Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 luglio 2005
Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 della Commissione del 14 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigi-lanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 27 luglio 1999 con il quale l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8, e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;
Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;
Visto il decreto 28 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 16 luglio 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002;
Visto il decreto 26 febbraio 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002 e 28 novembre 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003;
Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 28 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;
Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 28 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, e' stata prorogata fino al rinnovo della stessa al sopra citato organismo di controllo;
Vista la comunicazione del Consorzio Produttori Pompelmo Italiano - COPPI Soc. Coop. a r.l., datata 13 marzo 2002 con la quale viene rinnovata l'indicazione dell'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8, ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;
Considerato che l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61348 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerata la necessita' di permettere l'adesione al sistema dei controlli dei soggetti interessati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in deroga ai termini previsti dal piano dei controlli approvato, eccezionalmente e limitatamente all'anno 2005;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 14 novembre 1997.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Clementine di Calabria», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Calabria.
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 
Art. 9.
In deroga ai termini previsti dal piano approvato, l'adesione al sistema dei controlli dei soggetti interessati e' consentita, eccezionalmente e limitatamente all'anno 2005, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
 
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