Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 luglio 2005
Disciplina delle modalita' e dei tempi per l'assunzione del concreto esercizio, da parte dell'Enac, delle funzioni di autorita' nazionale di vigilanza e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarita' dei diritti tariffari, gia' di pertinenza dell'ENAV S.p.A., corrispondenti ai costi delle attivita' di regolazione e certificazione da trasferire all'E.N.A.C.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 9 novembre 2004, n. 265, che assicura l'invarianza della spesa rispetto al sistema tariffario attualmente in vigore, corrispondente ai costi delle attivita' di regolazione e certificazione del servizio del traffico aereo;
Visto l'art 2, comma 5, lettere a) e b), della legge 9 novembre 2004, n. 265, che disciplina l'esercizio della delega attribuita al Governo con la legge 9 novembre 2004, n. 265, in materia della individuazione delle diverse responsabilita' e competenze, cosi' come specificate nei regolamenti CEE n. 549/2004, 550/2004, 551/2004, 552/2004, e in materia di recepimento delle norme tecniche internazionali;
Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, di trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, come successivamente modificata dal decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 (d'ora in poi decreto-legge), convertito in legge il 9 novembre 2004, n. 265 (d'ora in poi legge);
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, che istituisce l'Ente nazionale per l'aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
Visti gli allegati tecnici della Convenzione sull'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, allegati 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 15 che stabiliscono i principi fondamentali in materia tecnica aeronautica rispetto alle discipline di cui e' oggetto il presente decreto;
Visto il regolamento CE n. 549/2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del Cielo unico europeo;
Visto il regolamento CE n. 550/2004 che stabilisce i principi sulla fornitura dei servizi del traffico aereo nell'ambito del Cielo unico europeo;
Visto il regolamento CE n. 551/2004 che stabilisce i principi per l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nell'ambito del Cielo unico europeo;
Visto il regolamento CE n. 552/2004 che stabilisce i principi sulla interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 132 del 9 giugno 2005, con il quale al Sottosegretario di Stato, on.le Mario Tassone, e' stato attribuito il titolo di vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di funzioni speciali a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, art. 4, del decreto-legge n. 237 dell'8 settembre 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, il presente decreto disciplina le modalita' e i tempi per l'assunzione del concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorita' nazionale di vigilanza, e per il trasferimento in capo allo stesso Ente della titolarita' dei diritti tariffari, gia' di pertinenza di ENAV S.p.A., corrispondenti ai costi delle attivita' di regolazione e certificazione da trasferire all'E.N.A.C.
 
Art. 2.
Regolamentazione tecnica

1. L'E.N.A.C., in conformita' alle leggi vigenti, recepisce, attraverso appositi regolamenti, le parti applicabili delle prescrizioni di cui agli allegati tecnici della Convenzione sull'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 - allegati 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14 e 15. L'E.N.A.C., inoltre, adegua la propria regolamentazione al quadro normativo comunitario relativo all'iniziativa denominata «Cielo unico europeo» ed alle parti applicabili delle norme tecniche ESARR (Eurocontrol Safety Regulatory Requirement), dandone conseguente attuazione.
2. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, ed ai sensi del comma 2 dell'art. 1, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, l'E.N.A.C. adotta, entro il 31 marzo 2006, un regolamento per la certificazione delle organizzazioni che effettuano radiomisure, nonche' un regolamento per le attivita' di manutenzione connesse con i servizi di navigazione aerea, dandone conseguente attuazione.
3. L'E.N.A.C. adotta la regolamentazione tecnica di cui ai commi 2 e 3, sentiti l'Aeronautica militare italiana ed ENAV S.p.A.
 
Art. 3.
Attivita' di certificazione, vigilanza e controllo

1. In attuazione dei regolamenti di cui all'art. 2 e nei termini di applicazione in essi riportati, l'E.N.A.C. provvede a tutte le attivita' di certificazione, vigilanza e controllo necessarie a verificare l'effettiva rispondenza agli standard applicabili. In particolare l'ENAC:
1) provvede al rilascio delle certificazioni e delle licenze ai fornitori di servizi di navigazione aerea, ai controllori di traffico aereo, alle organizzazioni di addestramento dei controllori di traffico aereo, alle organizzazioni che effettuano radiomisure ed alla sorveglianza sugli standard degli apparati di assistenza alla navigazione aerea;
2) effettua l'attivita' di vigilanza e di controllo delle organizzazioni, del personale e delle attrezzature di cui al comma 1 del presente articolo. I procedimenti di vigilanza e controllo comprendono tutte le attivita' volte alla verifica del mantenimento nel tempo degli standard necessari alla certificazione ed alla verifica dell'effettiva implementazione delle norme applicabili;
3) nell'esplicazione delle attivita' di cui al presente articolo formula eventuali rilievi relativi a non conformita' rilevate, e verifica l'attuazione delle conseguenti azioni correttive.
 
Art. 4.
Rapporto trimestrale

L'E.N.A.C. sottopone, con cadenza trimestrale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un rapporto sullo stato di avanzamento del processo di regolamentazione di cui all'art. 2 e dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 3.
 
Art. 5.
Trasferimento dei diritti tariffari

Con separato provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, sono determinati gli importi corrispondenti ai costi delle attivita' di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni trasferite e concretamente esercitate dall'E.N.A.C. Il trasferimento dei diritti tariffari da ENAV ad E.N.A.C. avverra' con cadenza annuale.
 
Art. 6.
Entrata in vigore

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2005
Il vice Ministro: Tassone
 
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