Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2005
Disposizioni di protezione civile conseguenti alla dichiarazione di evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nella citta' di Colonia in occasione della «XX Giornata Mondiale della Gioventu». (Ordinanza n. 3456).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerato che nel mese di agosto 2005 si svolgera' nella citta' di Colonia la «XX Giornata Mondiale della Gioventu» con la presenza di migliaia di fedeli provenienti da piu' parti del mondo, di cui un considerevole numero di cittadini italiani;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005, concernente la dichiarazione di evento di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in relazione alla «XX Giornata Mondiale della Gioventu» nella citta' di Colonia;
Ravvisata, quindi, la necessita' di disciplinare le modalita' idonee ad assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate a garantire il supporto ai fedeli italiani che parteciperanno alla manifestazione;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di assicurare la necessaria assistenza ai cittadini italiani che parteciperanno alla «XX Giornata Mondiale della Gioventu», di cui alla dichiarazione di evento citata in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a porre in essere le seguenti iniziative:
reperimento e trasporto di strutture prefabbricate e di ogni altro bene mobile utile per assicurare il servizio di informazione ed assistenza in favore dei fedeli italiani;
effettuazione del servizio di assistenza ai volontari italiani presenti sul luogo della manifestazione.
2. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ritenuto indispensabile, e sulla base di specifica motivazione, puo' derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad inviare proprio personale, nel limite massimo di cinque unita', in missione nella citta' di Colonia.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della protezione civile, a titolo di anticipazione rispetto a successive integrazioni del Fondo stesso per lo scopo.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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