Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2005 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n. 163
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare specifiche disposizioni volte ad assicurare la funzionalita' e l'efficienza del settore delle infrastrutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Misure urgenti per la funzionalita' del Registro Italiano Dighe

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 119 e' inserito il seguente: "119-bis). Il Registro Italiano Dighe puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, tramite convenzione o altra forma di flessibilita' e di collaborazione, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro Italiano Dighe.".
2. Il Registro Italiano Dighe provvede, per l'anno 2005, all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 17.500.000,00 euro.
3. Nel comma 3 dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al Presidente del Registro Italiano Dighe - R.I.D. e' riconosciuto il compenso determinato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, con l'imputazione a carico del bilancio del R.I.D., fatto salvo, ove dipendente di pubbliche amministrazioni collocato in posizione di aspettativa senza assegni da parte dell'amministrazione di appartenenza, esclusivamente il trattamento economico gia' in godimento.".
 
Art. 2. Gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e
trasporti

1. Alla gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.
 
Art. 3.
Competenza sull'assistenza fiscale

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: "q-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".
 
Art. 4.
Incremento dei livelli occupazionali

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonche', in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano gia' goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, per 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito (IRE).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 5.
Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attivita' commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico.
 
Art. 6.
Esenzione dall'ICI per particolari immobili

1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attivita' di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalita' di religione o di culto.
 
Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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