Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2005 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 5 agosto 2005, n. 39 |
Aiuto alle sementi certificate. Presentazione contratto di moltiplicazione o di diretta moltiplicazione e domanda di liquidazione per la campagna di commercializzazione 2005-2006. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo Forestale dello Stato Al Corpo Forestale dello Stato della regione Siciliana Agli Assessorati regionali agricoltura Agli Assessorati prov. autonome Trento e Bolzano Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA AVEPA - Organismo pagatore Lombardia All'Ente nazionale risi Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. Copagri -E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA Ai C.A.A. riconosciuti All'Associazione italiana sementi - AIS All'ASSOSEME All'Associazione sementi mediterranee - ASSEME Al Servizio repressione frodi All'Ente Nazionale sementi elette
Quadro normativo.
Regolamento CE n. 1782/03 del 29 settembre 2003 che stabilisce norma comuni relative ai regimi di intervento nell'ambito della politica agricola e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1453/01, (CE) n. 1454/01, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/99, (CE) n. 1254/99, (CE) 1673/00, (CEE) 2358/71 e (CE) n. 2529/01. Regolamento (CE) n. 795/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) 1782/03 del consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) 1782/03 del consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Regolamento (CE) n. 1973/2004 della commissione del 29 aprile 2004 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime. Regolamento (CE) n. 239/2005 della commissione dell'11 febbraio 2005 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 795/04. Decreto ministeriale del 15 marzo 2005 disposizioni per l'attuazione dell'art. 99 del regolamento CE 1782/03 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate. Circolare AGEA n. 13 del 4 maggio 2005 Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 - Campagna 2005. Circolare AGEA n. ACIU.256 del 6 maggio 2005 Riforma della politica agricola comune. Istruzioni generali per la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del Reg.(CE) 1782/03. Circolare AGEA n. ACIU.469 del 28 luglio 2005 Riforma della politica agricola comune Modifica della circolare AGEA ACIU.2005.256 del 6 maggio 2005. Fissazione termine per la presentazione delle domande uniche ai sensi art. 22 del reg. CE 796/04; recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilita' delle colture pluriennali al regime di pagamento unico e all'uso agricolo del suolo per i titoli di ritiro. Circolare AGEA n. 38 del 1° agosto 2005 Riforma della politica agricola comune Modifica della circolare AGEA ACIU.2005.256 del 6 maggio 2005. Fissazione termine per la presentazione delle domande uniche ai sensi art. 22 del reg. CE 796/04; recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilita' delle colture pluriennali al regime di pagamento unico e all'uso agricolo del suolo per i titoli di ritiro. Premessa.
Il Reg. 1782/03 istituisce un regime di sostegno al reddito dei produttori denominato «regime di pagamento unico» e abroga, oltre ad altri regolamenti anche l'art. 3 del regolamento (CEE) 2358/71. L'Italia ha applicato l'art. 70 del suddetto regolamento, esercitando la facolta' di decidere entro il 1° agosto 2004 l'esclusione dei pagamenti diretti, di cui all'art. 3 del Reg. (CEE) 2358/71, dal regime di pagamento unico. La disciplina per l'erogazione dell'aiuto alle sementi e' prevista dall'art. 99 del Reg. (CE) 1782/03. L'Italia ha disposto che l'aiuto sementi venga richiesto all'interno della domanda unica di pagamento. Il Reg. (CE) 796/04 specificando i requisiti della domanda unica ne stabilisce le informazioni e la documentazione a corredo. Il Reg. (CE) 1973/04 al capitolo 10 stabilisce che, qualora lo Stato membro applichi l'art. 99 del Reg. (CE) 1782/03, le sementi debbano essere prodotte in forza di un contratto o di una dichiarazione di coltivazione. La circolare AGEA n. 13 del 4 maggio 2005 stabilisce che al fine della richiesta di aiuto nell'ambito delle sementi il produttore e' tenuto a presentare i seguenti documenti: Domanda unica riportante l'elenco delle parcelle coltivate per la produzione di semente con l'indicazione della specie; Contratti e/o dichiarazioni di coltivazione; Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi riportante l'indicazione delle quantita' di sementi richieste ad aiuto. La comunicazione deve essere integrata dai documenti giustificativi. 1. Modalita' di presentazione dei documenti. Il moltiplicatore che intende richiedere l'aiuto sementi nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 e' tenuto a presentare all'amministrazione, autonomamente o tramite un CAA riconosciuto, i seguenti documenti: domanda unica di pagamento 2005; contratti e/o dichiarazioni di coltivazione; comunicazione integrativa della domanda unica 2005. 1.1 Domanda unica 2005. La domanda unica di pagamento costituisce il documento mediante il quale il produttore attiva la richiesta di aiuto nell'ambito delle sementi certificate, successivamente completata mediante la trasmissione dei contratti e/o dichiarazioni di coltivazione e della comunicazione integrativa. Per le modalita' e i termini di presentazione della domanda unica si fa riferimento alle circolari AGEA n. 13 del 4 maggio 2005 e n. 38 del 1° agosto 2005. I termini di presentazione della domanda unica con riferimento alla diversa finalita' della domanda stessa sono i seguenti: Domanda iniziale: 15 maggio 2005; Domanda di modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 del Reg. (CE) 796/04: 31 maggio 2005; Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) 796/04: 2 settembre 2005. 1.2 Il Contratto o dichiarazione di coltivazione. Il contratto viene stipulato tra un produttore moltiplicatore di semente ed una impresa sementiera. Non sono previsti contratti stipulati tra imprese sementiere e forme associative (cooperative agricole e associazioni dei produttori-moltiplicatori). La dichiarazione di coltivazione e' presentata esclusivamente dall'impresa sementiera o dal responsabile della conservazione in purezza delle varieta', che moltiplica direttamente il prodotto. Nel seguito si usera' indistintamente il termine «contratto» per indicare sia il contratto che la dichiarazione di coltivazione. Si rammenta che non sono considerati validi, ai fini del pagamento dell'aiuto sementi, contratti inoltrati all'AGEA da produttori che non abbiano preventivamente presentato domanda unica 2005 secondo le modalita' impartite con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. Le modalita' di presentazione del contratto sono differenti per i produttori-moltiplicatori che hanno conferito mandato ad un CAA rispetto ai produttori-moltiplicatori in proprio. Gli adempimenti dei moltiplicatori in merito alle modalita' di presentazione sono: a) Il moltiplicatore che intende presentare il contratto ed ha conferito il mandato ad un Centro di assistenza agricola (CAA) perche' operi per proprio conto, deve obbligatoriamente presentare il contratto attraverso il CAA che detiene il suo fascicolo aziendale. Il CAA, sulla base delle informazioni fornite dal produttore-moltiplicatore relativamente alla tipologia di documento, all'impresa sementiera contraente e agli altri elementi qualitativi e quantitativi del contratto, redige il contratto stesso - su un modulo provvisto del codice a barre identificativo - da sottoporre alle parti per la sottoscrizione. Il contratto - qualora i contraenti o lo stesso produttore-moltiplicatore, nel caso di dichiarazione di coltivazione, convengano sul contenuto del documento redatto - sara' sottoscritto dalle parti. Le parti hanno diritto ad una copia ciascuno. Successivamente, il produttore-moltiplicatore provvedera' a consegnare al proprio CAA una copia del contratto sottoscritto. Il CAA provvede a trasmettere informaticamente il contratto ad AGEA ed archivia la copia cartacea apponendovi il protocollo prodotto dal sistema SIAN. Al produttore-moltiplicatore viene rilasciata una copia del contratto riportante la convalida del CAA e la ditta sementiera avra' la possibilita' di visualizzare sul sistema SIAN i propri contratti registrati. b) Il moltiplicatore che intende presentare il contratto in proprio, deve presentare il contratto redatto su modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione da AGEA presso i propri uffici e presso gli uffici degli enti abilitati. In particolare, per i produttori-moltiplicatori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'AGEA ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, per la stampa di un modello di contratto in bianco, corredato di numero identificativo (bar-code). Ciascun contratto, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione richiesta, deve essere presentato all'AGEA via Torino, 45 00184 - Roma entro il 15 settembre 2005 nelle modalita' sotto indicate direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento in busta chiusa riportante le seguenti informazioni: Destinatario: AGEA - Tipologia del documento (va indicato contratto o dichiarazione di coltivazione) "Sementi certificate", via Torino n. 45 - 00184 Roma. I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio riservato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni: Mittente: Tipologia del documento (va indicato contratto o dichiarazione di coltivazione) "Sementi certificate" cognome e nome o ragione sociale, indirizzo, cap - comune (prov.). La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro e in stampatello e non puo' contenere piu' di un modulo. Ogni modulo e' identificato da un numero univoco (codice a barre) che identifichera' il contratto. Ogni produttore-moltiplicatore deve obbligatoriamente utilizzare un modulo distinto per ciascun contratto. Si precisa che ogni modello potra' essere duplicato in copia fotostatica solo per consentire la compilazione in «brutta copia» da parte del produttore-moltiplicatore. Le copie dei moduli di contratto riprodotti non potranno mai essere utilizzati da altri produttori-moltiplicatori, pena il blocco dei contratti identificati con lo stesso numero. Prima di presentare il contratto si raccomanda di produrre una copia da trattenere. 1.3 Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi. Come riportato nell'allegato 1 del Reg. (CE) 1782/03 l'aiuto alle sementi nell'ambito del titolo IV capitolo 9 e' un aiuto alla produzione; l'aiuto spettante al produttore e' determinato sulla base dei quantitativi ricavati su porzioni di superfici dichiarate nella domanda unica e indicate in un contratto per la moltiplicazione di semente. Il prodotto raccolto, gia' ispezionato in campo, e' sottoposto dall'ENSE, a successive fasi di controllo ai fini della certificazione. E' ammissibile all'aiuto il prodotto certificato e avviato alla commercializzazione. Tali quantitativi non essendo noti all'atto della presentazione della domanda unica di pagamento sono comunicati all'organismo pagatore competente mediante una successiva richiesta denominata comunicazione integrativa della domanda unica per le sementi. Per comprovare che i quantitativi richiesti ad aiuto siano stati certificati e commercializzati, e' richiesto di corredare la comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi, con le dichiarazioni di avvenuta certificazione rilasciate dall'ENSE unitamente alle dichiarazioni dell'impresa sementiera attestanti che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione. Come riportato all'art. 49 del Reg. (CE) 1973/04 per «sementi commercializzate» si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad altre persone. Le modalita' di presentazione del contratto si estendono alla comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi 2005: presso la sede CAA prescelto, per i produttori-moltiplicatori che hanno loro conferito mandato (punto a - par. 1.2); tramite modulo prestampato per i moltiplicatori in proprio (punto b - par. 1.2). La comunicazione integrativa della domanda unica deve pervenire ad AGEA entro il 31 maggio 2006. 2. Controlli istruttori sui documenti. Il contratto e la comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi saranno assoggettati ai seguenti controlli: formali e anagrafici per identificare i soggetti intestatari dei documenti; di riconoscimento dell'impresa sementiera; di ricevibilita' del documento, con il calcolo dei giorni di ritardo; di esistenza della domanda unica associata al contratto e alla comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi; di presenza di particelle al codice regime di intervento 024 nella domanda unica di pagamento 2005; di corrispondenza delle superfici indicate nei contratti con quelle riportate nella domanda unica 2005 al codice intervento 024 - Sementi certificate; di presenza della documentazione da allegare; controlli in loco. 2.1 Controlli anagrafici e formali. Contratto. I soggetti coinvolti in un contratto sono: l'impresa moltiplicatrice; l'impresa sementiera. I dati contenuti nei documenti vengono sottoposti a controlli informatici mirati essenzialmente all'identificazione dei contraenti mediante l'attribuzione del Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole - CUAA e alla verifica che il contratto sia correttamente compilato e risponda alla normativa vigente. Relativamente ai controlli volti a verificare la presenza di irregolarita' formali, l'AGEA accerta in particolare la presenza nel contratto: della firma del moltiplicatore o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale; dell'autentica o delle indicazioni relative all'autocertificazione equivalenti all'autentica di firma del moltiplicatore o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale; della firma del sementiere o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale. L'assenza degli elementi suindicati ha effetto bloccante sul pagamento dell'aiuto richiesto e costituisce oggetto di comunicazione da parte dell'AGEA. Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi. I controlli effettuati sono volti essenzialmente all'identificazione del beneficiario attraverso l'attribuzione del CUAA ed alla verifica della legittimita' dell'aiuto richiesto. In particolare, al fine di individuare in maniera univoca l'intestatario della comunicazione integrativa, viene effettuato un incrocio dei dati anagrafici dichiarati con quelli presenti nell'Anagrafe tributaria. Anche in questo caso sono effettuati controlli mirati ad accertare la presenza di irregolarita' formali, in particolare riguardo la presenza della firma del richiedente. L'assenza della firma determina l'annullabilita' della comunicazione integrativa della domanda unica. 2.2 Controlli di ricevibilita'. Contratto. La data di presentazione dei contratti e' fissata al 15 settembre 2005; ai sensi delle disposizioni del Reg. (CE) 796/04 e' ammessa una tolleranza di venticinque giorni di calendario. Pertanto il termine ultimo e' il 10 ottobre 2005. Il ritardato deposito produce la decurtazione dell'aiuto dell'1% per ogni giorno feriale di ritardo (Reg. CE 796/04 art. 21 paragrafo 1). I documenti pervenuti oltre il 10 ottobre 2005 sono considerati irricevibili. Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi. La data di presentazione della comunicazione integrativa e' fissata al 31 maggio 2006. E' consentita una tolleranza di venticinque giorni di calendario. Pertanto il termine ultimo di presentazione e' fissato al 26 giugno 2005. Il ritardato deposito della comunicazione integrativa produce la decurtazione dell'importo complessivamente richiesto dell'1% per ogni giorno feriale di ritardo (Reg. CE 796/04 art. 21 par. 1). I documenti pervenuti oltre il 26 giugno 2006 sono considerati irricevibili. 2.3 Controlli di presenza della documentazione da allegare. Contratti. La documentazione viene sottoposta ad un esame volto essenzialmente a verificare la presenza e l'idoneita' della documentazione presentata. (documento di riconoscimento, cartellino di attribuzione del codice fiscale e/o della partita iva). Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi. Il controllo prevede il riscontro della documentazione allegata con quanto specificato nella sezione preposta all'indicazione dei quantitativi richiesti a premio (richieste premio). In particolare, per ciascuna richiesta premio o lotto, vengono effettuati controlli istruttori finalizzati a verificare la presenza e la congruenza delle dichiarazioni rilasciate, rispettivamente, dall'ENSE e dall'Impresa sementiera. Una volta attestata la presenza della dichiarazione ENSE, al fine di poterla considerare valida viene verificato il rispetto delle sottoelencate condizioni: riferimento alla campagna in oggetto; corrispondenza del moltiplicatore riportato nella dichiarazione con l'intestatario della comunicazione integrativa; corrispondenza tra i dati riportati nella sezione preposta all'indicazione dei quantitativi richiesti a premio e i contenuti della dichiarazione, in merito al numero del lotto, al numero di registrazione del contratto, alla specie e alla varieta'; il quantitativo richiesto a premio deve essere non superiore a quello certificato. Inoltre, attestata la presenza della dichiarazione dell'impresa sementiera, vengono effettuate le seguenti verifiche: corrispondenza tra l'impresa sementiera che ha rilasciato la dichiarazione e l'impresa sementiera riportata nella dichiarazione ENSE; il quantitativo di semente avviato alla commercializzazione per la semina deve essere non inferiore a quello richiesto a premio. 2.4 Controlli in loco. L'amministrazione seleziona un campione delle comunicazioni integrative della domanda unica presentate, sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo contro di un fattore di rappresentativita' delle comunicazioni integrative inoltrate, con lo scopo di sottoporle a controlli in loco. Il controllo e' finalizzato principalmente ad accertare almeno la prima destinazione delle sementi per le quali e' stato richiesto l'aiuto e ad evitare che l'aiuto sia erogato per sementi non certificate o provenienti da paesi terzi. 3. Procedimento amministrativo. 3.1 Partecipazione al procedimento. AG.E.A. provvedera' ad inviare, comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, o ai produttori-moltiplicatori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, i cui documenti (contratti e comunicazioni integrative) presentino incompletezze o irregolarita' e la cui rimozione richieda un intervento di correzione. La documentazione atta a sanare tali anomalie dovra' pervenire all'AG.E.A., entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Amministrazione. Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verra' definita sulla base degli elementi fino ad allora gia' acquisiti. Si evidenzia che il provvedimento definitivo sara' emanato nei confronti delle Aziende interessate dai controlli oggettivi dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in loco, alle ulteriori verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE n. 796/04 e successive modificazioni e integrazioni. 6.2 Provvedimento definitivo. L'AG.E.A. comunichera', utilizzando modalita' informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatari (Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA), con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti (titolari delle domande di aiuto). I richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA saranno informati dall'AGEA mediante comunicazione del provvedimento definitivo inviata al loro domicilio tramite lettera raccomandata a.r. Tutte le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione successivamente al termine del 1° luglio 2006, fissato dalle regolamentazioni comunitarie per il pagamento dell'aiuto di cui art. 28, par. 2 del Reg. (CE) 1782/03. Si raccomanda agli uffici, agli enti ed agli organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati. Roma, 5 agosto 2005 Il titolare dell'Ufficio monocratico: Gulinelli |
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