Gazzetta n. 198 del 26 agosto 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 luglio 2005
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 161/05).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 luglio 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
la lettera della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) trasmessa all'Autorita' in data 9 novembre 2004 (prot. Autorita' n. 024573 del 10 novembre 2004) (di seguito: lettera 9 novembre 2004);
la nota dell'Autorita' in data del 17 febbraio 2005, prot. n. GB/M05/712/mp (di seguito: nota 17 febbraio 2005);
la lettera della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) trasmessa all'Autorita' in data 11 marzo 2005, prot. n. P2005004523 (prot. Autorita' 5368 in data 15 marzo 2005) (di seguito: lettera 11 marzo 2005);
le note dell'Autorita' in data 24 giugno 2005, prott. n. GB/M05/2730/eb e n. GB/M05/2731/eb (di seguito: note 24 giugno 2005) trasmesse rispettivamente alla societa' Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel Distribuzione) e a Federutility;
la lettera della societa' Enel Distribuzione S.p.a. trasmessa all'Autorita' in data 11 luglio 2005 prot. n. DD/P2005007372 (prot. Autorita' n. 15471 in data 14 luglio 2005) (di seguito: lettera 11 luglio 2005);
la lettera di Federutility trasmessa all'Autorita' in data 14 luglio 2005 prot. n. 304/E/e/MS (prot. Autorita' n. 15527 in pari data) (di seguito lettera 14 luglio 2005);
Considerato che:
con deliberazione n. 168/2003, l'Autorita' ha definito le condizioni per l'erogazione del servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento (di seguito: il servizio di aggregazione);
l'art. 43, comma 43.1 e comma 43.2, della deliberazione n. 168/2003 stabiliscono che il Gestore della rete e' responsabile del servizio di aggregazione e che per tale servizio, per il periodo regolatorio 2004-2007, si avvale delle imprese distributrici;
la deliberazione n. 168/2003 stabilisce che, ai fini dello svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del servizio di aggregazione, le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze;
l'art. 51, comma 51.2, della deliberazione n. 168/2003 prevede che l'Autorita' definisca il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure a carico degli utenti del dispacciamento; e che l'art. 52 della medesima deliberazione stabilisce che l'Autorita' determini il corrispettivo che il Gestore della rete e' tenuto a versare alle imprese distributrici a remunerazione dell'attivita' di aggregazione prestata;
con la lettera 9 novembre 2004, il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorita' gli elementi propedeutici alla determinazione dei corrispettivi del servizio di aggregazione ai sensi dell'art. 51, comma 51.1, della deliberazione n. 168/2003; e che con la nota 17 febbraio 2005, l'Autorita' ha richiesto al gestore della rete l'invio della documentazione trasmessa al medesimo Gestore da parte delle imprese distributrici, nonche' una relazione esplicativa delle elaborazioni condotte dal Gestore della rete per la formulazione dei predetti elementi propedeutici;
con la lettera 11 marzo 2005, il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorita' gli elementi dalla medesima richiesti con la nota 17 febbraio 2005 dai quali e' emerso che:
a) Enel distribuzione e Federutility hanno formulato proposte per la determinazione del corrispettivo di aggregazione tra loro disomogenee circa il rapporto tra l'ammontare dei costi operativi e dei costi di investimento e il periodo temporale assunto per la determinazione degli ammortamenti;
b) Federutility ha espresso la necessita' che il corrispettivo versato dal Gestore della rete alle imprese distributrici per l'attivita' di aggregazione dalle medesime prestata ai sensi della deliberazione n. 168/2003 tenga conto della necessita' di copertura dei costi fissi sostenuti da imprese distributrici di dimensioni medio-piccole a cui corrisponde un numero esiguo di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nel proprio ambito di competenza;
c) il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica immessa e' interamente erogato dal Gestore della rete contrariamente a quanto previsto dalla deliberazione n. 168/2003;
con le note 24 giugno 2005, l'Autorita' ha richiesto ulteriori elementi conoscitivi a Enel Distribuzione e a Federutility al fine di pervenire alla formazione di un insieme di dati il piu' possibile coerenti in termini di parita' del periodo assunto per il calcolo degli ammortamenti;
Enel Distribuzione e Federutility hanno trasmesso gli elementi richiesti dall'Autorita', rispettivamente con la lettera 11 luglio 2005 e con la lettera 14 luglio 2005, e che da tali informazioni integrative non sono emersi elementi sostanzialmente innovativi, fatta eccezione per una limitata riduzione del livello di costi valutati nell'anno 2004.
Ritenuto che sia necessario:
determinare il corrispettivo per il servizio di aggregazione che gli utenti del dispacciamento, rispettivamente per unita' di consumo e unita' di produzione, sono tenuti a versare al Gestore della rete differenziando il medesimo per il servizio di aggregazione delle misure dei prelievi (CAP) e per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni (CAI) entrambi espressi in euro per punto di prelievo per mese;
determinare il corrispettivo CAP come somma di una quota derivante dai costi sostenuti dal gestore della rete \overline «CAP G» e di una quota derivante dai costi sostenuti dalle imprese distributrici \overline «CAP D»;
determinare i corrispettivi di cui ai precedenti alinea a partire dai dati di costo per il servizio di aggregazione forniti dai soggetti interessati, ipotizzando che la copertura dei costi di investimento debba avvenire nel triennio 2005-2007, attualizzando detti costi al 1° gennaio 2004 adottando un tasso pari a 1,7% annuo;
determinare il corrispettivo versato dal Gestore della rete alle imprese distributrici a remunerazione dell'attivita' di aggregazione prestata ai fini del servizio di aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica tenendo conto delle differenze intercorrenti tra le diverse imprese distributrici a livello nazionale come proposto da Federutility;
prevedere, pertanto, che il citato corrispettivo sia pari alla somma di una componente fissa e da componenti variabili, proporzionali al numero di punti di prelievo trattati orari e al numero degli utenti del servizio di distribuzione di cui al comma 5.3 della deliberazione n. 168/2003, in modo tale che gli esiti prodotti da tale regolazione tengano opportunamente conto delle intrinseche economie di scala;
prevedere che il saldo rinveniente dal gettito raccolto dal Gestore della rete presso gli utenti del dispacciamento e il corrispettivo versato dal medesimo Gestore alle imprese distributrici per il servizio di aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica sia coperto tramite il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse del mercato per il servizio del dispacciamento di cui all'art. 36 della deliberazione n. 168/2003;
prevedere che l'Autorita' possa procedere alla revisione annuale dei predetti corrispettivi sulla base dell'effettivo livello di erogazione del servizio di aggregazione tenendo conto delle responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti;
Delibera:
1. Di modificare ed integrare l'allegato A della deliberazione n. 168/2003, nei termini di seguito indicati:

----> Vedere TESTO alle pagg. 75 - 76 della G.U. <----

2. di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), il testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/2003, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1.
3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'.
Milano, 28 luglio 2005
Il presidente: Ortis
 
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