Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Emilia» o «dell'Emilia», ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» di Reggio Emilia, trasmessa dalla regione Emilia-Romagna in data 24 aprile 2003. intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»;
Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole della regione Emilia-Romagna, trasmesso in data 3 giugno 2004;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 241 del 13 ottobre 2004;
Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 
Art. 2.
1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso i competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Emilia» o «dell'Emilia», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui gli enti prima citati non abbiano potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali, attualmente in vigore, in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.
 
Art. 5.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2005
Il direttore generale: Abate
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«EMILIA» O «DELL'EMILIA»

Art. 1.
La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.
L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Alionza, Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malvasia di Candia Aromatica, Malbo gentile, Malvasia bianca di Candia, Marzemino, Merlot, Montu', Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, come di seguito indicati: Alionza.
Vitigni: Alionza, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Ancellotta o Lancellotta.
Vitigni: Ancellotta o Lancellotta nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Barbera.
Vitigni: Barbera, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Cabernet.
Vitigni: Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Cabernet Sauvignon.
Vitigni: Cabernet Sauvignon nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vigneti idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Cabernet Franc.
Vitigni: Cabernet Franc, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Chardonnay.
Vitigni: Chardonnay, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Fortana.
Vitigni: Fortana, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Lambrusco.
Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Lambrusco bianco.
Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
Le uve devono essere vinificate in bianco. Malbo Gentile
Vitigni: Malbo Gentile, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Malvasia.
Vitigni: Malvasia di Candia aromatica, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Malvasia bianca.
Vitigni: Malvasia bianca, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Marzemino.
Marzemino in misura non inferiore all'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Merlot.
Vitigni: Merlot, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Montu'.
Vitigni: Montu', nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Pignoletto.
Vitigni: Pignoletto bolognese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Pinot grigio.
Vitigni: Pinot grigio, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Pinot bianco.
Vitigni: Pinot bianco, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Pinot nero.
Vitigni: Pinot nero, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Riesling italico.
Vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Sangiovese.
Vitigni: Sangiovese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Sauvignon.
Vitigni: Sauvignon, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Trebbiano.
Vitigni: Trebbiano o romagnolo, Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, con esclusione dei vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling italico e Sangiovese.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione del vitigno lambrusco, se immessi al consumo in contenitori di capacita' inferiore a 6 litri, possono essere prodotti solo nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con la specificazione di un vitigno a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
Per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza il nome del vitigno, nella tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» prodotti nella tipologia frizzante sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 2004).
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, e' gia' comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1 e non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»: nelle tipologie bianco, rosso e rosato a tonnellate 29, e per le tipologie con le specificazioni di vitigno a quelle di seguito riportate:
Alionza tonnellate 26;
Ancellotta o Lancellotta tonnellate 26;
Barbera tonnellate 21;
Cabernet tonnellate 21;
Cabernet Franc tonnellate 21;
Cabernet Sauvignon tonnellate 20;
Chardonnay tonnellate 23;
Fortana tonnellate 29;
Lambruschi tonnellate 29;
Malbo Gentile tonnellate 20;
Malvasia di Candia aromatica tonnellate 24;
Malvasia bianca tonnellate 20;
Marzemino tonnellate 20;
Merlot tonnellate 20;
Montu' tonnellate 29;
Pignoletto tonnellate 26;
Pinot bianco tonnellate 26;
Pinot grigio tonnellate 20;
Pinot nero tonnellate 20;
Riesling italico tonnellate 20;
Sangiovese tonnellate 21;
Sauvignon tonnellate 23;
Trebbiano tonnellate 29.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
Bianco 8,50 % vol.;
Rosso 8,50% vol.;
Rosato 8,50% vol.;
Alionza 8,50%;
Ancellotta o Lancellotta 8,50%;
Barbera 8,50%;
Cabernet 8,50%;
Cabernet Franc 8,50%;
Cabernet Sauvignon 8,50%;
Chardonnay 8,50%;
Fortana 8,50%;
Lambrusco 8,50%;
Malbo Gentile 8,50%;
Malvasia di Candia aromatica 8,50%;
Malvasia bianca 8,50%;
Marzemino 8,50%;
Merlot 8,50%;
Montu' 8,50%;
Pignoletto 8,50%;
Pinot bianco 8,50%;
Pinot grigio 8,50%;
Pinot nero 8,50%;
Riesling italico 8,50%;
Sangiovese 8,50%;
Sauvignon 8,50%;
Trebbiano 8,50%.
E' consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria.
Le operazioni di arricchimento da effettuarsi in un'unica fase, devono essere annotate negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non eccedente il limite del 15%.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Emilia» o «dell'Emilia» bianco 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» rosso 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» rosato 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» novello 11,00%;
Alionza 10,00%;
Ancellotta o Lancellotta 10,00%;
Barbera 10,00%;
Cabernet 10,00%;
Cabernet Franc 10,00%;
Cabernet Sauvignon 10,00%;
Chardonnay 10,00%;
Fortana 10,00%;
Lambrusco 10,00%;
Malvasia di Candia aromatica 10,00%;
Malvasia bianca 10,00%;
Malbo Gentile 10,00%;
Marzemino 10,00%;
Merlot 10,00%;
Montu' 10,00%;
Pignoletto 10,00%;
Pinot bianco 10,00%;
Pinot grigio 10,00%;
Pinot nero 10,00%;
Riesling italico 10,00%;
Sangiovese 10,00%;
Sauvignon 10,00%;
Trebbiano 10,00%.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia», o «dell'Emilia» possono essere sottoposti anche ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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