Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 4 agosto 2005
Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/2005. (Deliberazione n. 179/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 agosto 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/2002);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/2002);
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/2005 (di seguito: deliberazione n. 166/2005).
Considerato che:
l'art. 30, della legge n. 273/2002 prevede che, a decorrere dall'anno termico 2002-2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000 non si applichino alla parte dei gasdotti internazionali di importazione ubicata entro il mare territoriale italiano;
l'art. 18, comma 1, della deliberazione n. 166/2005 prevede che, ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2005-2006, le imprese di trasporto trasmettano all'Autorita' e all'impresa maggiore di trasporto entro cinque giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, i ricavi di riferimento, la proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei punti di uscita della rete nazionale di gasdotti, le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo di regolazione, i requisiti di iniezione ed erogazione e i costi dei servizi di bilanciamento del sistema;
l'art. 18, comma 2, della deliberazione n. 166/2005 prevede che le proposte per la definizione dei punti di entrata e uscita, dei corrispettivi relativi alla rete nazionale di gasdotti e dei corrispettivi variabili, sono presentati dall'impresa maggiore;
l'art. 18, comma 4, della deliberazione n. 166/2005 prevede che per l'anno termico 2005-2006 il corrispettivo unitario relativo alla rete regionale di gasdotti e' calcolato da ciascuna impresa di trasporto nel rispetto dei propri ricavi di riferimento;
l'art. 20 della deliberazione n. 166/2005 prevede che, per l'anno termico 2005-2006, in deroga a quanto disposto dall'art. 9 della deliberazione n. 137/2002, le richieste di capacita' siano presentate entro il 15 agosto 2005 e che i relativi conferimenti siano conclusi entro il successivo 15 settembre;
le societa' Societa' Gasdotti Italia S.p.a. (di seguito: SGI S.p.a.), Snam Rete Gas S.p.a., Retragas S.r.l., Comunita' Montana della Valtellina di Sondrio, Netenergy Service S.r.l., con lettere in data 4 agosto 2005 (prot. Autorita' n. 17092, n. 17120, n. 17123, n. 17128, n. 17234), hanno presentato le rispettive proposte di cui all'art. 18 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2005-2006;
nell'ambito del procedimento di verifica delle proposte presentate dalle societa' SGI S.p.a. e Netenergy Service S.r.l. sono emersi elementi che richiedono ulteriori approfondimenti al fine di confermare la correttezza delle relative proposte; e che l'esito di tali approfondimenti potrebbe determinare una riduzione delle tariffe per l'anno termico 2005-2006 peraltro per un valore non rilevante;
i predetti approfondimenti inoltre comportano un'attivita' istruttoria non esauribile entro i termini previsti dalla deliberazione n. 166/2005 per la presentazione delle richieste di capacita' di trasporto per l'anno termico 2005-2006; e che tuttavia tale attivita' puo' essere completata entro il 30 settembre 2005, ossia prima dell'inizio di detto anno termico;
Ritenuto necessario, al fine di assicurare alle imprese e agli utenti certezza sul valore delle tariffe entro i termini per la presentazione delle richieste di conferimento per l'anno termico 2005-2006:
approvare le sopra richiamate proposte tariffarie;
autorizzare la provvisoria applicazione delle tariffe di cui al precedente alinea limitatamente agli effetti delle proposte presentate dalle societa' SGI S.p.a. e Netenergy Service S.r.l., sino all'eventuale esito positivo degli approfondimenti richiesti;
prevedere che tale esito positivo si intenda conseguito qualora l'Autorita' non si pronunci diversamente entro il 30 settembre 2005;
Delibera:
1. di approvare le proposte di cui all'art. 18 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2005, n. 166/2005 (di seguito: deliberazione n. 166/2005), presentate dall'impresa maggiore per l'anno termico 2005-2006, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. di approvare le proposte di cui all'art. 18 della deliberazione n. 166/2005, presentate dall'impresa maggiore e dalle altre imprese per l'anno termico 2005-2006, aventi ad oggetto le tariffe come riportate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
3. di autorizzare la provvisoria applicazione delle tariffe di cui al punto 2, limitatamente agli effetti delle proposte presentate dalle societa' Societa' Gasdotti Italia S.p.a. (di seguito: SGI S.p.a.) e Netenergy Service S.r.l. sino all'eventuale esito positivo degli ulteriori approfondimenti descritti in motivazione, il quale si intende conseguito qualora l'Autorita' non si pronunci diversamente entro il 30 settembre 2005;
4. di notificare alle societa' Snam Rete Gas S.p.a., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (Milano), SGI S.p.a., con sede legale in via del Lauro n. 7 - 20121 Milano, Retragas S.r.l., con sede legale in via Lamarmora n. 230 - 25124 Brescia, Comunita' Montana della Valtellina di Sondrio con sede legale in via Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio e Netenergy Service S.r.l., con sede legale in zona industriale - 86039 Termoli (Campobasso), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Milano, 4 agosto 2005
Il presidente: Ortis
 
Allegato

----> Vedere ALLEGATO da pag. 30 a pag. 33 della G.U. <----
 
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