Gazzetta n. 198 del 26 agosto 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169
Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
Sentiti gli ordini professionali interessati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005;
Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera
g) e sesto comma, e' il seguente:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a)-f) (omissis);
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h)-s) (omissis).
(Omissis).
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Il testo del comma 18, della legge 14 gennaio 1999,
n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e
della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa
nelle scuole - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
gennaio 1999, n. 14) modificato dal comma 4 dell'art. 6,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e
tecnologica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
ottobre 1999, n. 252), e' il seguente:
«18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli
ordini professionali, con esclusivo riferimento alle
attivita' professionali per il cui esercizio la normativa
vigente gia' prevede l'obbligo di superamento di un esame
di Stato, e' modificata e integrata la disciplina del
relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi,
nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e
delle relative prove, in conformita' ai seguenti criteri
direttivi:
a) determinazione dell'ambito consentito di attivita'
professionale ai titolari di diploma universitario e ai
possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli
albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu'
generale organizzazione dei predetti albi, ordini o
collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove
degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della
lettera a).».
- Il testo dell'art. 1-septies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita'
e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il
completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche'
altre misure urgenti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 2005, n. 24), convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
recante disposizioni urgenti per l'universita' e la
ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il
completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli
adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di
concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75), e' il
seguente:
«Art. 1-septies (Organi di ordini professionali). - 1.
Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi degli ordini professionali, come
previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va
assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli
albi professionali nei consigli nazionali e territoriali
con un numero di componenti dei consigli territoriali da
sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un
numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e
con una durata di quattro anni per i consigli territoriali
e di cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a
tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto
regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 18,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato
dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, per la
definizione del numero dei componenti e del sistema di
composizione dei consigli nazionali e territoriali.».
- Il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214), e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni
della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame
di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune
professioni, nonche' della disciplina dei relativi
ordinamenti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto
2001, n. 190), e' il seguente:
«Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1. Salve le
disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il
numero dei componenti degli organi collegiali, a livello
locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle
professioni di cui all'art. 1, comma 1, qualora vengano
istituite le due sezioni di cui all'art. 2, e' ripartito in
proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione.
Tale numero viene determinato assicurando comunque la
presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non
inferiore al cinquanta per cento alla componente
corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per
l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione
A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai
componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il
professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1,
comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive
modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e
il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel
rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.».



 
Art. 2.
Composizione dei consigli territoriali
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:
a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che e' parte integrante del presente regolamento.
3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.
4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive.
5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare e' sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la meta' piu' uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.
 
Art. 3.
Elezione dei consigli territoriali
1. L'elezione del consiglio dell'ordine e' indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui e' stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso e', altresi', pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, puo' tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonche' delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
5. In prima votazione, l'elezione e' valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; la meta' degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione e' valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione e' valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validita' della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonche' quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.
6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti piu' seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.
7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale e' apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonche' la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilita' del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrita', apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresi', conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza puo' votare personalmente alla seconda e terza votazione.
8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.
9. Durante la votazione e' richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.
10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda e' deposta chiusa nell'urna.
12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.
13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.
14. Il seggio elettorale e' aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.
15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla meta' negli ordini con meno di tremila iscritti.
16. Il seggio e' chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto e' eleggibile.
19. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggiore anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il maggiore di eta'.
20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia.
 
Art. 4.
Presidente del consiglio dell'ordine territoriale
1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che e' rieleggibile.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente e' tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.
 
Art. 5. Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale
dell'ordine
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 e' costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive.
3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche e' esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.
4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine e' convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta e' redatto apposito verbale, che e' sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda e' immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.
6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove e' altresi' stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.
7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto e' eleggibile.
8. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggior anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il maggiore di eta'.
9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.
10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.
11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.
 
Art. 6.
Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari
1. Il consiglio dell'ordine degli attuari e' formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:
a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento;
c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. Il consiglio dell'ordine e' composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 3, che e' parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.
3. Il consiglio nazionale e' composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che e' parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.
 
Art. 7.
Consiglio nazionale dei geologi
1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla meta'.
2. Il consiglio nazionale e' composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che e' parte integrante del presente regolamento.
 
Art. 8.
Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi
1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.
2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.
3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 6, che e' parte integrante del presente regolamento.
 
Art. 9.
Procedimenti disciplinari
1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso e' composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
3. In caso di parita' di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianita' di iscrizione.
4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente piu' vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.
 
Art. 10.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed e» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;
b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;
c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;
d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;
e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale e' composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;
f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed e' composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed e' costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;
g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed e' composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;
h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che e' composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.



Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e dei collegi
e sulle Commissioni centrali professionali - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 23 dicembre
1944, n. 98).
- Si riporta il testo degli articoli 10, 14, 19, 23, 27
e 48 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della
professione di dottore agronomo e di dottore forestale -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1976, n.
17), come modificato dal presente regolamento:
«Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine). - La
maggioranza dei componenti il consiglio deve essere
costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di
lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle
elezioni.
Il consiglio uscente rimane in carica fino
all'insediamento del nuovo consiglio.
Art. 14 (Decadenza dalla carica di membro del
consiglio. Sostituzione). - Il membro del consiglio che,
senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni
consecutive, decade dalla carica.
I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti
dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano
conseguito la maggioranza prevista dall'art. 19, ottavo
comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In
mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza
suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le
modalita' di cui al citato art. 19. I componenti cosi'
eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
Art. 19 (Assemblea per l'elezione del consiglio). -
1.-8. (Abrogati).
9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto
all'albo puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine
nazionale ai sensi del terzo comma dell'art. 54.
Art. 23 (Consiglio dell'ordine nazionale). - Il
consiglio dell'ordine nazionale dei dottori, agronomi e dei
dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di
grazia e giustizia.
Art. 27 (Elezione del consiglio dell'ordine nazionale).
- Ogni ordine comunica il risultato della votazione ed una
commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia
e composta di cinque professionisti che, verificati il
rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni
elettorali, accerta il risultato complessivo della
votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del
Ministero.
«Art. 48 (Svolgimento del procedimento disciplinare).
-Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un
relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento,
espone al consiglio i fatti per cui si procede.
Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le
eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei
presenti.
Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire
alcuna memoria difensiva ne' dimostra un legittimo
impedimento, si procede in sua assenza.
La deliberazione deve contenere l'indicazione dei
fatti, i motivi della decisione e la decisione del
consiglio.
Il proscioglimento e' pronunciato con la formula: "non
essere luogo a provvedimento disciplinare".».
- L'art. 28 della legge n. 3 del 7 gennaio 1976,
abrogato dal presente regolamento, recava:
«Art. 28 (Incompatibilita).».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n.
350 (Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976,
n. 3 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1981,
n. 187), come modificato dal presente regolamento:
«Art. 6 (Seggio elettorale). - Il presidente, prima
dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli
elettori presenti due scrutatori supplenti.
Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di
impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente,
dal piu' anziano degli scrutatori supplenti o da altro
componente il consiglio dell'ordine designato dal
presidente.
Il seggio elettorale deve essere istituito in locale
idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la
visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.
Art. 7 (Votazione). -Le schede, predisposte in unico
modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate
e firmate dal presidente del seggio in numero
corrispondente a quello degli aventi diritto al voto,
immediatamente prima dell'inizio delle operazioni
elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al
momento della votazione.
Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli
iscritti che hanno votato.
Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di
votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le
operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno
successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare
l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonche' delle
schede non ancora utilizzate.
«Art. 9 (Scrutinio). - Il risultato delle elezioni e
l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni
dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia
ed al consiglio dell'Ordine nazionale.».
- Gli articoli 5, 8 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, abrogati dal
presente regolamento, recavano:
«Art. 5 (Assemblea per la elezione del consiglio).
Art. 8 (Chiusura della votazione).
Art. 15 (Elezione del consiglio dell'Ordine
nazionale).».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del regio decreto 23
ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le
professioni di ingegnere e di architetto - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1926, n. 37), come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 27 (Le adunanze generali sono ordinarie e
straordinarie). - Le adunanze ordinarie saranno convocate
nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno
all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e
del bilancio preventivo per l'anno venturo.
Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti
indicati nell'ordine del giorno.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il
consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da
almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta
scritta motivata.
Le adunanze saranno convocate con le modalita' indicate
nell'articolo precedente.».
- L'art. 14 del regio decreto n. 2537 del 23 ottobre
1925, abrogato dal presente regolamento, recava:
«Art. 14. - E' istituita in Roma presso il Ministero
dei lavori pubblici una commissione centrale, alla quale
spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel
merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 12 e 13 del
decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994,
n. 615 (Regolamento recante norme relative all'istituzione
delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del
Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai
procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione
dall'albo professionale - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 novembre 1994, n. 260), come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 2 (Consiglio regionale o interregionale). - 1.-2.
(Abrogati).
3. Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella
prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il
segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti
attribuzioni:
a) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle
iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed
effettuandone la revisione almeno ogni due anni;
b) determina, con deliberazione approvata dal
Ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il
contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le
modalita' di riscossione, con facolta' di determinare la
tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di
iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale;
c) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti all'albo;
d) provvede all'amministrazione del patrimonio
dell'ordine e redige annualmente la previsione di spesa e
il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del
collegio di cui all'art. 3.
4. Il presidente rappresenta l'ordine regionale o
interregionale e ne convoca e presiede il consiglio,
formulando l'ordine del giorno delle riunioni.
5. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre
mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con
indicazione specifica delle questioni da trattare, la
maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli
iscritti all'albo. Il presidente e' tenuto ad inserire
nell'ordine del giorno le questioni indicate dai
richiedenti.
6. Il verbale della riunione, redatto dal segretario,
che lo sottoscrive con il presidente, e' approvato dal
consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del
verbale viene tenuta affissa nella sede dell'ordine per
almeno trenta giorni.
«Art. 4 (Elezione dei componenti del consiglio
regionale o interregionale). - 1.-6. (Abrogati).
7. Le schede da usare per la votazione sono vidimate
dal presidente o dal vicepresidente e da almeno uno
scrutatore.
Art. 12 (Consiglio nazionale). - 1. Il Consiglio
nazionale e' composto da quindici membri eletti tra gli
iscritti negli albi regionali e interregionali. La carica
di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di
consigliere di un ordine regionale o interregionale.
2. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi
componenti, nella prima seduta, il presidente, il
vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita
le seguenti attribuzioni:
a) promuove e coordina le attivita' degli ordini
regionali o interregionali dirette alla tutela della
dignita' e del prestigio della professione;
b) designa i rappresentanti dell'ordine in
commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;
c) esprime pareri su questioni di carattere generale
che interessano la professione;
d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei
consigli degli ordini regionali o interregionali in materia
elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la
cancellazione dall'albo;
e) determina, con delibera approvata dal Ministero
vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti
negli albi e le relative modalita' di riscossione;
f) provvede all'amministrazione del proprio
patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il
conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del
collegio di cui all'art. 13.
3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel
suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio
nazionale, formulando l'ordine del giorno.
4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei
mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con
indicazione specifica delle questioni da trattare, la
maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di
ordini regionali o interregionali. Il presidente e' tenuto
ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate
dai richiedenti.
5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario,
che lo sottoscrive con il presidente, e' approvato dal
consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del
verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o
interregionale.
6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla
gestione patrimoniale e' attribuito ad un collegio di
revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti
dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le
modalita' previste per l'elezione dei componenti del
Consiglio nazionale. Al collegio si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3.
Art. 13 (Elezione del Consiglio nazionale). - 1.
All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta
giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica,
presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal
fine ciascun consiglio dell'ordine approva, la lista dei
professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale
e la trasmette alla commissione di cui al comma 3 con
l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo.
2. (Abrogato).
3. Presso il Ministero di grazia e giustizia, una
commissione di cinque iscritti negli albi che non siano
componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine
regionale o interregionale, nominata dal Consiglio
nazionale e presieduta dal componente piu' anziano per
iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianita' di
iscrizione, per eta', forma in base ai voti spettanti a
ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati
e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici,
dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio
nazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al
commissario; i componenti della commissione durano in
carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. Per la prima elezione del Consiglio nazionale la
proclamazione degli eletti e' fatta dal direttore generale
degli affari civili e delle libere professioni del
Ministero di grazia e giustizia.».
- L'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, abrogato dal presente
regolamento, recava:
«Art. 5 (Risultati dell'elezione).».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 9
febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della
professione di attuario - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69), come modificato dal
presente regolamento: Commissione centrale per gli attuari
(giurisprudenza di legittimita):
«Art. 19. - Presso il Ministero di grazia e giustizia
e' costituita la Commissione centrale per gli attuari,
La Commissione decide a maggioranza e, per la validita'
della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque
membri.
Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo
decreto, alla costituzione della segreteria della
commissione.
La Commissione centrale stabilira', con proprio
regolamento, approvato dal Ministro per la grazia e
giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei
ricorsi proposti innanzi ad essa.
Contro la decisione della Commissione centrale e'
ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite
della Corte di cassazione del regno per incompetenza o per
eccesso di potere.».
- Si riporta il testo degli articoli 16, 21, 30, 25 e
39 della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della
professione di biologo - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 giugno 1967, n. 149) come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 16 (Consiglio dell'Ordine). - Il Consiglio
dell'Ordine ha sede in Roma.
Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti
attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di
tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e
provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la
revisione almeno ogni due anni;
c) vigila per la tutela del titolo professionale e
svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio
abusivo della professione;
d) adotta provvedimenti disciplinari;
e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli
onorari;
f) provvede all'amministrazione dei beni di
pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari
a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con
deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e
giustizia, la misura del contributo annuale da
corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco
nonche' della tassa per il rilascio dei certificati e dei
pareri sulla liquidazione degli onorari.
Art. 21 (Consiglio nazionale dei biologi). - Il
Consiglio nazionale dei biologi ha sede a Roma presso il
Ministero di grazia e giustizia.
Art. 30 (Elettorato). - Sono elettori e possono essere
eletti componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio
nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non
siano sospesi dall'esercizio della professione.
Non sono elettori e non possono essere eletti gli
iscritti nell'elenco speciale.
Art. 35 (Scrutinio). - In caso contrario, sigillate le
schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla
seconda convocazione, per la cui validita' i votanti
debbono essere non meno di un decimo degli elettori.
Sono considerate nulle le schede che contengono segni o
indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile
che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio
voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati
da eleggere.
Terminato lo spoglio delle schede il presidente del
seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la
graduatoria dei candidati; in caso di parita' di voti
prevale il candidato piu' anziano per iscrizione e, tra
coloro che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione, il piu'
anziano per eta'.
Il presidente del seggio provvede, quindi, alla
proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della
graduatoria.
Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle
votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene
redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal
presidente del seggio e dal segretario medesimo.
Art. 39 (Riunioni del Consiglio dell'ordine e del
Consiglio nazionale dei biologi - Cariche). - Il Ministro
per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla
proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del
Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi
e li convoca per l'insediamento.
La riunione e' presieduta dal consigliere piu' anziano
per eta' e si procede alla elezione di un presidente, un
vice presidente, un segretario ed un tesoriere.
Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale
dei biologi e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza
della maggioranza dei componenti.
Se il presidente e il vice presidente sono assenti o
impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta
di voti e il presidente vota per ultimo. I componenti
eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono
sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria che li
seguono nell'ordine.
In caso di mancanza di tali candidati si procede ad
elezioni suppletive.
I predetti membri rimangono in carica fino alla
scadenza del Consiglio.».
- Gli articoli 31, 33 e 34 della legge n. 396 del 24
maggio 1967, abrogati al presente regolamento, recavano:
«Art. 31 (Elezione del Consiglio dell'ordine).
Art. 33 (Composizione del seggio elettorale).
Art. 34 (Votazione)».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 10
della legge 25 luglio 1966, n. 616 (Norme integrative per
l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112,
contenente norme per la tutela del titolo e della
professione di geologo - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 1966, n. 201) come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 1 (Elettorato). - Il Consiglio nazionale dello
Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n.
112, ha sede in Roma.
Sono elettori e possono essere eletti componenti del
Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli
iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio
della professione.
(Non sono elettori e non possono essere eletti gli
iscritti nell'elenco speciale).
Art. 2 (Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine).
- La seconda convocazione e' fissata a non meno di venti
giorni dalla prima.
Art. 4 (Composizione del seggio elettorale). - Durante
la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti
dell'ufficio elettorale.
Art. 5 (Votazione). - Le schede per la prima e la
seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e
timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con
l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in
numero corrispondente a quello degli aventi diritto al
voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra
gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma
all'esterno della scheda.
Quando le elezioni dei componenti del Consiglio
nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale
si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di
colore diverso.
L'elettore, previo accertamento della sua identita'
personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la
compila immediatamente nella parte della sala a cio'
destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente
del seggio il quale la depone nell'urna.
Dell'avvenuta votazione e' immediatamente presa nota da
parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria
firma accanto al nome del votante nell'elenco degli
elettori.
Art. 6 (Scrutinio). - Sono considerate nulle le schede
che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che
l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati
sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei
candidati da eleggere.
Terminato lo spoglio delle schede il presidente del
seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la
graduatoria dei candidati: in caso di parita' di voti
prevale il candidato piu' anziano per iscrizione nell'albo
e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione,
il piu' anziano per eta'.
Il presidente del seggio provvede, quindi alla
proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della
graduatoria.
Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle
votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene
redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal
presidente del seggio e dal segretario stesso.
Art. 10 (Riunioni del Consiglio nazionale e della
Commissione centrale - Cariche e durata). - Il Ministro per
la grazia e giustizia entro venti giorni dalla
proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del
Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento.
Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano
per eta', sono eletti: un presidente, un vice presidente,
un segretario ed un tesoriere.
Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e
giustizia provvede ai sensi dell'art. 12, ultimo comma,
della legge 3 febbraio 1963, n. 112.
Per la validita' delle adunanze della Commissione
centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza
della maggioranza dei componenti.
Quando il presidente e il vice presidente sono assenti
od impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta
di voti e il presidente vota per ultimo.
I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi
causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono
nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali
candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i
predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del
Consiglio.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'Ordine
nazionale dei geologi - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 novembre 1990, n. 274), come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 2 (Consiglio regionale). - 1. Gli iscritti
all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei
geologi.
2. (Abrogato).
3. Per la prima elezione il Consiglio nazionale
dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario
straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina
provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco
speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli
iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio
1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario
straordinario.
4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli
iscritti all'albo professionale, anche i pubblici
dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui
al comma 3.
Art. 4 (Attribuzioni del consiglio regionale). - 1. Il
consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni
gia' demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'art.
9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo
all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio
annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di
tale articolo, nonche' la misura del contributo annuale e
delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.
2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti;
in caso di parita' prevale il voto del presidente o chi ne
fa le veci.».



 
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121
 
----> Vedere ALLEGATO a pag. 7 della G.U. <----
 
----> Vedere ALLEGATO a pag. 8 della G.U. <----
 
----> Vedere ALLEGATO a pag. 9 della G.U. <----
 
----> Vedere ALLEGATO a pag. 9 della G.U. <----
 
----> Vedere ALLEGATO a pag. 10 della G.U. <----
 
----> Vedere ALLEGATO a pag. 10 della G.U. <----
 
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