Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 21 luglio 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Tudorancea Ileana Beatris, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Tudorancea Ileana Beatris, nata 1'8 dicembre 1967 a Brasov (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer - Profilul Forestier - Specializarea Industria Lemnului», conseguito presso l'«Universitatea Transilvania» di Brasov (Romania) nella sessione di giugno 1991 e rilasciato dal «Ministerul Invatamantului si Stiintei» rumeno in data 20 giugno 1991, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Vista l'attivita' professionale svolta dal 1995 al 2003 in Romania, come documentato in atti; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005, del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta del 22 febbraio 2005 e del 28 aprile 2005; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Ravenna a tempo indeterminato; Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Tudorancea Ileana Beatris, nata 1'8 dicembre 1967 a Brasov (Romania), cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e subordinato al superamento di' una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) meccanica del volo. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 21 luglio 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologla professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale. |
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