Gazzetta n. 193 del 20 agosto 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 4 agosto 2005
Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione. (Deliberazione n. 178/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 agosto 2005;
Visti:
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/02);
la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 18 aprile 2005, n. 62;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2005, n. 52/05;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
la segnalazione dell'Autorita' al Parlamento e al Governo in materia di terzieta' della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005;
il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di utilizzo dei terminali di Gnl per il secondo periodo di regolazione» del 20 giugno 2005 (di seguito: documento per la consultazione 20 giugno 2005);
Considerato che, nel documento per la consultazione 20 giugno 2005, l'Autorita', ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, ha prospettato tra l'altro la necessita' di:
prevedere un periodo di regolazione della durata di tre anni al fine di articolare la regolazione del prossimo triennio sulla base delle specifiche del terminale di Panigaglia e di anticipare criteri di riferimento che potranno essere adottati in un contesto di offerta piu' articolato demandando al successivo periodo la relativa regolazione di dettaglio;
incentivare i nuovi investimenti per assicurare lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione per garantire un'offerta di capacita' che assicuri adeguati margini rispetto alla esigenza di sviluppo della domanda e per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno;
introdurre misure che favoriscano la realizzazione dei terminali di rigassificazione anche in mancanza di soggetti titolari del diritto di allocazione ai sensi dell'art. 27 della legge n. 273/2002 a garanzia dello sviluppo della concorrenza nel mercato interno e di una maggiore liquidita' del mercato a supporto di una prospettica funzione di hub del territorio italiano per il resto del continente europeo;
garantire una maggiore stabilita' tariffaria durante il periodo di regolazione rivedendo il meccanismo di conguaglio e prevedere, a partire dall'entrata in esercizio di nuovi terminali, la sostituzione dell'attuale fattore correttivo tramite un meccanismo che assicura una quota di ricavi la cui copertura e' posta a carico del sistema tariffario del trasporto;
prevedere, misure atte a favorire l'utilizzo dei nuovi terminali quali una diminuzione del corrispettivo di capacita' per il trasporto relativo al punto di entrata interconnesso con il terminale e la definizione di un corrispettivo di capacita' sulla base della capacita' di rigassificazione del terminale;
definire criteri che comportino il piu' possibile la determinazione ex-ante delle posizioni di costo degli utenti e non introducano o assecondino discriminazioni ingiustificate tra gli operatori;
Considerato che, nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato, le seguenti esigenze:
mantenere la durata del periodo di regolazione pari a quattro anni, in modo da renderlo coerente con i tempi di realizzazione previsti per il potenziamento del terminale esistente, volto ad incrementare la capacita' di rigassificazione, e coincidente con quello relativo all'attivita' di trasporto;
riconoscere incrementi del tasso di remunerazione dei nuovi investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacita' di rigassificazione superiori a quelli relativi a investimenti che determinano maggior utilizzazione del terminale e per un arco temporale maggiore rispetto al periodo regolatorio;
mantenere l'applicazione annua del fattore correttivo, apportandone opportune modifiche in modo tale che venga garantita una maggiore stabilita' tariffaria nel corso del periodo di regolazione;
prevedere che il trasferimento di una quota garantita dei ricavi di rigassificazione non ricada sul sistema di trasporto in quanto si introdurrebbero sussidi incrociati tra attivita' distinte, alterando le dinamiche competitive dei due settori e distorcendo i segnali di prezzo per gli utenti del servizio;
prevedere la determinazione di corrispettivi nei punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl sulla base della capacita' di trasporto prevista in conferimento ed evitare ulteriori riduzioni dei corrispettivi di capacita' sui punti di entrata della rete nazionale rispetto a quelli previsti dal quadro normativo in vigore;
Ritenuto che sia necessario:
prevedere un periodo di regolazione di durata di tre anni in modo da renderlo congruente con il presumibile avviamento di nuovi terminali nonche' con la verifica sull'efficacia delle nuove misure di promozione previste dalla presente delibera;
prevedere una disciplina tariffaria che incentivi lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione e determini condizioni favorevoli alla concorrenza nel mercato interno, incentivando i nuovi investimenti mediante il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell'esercizio 2004 e per una durata superiore al periodo di regolazione in funzione delle diverse tipologie di investimento;
favorire lo sviluppo di nuovi terminali oltre che con il differenziale sul capitale investito anche assicurando il ritorno del capitale investito netto attraverso la sottoscrizione di impegni di lungo periodo, o in alternativa, con un onere di sistema in capo al trasporto;
garantire una maggior stabilita' tariffaria durante il periodo di regolazione, rivedendo il meccanismo di conguaglio, ripartendone l'ammontare su piu' anni termici nel caso in cui vengano calcolati fattori correttivi superiori ad una determinata soglia dei ricavi di riferimento;
confermare per il prossimo periodo di regolazione la garanzia di copertura della quota di ricavi da capacita' attraverso un fattore correttivo FCL e prevedere, a partire dall'entrata in funzione dei nuovi terminali, la sostituzione dell'attuale fattore correttivo tramite un meccanismo che assicura una quota di ricavi la cui copertura e' posta a carico del sistema tariffario del trasporto;
introdurre, a partire dall'entrata in esercizio di nuovi terminali, una riduzione del corrispettivo di entrata alla rete nazionale interconnesso con i nuovi terminali da applicarsi ai soggetti che richiedono capacita' continua di rigassificazione;
prevedere la definizione di un corrispettivo di entrata con riferimento all'intera capacita' del punto di entrata, mentre la capacita' di trasporto e' allocata all'operatore del terminale nella misura da questi richiesta;
Ritenuto che sia necessario:
applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del profit sharing, riconoscendo alle imprese la meta' degli ulteriori recuperi di produttivita' realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n. 120/01, tenuto conto dei costi operativi riconosciuti per i nuovi investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione;
applicare il recupero di produttivita' alle sole componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento in analogia a quanto indicato dalla legge n. 290/2003 sottoponendo la quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto ad un aggiornamento mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;
applicare una ripartizione dei ricavi tra le componenti capacity e commodity rispettivamente pari all'80 e al 20 per cento e suddividere ulteriormente la componente capacity in una quota pari al pari al 10%, relativa agli approdi effettivi, e il rimanente 90% in una quota di ricavi relativa agli impegni contrattuali di capacita';
definire l'articolazione dei corrispettivi tariffari per il servizio di rigassificazione in funzione della tipologia del servizio offerto dall'impresa di rigassificazione;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito deliberazione n. 137/02), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito deliberazione n. 166/05), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2005, n. 167/05 (di seguito deliberazione n. 167/05) e le seguenti definizioni:
a) attivita' di utilizzo dei terminali di Gnl e' il servizio di rigassificazione;
b) impresa di rigassificazione e' l'impresa esercente il servizio di rigassificazione;
c) periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2008;
d) RLNI e' il ricavo addizionale relativo ai nuovi investimenti;
e) RL e' il ricavo di riferimento per il servizio di rigassificazione;
f) RLE e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di rigassificazione, attribuita all'energia associata ai volumi rigassificati;
g) RLC e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di rigassificazione, attribuita alla capacita' di rigassificazione del terminale ed e' data dalla somma delle componenti RLcapitale, RLco+amm;
h) RLcapitale e' la quota di ricavo del terminale di rigassificazione riconducibile al capitale investito riconosciuto;
i) RLco+amm e' la quota di ricavo del terminale di rigassificazione riconducibile ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuta;
j) RLA e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita' di ricezione e scarico delle navi metaniere, pari al 10% di RLC;
k) RLQ e' la quota parte dei ricavi relativa all'impegno di rigassificazione del volume annuo di Gnl, pari al 90% di RLC;
l) RSCL sono i ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi di scostamento previsti nelle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, nonche' dalla deliberazione n. 167/05.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1. Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di rigassificazione.
2.2. La tariffa per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: tariffa di Gnl) determinata, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento e' da intendersi come tariffa massima. Le imprese di rigassificazione applicano le tariffe, e le eventuali riduzioni, assicurando trasparenza e parita' di trattamento tra utenti.
 
Art. 3.
Ricavi di riferimento
3.1. Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui all'art. 14, l'impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge il servizio di rigassificazione, calcola i ricavi di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'art. 6 per l'anno termico 2005-2006, secondo le modalita' definite nei commi successivi.
3.2. Il ricavo di riferimento RL viene calcolato dall'impresa sommando le seguenti componenti:
a) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari al 7,6 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi del comma 3.3;
b) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attivita', ai sensi del comma 3.5;
c) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei commi 3.6, 3.7 e 3.8.
3.3. Il capitale investito netto e' pari alla somma dell'attivo immobilizzato netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante netto, pari all'1 per cento dell'attivo immobilizzato netto.
3.4. Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto l'impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di rigassificazione:
a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni realizzate a partire dall'anno 1950 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2004, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia gia' coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio;
b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi; nella tabella 2 e' riportato il deflatore degli investimenti fissi lordi per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2005-2006;
c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;
e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula:

----> Vedere IMMAGINE a pag. 20 della G.U. <----

f) calcola in relazione ai contributi a fondo perduto per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate al servizio di rigassificazione versati da pubbliche amministrazioni, il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, al netto della quota gia' degradata, calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e);
g) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico-tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla lettera f).
3.5. Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di rigassificazione:
a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di immobilizzi materiali di cui al precedente comma 3.4, lettera c);
b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera a), al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2004, per ogni categoria, per la durata convenzionale riportata nella tabella 1;
c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera b), relativi alle diverse categorie.
3.6. Per l'anno termico 2005-2006, i costi operativi, proposti dall'impresa e sottoposti a verifica dell'autorita', sono calcolati con la seguente formula:

----> Vedere IMMAGINE a pag. 20 della G.U. <----

3.7. I costi operativi, COE2004, comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili al servizio di rigassificazione effettivamente sostenuti nell'esercizio 2004 e risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di rigassificazione e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 311/01. I costi operativi sono calcolati al netto dei costi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attivita' capitalizzate, comprendendo in particolare:
a) il costo del personale;
b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
c) i costi per servizi e prestazioni esterne;
d) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purche' non operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
3.8. Non sono da comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.7, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di rigassificazione di proprieta' di altre imprese, gli oneri finanziari, le rettifiche di valori di attivita' finanziarie e i proventi straordinari.
3.9. L'impresa di rigassificazione che svolge il servizio di rigassificazione mediante infrastrutture di proprieta' di soggetti diversi dall'impresa stessa calcola i ricavi di riferimento ai sensi del comma 3.2 e in particolare:
a) ai fini del calcolo dell'attivo immobilizzato considera gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo svolgimento del servizio di rigassificazione presenti nel bilancio di soggetti diversi dall'impresa stessa;
b) ai fini del calcolo dei costi operativi considera i costi operativi relativi alle infrastrutture in gestione.
3.10. Per l'anno termico 2005-2006, i ricavi di riferimento RL sono suddivisi nelle seguenti componenti:
a) RLE, pari al 20 per cento di RL dell'impresa di rigassificazione;
b) RLC pari all'80 per cento di RL dell'impresa di rigassificazione.
3.11. La quota di ricavo RLC, di cui al comma 3.10, e' articolata nelle seguenti componenti:
a) RLcapitale pari al costo riconosciuto del capitale investito netto, calcolato ai sensi del comma 3.3;
b) RLco+amm e' riconducibile ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuti RLco+amm.
3.12. Ogni anno la quota di ricavo RLC e' calcolata a partire dal valore aggiornato di RLcapitale e di RLco+amm, ai sensi dell'art. 10 e suddivisa nelle quote di ricavi RLA e RLQ.
 
Art. 4.
Ricavi relativi a nuovi investimenti
4.1. Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicita'.
4.2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di rigassificazione comunicano all'Autorita':
a) gli investimenti e le dismissioni effettuati nel corso dell'esercizio precedente, distinti per categoria di cespite e per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4;
b) gli investimenti programmati mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4;
c) le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dismessi.
4.3. Dall'anno termico 2006-2007, con riferimento agli investimenti di cui al comma 4.2, realizzati nell'esercizio precedente e riportati sui bilanci pubblicati, le imprese di rigassificazione calcolano RLNIt come segue:

----> Vedere IMMAGINE a pag. 21 della G.U. <----

4.4. A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto rT^«NI» «T» per le relative durate:
a) T=1 investimenti di sostituzione: 0%;
b) T=2 investimenti destinati alla sicurezza che non determinano un incremento del fattore di utilizzazione del terminale: 1% per 5 anni;
c) T=3 investimenti che determinano un incremento del fattore di utilizzazione del terminale, senza richiedere potenziamenti: 2% per 7 anni;
d) T=4 investimenti di potenziamento o in nuovi terminali: 3% per 15 anni.
4.5. L'Autorita' verifica, anche mediante controlli a campione:
a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi del comma 4.2, lettera a), con i costi effettivamente sostenuti;
b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.3, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati;
c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle attivita' svolte.
 
Art. 5.
Ricavi relativi a nuove imprese di rigassificazione
5.1. Le imprese che realizzano nuovi terminali calcolano annualmente i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo, tenuto conto dell'incremento di remunerazione riconosciuto ai sensi dell'art. 4. Per i primi due anni di attivita', i costi operativi sono proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorita'; per il terzo anno sono calcolati a partire dal bilancio d'esercizio sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 311/01. Per gli anni termici successivi, le imprese di rigassificazione calcolano i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 10.
5.2. Le tariffe di rigassificazione dei nuovi terminali sono articolate secondo i criteri previsti negli articoli 6, 8 e 9, a partire dai ricavi calcolati ai sensi del comma 5.1.
5.3. Per i nuovi terminali, relativamente ai quali e' stato riconosciuto un diritto di allocazione ai sensi dell'art. 27 della legge n. 273/2002, le tariffe sono calcolate ai sensi del comma 5.2, a prescindere dal regime di esenzione e applicate alla capacita' non oggetto del diritto di allocazione.
 
Art. 6.
Tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo
6.1. La tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo su base annuale, TL, per l'utente che approda al terminale, consegna gas naturale liquefatto e ritira volumi di gas rigassificati all'ingresso della rete nazionale, e' data dalla seguente formula:

----> Vedere IMMAGINE a pag. 22 della G.U. <----

6.2. Il corrispettivo di impegno Cqs non e' dovuto dall'utente del servizio continuativo per la capacita' di rigassificazione non utilizzata, resa disponibile e conferita dall'impresa di rigassificazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 167/05.
6.3. L'impresa di rigassificazione definisce, previa verifica dell'Autorita', la quota percentuale a copertura dei consumi e perdite della catena della rigassificazione che dovra' essere corrisposta dall'utente del terminale. In sostituzione del corrispettivo in natura e ove la tecnologia di rigassificazione lo giustifica, potra' essere individuata una quota dei costi operativi da non assoggettare a recupero di produttivita'.
 
Art. 7.
Tariffa di rigassificazione per il servizio su base spot
7.1. La tariffa per il servizio di rigassificazione spot, TLspot, e' data dalla seguente formula:

----> Vedere IMMAGINE a pag. 22 della G.U. <----
 
Art. 8. Corrispettivi unitari di rigassificazione facenti parte della tariffa
8.1. Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi articoli 11 e 14, l'impresa di rigassificazione calcola i corrispettivi unitari Cqs e Cna e il corrispettivo unitario variabile CVL e CVLP secondo le disposizioni dei commi 8.2 e 8.3 e dell'art. 9, secondo criteri di trasparenza e imparzialita'.

----> Vedere IMMAGINE a pag. 23 della G.U. <----

8.3. Il corrispettivo unitario Cna e' calcolato annualmente come rapporto tra il valore di riferimento RLA e il numero medio di approdi annui effettuabili presso il terminale, stimato dall'impresa di rigassificazione ma sottoposto a verifica da parte dell'autorita' sulla base dei valori storici e dei limiti fisici di approdo.
 
Art. 9.
Corrispettivo variabile
9.1. L'impresa di rigassificazione calcola CVL come rapporto tra il valore di riferimento RLE e il 90% dell'energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili dall'impianto.
9.2. Il corrispettivo variabile integrativo, CVLP riconosciuto ai sensi della deliberazione n. 120/2001 a fronte degli investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione, continua ad essere applicato in modo da avere effetto per un periodo di sei anni dall'entrata in servizio delle opere relative.
 
Art. 10.
Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe
10.1. Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la quota parte dei ricavi riconducibile ai costi operativi e alla quota di ammortamento riconosciuta RLco+amm, e' aggiornata mediante la seguente formula:

----> Vedere IMMAGINE a pag. 23 della G.U. <----

----> Vedere IMMAGINE a pag. 23 della G.U. <----

10.5. Nel calcolo dei ricavi effettivi, REF, si terra' conto anche di eventuali ricavi addizionali riscossi dall'impresa di rigassificazione e percepiti ai sensi di disposizioni stabilite dalle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, di disposizioni stabilite dal codice di rigassificazione predisposto ai sensi della deliberazione n. 167/2005, nonche' di nuovi ricavi derivanti da altre attivita'.
10.6. Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile di rigassificazione CVL associato all'energia rigassificata e' soggetto ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula:

----> Vedere IMMAGINE a pag. 23 della G.U. <----

10.7. A partire dall'anno termico 2007-2008, l'impresa di rigassificazione in aggiunta alla quota RLNI «t» relativa agli investimenti realizzati nell'esercizio precedente, di cui all'art. 4, comma 4.3, somma il valore aggiornato della quota di ricavi RLNI relativa agli investimenti realizzati negli esercizi precedenti, a partire dall'anno 2005, calcolata come segue:
a) la quota di remunerazione riconosciuta per ciascuna tipologia di investimento, calcolata con riferimento al valore cumulato fino all'anno termico t-2 degli investimenti realizzati negli esercizi precedenti, a partire dall'anno 2005, calcolato con il metodo del costo storico rivalutato, di cui all'art. 3, tenuto conto dell'inflazione, del fondo ammortamento relativo ai soli cespiti entrati in esercizio, calcolato sulla base delle durate convenzionali indicate in tabella 1, e dei contributi pubblici percepiti;
b) la quota AMM «NI» riconosciuta ai sensi dell'art. 4, comma 4.3, aggiornata sulla base della seguente formula:

----> Vedere IMMAGINE a pag. 24 della G.U. <----

10.8. L'autorita' definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dal 1° ottobre 2008, riconoscendo alle imprese la meta' degli ulteriori recuperi di produttivita' realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.
 
Art. 11.
Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe
11.1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di rigassificazione presentano all'autorita':
a) i ricavi RL^«C», RL^«A» e RL^«Q» definiti come ai precedenti articoli 3 e 5, aggiornati in base all'art. 10 e relativi al successivo anno termico;
b) i ricavi RLNI, definiti ai sensi dell'art. 4 e aggiornati in base all'art. 10, e relativi al successivo anno termico;
c) le proposte dei corrispettivi di cui all'art. 6 relativi all'impianto di rigassificazione, calcolati sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 10 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3, 4, 5 e 10 del presente provvedimento, unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
11.2. Le proposte di cui al precedente comma 11.1, sono approvate qualora l'autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento.
11.3. Entro quindici giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'autorita', l'impresa di rigassificazione pubblica, i corrispettivi di cui al precedente art. 6.
 
Art. 12.
Attestazione e verifica dei ricavi
12.1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, l'impresa di rigassificazione trasmette all'autorita' una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una societa' di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 12.2, conseguiti nel precedente anno termico.
12.2. La dichiarazione di cui al comma 12.1 da rendersi da parte dell'impresa di rigassificazione deve indicare:
a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7;
b) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento previsti nelle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, nonche' dalla deliberazione n. 167/2005;
c) i ricavi derivanti da disposizioni stabilite dalle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, dal codice di rigassificazione predisposto ai sensi della deliberazione n. 167/2005, nonche' i nuovi ricavi derivanti da altre attivita';
d) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b) e c), le relative capacita' conferite e le quantita' rigassificate nell'anno termico precedente e i corrispettivi unitari.
 
Art. 13. Misure per incentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi
terminali
13.1. Le misure tariffarie per incentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali, di cui ai commi 13.2 e 13.3, diventano efficaci dall'anno termico di entrata in esercizio di un nuovo impianto di rigassificazione di Gnl.
13.2. Il fattore correttivo di cui all'art. 10, comma 10.3, e' sostituito da un fattore garanzia, FG^«L», che assicura, anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, la copertura di una quota pari all'80% di ricavi di riferimento RL^«C». Tale copertura e' riconosciuta dal sistema tariffario del trasporto e ha durata per un periodo di 20 anni.
13.3. Il corrispettivo di capacita' di trasporto relativo ai punti interconnessi con il terminale e' applicato in misura ridotta agli utenti del servizio di trasporto titolari di conferimenti di impegni di rigassificazione continuativa.
13.4. L'autorita' definisce con successivo provvedimento le modalita' applicative della disciplina di cui al comma 13.2 e 13.3.
 
Art. 14. Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative
all'anno termico 2005-2006
14.1. Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2005-2006 l'impresa di rigassificazione trasmette all'autorita' entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento:
a) i ricavi RL^«E», RL^«C», RL^«A» e RL^«Q» di cui al precedente art. 3;
a) le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo di regolazione, calcolate secondo le disposizioni di cui agli articoli 6, 8 e 9 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui all'art. 3 del presente provvedimento.
14.2. Ai fini della formulazione delle proposte di cui al comma 14.1, lettera b), l'energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili dall'impianto di Panigaglia e' assunta pari a 139,45 petajoule (PJ) e il corrispettivo CVL^«P» e' calcolato ai sensi della deliberazione n. 120/2001 con riferimento agli investimenti fino all'anno 2004.
14.3. Per l'anno termico 2005-2006, il vincolo sui ricavi sara' calcolato tenuto conto del fattore correttivo relativo all'anno termico 2003-2004, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/2001.
14.4. Le imprese di rigassificazione pubblicano anche mediante l'utilizzo dei propri siti internet, le tariffe approvate dall'autorita' entro cinque giorni dalla data della loro approvazione. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.
 
Art. 15.
Disposizioni transitorie
15.1. Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2006-2007 si tiene conto del fattore correttivo relativo all'anno termico 2004-2005, calcolato in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/2001.
 
Art. 16.
Modifica dell'art. 11 della deliberazione n. 166/2005
16.1. L'impresa maggiore di trasporto nella determinazione del corrispettivo CPe di cui all'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 166/2005, considera nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con terminali di Gnl la capacita' sulla base della capacita' di rigassificazione del terminale in luogo della capacita' prevista in conferimento.
16.2. La capacita' di trasporto e' conferita all'operatore del terminale nella misura da questi richiesta.
16.3. L'autorita' definisce con successivo provvedimento le modalita' applicative della disciplina di cui al comma 16.1 e 16.2.
 
Art. 17.
Disposizioni finali
17.1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 4 agosto 2005
Il presidente: Ortis
 
Tabella 1
DURATA CONVENZIONALE TARIFFARIA DELLE INFRASTRUTTURE Categoria di cespiti |Durata in anni Fabbricati.... |40 Condotte e derivazioni.... |40 Impianti di Gnl.... |25 Altre immobilizzazioni.... |10
 
Tabella 2
DEFLATORE DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI
|Deflatore investimenti fissi | |Deflatore investimenti fissi Anno|lordi |Anno|lordi --------------------------------------------------------------------- 1950|31,3283 |1978|5,3276 --------------------------------------------------------------------- 1951|29,3940 |1979|4,6017 --------------------------------------------------------------------- 1952|29,1520 |1980|3,6989 --------------------------------------------------------------------- 1953|29,7013 |1981|3,0409 --------------------------------------------------------------------- 1954|30,1830 |1982|2,6365 --------------------------------------------------------------------- 1955|30,1685 |1983|2,3580 --------------------------------------------------------------------- 1956|29,3074 |1984|2,1527 --------------------------------------------------------------------- 1957|28,4924 |1985|1,9750 --------------------------------------------------------------------- 1958|29,1497 |1986|1,9016 --------------------------------------------------------------------- 1959|29,3553 |1987|1,8155 --------------------------------------------------------------------- 1960|28,1769 |1988|1,7138 --------------------------------------------------------------------- 1961|27,1942 |1989|1,6261 --------------------------------------------------------------------- 1962|26,0864 |1990|1,5251 --------------------------------------------------------------------- 1963|24,1296 |1991|1,4397 --------------------------------------------------------------------- 1964|23,1192 |1992|1,3849 --------------------------------------------------------------------- 1965|23,0463 |1993|1,3300 --------------------------------------------------------------------- 1966|22,4262 |1994|1,2889 --------------------------------------------------------------------- 1967|21,6891 |1995|1,2400 --------------------------------------------------------------------- 1968|21,2010 |1996|1,2075 --------------------------------------------------------------------- 1969|20,0197 |1997|1,1852 --------------------------------------------------------------------- 1970|17,6190 |1998|1,1645 --------------------------------------------------------------------- 1971|16,5303 |1999|1,1517 --------------------------------------------------------------------- 1972|15,8729 |2000|1,1234 --------------------------------------------------------------------- 1973|13,0894 |2001|1,0985 --------------------------------------------------------------------- 1974|10,1003 |2002|1,0727 --------------------------------------------------------------------- 1975|8,6958 |2003|1,0528 --------------------------------------------------------------------- 1976|7,1445 |2004|1,0200 --------------------------------------------------------------------- 1977|6,0517 |2005|1,0000
 
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