Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 maggio 2005
Aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 dei 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 30 del 7 febbraio 2005) e dal decreto dei Minstro della salute 4 marzo 2005 (in corso di registrazione presso la Corte dei Conti);
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 305 del 30 dicembre 1992), 30 luglio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 182 del 5 agosto 1993) e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 221 del 23 settembre 2003) concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;
Visti i decreti dirigenziali emanati dal 1° giugno 2004 al 31 marzo 2005, con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove o con cui sono state approvate modifiche di impiego di prodotti gia' registrati, nei quali sono stati definiti inoltre i relativi limiti massimi di residui o gli intervalli di sicurezza nazionali;
Vista la decisione n. 2004/129/CE della Commissione europea del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE e i successivi decreti dirigenziali con i quali sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazetapir, flurenol, esaflumuron, nuarimol, primisulfuron;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui e con le nuove condizioni di impiego di alcune sostanze attive;
Decreta:

Art. 1.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive cadusafos, cyazofamid, foramsulfuron, etoprofos, glufosinate ammonio, imazamox, iprovalicarb, thiamethoxam, tolylfluanid, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 
Art. 2.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive adoxophyes orana granulosis virus, penoxsulam, pyraclostrobin, zoxamide, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 
Art. 3.
Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive azadiractina, azoxystrobin, cadusafos, deltametrina, etoprofos, glufosinate ammonio, imazamox, iprodione, iprovalicarb, thiamethoxam, tolylfluanid, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 
Art. 4.
Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive adoxophyes orana granulosis virus, cyazofamid, foramsulfuron, penoxsulam, pyraclostrobin, zoxamide, indicati nell'allegato 4 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 
Art. 5.
Gli impieghi e i limiti massimi di residui gia' previsti negli allegati 2 e 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 per le sostanze attive flurenol, imazetapir, nuarimol, esaflumuron, primisulfuron, sono soppressi, in quanto le citate sostanze attive non sono state incluse nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Per le sostanze attive citate, trova pertanto applicazione il comma 7 dell'art. 4 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 13 maggio 2005
Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 354
 
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 20 a pag. 22 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato a pag. 23 <----
 
Allegato 3

----> Vedere allegato da pag. 24 a pag. 28 <----
 
Allegato 4

----> Vedere allegato a pag. 29 <----
 
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