Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 27 luglio 2005 |
Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 in materia di qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas. (Deliberazione n. 158/05). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 luglio 2005 Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003; la legge 23 agosto 2004, n. 239; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97; la delibera dell'Autorita' 18 dicembre 1998, n. 154/98; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01; la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03; la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04; la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/2004); la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04 e successive modifiche ed integrazioni; il documento per la consultazione 20 dicembre 2004 recante regolazione dei meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: secondo documento per la consultazione); il documento per la consultazione 2 maggio 2005 recante regolazione degli obblighi di registrazione e di tempestivita' nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali per i venditori di gas naturale e di energia elettrica (di seguito: terzo documento per la consultazione). Considerato che: l'art. 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/1995 prevede che i parametri che l'Autorita' fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del pricecap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, tengano conto anche di altri elementi tra i quali il recupero di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale; a seguito della richiesta dei distributori di gas e delle relative associazioni di categoria, in attuazione di quanto disposto con la deliberazione n. 168/2004, mediante il secondo documento per la consultazione l'Autorita' ha formulato proposte su possibili meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale; mediante il terzo documento per la consultazione l'Autorita' ha formulato proposte su possibili integrazioni agli obblighi di registrazione e di tempestivita' nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali per i venditori di gas naturale e di energia elettrica. Considerato che, con riferimento al secondo documento per la consultazione, le osservazioni presentate dai soggetti hanno evidenziato: una significativa differenziazione ed articolazione delle proposte in tema di incentivi per recuperi della sicurezza nella distribuzione di gas naturale tale da suggerire una ulteriore fase di approfondimento e confronto con i distributori e le loro associazioni di categoria al fine di pervenire all'individuazione delle migliori soluzioni; l'importanza ai fini della sicurezza nella gestione di un impianto di distribuzione dello stato di consistenza di un impianto purche' lo stesso sia completo della data di posa di ogni tratto di rete di cui si compone l'impianto di distribuzione; l'opportunita' di posticipare di tre mesi la data di invio annuale all'Autorita' da parte del Comitato italiano gas (di seguito: Cig) dei dati relativi agli incidenti da gas, stante la difficolta' di disporre di tutte le informazioni necessarie entro la data prevista dal Testo integrato delle disposizioni in materia di qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas approvato con la deliberazione n. 168/2004 (di seguito: Testo integrato della qualita' dei servizi gas); una convergenza su aspetti particolari, non strettamente attinenti con il sistema di incentivi di cui al precedente alinea, quali, ad esempio, la necessita' di riformulare la definizione di emergenza oppure l'opportunita' di standardizzazione delle modalita' di calcolo delle grandezze relative agli indicatori di sicurezza oppure, ancora, la necessita' di stabilire che sia solo il distributore a realizzare e gestire gli allacciamenti su suolo pubblico. Considerato che, con riferimento al tema della sicurezza, sono pervenute all'Autorita' segnalazioni relative ad alcuni aspetti della deliberazione n. 168/04 ed, in particolare: alla necessita' di introdurre disposizioni specifiche in merito: a) all'odorizzazione del gas nei casi di alimentazione di un impianto di distribuzione mediante carro bombolaio e di alimentazione diretta da parte di un'impresa di trasporto di clienti finali civili; b) all'obbligo del distributore di adottare accorgimenti al momento dell'attivazione della fornitura di gas finalizzati ad evitare rischi derivanti da dispersioni di gas; al rischio derivante dalla mancata comunicazione da parte del distributore ai venditori interessati del numero di pronto intervento e delle sue variazioni, con la conseguente indicazione errata di tale numero nella bolletta del cliente finale; all'incertezza sulla ammissibilita' o meno dell'utilizzo di un numero di cellulare quale recapito telefonico di pronto intervento. Considerato che, con riferimento al terzo documento per la consultazione, le osservazioni presentate dai soggetti hanno evidenziato: la condivisione di parte dei soggetti consultati delle finalita' delle proposte contenute nel terzo documento per la consultazione ed, in particolare, quella di accrescere la trasparenza nelle relazioni tra gli operatori e di definire una disciplina degli scambi di comunicazioni tra gli stessi volta anche ad una maggiore tutela dei clienti finali e dei venditori; la preoccupazione della maggior parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas di appesantimenti burocratici derivanti dai nuovi obblighi di registrazione e di tempestivita' proposti dall'Autorita'; proposte di semplificazione e razionalizzazione da parte degli stessi soggetti di cui al precedente alinea rispetto alla versione preliminare del provvedimento messa in consultazione dall'Autorita'; la conferma dell'esistenza di comportamenti collusivi tra distributori e venditori tra di loro collegati a discapito dello sviluppo della concorrenza ed in generale a svantaggio dei clienti finali; l'opportunita' che siano dati tempi adeguati per i venditori ed i distributori per l'adeguamento dei sistemi informativi e delle procedure aziendali. Ritenuto, con riferimento al sistema di incentivi per recuperi di sicurezza nella distribuzione di gas naturale, che sia opportuno effettuare ulteriori approfondimenti con le associazioni di categoria dei distributori di gas naturale che dovrebbero consentire comunque l'emanazione del relativo provvedimento nei minimi tempi tecnici necessari. Ritenuto, con riferimento alla regolazione della sicurezza, che sia opportuno provvedere alle dovute integrazioni al testo integrato della qualita' dei servizi gas in particolare in relazione: all'odorizzazione del gas nei casi di alimentazione della rete di distribuzione da carro bombolaio e di fornitura diretta da parte di una azienda di trasporto a clienti finali civili, stante l'importanza dell'odorizzazione del gas ai fini dell'utilizzo sicuro del gas da parte di clienti finali civili; all'obbligo di utilizzare solo linee telefoniche fisse come recapito telefonico per il pronto intervento, in quanto solo tale tipologia di linea risulta conforme a quanto gia' stabilito dall'Autorita' con la deliberazione n. 168/04 nonche' alle linee guida emanate in materia, prevedendo altresi' l'obbligo di comunicazione scritta ai venditori interessati dei recapiti telefonici di pronto intervento e delle loro variazioni; all'obbligo del distributore di adottare accorgimenti al momento dell'attivazione della fornitura di gas finalizzati ad evitare rischi derivanti da dispersioni di gas, obbligo peraltro gia' stabilito dalla legislazione vigente in tema di sicurezza; all'obbligo di redazione dello stato di consistenza degli impianti di distribuzione per le reti posate o sostituite a partire dal 1° gennaio 2006, data la sua rilevanza ai fini della conoscenza dell'impianto di distribuzione e della sua gestione in sicurezza; ai termini di invio annuale dei dati relativi agli incidenti da gas combustibile da parte del Cig all'Autorita', stante la necessita' di accordare al Cig tempi adeguati per l'invio dei dati richiesti per consentirne il completamento; agli aspetti particolari, non strettamente attinenti con il sistema di incentivi di cui al precedente alinea, sui quali la consultazione ha evidenziato un elevato consenso. Ritenuto altresi', con riferimento al terzo documento di consultazione, che: sia necessario introdurre le integrazioni agli obblighi di registrazione e di tempestivita' nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali per i venditori di gas naturale ai fini di una maggiore tutela dei clienti finali e dei venditori; sia opportuno accogliere alcune proposte di semplificazione dei nuovi obblighi di registrazione e di tempestivita', con riferimento ai dati minimi per ritenere completa una richiesta di preventivazione; sia necessario pervenire ad un unico standard di comunicazione delle richieste di prestazioni dai venditori ai distributori e che tale standard debba essere proposto di concerto tra le associazioni dei distributori e dei venditori entro il 31 ottobre 2005; sia necessario posticipare l'avvio delle nuove disposizioni in tema di registrazione e tempestivita' di trasmissione delle richieste da parte dei venditori al 1° gennaio 2006 al fine di assicurare agli esercenti un periodo di tempo adeguato per l'attuazione delle modifiche ed integrazioni introdotte. Ritenuto infine necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nel testo integrato della qualita' dei servizi gas. Delibera: 1. Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 168/04: a) all'art. 1 sono aggiunte le seguenti definizioni: «attivita' di trasporto» e' l'attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000; impresa di trasporto» e' l'impresa che svolge l'attivita' di trasporto; «stato di consistenza» e' l'insieme di documenti comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovra' essere registrato aimeno: (I) l'anno di posa; (II) il materiale; (III) il diametro;»; b) all'art. 1 la definizione di «periodo di subentro» e' sostituita dalla seguente definizione: «periodo di subentro» e' l'intervallo di tempo compreso tra la data di subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del servizio di distribuzione e il 31 dicembre dell'anno solare successivo; e' altresi', per il distributore uscente e nel caso di cessione della gestione in corso d'anno, l'intervallo di tempo compreso tra l'inizio dell'anno e l'ultimo giorno di gestione del servizio di distribuzione; non rientrano nella definizione di «periodo di subentro» i casi di cambio di ragione sociale, incorporazione o fusione di distributori;»; c) il comma 2.3 e' sostituito dal seguente comma: «2.3 Fatto salvo quanto indicato ai precedenti commi 2.1 e 2.2, i distributori di gas diversi dal gas naturale attuano la Parte II del Testo integrato limitatamente all'art. 8, comma 8.8, all'art. 11, commi 11.1 e 11.6, all'art. 27, all'art. 28 e all'art. 31.»; d) all'art. 2 e' aggiunto il seguente comma: «2.6 La Parte II del testo integrato si applica alle imprese di trasporto limitatamente a quanto disposto dal successivo art. 8, comma 8.10»; e) ai commi 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.3, 8.4, 19.1, 24.1 e 25.1 la parola «troncamento» e' sostituita dalla parola «arrotondamento»; f) ai commi 6.1 e 7.1 la parola «secondo» e' sostituita dalla parola «terzo»; g) il titolo dell'art. 8 e' sostituito dal seguente titolo: «Odorizzazione del gas»; h) al comma 8.1, dopo le parole «per metro cubo alle condizioni standard (mg/m3)» sono aggiunte le parole «ed arrotondata al terzo decimale.»; i) al comma 8.2, le parole «il codice del gruppo di riduzione finale, o con altro» sono sostituite dalle parole «il codice del gruppo di riduzione finale»; j) all'art. 8 sono aggiunti i seguenti commi: «8.8 A partire dal 1° gennaio 2006 il distributore assicura l'odorizzazione del gas mediante l'utilizzo di un odorizzante che sia indicato nel Prospetto IX dell'Appendice D della norma UNI-Cig 7133; 8.9 Nel caso di alimentazione della rete da carro bombolaio, il distributore ha la responsabilita' di garantire che il gas riconsegnato sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente e dal precedente comma e che l'alimentazione della rete avvenga in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione; 8.10 Nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti finali non venga effettuata attraverso la rete di distribuzione ma avvenga direttamente dalla rete di trasporto, l'impresa di trasporto ha la responsabilita' di garantire che il gas riconseguato per usi civili sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica e dal comma 8.8.»; k) alla lettera c) del comma 11.1 le parole «prima della loro messa in esercizio» sono sostituite dalle parole «in modo che sia disponibile all'atto della loro messa in esercizio»; l) al comma 11.6 le parole «dell'intera rete» sono sostituite dalle parole «di ogni tratto della rete almeno» ed il titolo della Tabella D «Frequenza con cui deve essere effettuata l'ispezione dell'intera rete» sono sostituite dalle parole «Frequenza di ispezione della rete»; m) all'art. 11 sono aggiunti i seguenti commi: «11.8 A partire dal 1° gennaio 2006 il distributore e' tenuto a: a) realizzare e gestire ogni tratto di rete e di allacciamento che insista su suolo pubblico; b) predisporre lo stato di consistenza per ogni impianto di distribuzione in relazione ai tratti di rete posata o sostituita; 11.9 A partire dal 1° gennaio 2007 il distributore e' tenuto a predisporre per ogni impianto di distribuzione il «Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas» mediante l'applicazione della metodologia definita dal Cig di cui all'art. 29, comma 29.5. 11.10 Il distributore e' tenuto, all'atto dell'attivazione della fornitura di gas ad un cliente finale, a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a verificare l'assenza di dispersioni di gas.»; n) alla lettera b) del comma 26.1 le parole «recapiti telefonici» sono sostituite dalle parole «recapiti telefonici con linea fissa»; o) la lettera c) del comma 26.1 e' sostituita dalla seguente: «c) e' tenuto a pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ed a comunicare tempestivamente in forma scritta i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione ai venditori che svolgono l'attivita' di vendita sul suo territorio per la dovuta informazione ai clienti finali; e' tenuto altresi' a comunicare tempestivamente i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione all'Autorita' con le modalita' da essa definite;»; p) il comma 27.1 e' sostituito dal seguente comma: «27.1 Ai fini dell'applicazione del Testo integrato si definisce come emergenza un evento in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuita' del servizio di distribuzione e che provochi una o piu' delle seguenti condizioni: a) fuori servizio non programmato di punti di consegna o di punti di interconnessione; b) fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o piu' clienti finali; c) dispersione di gas con interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o piu' clienti finali; d) disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete rispetto ai valori previsti dalle norme tecniche vigenti. Si definisce inoltre emergenza qualunque evento che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad almeno 250 clienti finali e per il quale l'erogazione del gas non venga riattivata a tutti i clienti finali coinvolti presenti entro 24 ore dall'inizio dell'interruzione, con esclusione dei clienti finali che non vengano riattivati all'atto del primo tentativo di riattivazione.»; q) al comma 28.5 le parole «31 marzo» sono sostituite dalle parole «30 giugno»; r) al comma 29.2 le parole «organismi tecnici competenti Atig e Apce» sono sostituite dalle parole «organismi tecnici competenti Cig, Atig e Apce»; s) la lettera d) del comma 30.4 e' sostituita dalla seguente: «d) il luogo ove e' stata localizzata la dispersione con adeguati riferimenti per la sua individuazione sulla cartografia o in altro modo (per esempio con il recapito, il codice del gruppo di misura, o con altro), per assicurare la sua rintracciabilita';»; t) alla lettera f) del comma 30.9 le parole «per ciascuno di essi» sono eliminate; u) alla lettera c) del comma 31.1 le parole «tre anni solari» sono sostituite dalle parole «cinque anni solari»; v) al comma 32.1 le parole «ad eccezione del numero di clienti finali allacciati ed alla lunghezza delle reti, suddivise in AP/MP e BP, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di riferimento e al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle parole «ad eccezione del numero di clienti finali allacciati, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di riferimento e al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento ed alla lunghezza delle reti, suddivise in AP/MP e BP, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento»; w) alla lettera b) del comma 32.8 le parole «tempo effettivo» sono sostituite dalle parole «tempo medio effettivo»; x) al comma 34.2 le parole «le prestazioni regolate dalla Parte III del Testo integrato esclusivamente tramite il proprio venditore di gas, ad eccezione dei reclami scritti e delle richieste scritte di informazioni» sono sostituite dalle parole «le prestazioni regolate dalla Parte III del Testo integrato e relative al contratto stesso esclusivamente tramite il proprio venditore di gas, ad eccezione dei reclami scritti o delle richieste scritte di informazioni»; y) all'art. 34 sono aggiunti i seguenti commi: «34.4 Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 41, comma 41.2, il venditore, nel caso in cui debba inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale ad un distributore, invia tale richiesta entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento; nel caso di richieste di preventivo, tale obbligo decorre dalla data in cui sono pervenuti al venditore tutti i dati di cui al comma 36.7. 34.5 Entro il 31 ottobre 2005 le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori definiscono una proposta di standard nazionale di trasmissione delle richieste di prestazione di qualita' commerciale.» z) al comma 35.1 le parole «di lavori di lavori semplici» e «di lavori di lavori complessi» sono sostituite rispettivamente dalle parole «di lavori semplici» e «di lavori complessi»; aa) al comma 35.4, alla Tabella L, di cui al comma 51.2, ed alla Tabella T, di cui al comma 63.1, le parole «a reclami scritti e a richieste scritte di informazioni» sono sostituite dalle parole «a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni»; bb) al comma 36.1 le parole «della richiesta di preventivo del cliente e la data di comunicazione» sono sostituite dalle parole «della richiesta di preventivo del cliente, completa dei dati di cui al successivo comma 36.7, e la data di comunicazione»; cc) la lettera f) del comma 36.2 e' sostituita dalla seguente: «f) limitatamente alle richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori semplici, la quantificazione dell'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto del livello specifico relativo al tempo massimo di esecuzione di lavori semplici, per le cause indicate all'art. 52, comma 52.1, lettera c);»; dd) all'art. 36 e' aggiunto il seguente comma: «36.7 Il cliente fornisce all'esercente all'atto della richiesta di preventivo almeno i seguenti dati: a) ubicazione del o dei punti di riconsegna del gas; b) dati identificativi del cliente finale associato a tali punti nel solo caso in cui il preventivo venga richiesto dal cliente finale o da un venditore per conto del cliente finale; c) potenzialita' totale prevista degli apparecchi da installare; d) categoria d'uso del gas; e) per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, impegno giornaliero, espresso in metri cubi standard/giorno, e prelievo annuo previsto.»; ee) la lettera b) del comma 43.7 e' sostituita dalla seguente: «b) "richiesta di verifica del gruppo di misura pervenuta da piu' di un anno solare da una precedente verifica del gruppo di misura relativa allo stesso punto di riconsegna.»; ff) all'art. 48 e' aggiunto il seguente comma: «48.9 Il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura di cui all'art. 43 non comprende il tempo intercorrente tra la data dell'eventuale invio del gruppo di misura al laboratorio qualificato e la data di restituzione del gruppo di misura da parte del laboratorio stesso»; gg) al comma 55.3 le parole «Articolo 52, comma 52.1c)» sono sostituite dalle parole «Articolo 52, comma 52.1, lettera c)»; hh) all'art. 56 e' aggiunto il seguente comma: «56.5 Il venditore di gas, nel caso in cui debba inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale ad un distributore di gas, registra: a) il codice univoco con cui il venditore identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 43 e 44 del cliente finale; b) la data di ricevimento da parte del cliente finale della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 43 e 44 del cliente finale; c) la data di invio al distributore della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche del cliente finale di cui alla precedente lettera b).»; ii) all'art. 59 sono aggiunti i seguenti commi: «59.5 Il venditore, in occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici o generali di qualita' di competenza del distributore, comunica al cliente finale il codice univoco di cui all'art. 56, comma 56.5, lettera a); 59.6 L'esercente, nel caso di richiesta di preventivo per l'esecuzione di lavori semplici o complessi, comunica al cliente, in occasione della richiesta, i dati necessari per la predisposizione del preventivo di cui all'art. 36, comma 36.7; 59.7 L'esercente pubblica nel proprio sito internet i dati necessari per la predisposizione su richiesta di un cliente del preventivo per l'esecuzione di lavori semplici o complessi di cui all'art. 36, comma 36.7.»; jj) alla lettera a) del comma 62.4 le parole «i dati di sicurezza del servizio di distribuzione o i dati di qualita' commerciale» sono sostituite dalle parole «gli eventi di sicurezza del servizio di distribuzione o le prestazioni di qualita' commerciale»; kk) alla lettera a) del comma 62.6 le parole «i dati di sicurezza del servizio di distribuzione sono sostituite dalle parole «gli eventi di sicurezza del servizio di distribuzione»; ll) al punto (ii) della lettera a) del comma 62.6 le parole «per ogni localizzazione della dispersione» sono sostituite dalle parole «per ogni dispersione localizzata»; mm) al comma 62.6 le parole «Dall'elenco scelto o dall'unione degli elenchi scelti» sono sostituite dalle parole «Dalla porzione di elenco, dall'elenco o dall'unione degli elenchi scelti»; nn) al comma 65.1 le parole «la coerenza tra i dati riportati» sono sostituite dalle parole «la corrispondenza e la coerenza tra i dati riportati»; oo) al comma 73.4 le parole «suddivise in AP/MP e BP» sono sostituite dalle parole «suddivise in AP/MP e BP con riferimento al 31 dicembre 2003»; pp) all'art. 73 e' aggiunto il seguente comma: «73.5 I distributori di gas naturale attuano le disposizioni dell'art. 59, commi 59.6 e 59.7, a partire dal 1° gennaio 2006»; qq) all'art. 74 e' aggiunto il seguente comma: «74.3 I venditori di gas naturale attuano le disposizioni dell'art. 34, comma 34.4, dell'art. 56, comma 56.5, e dell'art. 59, commi 59.5, 59.6 e 59.7, a partire dal 1° gennaio 2006.»; rr) alla lettera a) del comma 75.1 le parole «attua quanto disposto dall'art. 11, comma 11.1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle parole «attua quanto disposto dall'art. 8, comma 8.8, dall'art. 11, comma 11.1, lettere b) e c)»; ss) al comma 76.2, dopo le parole «relativi all'anno 2006», sono aggiunte le parole «e anni successivi». 2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 3. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' n. 168/2004 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento. Milano, 27 luglio 2005 Il presidente: Ortis |
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