Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2005 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004
1° Programma delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (articolo 80, comma 21, legge 27 dicembre 2002, n. 289). (Deliberazione n. 102/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e che, all'art. 3, individua le competenze degli enti locali in materia;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e visti in particolare:
l'art. 60, comma 4, ai sensi del quale il 3% degli stanziamenti per infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali;
l'art. 80, comma 21, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e che dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita la Conferenza unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
l'art. 3, comma 91, che destina al «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici» un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004;
l'art. 4, comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
l'art. 4, comma 177 - come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191 - che precisa, tra l'altro, che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;
Visto il decreto 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale - in attuazione dell'art. 13 della legge n. 166/2002 - tra l'altro sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o a effettuare altre operazioni finanziarie e definite le modalita' di erogazione dei finanziamenti;
Vista la nota 24 maggio 2004, n. B3/0/164 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema del suddetto «Piano» ed il primo programma stralcio;
Vista la nota 26 luglio 2004, n. 1433/Uff.VIII, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esprime il proprio concerto;
Vista la nota 26 ottobre 2004, n. 22559, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, tra l'altro, quantifica le risorse accantonate per gli interventi di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, specificando che il 10% dei limiti di impegno recati dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, e non ancora assegnati al 1° gennaio 2004 ammonta a complessivi 45,258 Meuro;
Visto il parere reso, nella seduta dell'11 novembre 2004, dalla Conferenza unificata che si e' richiamata anche al parere espresso - rispettivamente - dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome ed al documento formulato dall'Unione delle province italiane e dall'ANCI;
Preso atto che, come precisato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella citata nota, il piano - predisposto d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - e' stato concordato, per gli aspetti tecnici, anche con gli uffici del Servizio sismico nazionale del Dipartimento della protezione civile;
Preso atto altresi' che il citato Ministero, con il decreto n. 512/ES del 27 maggio 2003, ha istituito una Commissione tecnico-scientifica avente funzioni di supporto tecnico per le attivita' di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e costituita da rappresentanti dei Ministeri interessati, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del menzionato Servizio sismico nazionale e da due componenti designati dal presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Preso atto che il «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici» non riporta l'elenco degli interventi da effettuare per le finalita' di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, bensi' individua il percorso per la redazione dei programmi pluriennali a base regionale, da predisporre nei limiti delle disponibilita' e secondo linee-guida prodotte dalla citata Commissione, definendo le modalita' di ripartizione delle disponibilita' medesime tra le regioni sulla base del rischio «potenziale»;
Preso atto, piu' specificatamente, che il Piano definisce a «vulnerabilita' sismica medio-alta» gli edifici realizzati in zona sismica prima del 1979, e quindi in assenza di un quadro esaustivo di normativa tecnica antisismica, e ne presuppone la catalogazione, a livello di singole regioni, nelle tre zone «classificate sismiche» ai sensi dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 mirando altresi' a contemperare le esigenze connesse agli aspetti della sicurezza strutturale con l'obiettivo piu' generale di un incremento del livello di sicurezza complessivo delle costruzioni - anche con riferimento agli aspetti igienici, impiantistici e tecnologici - e pervenendo cosi' alla costruzione di un indicatore generale di «carenza» che coniuga, con diverso peso, l'indicatore di «rischio sismico» e l'indicatore di «sicurezza complessiva»;
Ritenuto che la metodologia proposta, pur se parzialmente diversa da quella delineata nell'ordinanza 8 luglio 2004, n. 3362, del citato Dipartimento della protezione civile per l'allocazione delle risorse di cui all'art. 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sia condivisibile perche' consente di utilizzare, con tempestivita' e con successivi gradi di approssimazione all'obiettivo finale, le disponibilita' esistenti per la realizzazione degli interventi che le regioni interessate ritengano caratterizzati da un piu' elevato grado di indifferibilita', mentre - in considerazione, tra l'altro, della possibile rideterminazione delle zone sismiche evocata nella ordinanza per ultimo citata, della astrattezza dei criteri informatori e della molteplicita' di voci considerate per la costruzione dell'indicatore di «carenza» - l'effettiva dimensione finanziaria del Piano e il fabbisogno prioritario potranno essere definiti solo in prosieguo;
Rilevato che il programma stralcio e' stato predisposto dalla suddetta Commissione sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni che - con esclusione delle regioni Sardegna, Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta - erano state invitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 23 dicembre 2003, n. 2130, a segnalare gli edifici scolastici da sottoporre ad interventi di adeguamento strutturale in ordine di priorita' e entro un limite di importo complessivo assegnato alle regioni in proporzione al numero di edifici scolastici situati nelle zone di 1ª e 2ª categoria sismica;
Rilevato che, in sede di Conferenza unificata, le regioni Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto hanno chiesto la rimodulazione della parte di programma stralcio di rispettiva competenza, nel limite delle risorse assegnate;
Rilevato che il programma stralcio attua la metodologia del Piano con un approccio particolarmente pragmatico, mirando a rimuovere le situazioni a piu' rilevante rischio sismico e, in tale ottica, attribuendo un peso percentualmente maggiore - rispetto al piano - alla 1ª delle categorie sismiche considerate, nonche' indicando le tipologie di interventi da ammettere a finanziamento;
Rilevato che le risorse rivenienti dall'applicazione del combinato disposto dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003 rappresentano un canale straordinario di finanziamento dell'edilizia scolastica;
Rilevato che sulle quote gia' accantonate, a valere sui limiti di impegno previsti dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e non ancora assegnati al 1° gennaio 2004, deve essere applicata la riserva per i beni e le attivita' culturali di cui all'art. 60, comma 4, della legge n. 289/2002, come sottolineato nella riunione preparatoria dell'odierna seduta, e che la quota complessiva disponibile resta quindi cosi' determinata:

(importi in Meuro) =====================================================================
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Totale ===================================================================== Quota accantonata | 1,926| 0,282| 19,051| 24,000| 45,258 Riduzione 3% | 0,058| 0,008| 0,572| 0,720| 1,358 Quota disponibile | 1,868| 0,274| 18,479| 23,280| 43,900

Rilevato che detta quota consentirebbe di attivare, al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della citata comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, un volume di investimenti pari a 474,894 Meuro;
Rilevato che, nell'ambito della Conferenza unificata, le regioni hanno chiesto che modalita' e procedure di attuazione degli interventi previsti per la realizzazione del piano straordinario vengano ricondotte nell'ambito delle procedure stabilite dalla legge n. 23/1996 o che siano definite in seno alla Conferenza stessa mediante apposita «Intesa», sollecitando in particolare di «essere riconosciute quali soggetti legittimati alla richiesta di erogazione dei mutui di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002», mentre l'Unione delle province italiane e l'ANCI hanno chiesto l'inserimento di rappresentanti degli enti locali negli organismi tecnico-politici che dovranno procedere all'elaborazione dei successivi programmi;
Rilevato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 11 novembre 2004, n. B3/0/257, solleva talune perplessita' in merito alla diretta applicabilita' delle disposizioni di cui alla legge n. 23/1996, ma rappresenta la propria disponibilita' a individuare, tramite apposita Intesa istituzionale nell'ambito della Conferenza unificata, una soluzione che contemperi la corretta attuazione della «legge obiettivo» e le procedure di cui alla richiamata legge n. 23/1996;
Udite le relazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Delibera:

1. Ai sensi del combinato dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003 e' approvato - con le modifiche richieste dalle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto - il primo programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che e' allegato alla presente delibera della quale forma parte integrante.
Il programma, che riguarda 738 edifici scolastici e che ha un costo complessivo di 193.883.695,00 euro, e' articolato negli interventi dettagliati in tabelle distinte per regioni, che riportano l'indicazione della provincia e del comune, la denominazione dell'edificio scolastico e l'importo preventivato per l'adeguamento sismico.
Si riporta qui di seguito il prospetto riepilogativo a livello di Regione:

(importi in euro) =====================================================================
Regione | inter|venti | Valori % (*) ===================================================================== Abruzzo | 83| 11.400.000| 5,88 Basilicata | 8| 7.577.000| 3,91 Calabria | 250| 35.135.000| 18,12 Campania | 73| 35.487.000| 18,30 Emilia Romagna | 54| 6.443.000| 3,32 Friuli Venezia Giulia | 4| 6.077.777| 3,14 Lazio | 35| 14.000.000| 7,22 Liguria | 4| 1.211.000| 0,63 Lombardia | 2| 853.968| 0,44 Marche | 27| 9.826.000| 5,07 Molise | 8| 3.576.000| 1,84 Piemonte | 1| 1.053.727| 0,54 Puglia | 14| 4.156.000| 2,14 Sicilia | 72| 32.461.000| 16,74 Toscana | 75| 14.648.000| 7,56 Umbria | 11| 6.732.000| 3,47 Veneto | 17| 3.247.000| 1,68
Totale | 738| 193.883.695| 100,00 (*) L'importo complessivo risulta suddiviso come segue: Nord 9,74%, Centro 23,32% e Sud 66,95%

2. L'onere relativo al primo programma stralcio di cui al precedente punto 1 viene imputato sulle quote di 1,868 Meuro e di 0,274 Meuro accantonate - rispettivamente - sul secondo e sul terzo limite di impegno di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 e su parte della quota di 18,479 Meuro accantonata sul quarto limite di impegno previsto dalla norma citata, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, e decorrente dal 2005.
3. Il soggetto abilitato ad accendere i mutui o a effettuare le altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002, e' il soggetto titolare dell'intervento, cioe' l'ente (provincia o comune) competente alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.
Ai fini indicati si riporta nelle tabelle di cui al citato allegato anche la quota massima di limite di impegno attribuita per ciascun intervento con la specificazione dell'anno di riferimento.
Detta quota e' da intendere, come esposto, quale misura massima del finanziamento dell'intervento considerato a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003. Entro tale tetto la quota definitivamente assegnata al soggetto aggiudicatore sara' quantificata, dandone comunicazione alla segreteria di questo comitato, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell'esito della gara di aggiudicazione dei lavori o, nei casi previsti dalla legge, delle altre forme di affidamento dei lavori stessi: a tal fine il soggetto aggiudicatore trasmettera', entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva o dalla data di definizione delle diverse forme di affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico.
Le economie relative saranno riprogrammate, nel rispetto delle competenze dei vari soggetti istituzionali, per altri interventi della medesima regione rispondenti alle finalita' previste dall'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, da inserire nei successivi programmi stralcio: in caso di coesistenza di piu' fonti di finanziamento dette economie saranno imputate a ciascuna fonte in misura proporzionale al concorso al finanziamento dell'opera.
Anche le economie conseguite in sede di accensione di mutui o di effettuazione delle altre operazioni finanziarie richiamate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e le economie realizzate nelle fasi successive o derivanti dai definanziamenti di cui al successivo punto 7 saranno riprogrammate, per altri interventi riconducibili alle finalita' della norma in questione, nell'ambito della stessa regione in cui le economie stesse sono maturate. Qualora gli interventi oggetto della riprogrammazione siano di competenza di enti diversi dai soggetti titolari degli interventi, come sopra individuati, i medesimi soggetti titolari provvederanno a riversare le somme corrispondenti alle «economie» realizzate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (relativo agli interventi ex art. 13, comma, della legge n. 166/2002).
Eventuali scostamenti di segno opposto, fermo restando il costo dell'intervento indicato nell'allegato, verranno recuperati a carico della quota da assegnare alla regione per la predisposizione del successivo programma.
4. L'Istituto finanziatore provvedera' ad erogare all'ente beneficiario, entro la quota di limite di impegno come sopra definitivamente assegnata, l'importo di spettanza su richiesta della regione territorialmente competente.
5. Le ulteriori modalita' attuative del primo programma stralcio approvato con la presente delibera, ivi incluse le modalita' per la fissazione del termine massimo per effettuare la consegna, verranno definite in sede di conferenza unificata, in modo da pervenire - come auspicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella citata nota dell'11 novembre 2004 - all'adozione di una soluzione che contemperi la corretta attuazione della legge n. 443/2001 (cui e' riconducibile il piano straordinario in questione) e le procedure di cui alla legge n. 23/1996. In relazione all'intesa che verra' raggiunta in tale sede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze adotteranno i provvedimenti conseguenti, eventualmente anche a modifica e/o integrazione del decreto interministeriale 20 marzo 2003, citato in premessa.
6. In caso di mancato rispetto del termine per la consegna dei lavori, come sopra fissato, l'intervento verra' definanziato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, formulata di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Raccomanda

alle regioni che, anche in relazione ai ristretti tempi a disposizione, hanno proposto un quadro di interventi particolarmente articolato di valutare, in funzione di eventuali priorita' emerse nel frattempo ovvero solo successivamente rilevate e nel rispetto delle attribuzione degli altri enti interessati, l'opportunita' di concentrare le risorse loro assegnate sugli interventi piu' urgenti di risanamento strutturale, dando - in tal caso - comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca.

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale soggetto chiamato - tra l'altro a svolgere le attivita' di supporto a questo comitato ai fini della vigilanza sull'esecuzione dei progetti approvati ai sensi della legge n. 443/2001, a relazionare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sull'attuazione del primo programma stralcio ed a segnalare tempestivamente eventuali criticita', proponendo le misure atte a superarle: la prima relazione sara' presentata entro il 31 dicembre 2005 e le successive relazioni avranno periodicita' semestrale;
I predetti Ministeri a sottoporre a questo comitato, ultimato l'iter di rito, altro programma stralcio da predisporre nei limiti del volume di investimenti attivabile, al tasso di interesse che al momento sara' praticato dalla cassa depositi e prestiti, con la residua quota di limiti di impegno, pari complessivamente a 26.584.601,64 euro.
Roma, 20 dicembre 2004
Il Presidente delegato
Siniscalco

Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2005 Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 105
 
ALLEGATO
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