Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 luglio 2005
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero della regione Emilia-Romagna. (Decreto n. 36449).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita' e non utilizzato;
Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero della regione Emilia-Romagna, promosso dalla regione interessata e sottoscritto in data 30 marzo 2005, presso la residenza municipale di Carpi (Modena);
Visto il verbale di accordo in data 20 aprile 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, presso la sede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Pasquale Viespoli, tra la regione Emilia-Romagna, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento e calzaturiera, che colpisce le aziende ubicate nella regione Emilia-Romagna, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
Visto il limite di spesa di 25 milioni di euro fissato nel verbale del 20 aprile 2005 di cui 15.000.000 a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e 10.000.000, a valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 35/2005;
Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 20 aprile 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei citati settori, ubicate nell'area territoriale della regione Emilia-Romagna;
a) la concessione, fino 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2), della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse;
b) la concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale, dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 20 aprile 2005 che ha recepito l'accordo di programma del 30 marzo 2005 di cui alle premesse - che diventa parte integrante del presente provvedimento - e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1 e 2 della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.
 
Art. 2.
Ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati, puo' essere concesso il trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2006.
 
Art. 3.
I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 
Art. 4.
I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 25 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 
Art. 5.
L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione.
 
Art. 6.
Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 7.
L'onere complessivo, pari ad euro 25.000.000,00,gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione, per 15.000.000 di euro sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005 e per 10.000.000 di euro sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, successivamente alla conversione in legge del medesimo.
 
Art. 8.
Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 
Art. 9.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 4, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 14
 
VERBALE DI ACCORDO

In data 20 aprile 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario, on. Pasquale Viespoli, assistito dalle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e degli ammortizzatori sociali, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione delle imprese appartenenti alla filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiera della regione Emilia-Romagna.
Hanno partecipato:
Regione Emilia-Romagna;
Confartigianato;
C.N.A.;
C.L.A.A.I.;
Confapi - Unionapi;
Casartigiani;
CGIL;
Femca CISL;
Filtea CGIL;
Uilta UIL;
EBER;
Direzione regionale del lavoro Emilia-Romagna;
INPS nazionale e regionale;
Italia Lavoro.
Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiera che colpisce le aziende del settore, con pesanti ricadute sull'occupazione.
Considerato, altresi', che le imprese della filiera sopra indicata si configurano anche come aziende artigiane o aziende industriali fino a 15 dipendenti e pertanto prive della copertura degli ammortizzatori sociali.
Considerata la necessita' di intervenire con misure che possano consentire il superamento della situazione di crisi, anche con specifici interventi di politiche attive del lavoro in favore dell'occupazione, idonei al superamento dell'attuale fase di congiuntura negativa.
Considerato che la regione Emilia-Romagna, le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali di categoria del tessile abbigliamento calzaturiero hanno sottosritto in data 5 aprile 2004 un'intesa concernente le prospettive di scenario del settore tessile Emilia-Romagna, confermato ed integrato in data 30 marzo 2005.
Ritenuto applicabile alle imprese della filiera di cui sopra l'art. 1, comma 155 della legge n. 311/2004, come integrato dall'art 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, della cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilita' alle aziende artigiane e alle imprese industriali fino a 15 dipendenti.
Le parti concordano quanto segue:
1) il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo' essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991) e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti, appartenenti ai settori indicati nelle premesse e ubicate nella regione Emilia-Romagna. I lavoratori beneficiari devono avere un'anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni;
2) il trattamento di cui al punto 1) puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2006;
3) il trattamento di mobilita' puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2006 ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti;
4) ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, le imprese artigiane non aderenti all'EBER (non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 12 della legge n. 223/1991) e quelle industriali sino a quindici dipendenti faranno riferimento alle associazioni di categoria ed alle associazioni sindacali firmatarie del presente accordo ed applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 164/1975, e successive modificazioni ed integrazioni. Le imprese artigiane aderenti all'EBER svolgeranno la consultazione sindacale con le modalita' in vigore presso lo stesso EBER;
5) i trattamenti di cui ai punti 1) e 3) possono essere concessi, senza soluzione di continuita', nel limite complessivo di spesa di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e 10 milioni di euro a valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 35/2005, successivamente alla conversione in legge de1 medesimo;
6) le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla Direzione regionale del lavoro dell'Emilia-Romagna che procede, nei limiti di spesa di cui al punto 5) e previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla concessione dei trattamenti e., conseguentemente, autorizza l'I.N.P.S. competente per territorio ad erogare i trattamenti. Le domande di CIGS, per conoscenza, saranno inviate alla regione Emilia-Romagna. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso. Le domande relative al trattamento di' mobilita' dovranno essere presentate dai lavoratori interessati alla Direzione regionale del lavoro;
7) l'erogazione del trattamento di CIGS e di mobilita', ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modifiche, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dall'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione.
8) la regione Emilia-Romagna e le parti sociali continueranno ad attivarsi per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero attraverso le azioni concordate in sede regionale ne programma del 5.4.04, integrato dall'intesa del 30 marzo 2005;
9) la distribuzione tra le diverse tipologie di trattamento e tra i destinatari sara' definita e modulata in base alle esigenze verificate dalle parti sociali, d'intesa con la Direzione regionale del lavoro e la regione Emilia-Romagna.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo nel limite comp1essivo di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, di cui 10 milioni subordinatamente all'integrazione in via legislativa delle risorse previste dal citato comma 155 e nella misura prevista dal decreto-legge n. 35/2005.
Il Sottosegretario, on. Pasquale Viespoli, ritiene, alla luce delle previsioni dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.
Letto, confermato, sottoscritto.
 
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