Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 giugno 2005
Recepimento della direttiva 2005/11/CE della Commissione del 16 febbraio 2005 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro montaggio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che, da ultimo, modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro montaggio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002, di recepimento della direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro montaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002;
Vista la direttiva 2005/11/CE della Commissione del 16 febbraio 2005 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 92/23/CE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro montaggio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 46 del 17 febbraio 2005;
Adotta
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002, e' modificato come segue:
a) il punto 1.3. dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
«1.3. Le autorita' responsabili dell'omologazione possono ammettere i laboratori dei costruttori di pneumatici come laboratori di prova autorizzati a norma dell'art. 14, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE.».
 
Art. 2.
1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 1° gennaio 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2005
Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 135
 
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