Gazzetta n. 193 del 20 agosto 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 4 agosto 2005 |
Obblighi informativi finalizzati all'analisi della struttura del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per il periodo 2006-2008. (Deliberazione n. 176/05) |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 agosto 2005; Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'art. 23; la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), ed, in particolare, l'art. 2, comma 20, let- tera a), e comma 22; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera a), alinea 6); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 febbraio 2005, n. 19/05 (di seguito: deliberazione n. 19/05); la deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005, n. 50/05 (di seguito: deliberazione n. 50/05); il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2006-2009, approvato dal Parlamento con la risoluzione del Senato 27 luglio 2005 n. 6-00069 e con la risoluzione della Camera dei deputati 28 luglio 2005 n. 6-00107; il documento per consultazione 5 maggio 2005 «Misure per la promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e nel mercato per il dispacciamento» e le relative risposte dei soggetti interessati; Considerato che: ai sensi della legge n. 481/95, l'Autorita' e' investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale puo' adottare misure ed interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali ostative alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica; l'Autorita' ha condotto, congiuntamente con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (di seguito: l'Antitrust) e portato ad esito con la deliberazione n. 19/05 un'istruttoria conoscitiva sullo stato della liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica (di seguito: istruttoria conoscitiva); nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva sono stati sviluppati dall'Autorita' e condivisi con l'Antitrust appositi indici volti a: a) identificare la dimensione geografica dei mercati rilevanti relativamente sia al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica che all'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento; b) misurare il potere di mercato dei diversi operatori, in funzione del loro grado di indispensabilita' ai fini del soddisfacimento della domanda oraria in ciascuno dei suddetti mercati o loro aggregati; c) valutare la convenienza dei medesimi operatori ad esercitare il potere di mercato derivante da tale condizione di indispensabilita' su un singolo mercato rilevante o, in maniera congiunta, su piu' mercati rilevanti; l'istruttoria conoscitiva ha evidenziato che il mercato rilevante dell'energia elettrica all'ingrosso e' geograficamente suddiviso in quattro macrozone (Nord, Macrosud, Sardegna e Sicilia) e che l'interesse degli operatori ad esercitare il proprio potere di mercato dipende, in ciascun mercato rilevante, dalla struttura dei loro costi di produzione, nonche' dagli impegni contrattuali assunti per la cessione dell'energia elettrica; l'istruttoria conoscitiva ha altresi' evidenziato che il quadro strutturale del mercato dell'energia elettrica all'ingrosso e' e presumibilmente sara' per i prossimi anni caratterizzato dalla presenza di un operatore, Enel, con potere di mercato rilevante, seppure di grado diverso, in tutte e quattro le macrozone di cui al precedente alinea e di un altro operatore, Endesa, con potere di mercato rilevante nella macrozona Sardegna; la deliberazione n. 50/05 prevede che gli indici di indispensabilita' identificati nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva siano calcolati e comunicati periodicamente all'Autorita' dalla societa' gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il gestore della rete) e che tale calcolo sia effettuato sulla base di dati storici di consuntivo. Ritenuto: necessario, anche al fine di valutare l'evoluzione del quadro strutturale dell'offerta nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, acquisire dati ed informazioni utili alla valutazione prospettica del potere di mercato eventualmente detenuto da Enel ed Endesa, nonche' del loro interesse ad esercitarlo, in un orizzonte sufficientemente prevedibile quale il triennio 2006-2008; opportuno che tale valutazione sia effettuata tenendo conto dell'evoluzione della domanda, della capacita' produttiva e della capacita' di trasporto nel citato triennio. Delibera: 1. Di approvare il seguente provvedimento: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato, nonche' le seguenti: contratti con copertura sono contratti che prevedono il riconoscimento al cedente di corrispettivi non rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, a fronte della consegna all'acquirente di energia elettrica e/o a fronte del riconoscimento al medesimo acquirente di corrispettivi rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, inclusi i contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte; Endesa e' la societa' Endesa Italia S.p.a., o suoi aventi causa quali cessionari di capacita' produttiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; Enel e' la societa' Enel Produzione S.p.a., o suoi aventi causa quali cessionari di capacita' produttiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; macrozona A, B, C o D e' una delle macrozone di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05; mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e' l'insieme delle negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento, che al di fuori dei predetti mercati organizzati; operatore non riconducibile all'operatore pivotale e' un operatore per il quale non sussiste alcun rapporto di controllo o collegamento con l'operatore pivotale sussumibile in una delle fattispecie declinate nell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; operatore pivotale e', sulla base delle risultanze della deliberazione n. 19/05, Enel o Endesa; unita' di produzione essenziale regolata e' un'unita' di produzione inclusa nell'elenco di cui all'art. 24, comma 24.1, della deliberazione n. 168/03 e ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione; deliberazione n. 168/03 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato; deliberazione n. 19/05 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 febbraio 2005, n. 19/05; deliberazione n. 50/05 e' la deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005, n. 50/05. |
| Art. 2. Oggetto e finalita' 2.1. Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la raccolta di dati ed informazioni utili per l'analisi della struttura dell'offerta di energia elettrica nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per il triennio 2006-2008, necessarie per l'attivita' di regolazione e controllo dell'Autorita' in materia di promozione della concorrenza. 2.2. Il presente provvedimento persegue la finalita' di acquisire le basi informative necessarie per: a) promuovere la concorrenza e l'efficienza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica; b) promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. |
| Art. 3. Obblighi informativi del gestore della rete 3.1. Il gestore della rete calcola e comunica all'Autorita' entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento seguenti dati ed informazioni: a) la stima della quantita' delle offerte d'acquisto accettata in ciascuna ora e in ciascuna zona per il periodo 2006-2008; b) la stima della capacita' produttiva disponibile, in ciascuna ora e in ciascuna macrozona per il periodo 2006-2008, dell'insieme delle unita' di produzione rilevanti termoelettriche nella disponibilita' di operatori non riconducibili ad Enel, stimata tenendo conto anche di eventuali fermate accidentali e programmate; c) la stima della capacita' produttiva disponibile, in ciascuna ora nella macrozona C per il periodo 2006-2008, dell'insieme delle unita' di produzione rilevanti termoelettriche nella disponibilita' di operatori non riconducibili ad Endesa, stimata tenendo conto anche di eventuali fermate accidentali e programmate; d) la produzione attesa, in ciascuna ora e in ciascuna macrozona per il periodo 2006-2008, dell'insieme delle unita' di produzione diverse da quelle di cui alla precedente lettera b), nella disponibilita' di operatori non riconducibili ad Enel; e) la produzione attesa, in ciascuna ora nella macrozona C per il periodo 2006-2008, dell'insieme delle unita' di produzione diverse da quelle di cui alla precedente lettera c), nella disponibilita' di operatori non riconducibili ad Endesa; f) gli elementi necessari per la stima, sulla base di ipotesi di dispacciamento ottimo, dell'importazione netta dalle altre macrozone e/o dai Paesi esteri, in ciascuna ora per il periodo 2006-2008; g) per ciascuna macrozona, la media delle ore di funzionamento delle unita' di produzione termoelettriche di tipo turbogas localizzate nella macrozona, determinate sulla base dei programmi cumulati aggiornati afferenti alle medesime unita' nel periodo aprile 2004 - marzo 2005; h) per ciascuna macrozona, la stima della quantita' minima che Enel dovra' offrire in vendita nel mercato del giorno prima con riferimento alle unita' di produzione essenziali regolate localizzate nella macrozona, in uno dei periodi rilevanti di cui all'art. 25, comma 25.1 della deliberazione n. 168/03 del periodo 2006-2008, per soddisfare i vincoli posti dal gestore della rete; i) per la macrozona C, la stima della quantita' minima che Endesa dovra' offrire in vendita nel mercato del giorno prima con riferimento alle unita' di produzione essenziali regolate localizzate nella macrozona, in uno dei periodi rilevanti di cui all'art. 25, comma 25.1 della deliberazione n. 168/03 del periodo 2006-2008, per soddisfare i vincoli posti dal gestore della rete; j) per ciascuna macrozona, la stima delle quantita' prodotte da ciascuna unita' di produzione e pompaggio nella disponibilita' di Enel, ubicate nella macrozona, nel rispetto dei vincoli imposti dal gestore della rete, per il periodo 2006-2008. |
| Art. 4. Obblighi informativi degli operatori pivotali 4.1. Ciascun operatore pivotale e' tenuto a comunicare all'Autorita' la capacita' produttiva oraria impegnata in contratti con copertura gia' conclusi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e che producono effetti in periodi successivi al 31 dicembre 2005. 4.2. Ciascun operatore pivotale comunica all'Autorita' i seguenti dati ed informazioni, per ciascuna unita' di produzione termoelettrica rilevante nella propria disponibilita': a) i valori medi dei rendimenti ed il combustile utilizzato nelle condizioni tipiche di funzionamento, definiti con riferimento agli ultimi tre anni, e quelli stimati con riferimento al 2005 ed al periodo 2006-2008; b) i costi variabili di produzione diversi dai costi di combustibile relativi all'esercizio 2004 e quelli stimati con riferimento al 2005 ed al periodo 2006-2008. 4.3. I dati e le informazioni di cui al comma 4.2 devono essere comunicati da Endesa esclusivamente con riferimento alle unita' di produzione localizzate nella macrozona C. 4.4. I dati e gli elementi di cui al presente articolo devono essere comunicati entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione del presente provvedimento. Su informazioni contenute nella comunicazione gli operatori pivotali possono porre vincoli di riservatezza o di segretezza. 2. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla societa' Enel Produzione S.p.a., Endesa Italia S.p.a. ed al gestore della rete. 3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 4 agosto 2005 Il presidente: Ortis |
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