Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2005 (vai al sommario)
LEGGE 17 agosto 2005, n. 166
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Sistema di prevenzione) 1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento. 2. Con il termine "carte di pagamento" si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione. 3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le societa', le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati "societa' segnalanti", individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. 4. Le societa' segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato. 5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua gestione e' l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento, e che puo' designare anche ulteriori soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, puo' essere assegnato all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento. 7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore. 8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.



Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174 - S.O.
«Art. 29 (Responsabile del trattamento). - 1. Il
responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra
soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita'
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi.
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle
proprie istruzioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e
fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture):
«Art. 9 (Disposizioni in materia di privatizzazione,
liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di societa'
interamente controllate dallo Stato, nonche' di
cartolarizzazione di immobili). - 1. lI termine previsto
dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e
fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del
predetto decreto legislativo, e' differito al 31 dicembre
2002, fatta salva, comunque, la possibilita' di applicare
anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e
29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi.
Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le
modalita' previste al capo I del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali
sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I
proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma
derivata e derivante dalla liquidazione sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di
liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956
e' destinato prioritariamente ad altre attivita'
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarita', in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti
giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione
nonche' del contenzioso puo' essere da questo affidata ad
una societa', direttamente o indirettamente controllata
dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato. La societa' puo' avvalersi anche
dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in
giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello
Stato. E', altresi', facolta' della societa' di procedere
alla revoca dei mandati gia' conferiti. La societa'
esercita ogni potere finora attribuito all'ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla
base di criteri di efficacia ed economicita' e al fine di
eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione
di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di
diritto privato, ivi incluse transazioni relative a
rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione,
cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro
soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la
societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello
Stato. La societa' puo' anche rinunciare a crediti al di
fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 9
della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una
apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare,
il compenso spettante alla societa', i profili contabili
del rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di
controllo.
1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con
provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, individua le liquidazioni gravemente
deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione
coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali
e' comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti
distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle
passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione. Nelle more della individuazione della
societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri
previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima
lettera c) del comma 1-bis.
1-quater. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei
Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 6, comma 2, deI
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate
le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono
abrogati:
a) il secondo comma dell'art. 14;
b) l'art. 15.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera
c), del presente articolo, determinati nella misura massima
di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione
coatta amministrativa e delle societa' in liquidazione
coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o
indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la
garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive
modificazioni.
3. Al fine di favorire il processo di
ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli
obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della
societa' Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29
milioni di euro, in aggiunta a quanto gia' previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per
l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'art. 50, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di, euro
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per
52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4-bis. All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a);
b).
5.».



 
Art. 2.
(Dati che alimentano l'archivio informatizzato) 1. L'archivio informatizzato e' alimentato da: a) dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali nei cui confronti e' stato esercitato il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate all'autorita' giudiziaria; b) dati identificativi degli eventuali contratti di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla lettera a); c) dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento ovvero dagli stessi denunciate all'autorita' giudiziaria; d) dati identificativi relativi agli sportelli automatici fraudolentemente manomessi.
 
Art. 3. (Informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio
informatizzato) 1. Le singole societa' segnalanti comunicano altresi', previa notifica al titolare dell'archivio, le informazioni relative ai punti vendita e alle transazioni che configurano un rischio di frode. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario alle predette societa' ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode. 2. Decorso il periodo di cui al comma 1, e' fatto obbligo alla societa' segnalante di comunicare al titolare dell'archivio l'esito del monitoraggio. 3. I risultati di specifico interesse, corredati dei necessari elementi conoscitivi, sono comunicati altresi', anche di iniziativa, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 7, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento.
 
Art. 4. (Accesso all'archivio informatizzato da parte delle societa'
segnalanti) fo; 1. Relativamente ai dati di cui all'articolo 2, le societa' segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'iscrizione dei dati di loro competenza e per la consultazione di quelli forniti
dalle altre societa'. 2. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 3 e fermo restando l'obbligo di notifica di cui al comma 1 dello stesso articolo 3, le societa' segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'immissione delle informazioni di loro competenza. L'accesso alla consultazione delle informazioni fornite dalle altre societa' puo' essere autorizzato di volta in volta dal titolare dell'archivio alle societa' che ne fanno espressa richiesta.
 
Art. 5.
(Scambio di dati con la Banca d'Italia) 1. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento puo' richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o
smarrite. 2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, puo' richiedere all'Ufficio di cui al comma 1 aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui
all'articolo 1, comma 4.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis della legge
15 aprile 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria
degli assegni bancari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 dicembre 1990, n. 296:
«Art. 10-bis (Archivio degli assegni bancari e postali
e delle carte di pagamento irregolari). - 1. Al fine del
regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, e'
istituito presso la Banca d'Italia un archivio
informatizzato degli assegni bancari e postali e delle
carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti
dati:
a) generalita' dei traenti degli assegni bancari o
postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza
autorizzazione o senza provvista, nonche' assegni non
restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca
dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
applicate per l'emissione di assegni bancari, e postali
senza autorizzazione o senza provvista, nonche' sanzioni
penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza
degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa
accessoria;
d) generalita' del soggetto al quale sia stata
revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di
pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata
l'autorizzazione all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di
cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento
dei dati, puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione
dell'archivio, secondo quanto previsto dall'art. 8 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle
informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di
esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 13 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari
vigilati e gli uffici postali possono accedere alle
informazioni contenute nell'archivio per le finalita'
previste dalla presente legge e per quelle connesse alla
verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle
carte di pagamento. L'autorita' giudiziaria ha accesso
diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo
svolgimento delle proprie funzioni».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.
«Art. 36 (Archivio informatico). - 1.
2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita
la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati
personali, disciplina le modalita' con cui i soggetti ivi
individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto
dal comma 1 del presente articolo e, se necessario,
rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento
sono individuate le modalita' con cui la Banca d'Italia,
attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento
e ne consente la consultazione.
3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni
dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma
2, la Banca d'Italia disciplina le modalita' e le procedure
relative alle attivita' previste dal medesimo regolamento
ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresi' a
determinare i criteri generali per la quantificazione dei
costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da
parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli
uffici postali.».
- Si riporta il testo dell'art. 146 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
«Art. 146 (Vigilanza sui sistemi di pagamento). - 1. La
Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei
sistemi di pagamento. A tal fine essa puo' emanare
disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e
di pagamento efficienti e affidabili.».



 
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie) 1. Per la realizzazione dell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4, e' autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 7. (Termini, modalita' e condizioni per la gestione del sistema di
prevenzione) 1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive, per l'innovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia, sono precisate le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, sono stabiliti i criteri di individuazione delle societa' segnalanti e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' relative all'accesso ai dati e alle informazioni in possesso dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge. 3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati e fissati i termini e le modalita' secondo cui i dati e le informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3, gli obblighi delle societa' segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, i livelli di accesso all'archivio informatizzato e le modalita' di consultazione dei dati e delle informazioni ivi contenuti, nonche' gli eventuali costi del servizio. 4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresi' le modalita' di attuazione dello scambio dei dati tra l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo 5. 5. Per il personale eventualmente assegnato ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 sono organizzati corsi di formazione, nell'ambito dell'ordinaria programmazione dei percorsi formativi, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 1 senza oneri aggiuntivi per lo Stato. 6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, puo' richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.



Note all'art. 7:
- Si riportano i testi degli articoli 4, 6, 7 e 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
«Art. 4 (Dipartimento della pubblica
sicurezza). - Nell'ambito dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza e' istituito il dipartimento della
pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli
ordini del Ministro dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della
sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di
polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di
Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici,
anche per le esigenze generali del Ministero
dell'interno.».
«Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di
coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine
e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle
informazioni e dei dati che devono essere forniti anche
dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine,
della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione
della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione,
studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei
servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative dei servizi logistici e
amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative della dislocazione delle forze di
polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di
polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni
comunitarie e internazionali.
Per l'espletamento delle funzioni predette e'
assegnato, secondo criteri di competenza
tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno, secondo contingenti fissati con
decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale delle
altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello
Stato, secondo contingenti determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro e con i Ministri interessati.
Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e
tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad
estranei alla pubblica amministrazione.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con
decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di
amministrazione e non possono superare l'anno finanziario;
possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
Complessivamente non possono affidarsi allo stesso
incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o
servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio,
anche se da assolversi per conto di amministrazioni
diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e'
tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale
responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna
delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad
apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza,
ove trattisi di pubblico dipendente.
Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza
ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.».
«Art. 7 (Natura e entita' dei dati e delle informazioni
raccolti). - Le informazioni e i dati di cui all'art. 6,
lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da
documenti che comunque siano conservati dalla pubblica
amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da
sentenze o provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o da
atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi
dell'art. 165-ter del codice di procedura penale o da
indagini di polizia.
In ogni caso e' vietato raccogliere informazioni e dati
sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede
religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai
principi di movimenti sindacali, cooperativi,
assistenziali, culturali, nonche' per la legittima
attivita' che svolgano come appartenenti ad organizzazioni
legalmente operanti nei settori sopraindicati.
Possono essere acquisite informazioni relative ad
operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da
indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato
dell'autorita' giudiziaria, senza che possa essere opposto
il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende
di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.
Possono essere altresi' acquisiti le informazioni e i
dati di cui all'art. 6 in possesso delle polizie degli
Stati appartenenti alla Comunita' economica europea e di
quelli di confine, nonche' di ogni altro Stato con il quale
siano raggiunte specifiche intese in tal senso.
Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate
al precedente comma le informazioni e i dati di cui
all'art. 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.».
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
- La legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti), e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189.



 
Art. 8. (Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300) 1. All'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: "diversi dalla moneta" sono inserite le seguenti: "nonche' sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., come modificato
dalla presente legge.
«Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,
in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare
riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui
mercati finanziari e sul sistema creditizio,
all'elaborazione delle linee di programmazione economica e
finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno
finanziario e di gestione del debito pubblico; alla
valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato
alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato,
compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e
l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello
Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonche' sugli
strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al
consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del
Ministero dell'interno in materia;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
particolare riguardo alla formazione e gestione del
bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa,
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in
materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto
dalla lettera a), nonche' alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e
dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e
svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi
comprese le funzioni ispettive ed i controlli di
regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi
della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio
costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie
provinciali dello Stato;
c) programmazione economica e finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico territoriale e settoriale e delle politiche di
coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle
funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema
fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale,
alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e
controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e
sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
in materia di tributi ed entrate erariali di competenza
dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore, alla informazione istituzionale nel settore
della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in
materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e
comuni del Ministero, con particolare riguardo alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della
qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
delle risorse; linee generali e coordinamento delle
attivita' concernenti il personale del Ministero; affari
generali ed attivita' di gestione del personale del
Ministero di carattere comune ed indivisibile;
programmazione generale del fabbisogno del Ministero e
coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento
del personale del Ministero; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema
informativo del personale del Ministero; tenuta
dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero;
servizi del tesoro, incluso il pagamento delle
retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento
della comunicazione istituzionale del Ministero.
1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione,
programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e
gestione del personale delle singole aree sono svolte
nell'ambito delle stesse aree.».



 
Art. 9.
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7, comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5263):
Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Siniscalco) e dal Ministro per l'innvovazione e le
tecnologie (Stanca) il 14 settembre 2004.
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, il 27 settembre 2004, con pareri delle
commissioni I, II, V e X .
Esaminato dalla VI commissione il 22 febbraio,
31 maggio, 15 e 21 giugno 2005.
Esaminato in aula il 21 giugno 2005 e approvato il
6 luglio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3535):
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede
deliberante, il 15 luglio 2005, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e 14ª.
Esaminato dalla 6ª commissione il 27 e 28 luglio 2005 e
approvato il 29 luglio 2005.
 
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