IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Vista la propria delibera del 23 ottobre 1992 (pubblicata sul Bollettino della Banca d'Italia n. 122 del 1992), che ha disposto: a) la procedura per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti conferenti risultanti dai processi di ristrutturazione attuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; b) l'introduzione negli statuti degli enti conferenti di clausole volte a rendere incompatibili le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e nelle societa' bancarie conferitarie; c) l'obbligo per le societa' bancarie conferitarie di inserire negli statuti la previsione di un nulla osta della Banca d'Italia per l'esecutivita' delle delibere di nomina di presidenti e direttori generali; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); Visto il decreto del Ministro del tesoro 18 marzo 1998, n. 161 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998), recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione; Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e in particolare l'art. 4 del decreto legislativo n. 153/1999 che stabilisce le modalita' di designazione dei componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo degli enti conferenti (fondazioni) nonche' il regime delle incompatibilita' dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo; Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2004, n. 150 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004), recante il regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie e, in particolare l'art. 4, che disciplina il regime di incompatibilita' tra esponenti delle fondazioni e delle societa' bancarie conferitarie; Considerato che la nomina e le incompatibilita' degli esponenti delle fondazioni sono ora integralmente disciplinate dal decreto legislativo n. 153/1999 e dal decreto ministeriale n. 150/2004; Considerato che la disciplina vigente attribuisce alle fondazioni la natura di persone giuridiche private senza fini di lucro, vieta alle medesime di detenere partecipazioni di controllo in imprese non strumentali, disciplinando casi e modalita' per la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle societa' bancarie conferitarie, e stabilisce un regime di incompatibilita' tra lo svolgimento di funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo nelle fondazioni e nelle societa' bancarie conferitarie; Ritenuto che nell'attuale contesto normativo sono venuti meno i presupposti in relazione ai quali era stato previsto il nulla osta della Banca d'Italia per l'esecutivita' delle delibere di nomina degli esponenti delle societa' bancarie conferitarie; Su proposta del Presidente; Delibera: Art. 1. 1. E' revocata la delibera del 23 ottobre 1992, in materia di enti conferenti e societa' bancarie conferitarie. La presente delibera, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Roma, 19 luglio 2005 Il presidente: Siniscalco |