Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 1 agosto 2005
Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione. (Deliberazione n. 167/05)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 1° agosto 2005;
Visti:
la direttiva n. 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva n. 2003/55/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004), in particolare l'art. 1, commi 17 e 20;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 3 agosto 2000, n. 146/00 (di seguito: deliberazione n. 146/00);
gli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
la deliberazione dell'Autorita' 15 maggio 2002, n. 91/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 91/02);
la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02;
la deliberazione dell'Autorita' 20 luglio 2004, n. 120/04;
la deliberazione dell'Autorita' 5 agosto 2004, n. 141/04;
la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004, n. 184/04 (di seguito: deliberazione n. 184/04);
la deliberazione dell'Autorita' 18 novembre 2004, n. 204/04 (di seguito: deliberazione n. 204/04);
la deliberazione dell'Autorita' 14 marzo 2005, n. 42/05;
la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
il documento per la consultazione 14 luglio 2004, recante «Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione» (di seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004);
il comunicato della direzione gas dell'Autorita' recante chiarimenti in merito all'applicazione delle condizioni di accesso al terminale di Panigaglia (La Spezia) approvate con deliberazione n. 184/04, pubblicato sul sito internet dell'Autorita' il 19 aprile 2005;
Considerato che:
le disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione caratterizzato da un'attivita' di autoregolazione posta in essere dall'impresa di rigassificazione, nel rispetto di criteri fissati dall'Autorita', alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformita' dell'autoregolazione delle imprese di rigassificazione a detti criteri;
il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto:
a) l'accesso al servizio di rigassificazione, che consiste nelle procedure finalizzate a definire sia il rapporto contrattuale tra impresa di rigassificazione e utenti, sia la capacita' che rileva ai fini dell'erogazione del servizio medesimo;
b) l'erogazione del servizio di rigassificazione, che consiste nell'uso del terminale di Gnl secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra l'impresa di rigassificazione e gli utenti;
consegue che il codice di rigassificazione deve contenere:
a) regole finalizzate ad individuare gli utenti coi quali l'impresa di rigassificazione e' tenuta a stipulare il relativo contratto, nonche' a determinare la capacita' di rigassificazione che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo;
b) condizioni generali del contratto di rigassificazione che l'impresa di rigassificazione e' tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso al terminale di Gnl ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera a);
ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione relativi all'accesso e all'erogazione del servizio di rigassificazione, nonche' dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rigassificazione, l'Autorita' necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo;
per assicurare il libero accesso al servizio di rigassificazione a parita' di condizioni, e' necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, alla capacita' disponibile presso il terminale di Gnl e ai criteri, ai tempi e agli esiti delle verifiche condotte dall'impresa di rigassificazione ai fini dell'accettazione delle navi metaniere per la discarica cosi' come evidenziato nella deliberazione n. 204/04;
Considerato che:
l'art. 22 della direttiva n. 2003/55/CE prevede una procedura individuale in base alla quale puo' essere concessa una esenzione alla disciplina generale in materia di accesso alle infrastrutture di rete, nell'ipotesi di realizzazione di nuovi terminali di Gnl o di potenziamento di quelli esistenti, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
b) il livello di rischio connesso all'investimento e' tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
c) l'infrastruttura deve essere di proprieta' di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sara' creata;
d) gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
e) la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura e' collegata;
il predetto articolo prevede che lo Stato membro puo' intestare il potere di concedere l'esenzione, da esercitarsi caso per caso, all'autorita' nazionale di regolamentazione ovvero ad un diverso organismo la cui decisione viene adottata sul parere obbligatorio previamente reso dall'autorita' nazionale di regolamentazione;
l'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 ha disposto che la decisione sulla richiesta di esenzione, da adottarsi caso per caso per un periodo di tempo di almeno venti anni ed una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacita', e' adottata dal Ministero delle attivita' produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorita'; e che a tal fine il Ministero definisce i principi e le modalita' per il rilascio dell'esenzione nel rispetto delle disposizioni comunitarie;
l'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004 ha disposto che la residua quota delle capacita' dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17 del medesimo articolo, e dei potenziamenti delle capacita' esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attivita' produttive;
Considerato che:
ai fini dell'allocazione della capacita' di rigassificazione il quadro normativo in vigore, sopra richiamato, introduce una distinzione fra:
a) capacita' di nuova realizzazione che beneficia dell'esenzione dalla disciplina sull'accesso di terzi accordata dal Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004;
b) capacita' di nuova realizzazione che costituisce il complemento della capacita' di cui al comma precedente ed e' allocata ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004;
c) capacita' esistente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e capacita' di nuova realizzazione che non ricade nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) allocate secondo criteri definiti dall'Autorita' ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;
Considerato che:
l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'accesso al sistema del gas puo' essere rifiutato «nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva n. 98/30/CE»; e che tale previsione evidenzia l'esigenza di tutelare gli approvvigionamenti che siano garantiti con questa tipologia di contratti di importazione;
i consuntivi di utilizzo del terminale di Gnl sito a Panigaglia (La Spezia), gestito dalla societa' Gnl Italia S.p.a., evidenziano che negli ultimi anni termici:
a) vi e' stato un parziale utilizzo della capacita' conferita per il servizio di rigassificazione continuativo, a fronte di richieste di accesso a tale servizio non soddisfatte per mancanza di capacita' disponibile;
b) la capacita' offerta per il servizio di rigassificazione spot non e' stata completamente allocata; cio' anche perche' l'anticipo con il quale tale capacita' e' individuata ed offerta non assicura la piu' ampia partecipazione dei soggetti interessati;
in base ai generali principi relativi all'esecuzione dei rapporti contrattuali, l'esercente il servizio e' tenuto a soddisfare le esigenze degli utenti nella misura in cui esse non generino costi aggiuntivi o danneggino l'efficienza del servizio, e non pregiudichino la prestazione fornita alla restante generalita' degli utenti; e che conseguentemente, nel caso del servizio di rigassificazione, l'esercente e' tenuto a valutare la richiesta di modifica delle date previste per la consegna del Gnl, anche successivamente alla definizione del relativo programma, e ad accettare tali modifiche senza l'applicazione di corrispettivi, qualora cio' non comporti inefficienze nell'utilizzo del terminale e siano preservate le prestazioni garantite agli altri utenti;
Considerate le osservazioni ricevute a seguito del documento per la consultazione 14 luglio 2004, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 146/2000, unitamente a quanto emerso dalle condizioni di accesso praticate nei precedenti anni termici sulla base dei contratti in deroga approvati, ai sensi delle citate disposizioni transitorie della deliberazione n. 120/2001.
Ritenuto che sia opportuno:
definire modalita' di predisposizione e aggiornamento del codice di rigassificazione che prevedano, cosi' come definito per i codici di stoccaggio con la deliberazione n. 119/2005, procedure aperte alla partecipazione degli utenti attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;
che ai fini della verifica di conformita' dei codici di rigassificazione ai criteri fissati dall'Autorita', nonche' ai fini della vigilanza dell'Autorita' sulla corretta applicazione del codice di rigassificazione ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000, il codice di rigassificazione positivamente verificato sia pubblicato nel sito internet dell'Autorita'; e che i successivi aggiornamenti di detto codice acquistino efficacia dalla rispettiva data di pubblicazione nel medesimo sito internet, dopo verifica di conformita';
imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed informazioni da trasmettere sia all'Autorita' sia agli utenti che intendano accedere al servizio di rigassificazione;
richiedere, anche a soggetti diversi dalle imprese di rigassificazione, quali le imprese che esercitano l'attivita' di importazione di Gnl, informazioni e dati, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, al fine di consentire all'Autorita' un efficace esercizio dei propri poteri di regolazione e di vigilanza.
Ritenuto che sia opportuno, in relazione alla capacita' che e' allocata ai sensi dell'art. 24, comma 5, assicurare:
ai soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione che includono clausole di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva n. 98/30/CE, maggiore tutela con la previsione di una priorita' di accesso commisurata al volume di Gnl da essi effettivamente consegnato per la rigassificazione nell'impianto presso il quale richiedono l'accesso;
ai soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali una disciplina coerente con la prassi commerciale che caratterizza il mercato delle importazioni, con la previsione di una priorita' nell'accesso alla capacita' di rigassificazione per una durata pluriennale, fino a cinque anni, che dia a detti soggetti certezza nell'accesso e, conseguentemente, nei flussi dei ricavi derivanti dalla vendita del gas importato, e limitata al volume di Gnl contrattuale.
Ritenuto che sia necessario:
definire condizioni minime per la programmazione delle consegne del Gnl presso il terminale che permettano di individuare la capacita' non utilizzata dagli utenti del terminale con tempi idonei a renderne agevole l'utilizzo da parte di altri soggetti interessati; e che a tal fine sia opportuno che l'impresa di rigassificazione renda disponibile ad altri soggetti interessati la capacita' che gli utenti non intendono utilizzare sulla base dei programmi definiti nel secondo mese anteriore a quello di utilizzo;
al fine di quanto richiamato al precedente alinea, incentivare la corretta programmazione delle consegne del Gnl da parte degli utenti, mediante la previsione di un corrispettivo da applicare qualora i volumi consegnati risultino inferiori a quelli programmati nel secondo mese precedente, tenendo conto di una opportuna flessibilita' operativa;
incentivare i soggetti richiedenti l'accesso a commisurare la loro richiesta di capacita' ai volumi che essi intendono effettivamente rigassificare, prevedendo la perdita della quota di capacita' eventualmente non utilizzata;
prevedere che nei codici di rigassificazione sia stabilito un termine per la definizione dei programmi delle consegne del Gnl, fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la modifica delle date delle discariche previste nel programma, anche successivamente a tale termine, qualora le modifiche richieste non comportino inefficienze nell'utilizzo del terminale e siano preservate le prestazioni garantite agli altri utenti;
attendere l'emanazione da parte del Ministero dei criteri di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, per la definizione delle procedure di allocazione della capacita' di rigassificazione ai sensi del medesimo articolo;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) e le seguenti definizioni:
a) anno termico e' il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
b) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
c) capacita' esistente e' la capacita' di rigassificazione in esercizio nell'anno termico 2005/2006;
d) capacita' di rigassificazione conferita, o capacita' conferita, e' la capacita' di rigassificazione determinata dall'esito del conferimento della quale il singolo richiedente ha diritto di disporre secondo le modalita' ed i limiti del presente provvedimento;
e) capacita' di rigassificazione disponibile, o capacita' disponibile, e' la capacita' di rigassificazione non conferita;
f) contratto di importazione take or pay sottoscritto anteriormente al 10 agosto 1998 e' l'insieme degli accordi di compravendita e trasporto di Gnl, contenenti clausole di tipo take or pay, sottoscritti entro tale data ai fini dell'approvvigionamento con Gnl del mercato italiano del gas naturale;
g) impresa di rigassificazione e' l'impresa esercente il servizio di rigassificazione;
h) mese M-N e' l'N-esimo mese precedente al mese M;
i) Ministero e' il Ministero delle attivita' produttive;
j) scostamento mensile e' la differenza fra il volume di Gnl programmato in consegna per il mese M nel programma delle consegne definito il mese M-2 e il volume di Gnl effettivamente consegnato nel mese M;
k) scostamento annuale e' la somma dei valori positivi dello scostamento mensile estesa a ciascun mese di un anno termico;
l) servizio di rigassificazione e' la ricezione delle navi metaniere, lo scarico, lo stoccaggio, la vaporizzazione del Gnl e la riconsegna, presso i punti nei quali il terminale e' interconnesso con sistemi di trasporto, di quantita' di gas naturale equivalenti in termini energetici, dedotti consumi e perdite, al Gnl preso in consegna;
m) servizio di rigassificazione continuativo e' il servizio di rigassificazione che prevede la consegna del Gnl secondo la programmazione mensile delle consegne disciplinata all'art. 9;
n) servizio di rigassificazione spot e' il servizio di rigassificazione erogato con riferimento ad una singola discarica da effettuarsi in data prestabilita individuata dall'impresa di rigassificazione a seguito della programmazione mensile delle consegne disciplinata all'art. 9;
o) terminale di rigassificazione o terminale e' l'impianto che assicura l'erogazione del servizio di rigassificazione;
p) utente e' l'utilizzatore del sistema gas che ha stipulato un contratto di rigassificazione.
1.2. Ai fini del presente provvedimento la capacita' di rigassificazione e' individuata con riferimento al volume di Gnl che puo' essere consegnato presso il terminale in un dato periodo, non superiore all'anno termico, nel rispetto dei vincoli tecnici e di gestione dello stesso, ed al massimo numero di discariche con le quali tale volume puo' essere consegnato.
 
Art. 2.
Oggetto ed ambito di applicazione
2.1. Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire la liberta' di accesso e di erogazione a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di rigassificazione in condizioni di normale esercizio, prevedendo obblighi a carico dei soggetti che erogano detto servizio.
 
Art. 3.
Obblighi informativi a beneficio degli utenti
3.1. L'impresa di rigassificazione pubblica, nel proprio sito internet, la seguente documentazione:
a) descrizione generale del terminale e caratteristiche tecniche degli elementi di cui e' composto con particolare riferimento alla struttura di ricezione delle navi metaniere, all'equipaggiamento di trasferimento dalla nave del Gnl, allo stoccaggio, all'impianto di vaporizzazione, ed ai punti nei quali il terminale e' interconnesso con sistemi di trasporto;
b) capacita' di rigassificazione complessiva del terminale, la capacita' conferita e la capacita' disponibile, con un orizzonte temporale di dieci anni, nonche' i relativi aggiornamenti, anche nei casi di eventuali variazioni di capacita' a seguito di interventi di manutenzione o di potenziamento sull'impianto di rigassificazione o sugli impianti interconnessi;
c) modalita' e procedure per l'abilitazione di navi metaniere alla discarica di Gnl presso il terminale. In particolare dovranno essere indicati i requisiti che le navi metaniere devono rispettare ai fini dell'abilitazione, le modalita' ed il contenuto delle richieste che dovranno essere formulate a tal fine dagli utenti, le verifiche ed i criteri di compatibilita' cui verranno sottoposte, nonche' i tempi entro i quali l'impresa di rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste;
d) specifiche di qualita' del Gnl per l'accettazione;
e) prestazioni di eventuali impianti del terminale per la correzione della qualita' del Gnl fuori specifica e costi del relativo servizio;
f) indicazioni riguardanti gli adempimenti autorizzativi e doganali e relative procedure che devono essere assolti dall'utente ai fini della consegna del Gnl;
g) indicazione dei vincoli, norme e costi portuali rilevanti ai fini della consegna del Gnl presso il terminale;
h) elenco delle navi metaniere abilitate alla discarica;
i) modalita' con le quali l'impresa di rigassificazione ripartisce i consumi di gas naturale dell'impianto e il gas di boil-off fra gli utenti del terminale e andamento storico degli stessi;
3.2. L'impresa di rigassificazione comunica all'utente interessato, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'esito della procedura e delle verifiche di cui al precedente comma, lettera c). In caso di esito negativo, l'impresa di rigassificazione motiva dettagliatamente le proprie conclusioni, fornendo altresi' le informazioni circa le modifiche che possono essere apportate alle strutture della nave e/o del terminale per consentire l'abilitazione della nave alla discarica.
3.3. L'impresa di rigassificazione esercente terminali di Gnl in corso di realizzazione o potenziamento pubblica con un anticipo di almeno venti mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacita' sara' disponibile:
a) gli estremi di tale intervallo temporale;
b) la documentazione di cui al comma 3.1;
c) la procedura di cui all'art. 5, comma 7.
 
Art. 4.
Obblighi informativi a beneficio dell'Autorita'
4.1. L'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorita' una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) capacita' di rigassificazione dell'impianto (espressa in metri cubi di Gnl per anno e relativo numero di discariche), metodologia utilizzata per la sua determinazione e condizioni assunte;
b) schema di funzionamento dell'impianto, con l'indicazione delle prestazioni dei suoi principali elementi in condizioni di normale esercizio.
4.2. La relazione di cui al comma precedente e' trasmessa entro sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento nel caso del terminale esistente e contestualmente alla trasmissione della procedura di cui al comma 5.7 negli altri casi.
4.3. L'impresa di rigassificazione trasmette un aggiornamento della relazione di cui al comma 4.1 entro trenta giorni dal modificarsi delle informazioni ivi contenute.
4.4. Entro il giorno 15 di ogni mese l'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorita' i dati e le informazioni relative a:
a) capacita' di rigassificazione offerte, richieste e conferite;
b) consuntivo di utilizzo del terminale nel mese precedente, ed in particolare:
il profilo, con dettaglio giornaliero, con il quale il gas e' stato riconsegnato a ciascun utente;
per ogni approdo effettuato, l'utente, il volume di Gnl consegnato, la data, la durata dell'ormeggio presso il pontile del terminale, la nave utilizzata;
gli scambi e cessioni di Gnl e di gas naturale fra utenti;
gli scambi di capacita' di rigassificazione fra utenti;
la capacita' resa disponibile dagli utenti all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi;
il programma delle consegne del Gnl di cui all'art. 9.
4.5. I soggetti che presentano richiesta di accesso al servizio di rigassificazione trasmettono contestualmente all'Autorita' copia dei contratti di importazione che hanno dato origine alla richiesta di accesso, con facolta' di omettere le parti aventi ad oggetto le variabili economiche.
 
Art. 5. Conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo della
capacita' di rigassificazione esistente
5.1. Il presente articolo disciplina il conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo della capacita' di rigassificazione:
esistente;
di nuova realizzazione relativamente alla quale non sia stata richiesta o concessa l'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004;
di nuova realizzazione che non costituisca oggetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004.
5.2. La richiesta di conferimento di capacita' per il servizio di rigassificazione continuativo contiene:
a) la capacita' richiesta espressa in volume di Gnl e in numero di discariche;
b) il periodo per il quale si richiede il servizio; ed attesta:
c) la titolarita' di contratti di importazione congruenti con i termini di capacita' e di durata di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) al fine del conferimento di capacita' esistente, l'eventuale titolarita' di contratti di importazione take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, e per ciascuno di essi, il minore fra i volumi di Gnl relativi a ciascun anno termico a partire dall'anno termico 2001/2002 consegnati per la rigassificazione nel terminale presso il quale si richiede capacita';
e) la disponibilita' di navi metaniere omologate per la discarica al terminale presso il quale si richiede il conferimento di capacita' di rigassificazione;
f) l'autorizzazione all'attivita' d'importazione, rilasciata dal Ministero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000.
5.3. L'impresa di rigassificazione conferisce la capacita' con il seguente ordine di priorita':
a) ai soggetti titolari di contratti di importazione take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume attestato ai sensi del comma 5.2, lettera d), per la sola capacita' esistente;
b) ai soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali;
c) ai soggetti titolari di contratti di importazione annuali.
5.4. Nel caso in cui la capacita' richiesta relativamente ad una delle fasce di priorita' di cui al comma precedente risultasse superiore alla capacita' conferibile, l'impresa di rigassificazione ripartisce tale capacita' in proporzione alle richieste relative a tale fascia di priorita'.
5.5. L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalita' con le quali e' determinato il numero di discariche che puo' essere conferito a ciascun utente sulla base del volume di Gnl oggetto della capacita' richiesta e riproporzionato secondo i criteri di cui ai commi 5.3 e 5.4.
5.6. La capacita' di rigassificazione e' conferita per periodi di durata:
a) di un anno termico; in tal caso il conferimento si conclude entro il 1° agosto di ogni anno con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno e le richieste di conferimento devono essere presentate all'impresa di rigassificazione entro il 1° luglio del medesimo anno;
b) fino a cinque anni termici ai soggetti e nei limiti di cui al comma 5.3, lettere a) e b); in tal caso, e fatto salvo quanto stabilito al comma 5.8, il conferimento si conclude entro il 1° agosto di ogni anno con effetto dal 1° ottobre del secondo anno successivo e le richieste di conferimento devono essere presentate all'impresa di rigassificazione entro il l° luglio dell'anno in cui si conclude il conferimento.
5.7. L'impresa di rigassificazione comunica all'Autorita' l'esito della procedura di cui ai commi precedenti entro quindici giorni dal suo completamento.
5.8. L'impresa di rigassificazione esercente capacita' di rigassificazione di nuova realizzazione di cui al comma 5.1, con un anticipo di almeno ventitre' mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacita' entrera' in esercizio, trasmette all'Autorita', per la verifica di cui al successivo comma, una procedura applicativa che disciplini il primo conferimento di detta capacita' e definisca in particolare:
a) modalita' e termine per la richiesta di capacita'; tale termine dovra' seguire di almeno sei mesi la data di pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 3, comma 3;
b) termine di conclusione del conferimento; tale termine, relativamente al conferimento di durata fino a cinque anni termici, deve essere anteriore di almeno dodici mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacita' entrera' in esercizio;
c) modalita' e limiti con i quali l'impresa di rigassificazione aggiorna l'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacita' entrera' in esercizio e ne informa i richiedenti;
d) modalita' con le quali e' gestita la fase di avviamento della nuova capacita' e durata del periodo di avviamento.
5.9. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della procedura di cui al precedente comma, l'Autorita' verifica che le disposizioni ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la trasparenza e la massima partecipazione al conferimento della capacita', e comunica all'impresa di rigassificazione interessata, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette disposizioni. Qualora l'Autorita' non si pronunci entro tale termine, la procedura si intende positivamente verificata.
 
Art. 6.
Conferimento di capacita' in corso di anno termico
6.1. L'impresa di rigassificazione nel corso dell'anno termico conferisce per il servizio di rigassificazione continuativo:
a) la capacita' di rigassificazione che risulta disponibile, o che e' resa disponibile da un utente ai sensi dell'art. 7, comma 1, nell'anno termico in corso;
b) la capacita' di rigassificazione che risulta non utilizzata nel mese M sulla base del programma delle consegne del Gnl di cui all'art. 9, definito nel mese M-2.
6.2. L'impresa di rigassificazione conferisce per il servizio spot la capacita' di rigassificazione che risulta disponibile nel mese M a seguito della definizione nel mese M-1 del programma delle consegne del Gnl di cui all'art. 9.
6.3. Il conferimento di capacita' di cui ai commi 6.1 e 6.2 avviene secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, che tengano conto dell'esigenza di massimizzare l'utilizzo dell'impianto, definite nel codice di rigassificazione.
 
Art. 7.
Transazioni di capacita' di rigassificazione fra utenti
7.1. L'impresa di rigassificazione consente lo scambio di capacita' di rigassificazione fra utenti.
7.2. L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione le modalita' con le quali gli utenti rendono disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi la capacita' non utilizzabile di cui dispongono.
 
Art. 8.
Garanzia finanziaria
8.1. L'impresa di rigassificazione puo' richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacita' di rigassificazione e dalla conseguente erogazione del servizio, nel rispetto del principio di non discriminazione e trasparenza.
8.2. L'importo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio deve risultare proporzionato a tali obbligazioni contrattuali e non deve costituire un'indebita barriera all'entrata di nuovi utenti nel mercato. La garanzia vale per tutta la durata del contratto di rigassificazione.
8.3. L'impresa di rigassificazione ha facolta' di proporre all'Autorita', ai fini della sua approvazione, la richiesta di strumenti alternativi di garanzia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 8.1 e 8.2.
 
Art. 9.
Programmazione delle consegne del Gnl
9.1. L'impresa di rigassificazione stabilisce, ogni mese, per il trimestre successivo il programma delle consegne del Gnl sulla base delle proposte di programma presentate dagli utenti.
9.2. Il programma delle consegne del Gnl contiene il dettaglio, per ciascun mese del trimestre, del numero di discariche per utente ed il relativo volume di Gnl previsto in discarica, nonche' la data prevista per ogni discarica relativamente al primo mese del trimestre.
9.3. Il termine per la definizione del programma e' fissato nel codice di rigassificazione, in ogni caso non oltre il quarto giorno lavorativo precedente alla fine di ciascun mese.
9.4. L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e non discriminazione:
a) le modalita' ed i vincoli con i quali gli utenti redigono le proprie proposte di programma;
b) le modalita' con le quali stabilisce il programma delle consegne del Gnl nel caso in cui non possa soddisfare tutte le proposte di programma presentate. Tali modalita' tengono conto dell'esigenza di privilegiare la regolarita' delle consegne da parte di ciascun utente e di massimizzare l'utilizzo del terminale, nel rispetto del criterio di non discriminazione degli utenti.
 
Art. 10.
Programmazione della rigassificazione
10.1. L'impresa di rigassificazione definisce, sulla base del programma delle consegne di Gnl, il programma di rigassificazione con l'orizzonte temporale di un mese.
10.2. Il programma di rigassificazione indica con dettaglio giornaliero e per singolo utente il gas naturale che e' previsto in riconsegna. Esso e' aggiornato all'effettivo andamento delle consegne di Gnl da parte degli utenti, nonche' all'effettiva operativita' del terminale.
10.3. L'impresa di rigassificazione comunica tempestivamente a ciascun utente, nelle parti che lo riguardano, il programma di rigassificazione e i suoi aggiornamenti.
10.4. L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalita' con le quali determina ed aggiorna il programma di rigassificazione nel rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione e tenendo conto dell'esigenza di riconsegnare il gas naturale con un profilo quanto piu' regolare possibile nel corso del mese, salvo diversa richiesta degli utenti in presenza di flessibilita' operative nella riconsegna.
 
Art. 11.
Disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacita' conferita

----> Vedere TESTO a pag. 25 della G.U. <----

11.2. Il volume V «conf» di cui al comma 11.1 include il volume di Gnl che l'utente non ha consegnato presso il terminale per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, conformi a criteri e procedure uniformi, fissate nel codice di rigassificazione. A tal fine l'utente interessato e' tenuto a segnalare tempestivamente all'impresa di rigassificazione ed all'Autorita' tale evento, comunicando l'entita' prevista della riduzione delle consegne di Gnl, la durata prevista, nonche' le azioni messe in atto per limitarne gli effetti sulle consegne di Gnl e per rendere disponibili ad altri utenti la capacita' di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.
11.3. L'impresa di rigassificazione conferisce la capacita' resa disponibile ai sensi del comma 11.1, per gli anni termici successivi all'anno termico A, prioritariamente ai soggetti le cui richieste di conferimento non sono state interamente soddisfatte in applicazione dei criteri di priorita' di cui all'art. 5 e nel rispetto dei medesimi criteri.
11.4. Ai fini del conferimento di capacita' di cui al comma 11.3 per l'anno termico successivo all'anno termico A, la capacita' resa disponibile e' determinata sulla base dei volumi dei consuntivi, relativamente ai mesi da ottobre ad agosto dell'anno termico A, e del programma delle consegne di Gnl per il mese di settembre del medesimo anno termico.
 
Art. 12. Corrispettivi per inosservanza della programmazione delle consegne di
Gnl
12.1. Qualora lo scostamento annuale di un utente risulti superiore al 10% della somma S dei volumi di Gnl programmati in consegna per ciascun mese M dell'anno termico nel programma delle consegne definito il mese M-2, l'impresa di rigassificazione applica un corrispettivo pari a 4,5 euro/mc moltiplicato per la differenza fra lo scostamento annuale e il 10% della somma S.
12.2. L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione i corrispettivi e gli indennizzi dovuti dagli utenti nei casi di inosservanza del programma mensile delle consegne del Gnl definito il mese M-1, commisurati alla corrispondente riduzione dell'efficienza del servizio in relazione ai vincoli gestionali del terminale.
 
Art. 13.
Risoluzione delle controversie
14.1. In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di rigassificazione, e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorita' per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalita' dalla stessa definite con proprio regolamento.
 
Art. 14. Coordinamento fra imprese di rigassificazione e imprese di trasporto
14.1. L'impresa di rigassificazione sottoscrive accordi con le imprese di trasporto, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attivita' di rigassificazione e di trasporto.
 
Art. 15.
Adozione ed aggiornamento del codice di rigassificazione
15.1. L'impresa di rigassificazione redige il codice di rigassificazione sulla base dello schema di codice di rigassificazione allegato al presente provvedimento (Allegato A).
15.2. L'impresa di rigassificazione procede alla predisposizione e all'aggiornamento del codice di rigassificazione sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate, che prevede l'istituzione di un organo tecnico di consultazione in rappresentanza degli utenti del sistema, tra i quali: utenti del servizio di rigassificazione, imprese di trasporto, imprese di stoccaggio e consumatori finali (di seguito. Comitato di consultazione). La composizione del Comitato di consultazione e' definita dall'impresa di rigassificazione, nel rispetto del principio di non discriminazione degli interessi coinvolti e della neutralita' del servizio.
15.3. La proposta di composizione e' trasmessa all'Autorita' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. L'Autorita', entro trenta giorni dalla data di trasmissione della proposta verifica il rispetto dei criteri di cui al comma 15.2. Qualora l'Autorita' non si pronunci entro tale termine, la composizione del Comitato di consultazione si intende verificata.
15.4. Il Comitato di consultazione:
a) esprime pareri non vincolanti sulla proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;
b) propone all'impresa di rigassificazione gli aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento nonche' a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.
15.5. L'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorita' il parere o le proposte di aggiornamento ricevute da parte del Comitato di consultazione, contestualmente all'invio della proposta di codice di rigassificazione e delle successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000.
15.6. Il codice di rigassificazione approvato ovvero modificato viene pubblicato dall'Autorita' nel proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
 
Art. 16. Disposizioni transitorie in materia di conferimento di capacita' di
rigassificazione
16.1. In deroga a quanto previsto all'art. 5, comma 6, il conferimento di capacita' per il servizio di rigassificazione continuativo per l'anno termico 2005/2006 si conclude entro il 1° ottobre 2005. A tal fine il termine per la presentazione delle relative richieste di conferimento e' definito e pubblicato dall'impresa di rigassificazione assicurando la massima trasparenza e parita' di trattamento fra gli utenti.
16.2. In deroga a quanto previsto all'art.5, comma 6, il conferimento della capacita' di rigassificazione continuativa per il quinquennio che ha inizio il 1° ottobre 2007 si conclude il 1° agosto 2006; a tal fine le richieste di conferimento dovranno essere presentate all'impresa di rigassificazione entro il 1° luglio 2006.
16.3. Le disposizioni contenute agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del presente provvedimento entrano in vigore dal 1° ottobre 2005.
16.4. Le condizioni generali di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl valide per l'anno termico 2004/2005 per il terminale di Panigaglia restano in vigore sino all'approvazione del codice di rigassificazione ai sensi dell'art. 15, ad eccezione di quelle incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore.
 
Art. 17.
Pubblicazione ed entrata in vigore
17.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorita'.
Milano, 1° agosto 2005
Il presidente: Ortis
 
Allegato A
SCHEMA DI CODICE DI RIGASSIFICAZIONE
L'impresa di rigassificazione redige il codice di rigassificazione, ai sensi dell'art. 15, della presente deliberazione dell'Autorita' sulla base del seguente schema di codice di rigassificazione. 1. Sezione informazione, articolata in quattro capitoli Contesto normativo.
Il capitolo descrive il contesto normativo comprensivo delle norme di legge e dei provvedimenti dell'Autorita' e delle altre disposizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di rigassificazione. Descrizione del terminale di Gnl e della sua gestione.
Il capitolo descrive, anche con il rinvio ad allegati, il terminale di Gnl e le attivita' che vi vengono svolte. Fornisce in particolare:
a) la rappresentazione geografica in scala adeguata dell'ubicazione del terminale;
b) la rappresentazione schematica del terminale con l'ubicazione degli impianti principali, con l'indicazione delle strutture per ormeggio e scarico delle navi, dei punti di riconsegna del gas naturale;
c) la rappresentazione schematica delle strutture per ormeggio e scarico delle navi;
d) la descrizione delle attivita' che vengono svolte nelle varie fasi di operativita' del terminale (ricezione dei carichi, programmazione delle discariche e della rigassificazione, ecc.), nonche' la descrizione delle risorse e dei sistemi impiegati;
e) l'indicazione delle prestazioni degli elementi principali che costituiscono il terminale nelle principali situazioni di esercizio normale e speciale;
f) la capacita' complessiva di rigassificazione del terminale, nonche' modalita' e criteri con le quali e' determinata;
g) l'indicazione dei vincoli tecnici e gestionali e delle loro modalita' di determinazione. Descrizione dei servizi.
Il capitolo descrive i servizi che l'impresa di rigassificazione offre con la propria attivita' di rigassificazione. Procedure di coordinamento informativo.
Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra l'impresa di rigassificazione e gli utenti e le modalita' che ne assicurano la riservatezza.
Il capitolo descrive altresi' le modalita' di formazione del personale degli utenti per l'impiego dei suddetti sistemi. 2. Sezione accesso al servizio di trasporto, articolata in due capitoli Conferimento di capacita' di rigassificazione.
Il capitolo descrive le modalita' per la presentazione delle richieste di conferimento e la procedura di conferimento di capacita' per i servizi di rigassificazione continuativo e spot, con l'indicazione delle durate dei periodi di conferimento, delle modalita' di determinazione delle capacita' conferibili, della cadenza dei conferimenti. Modalita' e procedure di abilitazione di navi metaniere alla discarica.
Il capitolo descrive le modalita' e le procedure per l'abilitazione di navi metaniere alla discarica di Gnl presso il terminale. In particolare dovranno essere indicati i requisiti che le navi metaniere devono rispettare ai fini dell'abilitazione, le modalita' ed il contenuto delle richieste formulate a tal fine dagli utenti, le verifiche ed i criteri di compatibilita' cui verranno sottoposte, nonche' i tempi entro i quali l'impresa di rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste. 3. Sezione erogazione del servizio di rigassificazione, articolata in sette capitoli Garanzie finanziarie e assicurazioni.
Il capitolo descrive le garanzie finanziarie e gli strumenti alternativi di garanzia richiesti dall'impresa di rigassificazione a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dalla conseguente erogazione del servizio. Il capitolo contiene inoltre la descrizione delle polizze assicurative stipulate dall'impresa di rigassificazione e dall'utente. Transazioni di capacita' di rigassificazione fra gli utenti.
Il capitolo descrive le modalita' con le quali e' gestito lo scambio di capacita' di rigassificazione fra gli utenti, nonche' le modalita' con le quali gli utenti del terminale possono rendere disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi la capacita' di cui dispongono. Programmazione delle consegne del Gnl e della rigassificazione.
Il capitolo descrive le modalita' di programmazione delle consegne del Gnl ai sensi dell'art. 9, e del programma della rigassificazione ai sensi dell'art. 10.
Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del Gnl.
Il capitolo con riferimento alla ricezione del Gnl da parte dell'impresa di rigassificazione specifica:
a) le modalita' di determinazione del cancello di accettazione delle discariche e delle stallie concesse per la discarica di ciascuna nave;
b) le modalita' di accettazione o rifiuto delle navi che arrivano al di fuori del cancello di accettazione;
c) i corrispettivi applicati dall'impresa di rigassificazione all'utente nel caso in cui le operazioni di discarica non venissero completate entro il tempo di stallia per ragioni imputabili all'utente;
d) i corrispettivi erogati all'utente dall'impresa di rigassificazione qualora le operazioni di discarica non venissero completate all'interno del tempo di stallia per ragioni attribuibili alla medesima impresa di rigassificazione;
e) le modalita' di accettazione o rifiuto del Gnl consegnato dall'utente, nel caso in cui esso non rispetti le specifiche di qualita'.
Inoltre il capitolo illustra le modalita' con le quali l'impresa di rigassificazione tiene la contabilita' del Gnl in stoccaggio per singolo utente, e ripartisce fra gli utenti i consumi, le perdite ed il gas di boil-off. Misura del Gnl consegnato e del gas riconsegnato.
Il capitolo descrive le modalita' con le quali sono misurati la quantita' del Gnl consegnato dall'utente, la quantita' del gas riconsegnato dall'impresa di rigassificazione, il gas di boil-off, i consumi e le perdite, nonche' le modalita' per la verifica e la validazione delle misurazioni. Qualita' del Gnl consegnato e del gas riconsegnato.
Il capitolo descrive le modalita' per la determinazione della qualita', nonche' i requisiti di qualita' del Gnl consegnato dall'utente al momento della discarica e del gas naturale riconsegnato all'utente. Operazioni di consegna del Gnl e di riconsegna del gas naturale.
Il capitolo specifica le modalita' e le operazioni con le quali viene consegnato il Gnl, con particolare riferimento a:
a) comunicazioni fra nave metaniera, autorita' portuali e terminale, e loro tempistica;
b) attrezzature necessarie allo scarico del Gnl messe a disposizioni dal terminale e quelle che devono essere messe a disposizione dall'utente e relative caratteristiche tecniche;
c) pressione del Gnl al momento della consegna;
d) pressione del gas riconsegnato all'utente. 4. Sezione qualita' del servizio
La sezione descrive gli standard di qualita' commerciale e di qualita' tecnica del servizio garantiti, nel rispetto delle norme e dei provvedimenti in materia. 5. Sezione programmazione, articolata in due capitoli Programmazione e gestione delle manutenzioni.
Il capitolo descrive le modalita' con le quali l'impresa di rigassificazione programma e comunica agli utenti gli interventi di manutenzione sul proprio terminale di Gnl. Coordinamento operativo.
Il capitolo descrive le procedure adottate dall'impresa di rigassificazione in merito al coordinamento operativo con le imprese di trasporto. 6. Sezione amministrazione, articolata in quattro capitoli Normativa fiscale e doganale.
Il capitolo richiama le responsabilita' e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che l'impresa di rigassificazione e gli utenti assumono in qualita' di depositari fiscali e doganali. Fatturazione e pagamento.
Il capitolo descrive le modalita' di fatturazione, le modalita' e le scadenze dei pagamenti. Responsabilita' delle parti.
Il capitolo specifica le responsabilita' delle parti nell'ambito dell'esecuzione del contratto anche nei casi di inadempienza e forza maggiore, e le disposizioni che regolano la risoluzione anticipata del contratto.
Il capitolo prevede che, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di rigassificazione, e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorita' per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalita' dalla stessa definite con proprio regolamento. Disposizioni generali.
Il capitolo contiene le disposizioni relative alla riservatezza delle informazioni trasmesse dalle parti ed altre disposizioni di carattere generale. 7. Sezione emergenza, articolata in due capitoli Gestione delle emergenze di servizio.
Il capitolo descrive le procedure che l'impresa di rigassificazione attiva nel caso dell'insorgere di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento. Modalita' di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale.
Il capitolo descrive le modalita' per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, nonche' per il ripristino delle condizioni di normale esercizio. Nel capitolo sono descritti inoltre gli adempimenti dell'impresa di rigassificazione, degli utenti e dei loro clienti. 8. Sezione aggiornamento del codice di rigassificazione
L'impresa di rigassificazione descrive la procedura di aggiornamento di rigassificazione adottata ai sensi dell'art. 15 del presente provvedimento.
 
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