
internazionale, anche alla luce delle decisioni che
verranno assunte in materia dal Gruppo di azione
finanziaria internazionale (GAFI).
4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi
(UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per
la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche
per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano
finanziario.
5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
previsti dall'art. 2 del presente decreto sono emessi senza
acquisire il parere della Commissione consultiva prevista
dall'art. 32 del testo unico delle norme di legge in
materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono apportate le opportune modifiche
all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di
finanza.».
- Il regolamento (CE) n. 881/2002, del Consiglio del
27 maggio 2002, impone specifiche misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed entita' associate a
Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga
il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di
talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il
divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e
delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani
dell'Afghanistan.
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152
(per l'argomento vedi nelle note all'art. 3.), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 18. - Le disposizioni della legge 31 maggio 1965,
n. 575, si applicano anche a coloro che:
1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in
essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti
a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione
di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro
II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306,
438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonche' alla
commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche
internazionale;
2) abbiano fatto parte di associazioni politiche
disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e
nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
3) compiano atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista
ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 645 del 1952, in
particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti,
siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella
legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti
della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro
comportamento successivo, che siano proclivi a commettere
un reato della stessa specie col fine indicato nel
precedente n. 1).
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
altresi' agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.
E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro
o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.
Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga
all'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle
dell'art. 22 della presente legge possono essere altresi'
applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al
Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro
organismo internazionale competente per disporre il
congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi
sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse
possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il
finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche,
anche internazionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita' sociale):
«Art. 14. - 1. Salvo che si tratti di procedimenti di
prevenzione gia' pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, da tale data le disposizioni della
legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e
l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere
patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10
a 10-sexies della medesima legge, si applicano con
riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle
associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a
quelle previste dall'art. 75, legge 22 dicembre 1975, n.
685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del
primo commadell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, quando l'attivita' delittuosa da cui si ritiene
derivino i proventi sia una di quelle previste dagli
articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter
del codice penale, ovvero quella di contrabbando.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la
riabilitazione prevista dall'art. 15, legge 3 agosto 1988,
n. 327, puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla
cessazione della misura di prevenzione.
3. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione
dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge
22 maggio 1975, n. 152 (per l'argomento v. nelle note
all'art. 3):
«Art. 22. - Il giudice puo' aggiungere ad una delle
misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione
provvisoria dall'amministrazione dei beni personali,
esclusi quelli destinati all'attivita' professionale o
produttiva quando ricorrono sufficienti indizi che la
libera disponibilita' di essi da parte delle persone
indicate negli articoli 18 e 19 agevoli comunque la
condotta, il comportamento o l'attivita' socialmente
pericolosa prevista nelle norme suddette.
Il giudice puo' altresi' applicare, nei confronti delle
persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal
comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai
fini della tutela della collettivita'.
La sospensione puo' essere inflitta per un periodo non
eccedente i 5 anni. Alla scadenza puo' essere rinnovata se
permangono le condizioni in base alle quali e' stata
applicata.».
 
Art. 15.
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. Dopo l'articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i seguenti: (( «Art. 270-quater (Arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale). )) - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di (( atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, )) anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. (( Art. 270-quinquies (Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale). )) - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di (( atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, )) anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata. (( Art. 270-sexies (Condotte con finalita' di terrorismo). - 1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.».
1-bis. All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata della meta'.». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 270-bis e 270-ter
del codice penale:
«Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza,
dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la
reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo
ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.».
«Art. 270-ter (Assistenza agli associati). - Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento,
da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di
trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle
persone che partecipano alle associazioni indicate negli
articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione fino a
quattro anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata
continuativamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto.».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 414 del codice penale, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 414 (Istigazione a delinquere). - Chiunque
pubblicamente istiga a commettere uno o piu' reati e'
punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1. con la reclusione da uno a cinque anni, se
trattasi di istigazione a commettere delitti;
2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la
multa fino a lire quattrocentomila, se trattasi di
istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu'
delitti e una o piu' contravvenzioni, si applica la pena
stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi
pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' delitti.
Fuori dei casi di cui all'art. 302, se l'istigazione o
l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di
terrorismo o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata
della meta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 302 del codice penale:
«Art. 302 (Istigazione a commettere alcuno dei delitti
preveduti dai capi primo e secondo). - Chiunque istiga
taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti
dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la
legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la
reclusione, e' punito, se l'istigazione non e' accolta,
ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e'
commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla
meta' della pena stabilita per il delitto al quale si
riferisce l'istigazione.».
 
Art. 16.
Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo (( (Soppresso). ))
 
Art. 17.
Norme sull'impiego della polizia giudiziaria
1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.»;
b) il comma 2-ter e' abrogato.
2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire».
3. All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati» sono inserite le seguenti: «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1».
4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20 la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Citazione a giudizio» e il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace»;
b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario».
4. La citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.»;
c) all'articolo 49, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Citazione a giudizio»;
d) all'articolo 50, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
5. All'articolo 72, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;». (( 5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non puo' in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio. ))
6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Per completezza, d'informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 59, 148 e 151 del codice di
procedura penale, come modificati dal presente decreto:
«Art. 59 (Subordinazione della polizia giudiziaria). -
1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai
magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono
istituite.
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia
giudiziaria e' responsabile verso il procuratore della
Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio
dell'attivita' di polizia giudiziaria svolta da lui stesso
e dal personale dipendente.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti
alle funzioni di cui all'art. 55, comma 1. Gli appartenenti
alle sezioni non possono essere distolti dall'attivita' di
polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato
dal quale dipendono a norma del comma 1.».
«Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le
notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga
altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da
chi ne esercita le funzioni.
2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti
al tribunale del riesame il giudice puo' disporre che, in
caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla
Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono
detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
2-bis. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le
notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con
mezzi tecnici idonei.
L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di
aver trasmesso il testo originale.
2-ter. (Abrogato).
3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge
disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia
al destinatario oppure, se cio' non e' possibile, alle
persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica
non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano
la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il
caso di notificazione al difensore o al domiciliatario,
dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla
copia dell'atto.
4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da
parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il
pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto
la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.».
«Art. 151 (Notificazioni richieste dal pubblico
ministero). - 1. Le notificazioni di atti del pubblico
ministero nel corso delle indagini preliminari sono
eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia
giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o
provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata
a compiere o e' tenuta ad eseguire.
2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da
parte della segreteria ha valore di notificazione. Il
pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto
la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e
gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente
agli interessati in loro presenza sostituiscono le
notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.
4. (Abrogato).
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e
gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli
interessati in loro presenza sostituiscono le
notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.
5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro
biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona
diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente
necessarie.».
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, del codice
di procedura penale:
«1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria
iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che
vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti
di prova e raccogliere quant'altro possa servire per
l'applicazione della legge penale.».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 20, 49 e 50 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificati dal
presente decreto:
Art. 20 (Citazione a giudizio). - 1. Il pubblico
ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace.
2. La citazione contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre
indicazioni personali che valgono ad identificarlo;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora
risulti identificata;
c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e
l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede
l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o
consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a
pena di inammissibilita', le circostanze su cui deve
vertere l'esame;
d) l'indicazione del giudice competente per il
giudizio, nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sara' giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un
difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito da
difensore di ufficio;
f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini
preliminari e' depositato presso la segreteria del pubblico
ministero e che le parti e loro difensori hanno facolta' di
prenderne visione e di estrarne copia.
3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di
nullita', dal pubblico ministero o dall'assistente
giudiziario.
4. La citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale
giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte
offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.
5. La citazione a giudizio e' depositata nella
segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo
contenente la documentazione relativa alle indagini
espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al
reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
6. La citazione e' nulla se l'imputato non e'
identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dal comma 2, lettere c), d) ed e).».
«Art. 49 (Citazione a giudizio). - 1. Ai fini
dell'emissione della citazione a giudizio di cui all'art.
20, il pubblico ministero richiede al giudice di pace di
indicare il giorno e l'ora della comparizione.
2. La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione
del giudice di pace sono comunicate anche con mezzi
telematici.».
«Art. 50 (Delegati del procuratore della Repubblica nel
procedimento penale davanti al giudice di pace). - 1. Nei
procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni
del pubblico ministero possono essere svolte, per delega
del procuratore della Repubblica presso il tribunale
ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori
giudiziari, da vice procuratori onorari addetti
all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due
anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati
in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della
scuola biennale di specializzazione per le professioni
legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398;
b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli
articoli 15 e 25, da vice procuratori onorari addetti
all'ufficio;
c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui
all'art.127 del codice di procedura penale, nei
procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui
all'art. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei
procedimenti di opposizione al decreto del pubblico
ministero di liquidazione del compenso ai periti,
consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della
legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari
addetti all'ufficio.
2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega e'
conferita in relazione ad una determinata udienza o a un
singolo procedimento.
3. La delega e' revocabile nei soli casi in cui il
codice di procedura penale prevede la sostituzione del
pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
162, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme
sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127):
«Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni
legali). - 1. Le scuole di specializzazione per le
professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole di specializzazione per le professioni
legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui
criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto
dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art.
17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla
formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
l'approfondimento teorico, integrato da esperienze
pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di
magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di
avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione
comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da
magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo
accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi
giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato,
con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e'
fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in
giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente
all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
di laurea e di laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto
3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al
comma 1 e' articolato sulla durata di un anno per coloro
che conseguono la laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici
adottati in esecuzione del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti
i criteri generali ai fini dell'adeguamento
dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di
accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del
caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di
cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato
ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
determinato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati
in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei
magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo
nell'anno precedente aumentato del venti per cento del
numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di
cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle
scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
titoli ed esame. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati,
avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del
curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e'
subordinato alla certificazione della regolare frequenza
dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura.».
- Si riporta il testo dell'art. 72, primo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), come modificato dal presente decreto:
«Art. 72 (Delegati del procuratore della Repubblica
presso il tribunale ordinario). - Nei procedimenti sui
quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le
funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per
delega nominativa del procuratore della Repubblica presso
il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori
giudiziari, da vice procuratori onorari addetti
all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due
anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati
in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della
scuola biennale di specializzazione per le professioni
legali di cui all'art.16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398;
(Omissis).
- Si riporta il testo dell'art. 407, comma 2, lettera
a) numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale:
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - (Omissis).
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
(Omissis).
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
(Omissis)».
 
Art. 18.
Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego
di personale delle forze di polizia
1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorita' eventualmente competenti, e' consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia. (( 2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalita' per l'affidamento dei servizi predetti, nonche' i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilita' di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, cosi' da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignita' della persona.
3. (Soppresso).
3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo e' istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 18-bis.
Impiego della forza pubblica (( 1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In casi eccezionali di necessita' e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152.». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, della
legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in
materia di tutela della sicurezza dei cittadini), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 19. - 1. Nell'attuazione dei programmi di cui
all'art. 18 i militari delle Forze armate, al fine di
prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere
in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza delle
strutture vigilate, possono procedere alla identificazione
ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per
il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento
di agenti delle forze dell'ordine. In casi eccezionali di
necessita' e urgenza si applicano le disposizioni dell'art.
4 della legge 22 maggio 1975, n. 152. In nessun caso i
militari impiegati per i suddetti programmi hanno le
funzioni di agenti di polizia giudiziaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152 (per l'argomento v. nelle note all'art. 3):
«Art. 4. - In casi eccezionali di necessita' e di
urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della
polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di
operazioni di polizia possono procedere, oltre che
all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto,
al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi,
esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui
atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche
e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono
giustificabili.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente la
perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al
mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per
giungere sul posto.
Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve
essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso
entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica e, nel
caso previsto dal primo comma, consegnato
all'interessato.».
 
Art. 18-ter.
Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali (( 1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero dell'interno dispone l'adozione da parte del Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti contro la pubblica incolumita' e ne garantisce l'impiego attraverso le forze dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero.
2. Al fine di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 9,8 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
 
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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