Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 2005
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 3459).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2002, n. 3188 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia»;
Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2002, n. 3220 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» che all'art. 9 ha disposto che le risorse di cui alla citata ordinanza n. 3188/2002 affluiscono su apposita contabilita' speciale aperta in capo al Presidente della regione Puglia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3269 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia»;
Vista la nota del 27 luglio 2005, con la quale il Presidente della regione Puglia-Commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3188/2002, e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione della scadenza dello stato di emergenza avvenuta in data 31 dicembre 2004, ha rappresentato l'esigenza che, relativamente all'ambito territoriale di competenza siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto critico;
Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettivita' interessata, sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;
Acquisita l'intesa della regione Puglia, nel corso della riunione tenutasi in data 1° agosto 2005 presso il Dipartimento della protezione civile, nonche' sulla base della nota del 27 luglio 2005;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della regione Puglia e' confermato, fino al 30 giugno 2006, Commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticita' idrica in atto nel territorio della medesima regione, al fine di assicurare continuita' alle attivita' precedentemente poste in essere in regime straordinario, provvedendo, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere gia' programmate per il superamento dell'emergenza, sulla base di quanto disposto dalle ordinanze di protezione civile citate in premessa e successive modifiche ed integrazioni, nonche' ove necessario alle occorrenti rimodulazioni del programma commissariale, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 2.
1. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
2. Per il piu' proficuo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' avvalersi, altresi', della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse gia' al medesimo assegnate.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 9 della ordinanza del 15 giugno 2002, n. 3220.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
2. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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