Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2005 (vai al sommario)
LEGGE 17 agosto 2005, n. 167
Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali «Torino 2006».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
Tutela del simbolo olimpico
1. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non puo' costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO).
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche.
3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza.
4. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 24 luglio 1985, n. 434 (Ratifica ed
esecuzione del trattato di Nairobi concernente la
protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il
26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il
15 giugno 1983), e' stata pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197.
- La legge 5 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i
Giochi olimpici invernali «Torino 2006») e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2000, n.
242.
- La legge 24 luglio 1985, n. 434, (Ratifica ed
esecuzione del trattato di Nairobi concernente la
protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il
26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il
15 giugno 1983), e' stata pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197.



 
Art. 2.
Titolarita' del simbolo olimpico
1. L'uso del simbolo olimpico, nonche' dei segni di cui all'articolo 1, comma 2, come marchio o come altro segno distintivo dell'impresa, e' riservato esclusivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006 (TOROC) e all'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, secondo le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO, il CONI e la citta' di Torino nonche' ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta con contratti scritti, stipulati o approvati dal CIO.
2. E' vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il CIO o i Giochi olimpici.
3. E' vietato intraprendere attivita' di commercializzazione parassita («ambush marketing»), intese quali attivita' parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell'evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico.
4. I divieti di cui alla presente legge cessano di avere effetto il 31 dicembre 2006, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.
 
Art. 3.
Sanzioni
1. Il responsabile delle violazioni ai divieti previsti dalla presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, fatte salve le sanzioni gia' previste dalla legislazione vigente.
2. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge e' affidato al Corpo della guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri e alla Polizia di Stato, nonche' all'autorita' giudiziaria preposta per legge, i quali provvedono altresi' al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CIO e gli enti economici e non economici, direttamente o a mezzo dei propri delegati, possono proporre a protezione del simbolo olimpico nonche' dei segni costituiti da o contenenti le parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» o il motto olimpico, anche da attivita' di commercializzazione parassita («ambush marketing»), ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente o in applicazione del diritto internazionale di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3248):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) il 17 dicembre 2004.
Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio,
turismo), in sede referente, il 18 gennaio 2005, con parere
delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 7ª e 14ª.
Esaminato dalla l0ª commissione, in sede referente, il
15 febbraio 2005.
Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede
deliberante, il 1° marzo 2005, con parere delle commissioni
lª, 2ª, 3ª, 7ª e 14ª.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante e
approvato il 2 marzo 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5686):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive,
commercio e turismo), in sede referente, il 7 marzo 2005,
con pareri delle commissioni I, II, III, VII e XIV.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il
12 aprile 2005, 3 e 12 maggio 2005, 29 giugno 2005.
Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede
legislativa, il 26 luglio 2005, con il parere delle
commissioni I, II, III, VII e XIV.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa e
approvato, con modificazioni, il 26 luglio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3248/B):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio,
turismo), in sede deliberante, il 27 luglio 2005, con
parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il
28 luglio 2005.



Nota all'art. 3:
- La legge n. 218 del 1995 reca: «Riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1995, n. 128, S.O.



 
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