Gazzetta n. 198 del 26 agosto 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 1 agosto 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Tucci Moreno Patricia Erika Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Tucci Moreno Patricia Erika Adriana, nata a Caracas (Venezuela) il 9 ottobre 1978, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, come attestato dal certificato del «Colegio de Bioanalistas» cui e' iscritta dal 13 luglio 2004, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Bioanalisis» conseguito presso la «Universidad Central de Venezuela» di Caracas l'11 giugno 2004; Considerato che la richiedente e' in possesso di esperienza professionale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005 e del 28 aprile 2005; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Considerato altresi' che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Tucci Moreno Patricia Erika Adriana, nata a Caracas (Venezuela) il 9 ottobre 1978, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, consistente in un colloquio, vertera' sulla seguente materia: a) genetica. Roma, 1° agosto 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi. |
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