Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 luglio 2005
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004 e 11 aprile 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», con decreto 13 giugno 2000 e' stata prorogata fino all'8 settembre 2005;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta ««Ragusano» a quanto richiesto dal Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 28 giugno 2005;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2000;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», con sede in Ragusa, viale Europa n. 245, con decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004 e 11 aprile 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 settembre 2005.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2000.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
 
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