Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 29 luglio 2005
Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale. (Deliberazione n. 166/2005).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 luglio 2005
Visti:
la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
la legge n. 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/2003);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 18 aprile 2005, n. 62;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 25 giugno 2004;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/2001);
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/2001;
la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/2002 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/2002);
le deliberazioni dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/2003 e 12 dicembre 2003, n. 144/2003;
la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2005, n. 53/2005;
la segnalazione dell'Autorita' al Parlamento e al Governo in materia di terzieta' della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005;
il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di trasporto di gas naturale per il secondo periodo di regolazione» del 2 maggio 2005 (di seguito: documento per la consultazione 2 maggio 2005).
Considerato che, nel documento per la consultazione 2 maggio 2005, l'Autorita', ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, ha prospettato tra l'altro la necessita' di:
prevedere un periodo di regolazione della durata di tre anni al fine di allineare la revisione della disciplina tariffaria dell'attivita' di trasporto a quella dell'attivita' di distribuzione del gas e delineare criteri coerenti con l'aggregazione territoriale che sara' adottata a partire dal prossimo periodo di regolazione dell'attivita' di distribuzione;
confermare anche per il secondo periodo di regolazione criteri tariffari che non penalizzino le aree con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno, nel rispetto dei vincoli normativi imposti dal decreto legislativo n. 164/2000;
prevedere, al fine di incrementare la flessibilita' del sistema, anche alla luce dell'esperienza registrata durante il periodo di emergenza climatica del marzo 2005, l'introduzione di incentivi all'utilizzo di servizi di trasporto interrompibili;
incentivare i nuovi investimenti per assicurare lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto nazionali, coordinato anche con infrastrutture di interconnessione su linee strategiche per il nostro Paese, per garantire un offerta di capacita' che assicuri adeguati margini rispetto alla esigenza di sviluppo della domanda e per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno;
individuare un corrispettivo specifico per i punti di esportazione in relazione al punto fisico di uscita, differenziato dal corrispettivo di uscita dell'area nella quale si trova fisicamente il punto per l'esportazione del gas, per il trasporto di transito sulla rete nazionale di gasdotti;
definire criteri che comportino il piu' possibile la determinazione ex-ante delle posizioni di costo degli utenti.
Considerato che, nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato, le seguenti esigenze:
mantenere la durata del periodo di regolazione del trasporto pari a quattro anni, in modo da renderlo coerente con la programmazione e la realizzazione degli investimenti caratteristici delle infrastrutture di trasporto;
introdurre elementi di degressivita' tariffaria, con riferimento alle caratteristiche di prelievo del punto di riconsegna, garantendo al contempo l'equita' del sistema e la non penalizzazione dei servizi di trasporto nei punti di riconsegna di minori dimensioni;
incentivare lo sviluppo di un mercato interrompibile con riferimento alla Procedura di emergenza di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 25 giugno 2004 (di seguito: Procedura di emergenza climatica);
riconoscere incrementi del tasso di remunerazione dei nuovi investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacita' di trasporto superiori a quelli relativi a investimenti destinati alla sicurezza del sistema e per un arco temporale maggiore rispetto al periodo regolatorio;
considerare, relativamente agli investimenti diretti in nuove infrastrutture di interconnessione o finalizzati a rendere operative nuove infrastrutture di importazione ed esportazione, oltre all'incremento del tasso di remunerazione, i costi operativi incrementali;
individuare un corrispettivo specifico per i punti di esportazione in relazione al punto fisico di uscita e valorizzare il costo di trasporto in controflusso in misura ridotta rispetto al costo di trasporto in flusso, tenuto conto dei costi legati a tali tratte, stimabili pari al 14% del costo di trasporto in flusso;
mantenere l'applicazione del corrispettivo fisso del trasporto, determinato con riferimento alle attivita' di rilevazione e gestione dei dati di misura, modificandone la sua articolazione in modo che vengano rimosse eventuali limitazioni allo sviluppo della concorrenza nel mercato della vendita a clienti finali;
mantenere l'applicazione annua del fattore correttivo, apportandone opportune modifiche in modo tale che venga garantita una maggiore stabilita' tariffaria nel corso del periodo di regolazione;
prevedere la definizione di un corrispettivo per il servizio di pressione relativo alla fornitura di una prestazione superiore a quella standard definita nel codice di rete e la definizione di corrispettivi da applicare ai punti di entrata e uscita della rete nazionale interconnessi con gli stoccaggi.
Considerato che la deliberazione n. 137/2002 rimanda alle disposizioni della deliberazione n. 120/2001 e prevede che il conferimento della capacita' di trasporto continua annuale e pluriennale, e della capacita' di trasporto interrompibile, sia effettuato entro il 1° di settembre; e che le relative richieste siano presentate entro il 1° di agosto.
Ritenuto che sia necessario:
prevedere un periodo di regolazione di durata di quattro anni al fine di minimizzare gli elementi di incertezza e instabilita' anche in relazione al notevole sviluppo previsto per gli investimenti in nuove infrastrutture;
mantenere un corrispettivo di trasporto regionale indifferenziato per area, al fine di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno e prevedere la definizione di un corrispettivo di trasporto regionale unico a livello nazionale a partire dall'anno termico 2006-2007;
mantenere corrispettivi tariffari non degressivi in quanto, a fronte di esigui benefici, vista la limitata incidenza del costo del trasporto sulle condizioni economiche di fornitura, comporterebbero implicazioni fortemente negative sull'equita' del sistema, rafforzando il vantaggio di costo dell'operatore dominante o conducendo a una penalizzazione dei punti di riconsegna di minori dimensioni;
prevedere l'offerta di un servizio di trasporto di tipo interrompibile nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti e incentivare l'utilizzo di contratti di fornitura di tipo interrompibile da parte delle grandi utenze, incrementando la flessibilita' del sistema anche ai fini della sicurezza dello stesso nei casi di emergenza climatica, nonche' vigilare sulla corretta applicazione degli obblighi di interruzione disposti dalla Procedura di emergenza climatica;
prevedere una disciplina tariffaria che incentivi lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e determini condizioni favorevoli alla concorrenza nel mercato interno, incentivando i nuovi investimenti, anche in corso d'opera, mediante il riconoscimento di una componente di ricavo addizionale, calcolata come somma della quota di ammortamento relativo a tali investimenti e della quota di remunerazione del valore dei medesimi, riconoscendo un tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell'esercizio 2004 e per una durata superiore al periodo di regolazione in funzione delle diverse tipologie di investimento;
prevedere il riconoscimento dei costi operativi incrementali conseguenti la realizzazione di investimenti diretti in nuove infrastrutture di interconnessione o finalizzati a rendere operative nuove infrastrutture di importazione ed esportazione, ove questi possano compromettere l'equilibrio economico e finanziario della societa' di trasporto;
individuare corrispettivi specifici per i punti di esportazione e valorizzare il costo di trasporto in controflusso in misura pari al 14% del costo di trasporto in flusso ai fini di una miglior caratterizzazione del costo del servizio di trasporto;
prevedere la definizione a partire dall'anno termico 2006-2007 di un corrispettivo per l'attivita' di misura e transitoriamente, per l'anno termico 2005- 2006, non prevedere alcun corrispettivo fisso del trasporto al fine di rimuovere limitazioni allo sviluppo della concorrenza nel mercato della vendita a clienti finali ed elementi che non permettono la determinazione ex-ante del costo del servizio di trasporto;
garantire una maggior stabilita' tariffaria durante il periodo di regolazione, rivedendo il meccanismo di conguaglio, ripartendone l'ammontare su piu' anni termici nel caso in cui vengano calcolati fattori correttivi superiori ad una determinata soglia dei ricavi di riferimento;
effettuare approfondimenti circa l'opportunita' di definire un corrispettivo per il servizio di pressione relativo alla fornitura di una prestazione superiore a quella standard definita nel codice di rete;
rimandare alla revisione della disciplina tariffaria dell'attivita' di stoccaggio la valutazione sull'opportunita' di definire corrispettivi di entrata e uscita della rete nazionale interconnessa con gli stoccaggi.
Ritenuto che sia necessario:
applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del profit sharing, riconoscendo alle imprese la meta' degli ulteriori recuperi di produttivita' realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n. 120/2001, tenuto conto dei costi operativi riconosciuti per i nuovi investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione, remunerati nella misura dell'1,2% attraverso i ricavi di capacily;
mantenere il meccanismo di riconoscimento dei costi sostenuti per la compressione e le perdite di rete e per il bilanciamento operativo della rete introdotto dalla deliberazione n. 120/2001;
applicare il recupero di produttivita' alle sole componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento in analogia a quanto indicato dalla legge n. 290/2003 sottoponendo la quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto ad un aggiornamento mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;
mantenere una ripartizione iniziale dei ricavi tra le componenti capacity e commodity rispettivamente pari al 70 e al 30 per cento;
confermare il modello tariffario entry-exit per la determinazione dei corrispettivi di capacita' sulla rete nazionale di gasdotti;
individuare corrispettivi specifici di uscita per il trasporto di transito del gas sulla rete nazionale di gasdotti, confermando per tali trasporti l'applicazione di corrispettivi variabili ridotti riferiti alla sola rete nazionale di gasdotti;
migliorare la flessibilita' nell'offerta di servizi da parte delle imprese di trasporto introducendo, a partire dall'anno termico 2006-2007, conferimenti e tariffe nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero per periodi inferiori all'anno.
Ritenuto che sia necessario modificare la deliberazione n. 137/2002 laddove rimanda e richiama le disposizioni della deliberazione n. 120/2001 e prorogare relativamente all'anno termico 2005-2006, i termini per il conferimento delle capacita' di trasporto nonche' i termini per la presentazione delle relative richieste, congruentemente con i termini per la presentazione delle proposte tariffarie da parte delle imprese di trasporto disposti per il medesimo anno termico
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002 n. 137/2002 (di seguito deliberazione n. 137/02) e le seguenti definizioni:
a) anno termico e' il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
b) attivita' di trasporto e' il servizio di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o anche solo di trasporto di gas naturale svolto attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
c) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
d) conferimento e' l'esito del processo di impegno di capacita' di trasporto che individua la quantita' massima di gas, che ciascun utente puo' immettere nella rete o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard;
e) impresa di trasporto e' l'impresa che svolge l'attivita' di trasporto;
f) impresa maggiore e' l'impresa che, avendo la disponibilita' della rete nazionale di gasdotti, svolge l'attivita' di trasporto sulla maggior parte della medesima;
g) periodo di avviamento di un punto di riconsegna che alimenta un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso alla rete di trasporto e' il periodo di 9 (nove) mesi successivo alla data di disponibilita' della capacita' di trasporto a seguito di realizzazione di un nuovo punto di riconsegna o di potenziamento superiore al 10% della capacita' di un punto di riconsegna esistente;
h) periodo di avviamento di un punto di entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl e' il periodo di 16 (sedici) mesi successivo alla data di disponibilita' della capacita' di trasporto a seguito di realizzazione di un nuovo punto di entrata;
i) periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2009;
j) periodo di punta e' il periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1° novembre e il 30 aprile di ciascun anno;
k) periodo fuori punta e' il periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ciascun anno;
1) procedura di emergenza climatica e' la «Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli» approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive 25 giugno 2005;
m) punta dei consumi e' la media dei tre giorni consecutivi di maggior consumo nel corso dell'anno termico;
n) punto di consegna e' il punto fisico delle reti nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'utente all'impresa di trasporto;
o) punto di riconsegna e' il punto fisico delle reti o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'impresa di trasporto all'utente e la misurazione del gas;
p) punto di entrata e' un punto di consegna, o un aggregato di punti di consegna;
q) punto di uscita e' un punto virtuale aggregato di piu' punti fisici di interconnessione tra la rete nazionale di gasdotti e la rete regionale di gasdotti, ovvero un punto fisico di interconnessione tra la rete nazionale di gasdotti e un sistema di gasdotti estero;
r) rete nazionale di gasdotti e' la rete di trasporto definita con decreto del Ministero delle attivita' produttive ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000;
s) reti regionali di gasdotti sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attivita' di trasporto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/2000, esclusa la rete nazionale di gasdotti;
t) rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica e' l'intervento su un impianto esistente finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto nuovo di potenza equivalente;
u) RA e' il ricavo pari al costo riconosciuto per il servizio di bilanciamento del sistema;
v) RD e' il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio;
w) RNI e' il ricavo addizionale relativo ai nuovi investimenti;
x) RSC N e' il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti;
y) RSC R e' il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di riconsegna della rete regionale di gasdotti;
z) RT e' il ricavo di riferimento per l'attivita' di trasporto;
aa) RT E e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita' di trasporto di gas naturale, attribuita all'energia associata ai volumi trasportati;
bb) RT M e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita' di misura;
cc) RT N e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita' di trasporto di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti, attribuita alla capacita' di trasporto conferita su tale rete ed e' data dalla somma delle componenti RT N «capitale», RT N «co+amm»;
dd)RT N «capitale» e' la quota di ricavo della rete nazionale di gasdotti riconducibile al capitale investito riconosciuto;
ee)RT N «co+amm» e' la quota di ricavo della rete nazionale di gasdotti riconducibile ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuta;
ff) RT «NP» e' la quota parte dei ricavi relativa ai nuovi investimenti finalizzati all'attivita' di trasporto di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti, attribuita alla capacita' di trasporto conferita su tale rete;
gg)RT R e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita' di trasporto di gas naturale sulla rete regionale di gasdotti, attribuita alla capacita' di trasporto conferita di tali reti rete ed e' data dalla somma delle componenti RT N «capitale», RT R «co+amm»;
hh) RT R «capitale»e' la quota di ricavo della rete regionale di gasdotti riconducibile al capitale investito riconosciuto;
ii) RT R «co+amm»e' la quota di ricavo della rete regionale di gasdotti riconducibile ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuta;
jj) RT «RP» e' la quota parte dei ricavi relativa ai nuovi investimenti finalizzati alle attivita' di trasporto di gas naturale sulle reti regionali di gasdotti, attribuita alla capacita' di trasporto conferita su tali reti;
kk) utente e' l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacita' di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1. Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di trasporto.
2.2. La tariffa per il servizio di trasporto di gas naturale (di seguito: tariffa di trasporto) determinata, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento e' da intendersi come tariffa massima. Le imprese di trasporto applicano le tariffe, e le eventuali riduzioni, assicurando trasparenza e parita' di trattamento tra utenti.
 
Art. 3.
Ricavi di riferimento
3.1. Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui all'art. 18, ciascuna impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge attivita' di trasporto, calcola i ricavi di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'art. 8 per l'anno termico 2005-2006, secondo le modalita' definite nei commi successivi.
3.2 Il ricavo di riferimenti RT viene calcolato per ciascuna impresa sommando le seguenti componenti:
a) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari al 6,7 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi del comma 3.3;
b) ammortamenti economico - tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attivita', ai sensi del comma 3.5;
c) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei commi 3.6, 3.7 e 3.8.
3.3 Il capitale investito netto e' pari alla somma dell'attivo immobilizzato netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante netto, pari all'1 per cento dell'attivo immobilizzato netto.
3.4 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto ciascuna impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attivita' di trasporto:
a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni realizzate a partire dall'anno 1950 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2004, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia gia' coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio;
b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi; nella tabella 2 e' riportato il deflatore degli investimenti fissi lordi per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2005-2006;
c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
d) determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;
e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula:

----> Vedere FORMULA a pag. 47 della G.U. <----

dove (t-1) e' l'anno precedente quello della presentazione delle proposte tariffarie, ovvero il 2004 per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2005-2006, AIP e' l'anno dell'incremento patrimoniale e DC e' la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, individuata nella tabella 1, salvo per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'anno 2004, per i quali si utilizza una durata convenzionale pari a 50 anni; i terreni non sono oggetto di ammortamento;
f) calcola in relazione ai contributi a fondo perduto per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate alle attivita' di trasporto versati da pubbliche amministrazioni e ai contributi versati da altri soggetti, salvo quanto previsto all'art. 4, commi 4.8 e 4.9, il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, al netto della quota gia' degradata, calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e);
g) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla lettera f).
3.5 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attivita' di trasporto:
a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di immobilizzi materiali di cui al precedente comma 3.4, lettera c);
b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera a), al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2004, per ogni categoria, per la durata convenzionale riportata nella tabella 1;
c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera b), relativi alle diverse categorie.
3.6 I costi operativi comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili all'attivita' di trasporto effettivamente sostenuti nell'esercizio 2004 e risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di trasporto e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 311/2001. I costi operativi sono calcolati al netto dei costi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attivita' capitalizzate, comprendendo in particolare:
a) il costo del personale;
b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
c) i costi di compressione e di spinta e perdite di rete;
d) i costi per servizi e prestazioni esterne;
e) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purche' non operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
3.7 Per le imprese di trasporto che non dispongono di tariffe approvate per l'anno termico 2004-2005, i costi operativi sono proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorita'.
3.8 Per le imprese di trasporto che dispongono di tariffe approvate per l'anno termico 2004-2005, i costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorita', sono calcolati con la seguente formula:

----> Vedere FORMULA a pag. 48 della G.U. <----

3.9 Non sono da comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.6, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di trasporto di proprieta' di altre imprese, gli oneri finanziari, le rettifiche di valori di attivita' finanziarie e i proventi straordinari.
3.10 L'impresa di trasporto che svolge l'attivita' di trasporto mediante infrastrutture di proprieta' di soggetti diversi dall'impresa stessa calcola i ricavi di riferimento ai sensi del comma 3.2 e in particolare:
a) ai fini del calcolo dell'attivo immobilizzato considera gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto presenti nel bilancio di soggetti diversi dall'impresa stessa;
b) ai fini del calcolo dei costi operativi considera i costi operativi relativi alle infrastrutture in gestione.
3.11 Per ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attivita' di trasporto, i ricavi di riferimento RT sono suddivisi nelle seguenti componenti:
a) RT E, pari al 30 per cento di RT dell'impresa di trasporto;
b) RT C, pari al 70 per cento di RT dell'impresa di trasporto.
3.12 Il costo riconosciuto del capitale investito netto, calcolato ai sensi del comma 3.3, e' ripartito nelle componenti RT N «capitale e RT R «capitale» proporzionalmente al capitale investito nella rete nazionale e regionale. La differenza tra RT C e la somma delle componenti RT N «capitale e RT R «capitale» e' riconducibile ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuti e viene ripartita nelle componenti RT N «co+amm» e RT R «co+amm» proporzionalmente ai costi operativi e agli ammortamenti relativi alla rete nazionale e regionale.
 
Art. 4.
Ricavi relativi a nuovi investimenti
4.1 Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicita'.
4.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno le imprese di trasporto comunicano all'Autorita':
a) gli investimenti e le dismissioni effettuati nel corso dell'esercizio precedente, distinti per categoria di cespite e per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4;
b) gli investimenti programmati mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 4.4;
c) le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dimessi.
4.3 Dall'anno termico 2006-2007, con riferimento agli investimenti di cui al comma 4.2, realizzati nell'esercizio precedente e riportati sui bilanci pubblicati, le imprese di trasporto calcolano RNI t come segue:

----> Vedere FORMULA a pag. 49 della G.U. <----

4.4 A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto rT^«NI» T per le relative durate:
a) T=1 investimenti di sostituzione: 0%;
b) T=2 investimenti destinati alla sicurezza, alla qualita' del gas e al sostegno al mercato che non comportano la realizzazione di nuova capacita' di trasporto: 1% per 5 anni;
c) T=3 investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacita' di trasporto di rete regionale: 2% per 7 anni;
d) T=4 investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacita' di trasporto di rete nazionale: 2% per 10 anni;
e) T=5 investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacita' di trasporto di rete nazionale funzionale alla capacita' di importazione: 3% per 10 anni;
f) T=6 investimenti destinati a rendere disponibile una maggiore capacita' in ingresso alle frontiere: 3% per 15 anni.
4.5 A fronte della realizzazione di investimenti di cui al comma 4.4, lettere e) ed f), l'impresa di trasporto puo' chiedere il riconoscimento di una componente di ricavo, CO «NIt-1», addizionale rispetto alla componente di ricavo RNI t prevista al comma 4.3, che confluisce nella componente RT N «co+amm», determinata come differenza tra il valore dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio precedente, calcolati ai sensi dell'art. 3, comma 3.6 e risultanti dal bilancio dell'impresa di trasporto sottoposto a revisione contabile, e il valore dei costi operativi riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3.8, aggiornati con il meccanismo del price cap di cui all'art. 15, comma 15.6, riconducibile ai costi incrementali generati dai suddetti investimenti.
4.6 Ciascuna impresa, sulla base della proporzione esistente tra i nuovi investimenti relativi alla rete nazionale e quelli relativi alla rete regionale, ripartisce la componente complessiva di ricavo RNI t in due voci di ricavo distinte RT «NP», relativa alla rete nazionale di gasdotti e RT «RP», relativa alla rete regionale di gasdotti.
4.7 L'Autorita' verifica, anche mediante controlli a campione:
a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi del comma 4.2 lettera a) con i costi effettivamente sostenuti;
b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.3, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati;
c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle attivita' svolte.
4.8 Gli utenti che, a partire dall'anno 2001, hanno contribuito finanziariamente allo sviluppo di reti in misura superiore a quanto definito dai criteri tecnico-economici emanati dall'Autorita' ai sensi dell'art. 8, comma 8.2, del decreto legislativo n. 164/2000, hanno diritto a riduzioni annue dei corrispettivi unitari di trasporto di cui all'art. 8, complessivamente pari alla remunerazione del maggior onere sostenuto, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi e ridotto in ragione del 2,5% del valore iniziale annuo a partire dall'anno di erogazione del contributo, e della relativa quota di ammortamento, pari al 2,5% del valore rivalutato lordo, per un periodo pari alla vita utile dell'investimento.
4.9 L'impresa di trasporto detrae dal valore degli incrementi patrimoniali relativi ai nuovi investimenti i contributi percepiti in coerenza con i criteri tecnico- economici emanati dall'Autorita' ai sensi dell'art. 8, comma 8.2, del decreto legislativo n. 164/2000 e, a fronte di tali contributi, non riconosce alcuna riduzione dei corrispettivi tariffari di cui all'art. 8.
4.10 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 8.2, del decreto legislativo n. 164/2000, i contributi di cui ai commi 4.8 e 4.9 sono definiti sulla base dei criteri provvisori contenuti nel codice di rete dell'impresa di trasporto, approvato dall'Autorita'.
 
Art. 5.
Ricavi relativi a nuove imprese di trasporto
5.1 Alle imprese che avviano nel secondo periodo di regolazione l'attivita' di trasporto attraverso nuove reti si riconosce liberta' tariffaria per il secondo anno di attivita'. Per il terzo anno di attivita', le imprese di trasporto calcolano i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo, tenuto conto dell'incremento di remunerazione riconosciuto ai sensi dell'art. 4. Per gli anni termici successivi, le imprese di trasporto calcolano i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 15.
5.2 Le imprese di trasporto che si costituiscono a seguito di una riclassificazione di tratti di rete di distribuzione in rete di trasporto calcolano per il primo anno termico i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo. Per gli anni termici successivi, le imprese di trasporto calcolano i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 15.
5.3 Nel caso in cui una nuova impresa di trasporto venga a costituirsi su impianti gia' precedentemente compresi in una rete di trasporto, i relativi ricavi di riferimento e i ricavi della societa' complementare saranno dimensionati per coprire il livello di costi corrispondente alla precedente struttura societaria.
 
Art. 6.
Altri ricavi per il servizio di bilanciamento del sistema
6.1 In aggiunta ai ricavi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 e' consentito, un ulteriore ricavo RA, pari al costo riconosciuto dei servizi per il bilanciamento del sistema per l'ammontare definito ai commi seguenti.
6.2 Il costo del servizio di bilanciamento del sistema e' dato dalla somma delle seguenti voci:
a) i costi relativi alle prestazioni di stoccaggio, calcolato in base ai requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio necessari al bilanciamento del sistema e alle tariffe di stoccaggio;
b) il costo del capitale relativo ai volumi di gas immobilizzati.
6.3 Ai fini del calcolo della componente RA, l'impresa di trasporto considera eventuali scostamenti tra il costo effettivamente sostenuto per le prestazioni di cui al comma 6.2, lettera a), e il corrispondente valore riconosciuto nel ricavo RA per il precedente anno termico.
 
Art. 7.
Punti di entrata e punti di uscita
7.1 L'impresa maggiore, sentite le altre imprese di trasporto, individua i punti di entrata e di uscita, secondo criteri di trasparenza e imparzialita', sulla base di aggregazioni territoriali caratterizzate dal minimo interscambio di gas naturale tra punti contigui e in modo tale che le differenze tra i valori dei corrispettivi unitari relativi a punti di uscita contigui non superino il 30 per cento del valore medio nazionale dei corrispettivi CP e e CP u come definiti dal successivo art. 11, comma 2.
7.2 Per i punti di uscita per l'esportazione l'impresa maggiore definisce corrispettivi specifici e non soggetti al vincolo di contiguita' di cui al comma 7.1.
7.3 Ai fini del calcolo dei corrispettivi unitari CP e i punti di entrata da produzione nazionale sono raggruppati in aree territoriali omogenee.
 
Art. 8.
Tariffa di trasporto per il servizio continuo su base annuale
8.1 La tariffa di trasporto T per il servizio di trasporto continuo su base annuale per l'utente e' data dalla seguente formula:

----> Vedere FORMULA a pag. 50 della G.U. <----

dove:
K e e' la capacita' conferita all'utente nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno;
CP e e' il corrispettivo unitario di capacita' per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno;
K u e' la capacita' conferita all'utente nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno;
CP u, e' il corrispettivo unitario di capacita' per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/cubo/giorno;
K r e' la capacita' conferita all'utente nel punto di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espressa in metri cubi /giorno;
CR r e' il corrispettivo unitario di capacita' per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno;
CM e' il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, definito dall'Autorita' con successivo provvedimento;
E e' l'energia associata al gas immesso in rete, espressa in gigajoule;
CV e' il corrispettivo unitario variabile, espresso in euro/gigajoule;
CV P e' il corrispettivo integrativo di cui al comma 13.2, espresso in euro/gigajoule.
8.2 I corrispettivi unitari di capacita' facenti parte della tariffa T sono espressi con riferimento a un metro cubo di gas alla pressione assoluta di 1,01325 bar e alla temperatura di 15° C.
 
Art. 9. Tariffa di trasporto per il servizio continuo su base inferiore
all'anno
9.1 A partire dall'anno termico 2006/2007 l'impresa di trasporto rende disponibile nei punti di entrata interconnessi con l'estero un servizio di trasporto continuo su base semestrale, trimestrale e mensile, applicando ai corrispettivi di capacita' CP e riproporzionati su base mensile, i coefficienti moltiplicativi definiti dall'Autorita' con successivo provvedimento.
 
Art. 10. Tariffa di trasporto per il servizio interrompibile e incentivi al
mercato interrompibile
10.1 L'impresa di trasporto rende disponibile nei punti di entrata interconnessi con l'estero un servizio di trasporto interrompibile secondo le modalita' definite nel codice di rete applicando corrispettivi di capacita' CP e ridotti rispetto a quelli calcolati secondo le modalita' di cui all'art. 11, assicurando trasparenza e parita' di trattamento degli utenti.
10.2 Nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilita' e impianti industriali con alimentazione dual fuel, individuati ai sensi della procedura di emergenza climatica, l'impresa di trasporto riconosce corrispettivi di capacita' CP u e CR r ridotti.
10.3 Qualora, a fronte di ordine di interruzione ai sensi della procedura di emergenza climatica, nei punti di riconsegna di cui al comma 10.2 si verifichino scostamenti tra la capacita' utilizzata e la capacita' complessivamente conferita al netto della capacita' che beneficia della riduzione di cui al comma 10.2, l'impresa di trasporto applica in luogo della riduzione prevista nel medesimo comnia 10.2, corrispettivi CP u e CR r annui maggiorati.
10.4 Con successivo provvedimento l'Autorita' definisce la quota di riduzione di cui al comma 10.2, nonche' la maggiorazione di cui al comma 10.3, in relazione alle tipologie di clausole di interrompibilita'.
 
Art. 11.
Corrispettivi unitari di trasporto facenti parte della tariffa
11.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi articoli 16 e 18, l'impresa maggiore calcola i corrispettivi unitari di capacita' CP e e CP u e CR r e il corrispettivo unitario variabile CV e CV^P secondo le disposizioni dei commi 11.2 e 11.3, e dell'art. 13, secondo criteri di trasparenza e imparzialita'.
11.2 Ai fini della formulazione della proposta relativa ai corrispettivi CP e e CP u l'impresa maggiore:
a) calcola i costi unitari del trasporto C «ij» da ciascun punto di entrata i, inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto di uscita j, sulla base dei flussi del gas nella rete alla punta di consumo e della capacita' di trasporto in funzione del diametro, secondo un criterio di proporzionalita' diretta con le lunghezze dei gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso un costo pari al 14 per cento del costo delle tratte percorse nella direzione del flusso; qualora in un punto di entrata vi siano piu' punti di consegna, e in un punto di uscita piu' punti di interconnessione con la rete regionale di gasdotti, i costi sono calcolati come media ponderata rispetto alle capacita' previste di consegna o riconsegna alla punta dei consumi;
b) calcola i valori dei corrispettivi unitari in ciascun punto in modo da minimizzare la somma delle differenze quadratiche tra i corrispettivi CP i, e CP j e i costi C «ij» secondo il criterio di ottimizzazione:

----> Vedere FORMULA a pag. 51 della G.U. <----

soggetto ai seguenti vincoli:
sono escluse le soluzioni nelle quali i corrispettivi assumono valori negativi;
il prodotto dei corrispettivi unitari CP e moltiplicati per le capacita' K e previste in conferimento nei punti di entrata incluso quello rappresentativo degli stoccaggi, deve essere uguale al 50% del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale (RT N+ RT «NP» + RA - RD - RSC N - FC N) delle imprese di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo art. 15, secondo la seguente formula:

----> Vedere FORMULA a pag. 51 della G.U. <----

dove FC N e' il fattore correttivo definito al successivo art. 15, comma 6, e m e' il numero dei punti di entrata;
il prodotto dei corrispettivi unitari CP u per le capacita' K u previste in conferimento nei punti di uscita, deve essere uguale al 50% del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale (RT N+ RT «NP» + RA - RD - RSC N - FC N) delle imprese di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo art. 15, secondo la seguente formula:

----> Vedere FORMULA a pag. 52 della G.U. <----

dove n e' il numero dei punti di uscita;
c) sostituisce i corrispettivi unitari di entrata dagli stoccaggi con un unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi unitari di entrata relativi ai singoli siti di stoccaggio, ponderata con la portata massima giornaliera erogabile da ciascun sito;
d) pone pari a zero il corrispettivo unitario di uscita verso gli stoccaggi di cui alla lettera precedente, qualora la capacita' complessivamente conferita in uscita dalla rete verso gli stoccaggi non sia superiore alla corrispondente capacita' conferita in entrata nello stesso punto; in caso contrario calcola il corrispettivo di entrata con riferimento alla capacita' conferita in uscita.
11.3 Ai fini della formulazione della proposta relativa al corrispettivo CR r, l'impresa maggiore di trasporto:
a) calcola il corrispettivo unitario CR r per tutti i punti di riconsegna che distano almeno 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, dove la distanza e' pari alle lunghezze dei gasdotti come calcolate nei successivi commi 11.5 e 11.6;
b) riduce, per i punti di riconsegna che distano meno di 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, il corrispettivo CR^D proporzionalmente alla minor distanza, secondo la formula:

----> Vedere FORMULA a pag. 52 della G.U. <----

dove:
D e' la distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti, espressa in chilometri, pari alle lunghezze dei gasdotti come calcolate nei commi 11.5 e 11.6;
CR r e' il corrispettivo per distanze non inferiori a 15 chilometri.
c) calcola i corrispettivi unitari CR r e CR D in modo che il prodotto di tali corrispettivi moltiplicati per le capacita' previste in conferimento nei punti di riconsegna, non sia superiore alla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete regionale di gasdotti (RT R+RT «RP»-RSC R - FC R) di tutte le imprese di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo art. 15, dove FC^R e' il fattore correttivo definito al successivo comma 15.2; i corrispettivi unitari CR r,. e CR^D sono da intendersi al lordo di eventuali riduzioni dei corrispettivi applicati dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione.
11.4 Qualora sia la consegna che la riconsegna del gas avvengano attraverso le reti regionali di gasdotti, si applica un unico corrispettivo CR r.
11.5 L'impresa di trasporto calcola annualmente la distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti di cui al comma 11.3 nel seguente modo:
a) nel caso di impianti di distribuzione come media aritmetica delle distanze dei punti di riconsegna che li alimentano;
b) nel caso di punti di riconsegna non compresi alla lettera a), come la distanza effettiva di ciascun punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti.
11.6 Entro (quindici) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, e successivamente con cadenza annuale, ciascuna impresa di trasporto pubblica sul proprio sito internet le distanze di ciascun punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti calcolate ai sensi del comma 11.5.
 
Art. 12. Corrispettivi unitari per il trasporto su rete regionale ridotti nei
casi di avviamento e di prelievi fuori punta
12.1 Durante il periodo di avviamento di un punto di riconsegna che alimenta un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso alla rete di trasporto, l'impresa di trasporto riduce il corrispettivo CR r, come di seguito indicato:
a) nei primi sei mesi del periodo di avviamento per una percentuale pari al 50%;
b) nei successivi tre mesi del periodo di avviamento per una percentuale pari al 25%.
12.2 Durante il periodo di avviamento di un punto di entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl, l'impresa di trasporto riduce il corrispettivo CP e per una percentuale pari al 50%.
12.3 La riduzione del corrispettivo CR r,. di cui al comma 12.1 si applica anche nel caso di interventi di rifacimento dell'impianto esistente tramite la realizzazione di uno o piu' nuovi cicli combinati a gas, i quali non comportino un potenziamento della capacita' del punto di riconsegna superiore al 10%. In tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati. La riduzione del corrispettivo puo' essere applicata una sola volta per ciascun punto di riconsegna.
12.4 Per i punti di riconsegna nei quali l'utente si e' impegnato ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta, l'impresa di trasporto riconosce una riduzione del corrispettivo CR r pari al 30%.
 
Art. 13.
Corrispettivo variabile
13.1 L'impresa maggiore calcola il corrispettivo unitario variabile CV per il primo anno termico del periodo di regolazione dividendo la somma complessiva delle quote di ricavi RT^E di tutte le imprese di trasporto, di cui al precedente art. 3, comma 3.11, per l'energia associata ai volumi immessi nella rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata, esclusi i siti di stoccaggio, nell'anno solare 2004, opportunamente normalizzati per quanto riguarda i prelievi dei clienti civili e tenuto conto dei volumi soggetti a riduzione del corrispettivo variabile, assunta pari a 3.013,34 petajoule (PJ).
13.2 Il corrispettivo variabile integrativo del trasporto, CV P, riconosciuto ai sensi della deliberazione n. 120/01 a fronte degli investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione, continua ad essere applicato in modo da avere effetto per un periodo di sei anni dall'entrata in servizio delle opere relative.
13.3 Il corrispettivo CV e il corrispettivo integrativo CV^P di cui al precedente art. 8 sono applicati all'energia immessa in ciascuno dei punti di entrata, esclusi i siti di stoccaggio.
13.4 Nel caso in cui il servizio di trasporto sia svolto attraverso la sola rete nazionale di gasdotti, oppure attraverso reti regionali di gasdotti senza transito attraverso la rete nazionale di gasdotti, il corrispettivo CV e CV P sono ridotti del 40 per cento.
 
Art. 14.
Ripartizione dei ricavi
14.1 Con cadenza annuale, entro novanta giorni dalla data di approvazione delle proposte tariffarie, ai sensi dei successivi articoli 16 e 18, le imprese di trasporto definiscono, in via contrattuale, le modalita' per la ripartizione dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui all'art. 8.
14.2 Copia dei contratti di cui al precedente comma 1, e' trasmessa all'Autorita' entro quindici giorni dalla data di stipulazione.
14.3 Qualora i contratti di cui al precedente comma 14.1, non si perfezionino entro il termine ivi previsto, provvede l'Autorita', sentite eventualmente le imprese interessate.
 
Art. 15.
Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe
15.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la quota parte dei ricavi riconducibile ai costi operativi e alla quota di ammortamento della rete nazionale di gasdotti RT N «co+amm» e della rete regionale di gasdotti RT R «co+amm», e' aggiornata mediante la seguente formula:

----> Vedere FORMULA a pag. 53 della G.U. <----

dove:
It-1 e' il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
RP e' il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttivita' pari al 2%;
Y e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;
Q e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali recuperi di qualita' rispetto a standard prefissati;
W e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali nuove attivita' volte al controllo della domanda e all'uso efficiente delle risorse.
Con successivi provvedimenti l'Autorita' definisce i parametri Y, Q e W. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri Y, Q e W sono pari a zero.
15.2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il costo riconosciuto del capitale investito netto e' aggiornato mediante il ricalcolo annuale del capitale investito netto sulla base dei criteri indicati all'art. 3, comma 3.3, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni eventualmente effettuate dall'impresa nel corso del periodo, e calcolando la quota del fondo ammortamento relativo agli anni successivi al 2004 sulla base delle durate convenzionali riportate in tabella 1. Il costo riconosciuto aggiornato e' allocato nelle componenti RT N «capitale» e RT R «capitale».
15.3 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al secondo, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie, secondo i criteri degli articoli 8 e 11:
a) il fattore correttivo FC N e' cosi' determinato:

----> Vedere FORMULA a pag. 53 della G.U. <----

dove:
FC N t,FC R t, sono i fattori correttivi per l'anno termico t;
r e' il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,41 per cento;
REF N «t-2»,REF R «t-2», sono i ricavi relativi rispettivamente alla rete nazionale di gasdotti e alle reti regionali di gasdotti, conseguiti applicando i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 8 e 11, al lordo di eventuali riduzione operate dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacita' effettivamente conferite per l'anno termico t-2;
FC N «t-2»,FC R «t-2», sono i fattori correttivi determinati per l'anno termico t-2;
RA «t-2» e' il costo riconosciuto per il servizio di bilanciamento del sistema per l'anno termico t-2;
RD «t-2» e' il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico t-2;
RSC N «t-2» e RSC R «t-2» sono i ricavi derivanti dall'applicazione rispettivamente dei corrispettivi di scostamento nei punti di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti e dei corrispettivi di scostamento nei punto di riconsegna della rete regionale, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico t-2.
15.4 Ai fini del calcolo dei corrispettivi di cui all'art. 11, l'impresa di trasporto considera i fattori correttivi FC N t e FC R t, calcolati ai sensi del comma 15.3 per un ammontare fino al 2% dei ricavi di riferimento per la rete nazionale di gasdotti (RT N + RT «NP» + RA - RD - RSC N) e per la rete regionale di gasdotti (RT R + RT «RP»-RSC R). Gli importi eccedenti tale soglia sono considerati ai fini del calcolo dei corrispettivi di cui all'art. 11 ripartendo l'ammontare su quattro anni termici successivi, tenuto conto della rivalutazione annua di cui al comma 15.3.
15.5 Nel calcolo dei ricavi effettivi, REF, si terra' conto anche di eventuali ricavi addizionali riscossi dalla societa' di trasporto e percepiti ai sensi dell'art. 10, comma 10.3 e 10.4 del presente provvedimento e dell'art. 15, comma 15.3.2 della deliberazione n. 137/2002, di disposizioni stabilite dal codice di rete, nonche' di nuovi ricavi derivanti da altre attivita'.
15.6 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile di trasporto CV associato all'energia trasportata e' soggetto ad eventuale integrazione per tener conto di nuove societa' di trasporto e ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula:

----> Vedere FORMULA a pag. 54 della G.U. <----

dove RP V e' il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttivita' per la quota di costo legata all'energia trasportata, pari al 3,5 per cento.
15.7 A partire dall'anno termico 2007-2008, l'impresa di trasporto in aggiunta alla quota RNI t relativa agli investimenti realizzati nell'esercizio precedente, di cui all'art. 4, comma 4.3, somma il valore aggiornato della quota di ricavi RNI relativa agli investimenti realizzati negli esercizi precedenti, a partire dall'anno 2005, calcolata come segue:
a) la quota di remunerazione riconosciuta per ciascuna tipologia di investimento, calcolata con riferimento al valore cumulato fino all'anno termico t-2 degli investimenti realizzati negli esercizi precedenti, a partire dall'anno 2005, calcolato con il metodo del costo storico rivalutato, di cui all'art. 3, tenuto conto dell'inflazione, del fondo ammortamento relativo ai soli cespiti entrati in esercizio, calcolato sulla base delle durate convenzionali indicate in tabella 1, e dei contributi pubblici e di altri soggetti percepiti;
b) la quota AMM «NI» riconosciuta ai sensi dell'art. 4, comma 4.3, aggiornata sulla base della seguente formula:

----> Vedere FORMULA a pag. 54 della G.U. <----

15.8 L'Autorita' definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dal 1° ottobre 2009, riconoscendo alle imprese la meta' degli ulteriori recuperi di produttivita' realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.
 
Art. 16.
Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe
16.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore trasmettono a quest'ultima i dati e le informazioni necessari per il calcolo dei corrispettivi unitari di cui al precedente art. 11 e per l'individuazione dei punti di entrata e di uscita di cui al precedente art. 7.
16.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di trasporto sottopongono all'Autorita':
a) i ricavi RT N, RT R, definiti come al precedente art. 3 e 5, aggiornati in base all'art. 15 e relativi al successivo anno termico;
b) i ricavi RT «NP», RT «RP», definiti ai sensi dell'art. 4 e aggiornati in base all'art. 15, e relativi al successivo anno termico;
c) un'adeguata rappresentazione cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attivita' di trasporto;
d) le proposte relative ai requisiti di iniezione e erogazione e di volume di gas e ai costi del servizio di bilanciamento del sistema che costituiscono il ricavo RA di cui al precedente art. 6.
16.3 Entro il 31 marzo di ogni anno, le proposte dei punti di entrata ed uscita, dei corrispettivi relativi alla rete nazionale e regionale di gasdotti e dei corrispettivi CV e CV P, calcolate sulla base delle disposizioni di cui al precedente art. 8 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3, 4, 5 e 15 del presente provvedimento, sono presentate dall'impresa maggiore all'Autorita' e comunicate alle altre imprese di trasporto, in quest'ultimo caso unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
16.4 Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore possono presentare all'Autorita', con riferimento alle proposte di cui al precedente comma, osservazioni e richieste motivate di modifiche.
16.5 Le proposte di cui al precedente comma 2, sono approvate qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento.
16.6 Entro quindici giorni dalla data di approvazione delle tariffe da parte dell'Autorita', le imprese e di trasporto pubblicano, i corrispettivi di cui al precedente art. 8.
 
Art. 17.
Attestazione e verifica dei ricavi
17.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese di trasporto trasmettono all'Autorita' una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una societa' di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 2, conseguiti nel precedente anno termico.
17.2 La dichiarazione di cui al comma precedente da rendersi da parte delle imprese di trasporto deve indicare:
a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 12;
b) i ricavi derivanti dalle compensazioni tra imprese di cui al precedente art. 14, con specificazione dei ricavi derivanti da corrispettivi unitari di capacita' e dei ricavi derivanti da corrispettivi unitari variabili;
c) i ricavi derivanti da corrispettivi di bilanciamento del sistema di cui alla deliberazione n. 137/2002;
d) i ricavi derivanti dall'applicazione delle riduzioni del corrispettivo regionale, ai sensi dell'art. 10, comma 10.2 e dalle maggiorazioni del corrispettivo regionale, ai sensi dell'art. 10, comma 10.3 del presente provvedimento e dell'art. 15, comma 15.3.2 della deliberazione n. 137/2002;
e) i ricavi derivanti da disposizioni stabilite dal codice di rete dell'impresa di trasporto, nonche' i nuovi ricavi derivanti da altre attivita';
f) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b), c), e d), le relative capacita' conferite e le quantita' trasportate nell'anno termico precedente e i corrispettivi unitari.
 
Art. 18. Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative
all'anno termico 2005-2006
18.1 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2005-2006 le imprese di trasporto trasmettono all'Autorita' ed all'impresa maggiore di trasporto entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento:
a) i ricavi RT E, RT N, RT R di cui al precedente art. 3 e 11;
b) la proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei punti di uscita della rete nazionale di gasdotti di cui all'art. 7;
c) le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo di regolazione, calcolate secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8, 11 e 13, salvo quanto previsto al comma 18.4, e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 6 del presente provvedimento;
d) i requisiti di iniezione ed erogazione e i costi dei servizi di bilanciamento del sistema di cui al precedente art. 6.
18.2 Le proposte per la definizione dei punti di entrata ed uscita, dei corrispettivi relativi alla rete nazionale di gasdotti, dei corrispettivi CV e CV P, quest'ultimo calcolato ai sensi della deliberazione n. 120/2001 con riferimento agli investimenti dell'anno 2004, sono presentati dall'impresa maggiore.
18.3 Per l'anno termico 2005-2006, il vincolo sui ricavi sara' calcolato tenuto conto del fattore correttivo relativo all'anno termico 2003-2004, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/2001.
18.4 Per l'anno termico 2005-2006, il corrispettivo unitario CR r e' calcolato da ciascuna impresa di trasporto, ai sensi dell'art. 11, commi 11.3, 11.4 e 11.5, nel rispetto dei propri ricavi di riferimento relativi alla rete regionale di gasdotti.
18.5 Per l'anno termico 2005-2006, il corrispettivo CM e' pari a zero.
18.6 Per l'anno termico 2005-2006, e comunque fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 10.4, l'impresa di trasporto applica ai punti di riconsegna di cui all'art. 10, comma 10.2, una riduzione dei corrispettivi CPu e CRr, pari al 30 per cento e nei casi di cui all'art. 10, comma 10.3, una maggiorazione del 60 per cento dei medesimi corrispettivi.
18.7 Le imprese di trasporto pubblicano anche mediante l'utilizzo dei propri siti internet, le tariffe approvate dall'Autorita' entro cinque giorni dalla data della loro approvazione. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.
 
Art. 19.
Disposizioni transitorie
19.1 Entro il 31 dicembre 2005, le imprese di trasporto trasmettono all'Autorita' una proposta per la definizione di un corrispettivo regionale unico a livello nazionale da applicare a decorrere dall'anno termico 2006-2007 e per le modalita' di ripartizione dei relativi ricavi.
19.2 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2006-2007 si tiene conto del fattore correttivo relativo all'anno termico 2004-2005, calcolato in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 120/2001.
 
Art. 20. Disposizioni in materia di conferimento di capacita' per l'anno
termico 2005-2006 e modifiche della deliberazione n. 137/2002.
20.1 In deroga all'art. 9, comma 2, della deliberazione n. 137/2002, per l'anno termico 2005/2006 le richieste di conferimento annuale e pluriennale di cui al comma 9.1, lettere a) e b), della medesima deliberazione n. 137/2002 sono presentate all'impresa di trasporto entro il 15 agosto 2005.
20.2 In deroga agli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, della deliberazione n. 137/2002, per l'anno termico 2005/2006 l'impresa di trasporto conferisce le capacita' per il servizio di trasporto continuo, su base annuale e pluriennale, e per il servizio di trasporto interrompibile, entro il 15 settembre 2005.
20.3 Tutti i riferimenti alla deliberazione n. 120/2001, contenuti nella deliberazione n. 137/2002, sono da intendersi come richiami al presente provvedimento.
20.4 All'art. 15, comma 15.3.2, della deliberazione n. 137/2002, le parole: «prevista dal comma 7.5.4» e' sostituita con le parole: «prevista dal comma 12.2».
20.5 All'art. 15, comma 15.3.3, della deliberazione n. 137/2002, le parole: «comma 11.6» e' sostituita con le parole: «comma 15.5».
 
Art. 21.
Disposizioni finali
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 29 luglio 2005
Il presidente: Ortis
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 56 della G.U. <----
 
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