Gazzetta n. 198 del 26 agosto 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 2 agosto 2005
Modalita' applicative del regime individuale di cui alla deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04 e alla deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n. 171/05).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 agosto 2005,
Viste:
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del consiglio 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
la legge 23 agosto 2004, n. 239.
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/2001);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 170/2004);
la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 173/2004);
la deliberazione dell'Autorita' 29 ottobre 2004, n. 190/04;
la deliberazione dell'Autorita' 19 gennaio 2005, n. 8/05;
la deliberazione dell'Autorita' 31 marzo 2005, n. 62/05;
la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 122/05;
la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2005, n. 128/05;
il documento per la consultazione 25 gennaio 2005, recante modalita' applicative del regime individuale di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, istituito dall'art. 9 della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/2004 ed all'art. 9 della deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/2004;
il documento di consultazione 5 maggio 2005 recante integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04.
Considerato che:
le deliberazioni n. 170/2004 e n. 173/2004 istituiscono il regime individuale, a cui tutte le imprese di distribuzione possono accedere e che consente di determinare un vincolo sui ricavi in piena aderenza alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attivita' di ciascuna impresa;
ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi in regime individuale, le deliberazioni n. 170/2004 e n. 173/2004 prevedono che i criteri fissati dall'Autorita' facciano riferimento, tra l'altro, ai dati desumibili dai conti separati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 311/2001 e consentano all'Autorita' di verificare la correttezza dei dati relativi ai costi di pertinenza dell'attivita' di distribuzione efficientemente sostenuti;
ai fini del calcolo del costo sostenuto dalle imprese per l'erogazione del servizio di distribuzione del gas occorre disporre di informazioni economiche e patrimoniali certe e verificabili;
ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 311/2001, l'attivita' di distribuzione e l'attivita' di misura costituiscono comparti di separazione contabile;
in esito alla consultazione:
i) e' emersa l'esigenza di individuare modalita' applicative che tengano conto del costo sostenuto dall'impresa di distribuzione come valore residuo dei cespiti, calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 15.5, del decreto legislativo n. 164/2000;
ii) ai fini del calcolo del capitale investito netto, ha trovato sostegno la proposta di prevedere che l'impresa di distribuzione possa accedere al regime individuale nel caso in cui il valore del capitale attinente i cespiti per i quali non e' disponibile la stratificazione temporale del costo storico rivalutato rappresenti una componente pari fino al 50% del capitale investito complessivo e per la valutazione di tali cespiti si utilizzi il costo storico originario di cespiti il piu' possibili omogenei;
iii) e' emersa l'esigenza di effettuare istruttorie individuali finalizzate alla determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale, preliminari alla formulazione delle proposte tariffarie in regime individuale, limitando l'analisi dell'origine esogena dello scostamento rilevato ai soli costi operativi e al contempo sottoporre ad ulteriori analisi la formula indicata nel documento di consultazione per calcolare i costi operativi convenzionali, rispetto ai quali determinare lo scostamento;
Ritenuto che:
ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi riconoscibile all'impresa di distribuzione che partecipa al regime individuale, sia opportuno:
i) fare riferimento ai dati desumibili dai conti annuali separati, relativi all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla presentazione della proposta tariffaria, relativamente al quale l'impresa ha gia' adempiuto agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/2001, alle perizie tecniche asseverate che definiscono il valore residuo dei cespiti, calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 15.5, del decreto legislativo n. 164/00, nonche' agli ulteriori dati necessari anche ai fini della determinazione del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni per le quali non e' disponibile la stratificazione temporale del costo storico d'acquisizione, che verranno appositamente richiesti;
ii) prevedere, al fine di non discriminare le imprese di distribuzione nella determinazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari, un criterio uniforme per valutare il valore delle immobilizzazioni nel caso di affidamento aggiudicato ai sensi dell'art. 15, comma 15.5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
iii) utilizzare modalita' coerenti con quelle adottate ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi in regime ordinario di cui alla deliberazione n. 170/2004, tenuto conto delle osservazioni pervenute;
Ritenuto quindi opportuno:
definire le modalita' applicative di calcolo del vincolo sui ricavi in regime individuale e di svolgimento delle istruttorie individuali tali da garantire certezza dei tempi e non discriminatorieta' delle procedure;
concentrare le attivita' propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorita' in capo alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) ed avvalersi della Cassa medesima, in quanto organismo che amministra il sistema di erogazioni correlate ai meccanismi di perequazione, per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale effettuare le verifiche di ammissibilita' dello scostamento e per l'attivita' istruttoria;
Delibera:
1. Di approvare l'allegato A «Modalita' applicative del regime individuale di cui alla deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, e alla deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04», allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) per le attivita' propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorita', nonche' per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorita' effettuera' le verifiche e l'attivita' istruttoria;
3. di prevedere che la Cassa, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione della presente delibera, sottoponga all'Autorita' una proposta che individua la procedura, i criteri e i profili per la selezione degli esperti di cui avvalersi per l'attivita' istruttoria;
4. di porre a carico del Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, di cui al comma 5, della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, gli oneri sostenuti dalla Cassa per le attivita' di cui alla presente deliberazione, con separata evidenza contabile;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 2 agosto 2005
Il presidente: Ortis
 
Allegato A MODALITA' APPLICATIVE DEL REGIME INDIVIDUALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2004, n. 170/04 E ALLA DELIBERAZIONE
30 SETTEMBRE 2004, n. 173/04. 1. Definizioni.
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/2004) e della deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/2004), integrate con le seguenti:
costo storico originario d'acquisizione e' il costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero il costo di realizzazione interna dello stesso;
deliberazione n. 311/01 e' la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
regime individuale e' il regime individuale di cui all'art. 8 della deliberazione n. 170/04 e all'art. 9 della deliberazione n. 173/2004. 2. Finalita' e principi.
2.1 Il presente provvedimento definisce le modalita' applicative del regime individuale, con riferimento:
a) alla modalita' di presentazione dell'istanza di determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale;
b) alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle istruttorie individuali;
c) all'articolazione delle istruttorie individuali;
d) alle metodologie di calcolo del vincolo sui ricavi.
2.2 Lo svolgimento delle istruttorie individuali avviene nel rispetto del principio di non discriminazione tra imprese di distribuzione, tenendo conto delle specificita' aziendali e in coerenza con le vigenti determinazioni in materia di tariffe per l'attivita' di distribuzione adottate con la deliberazioni n. 170/04. 3. Organo istruttore.
3.1 L'Autorita', ai fini della verifica delle istanze di partecipazione al regime individuale e dello svolgimento delle istruttorie individuali, si avvale del supporto della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa).
3.2 Nell'ambito del supporto all'Autorita' per lo svolgimento delle istruttorie individuali la Cassa puo' avvalersi di competenze professionali specializzate esterne e puo', altresi', richiedere all'Autorita' di avvalersi della eventuale collaborazione della Guardia di finanza.
3.3 Le competenze professionali specializzate esterne di cui al comma 3.2 non devono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese esercenti il servizio di distribuzione di gas o con societa' facenti parte del medesimo gruppo societario di imprese esercenti il servizio di distribuzione di gas, ne' devono avere intrattenuto tali rapporti con l'impresa che ha presentato l'istanza di cui al comma 3.1, ne' con societa' in rapporto di controllo o collegamento con detta impresa, in quanto controllanti o controllate o collegate o soggette al controllo di una stessa societa', ne' trovarsi per qualsiasi ragione in posizione di conflitto di interessi con i predetti soggetti. 4. Istanza di determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale.
4.1 Le imprese di distribuzione interessate alla determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale presentano all'Autorita' e alla Cassa un'apposita istanza, utilizzando l'opportuna modulistica predisposta dagli uffici dell'Autorita' e resa disponibile nel sito dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entro e non oltre:
a) sessanta giorni dalla pubblicazione dell'opportuna modulistica, per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006;
b) il 30 giugno di ogni anno, per gli anni termici successivi.
4.2 L'istanza sara' dichiarata inammissibile qualora pervenuta all'Autorita' e alla Cassa in data successiva a quella prevista al paragrafo 4.1 (decadenza della facolta' di accedere al regime individuale), ovvero qualora non corredata dalla documentazione prevista dal paragrafo 4.3.
4.3 L'istanza, pena la sua inammissibilita', deve essere corredata dalla seguente documentazione, trasmessa in forma elettronica:
a) modulistica di cui al paragrafo 4.1, opportunamente compilata in ogni sua parte;
b) conti annuali separati, redatti ai sensi della deliberazione n. 311/01, relativi all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'anno termico relativo alla proposta tariffaria in regime individuale;
c) dichiarazione del legale rappresentante, di cui al paragrafo 8.11;
d) copia del bilancio d'esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'anno termico relativo alla proposta tariffaria in regime individuale.
Qualora la dichiarazione del legale rappresentante e il bilancio d'esercizio non fossero disponibili in forma elettronica, potranno essere trasmessi in forma cartacea e dovranno pervenire entro i termini di cui al paragrafo 4.1.
4.4 Le imprese di distribuzione che presentano istanza devono inoltre mettere a disposizione dell'Autorita' e della Cassa, per verifiche e controlli, le eventuali perizie tecniche asseverate relative alle concessioni il cui affidamento e' stato aggiudicato dall'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, ai sensi dell'art. 15, comma 15.5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00.
4.5 Le imprese di distribuzione non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 311/01, in luogo di quanto previsto dal paragrafo 4.3, lettera b), compilano e inviano alla Autorita' e alla Cassa i prospetti di conto economico e di stato patrimoniale articolati secondo le voci previste dall'allegato 2 della deliberazione n. 311/01, applicando le semplificazioni di cui all'art. 17 della medesima deliberazione. 5. L'istruttoria individuale.
5.1 L'istruttoria individuale e' avviata formalmente con il ricevimento da parte dell'Autorita' e della Cassa della documentazione di cui al paragrafo 4.3.
5.2 L'istruttoria si basa sui dati e le informazioni fornite dalle imprese secondo quanto previsto nel capitolo 4. L'Autorita', anche attraverso la Cassa, qualora necessario, puo' richiedere alle imprese informazioni di maggiore dettaglio o chiarimenti.
5.3 L'istruttoria individuale si articola nelle seguenti fasi:
a) verifica della disponibilita' e della consistenza delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini del procedimento;
b) valutazione del vincolo sui ricavi e dell'eventuale scostamento massimo ammissibile dei costi operativi rilevato, calcolato ai sensi del capitolo 9;
c) valutazione dell'ammissibilita' dello scostamento rilevato nel caso di avvio del procedimento supplementare di cui al paragrafo 5.5.
5.4 Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, la Cassa invia all'Autorita' le risultanze dell'attivita' istruttoria e l'Autorita', entro i successivi dieci giorni, comunica l'esito alle imprese interessate. L'Autorita' comunica inoltre all'impresa interessata l'ammontare dell'eventuale scostamento massimo ammissibile rilevato con riferimento alla componente dei costi operativi, calcolato ai sensi del capitolo 9.
5.5 Ove venga comunicato lo scostamento massimo ammissibile di cui al paragrafo 5.4, viene avviato un procedimento supplementare volto all'analisi ed alla valutazione dell'ammissibilita' dello scostamento rilevato.
5.6 Il procedimento supplementare, che ha durata di 60 (sessanta) giorni, si struttura nelle due seguenti fasi:
a) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5.5, l'impresa di distribuzione e' tenuta a far pervenire all'Autorita' e alla Cassa ogni ulteriore informazione utile a dimostrare come lo scostamento massimo ammissibile derivi da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa;
b) entro i successivi 30 (trenta) giorni, l'Autorita' comunica l'esito della verifica della documentazione di cui sopra.
5.7 Eventuali richieste di chiarimenti o di integrazione di dati sospendono i termini dei procedimenti.
5.8 Nel caso la Cassa, nell'arco dei 90 (novanta) giorni di cui al paragrafo 5.4, rilevi una non corretta compilazione della documentazione richiesta, invia all'impresa, e per conoscenza all'Autorita', una dettagliata richiesta delle integrazioni, correzioni nonche' modifiche necessarie. La richiesta sospende l'istruttoria individuale. Qualora l'invio dei dati integrativi avvenga in tempi complessivamente superiori a 15 (quindici) giorni, la Cassa procede con le analisi sulla documentazione integrata e corretta, ma l'applicazione del regime individuale e' rimandato all'anno termico successivo.
5.9 L'istanza e' respinta nel caso in cui:
a) il vincolo sui ricavi complessivo d'impresa determinato in esito all'istruttoria individuale risulti inferiore alla sommatoria dei vincoli sui ricavi di localita' determinati secondo il regime ordinario ai sensi della deliberazione n. 170/04. Con riferimento al bilancio dell'esercizio 2003, il vincolo sui ricavi d'impresa determinato in esito all'istruttoria individuale sara' confrontato con la sommatoria dei vincoli sui ricavi di localita' relativi all'anno termico 2003-2004, corretto per tener conto del tasso di remunerazione riconosciuto per il secondo periodo di regolazione, pari al 7,5%;
b) il valore del capitale investito relativo ai cespiti per i quali non e' disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario o le perizie tecniche asseverate rappresenti una componente superiore al 50% delle immobilizzazioni nette complessive.
5.10 L'impresa di distribuzione, dopo la comunicazione dell'Autorita' di cui al paragrafo 5.4 o 5.6 sull'esito dell'istruttoria individuale per l'anno termico t, e' tenuta all'invio delle proposte tariffarie in regime individuale dell'anno termico t calcolate ai sensi del paragrafo 11, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita'. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna proposta, le tariffe sono determinate dall'Autorita' con proprio provvedimento.
5.11 La proposta tariffaria e' approvata qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della proposta. Nel caso in cui la proposta tariffaria presentata non sia conforme ai criteri tariffari, le tariffe sono determinate dall'Autorita' con proprio provvedimento.
5.12 Per gli anni termici successivi, t + 1 etc., l'impresa di distribuzione che non presenta una nuova istanza ai sensi del paragrafo 13, e' tenuta all'invio delle proposte tariffarie relative all'anno termico t + 1 aggiornate ai sensi del paragrafo 12.
5.13 Nel caso di presentazione di istanza al regime individuale per l'anno termico t, l'impresa di distribuzione non procede alla presentazione di una nuova istanza ai sensi del paragrafo 13, sino al termine dell'istruttoria individuale relativa all'anno termico t, di cui ai paragrafi 5.4 e 5.6. Tabella 1 - Procedimento di determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale e approvazione delle relative proposte tariffarie

Attivita' |Scadenza ---------------------------------------------------------------------
|Entro 30 (trenta giorni) dalla
|pubblicazione dell'opportuna Presentazione dell'istanza (par. |modulistica, per l'anno termico 4.1). |2004-2005 e 2005-2006 ---------------------------------------------------------------------
|Entro il 30 giugno di ogni anno,
|per gli anni termici successivi ---------------------------------------------------------------------
|Entro 90 (novanta giorni) dalla Comunicazione da parte della Cassa|data di ricevimento dell'istanza. all'Autorita' dell'esito |Le richieste di chiarimenti o di dell'istruttoria individuale (par.|integrazione di dati sospendono i 5.4). |termini del procedimento --------------------------------------------------------------------- Comunicazione da parte | dell'Autorita' all'impresa | dell'esito dell'istruttoria | individuale e dello scostamento |Entro 10 (dieci) giorni dalla data massimo ammissibile eventualmente |di comunicazione da parte della rilevato (par. 5.4). |Cassa dell'esito dell'istruttoria --------------------------------------------------------------------- Invio da parte dell'impresa | distributrice dell'ulteriore |Entro trenta giorni dal documentazione ai fini del |ricevimento della comunicazione procedimento supplementare di cui |dell'ammontare dello scostamento al paragrafo 5.6. |massimo ammissibile. --------------------------------------------------------------------- Comunicazione da parte | dell'Autorita' dell'esito del |Entro trenta giorni dal procedimento supplementare (par. |ricevimento della documentazione 5.6). |di cui al paragrafo 5.6. ---------------------------------------------------------------------
|Entro 10 (dieci) giorni dalla
|pubblicazione della relativa Invio delle proposte tariffarie in|modulistica sul sito internet regime individuale (par. 5.10). |dell'Autorita'. --------------------------------------------------------------------- Approvazione delle proposte |Entro 90 (novanta giorni) dalla tariffarie (par. 5.11). |data di ricevimento della proposta

6. Informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie
6.1 La disponibilita' di informazioni economiche e patrimoniali complete e redatte secondo metodologie omogenee e verificabili e' da considerarsi una condizione necessaria per l'ammissione al regime individuale.
6.2 Nel corso dell'istruttoria individuale, l'Autorita', avvalendosi della Cassa, verifica la corretta applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 311/01 e i criteri adottati per la registrazione e l'attribuzione dei costi anche al fine di:
a) verificare la comparabilita' dei costi esposti dalle imprese che presenteranno proposte tariffarie in regime individuale;
b) evitare che l'adozione di differenti metodologie di registrazione e attribuzione dei costi possano portare a risultati discriminatori tra le imprese.
6.3 La verifica della corretta applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 311/01 prevista dal paragrafo 6.2 si applica limitatamente alle imprese soggette all'obbligo di redigere conti annuali separati ai sensi della medesima deliberazione n. 311/01.
6.4 Le imprese di distribuzione non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi delle deliberazione 311/01, redigono i prospetti di cui al paragrafo 4.3 attraverso rielaborazioni extracontabili dei dati di bilancio. A tal fine sono comunque tenute al rispetto delle disposizioni richiamate al paragrafo 7.1 ad eccezione di quelle indicate ai punti v, vi, viii. 7. Verifiche relative all'applicazione delle disposizioni della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01.
7.1 Nella verifica della corretta, completa e puntuale applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 311/01, da parte dei soggetti obbligati che presentano proposte tariffarie in regime individuale, l'Autorita', avvalendosi della Cassa, fa particolare riferimento a:
i. l'art. 4 che individua le diverse attivita' svolte dai soggetti, tra cui quella di distribuzione e misura del gas;
ii. l'art. 5, al comma 1, che individua i servizi comuni, a cui vanno imputate le componenti economiche non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attivita';
iii. l'art. 5, al comma 5, che individua le funzioni operative condivise a cui vanno imputate le componenti economiche riferite a funzioni operative non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attivita' e condivise da almeno due attivita';
iv. l'art. 5, al comma 6, che stabilisce che quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune o da una funzione operativa condivisa siano attribuibili in modo diretto alle attivita', il soggetto assegna detti costi alle attivita' che ne beneficiano in esclusiva;
v. l'art. 6 che dispone che le attivita' previste dall'art. 4 siano organizzate nel rispetto dei seguenti principi: a) le gestioni delle attivita' sono autonome, come se le stesse attivita' fossero imprese separate; b) le procedure del controllo di gestione sono idonee alla rilevazione di informazioni riguardanti eventi e situazioni che possono produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico delle singole attivita';
vi. l'art. 8 che dispone che il soggetto adotti sistemi di tenuta della contabilita' generale atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi per attivita' e che adotti sistemi contabili atti a fornire dati analitici, verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti di cui all'art. 9;
vii. l'art. 9, al comma 2, lettere a) e b), che dispone che il soggetto rediga uno stato patrimoniale «riclassificato» e un conto economico ripartito per attivita', servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali, riservato all'Autorita', applicando le disposizioni di cui all'allegato 2;
viii. l'art. 9, al comma 2, lettera c), che dispone che il soggetto rediga un rendiconto economico delle singole attivita' ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni, riservato all'Autorita', applicando le disposizioni di cui all'allegato 3;
ix. l'art. 9, al comma 2, lettera d), che dispone che il soggetto rediga delle note di commento ai conti annuali di cui alle precedenti lettere b) e c), seguendo le disposizioni dell'art. 2427 del codice civile;
x. l'art. 10 che dispone che nella redazione del conto economico ripartito per attivita', servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali (di cui all'allegato 2) e del rendiconto economico delle singole attivita' ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni (di cui all'allegato 3) le componenti economiche e patrimoniali di ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, siano attribuite secondo criteri di ragionevolezza alle attivita';
xi. l'art. 11 che dispone che nella redazione del conto economico ripartito per attivita', servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali (di cui all'allegato 2) e del rendiconto economico delle singole attivita' ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni (di cui all'allegato 3) i costi di ciascun servizio comune, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, siano attribuiti integralmente alle attivita' e indica i criteri da utilizzare per effettuare questa attribuzione;
xii. l'art. 14 che dispone che le transazioni di beni e servizi effettuate fra le attivita' nell'ambito di uno stesso soggetto giuridico o del medesimo gruppo societario siano valorizzate utilizzando il criterio del valore di mercato del bene o del servizio, definisce le modalita' di determinazione del valore di mercato e le modalita' alternative di valorizzazione da adottare quando il valore di mercato non risulti applicabile;
xiii. l'allegato 3, al punto 4, che dispone che per ciascuna voce del rendiconto economico delle singole attivita' ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni riservato all'Autorita' debbano essere indicati i valori derivanti dalle transazioni: a) fra attivita' e servizi comuni del medesimo soggetto; b) fra soggetti del medesimo gruppo societario;
xiv. l'allegato 2, parte II, al punto 4, che dispone che alla voce B7), costi per servizi, una sottovoce evidenzia l'importo di competenza della specifica attivita' per costi comuni e un'ulteriore sottovoce riporta l'ammontare complessivo dei costi delle funzioni operative condivise derivanti dalla ripartizione degli importi indicati nella colonna «Funzioni operative condivise»;
xv. l'allegato 1, al punto 8, che dispone nelle note di commento di cui all'art. 9, comma 1, siano esplicitati i criteri utilizzati per l'attribuzione alle attivita' delle componenti economiche relative alle funzioni operative condivise ai sensi dell'art. 10;
xvi. l'allegato 2, parte II, al punto 2, che dispone che nel conto economico ripartito per attivita', servizi comuni e funzioni operative condivise le voci previste dall'art. 2425 del Codice civile siano integrate dal dettaglio di sottovoci indicate al punto 6. 8. Metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi.
8.1 Il vincolo sui ricavi d'impresa massimo riconoscibile e' determinato, sulla base dei dati economici e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla presentazione dell'istanza (anno termico t-1), di seguito VRM «t-1», secondo la seguente formula:

----> Vedere FORMULA a pag. 91 della G.U. <----

8.2 Per l'anno termico 2004-2005, l'esercizio di riferimento e' il 2003, ovvero l'esercizio concluso successivamente al 1° luglio 2003, per il quale sono state adempiute le disposizioni contenute nella deliberazione n. 311/2001.
8.3 Le componenti del vincolo sui ricavi, VRMt-1, sono riportate all'anno termico t attraverso l'applicazione di correttivi per l'inflazione e correttivi per i recuperi di produttivita', ai sensi dell'art. 7, commi 7.1 e 7.1.1 della deliberazione n. 170/2004 e ai sensi dell'art. 8, commi 8.1 e 8.1.1 della deliberazione n. 173/2004, assumendo quali valori di CO «t-1», AMM «t-1», e CI «t-1» previsti dalle suddette deliberazioni, i valori delle componenti definite in esito all'istruttoria individuale e assumendo il valore di NI «t-1» pari a zero, in quanto gia' considerata in sede di definizione del capitale investito netto, CIN «t-1», di cui al paragrafo 8.1.
8.4 Il capitale investito netto riconosciuto per l'attivita' di distribuzione, CIN «t-1», rilevante ai fini del regime individuale, e' pari alla somma algebrica di:
a) valore delle immobilizzazioni materiali nette ed immateriali nette pertinenti l'attivita' di distribuzione del gas, calcolato ai sensi dei paragrafi da 8.5 a 8.13;
b) capitale circolante netto, pari all'1% delle immobilizzazioni materiali nette;
c) poste rettificative, calcolate ai sensi del paragrafo 8.14.
8.5 Il valore delle immobilizzazioni materiali nette ed immobilizzazioni immateriali nette e' calcolato con il metodo del costo storico rivalutato determinato considerando, per singola categoria di cespiti e per anno di acquisizione a partire dal 1953:
a) il costo storico originario d'acquisizione dei cespiti presenti nel bilancio, per i quali il fondo di ammortamento economico tecnico non abbia gia' coperto il valore lordo degli stessi, escludendo: interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio, rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, radiazioni o dismissioni, cespiti oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorche' non radiati e/o dismessi, immobilizzazioni in corso, oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni, oneri di avviamento. Il costo storico originario d'acquisizione dei cespiti e' inoltre al netto degli eventuali contributi versati da pubbliche amministrazioni e da privati. I contributi in conto esercizio percepiti sono considerati fino all'esercizio precedente quello utilizzato ai fini dell'istruttoria individuale. Nel caso in cui tale valore non sia direttamente ricostruibile, il valore dei contributi da imputare a ciascun anno dovra' essere determinato sulla base del peso medio ponderato dei contributi rispetto agli incrementi patrimoniali lordi ricavato sulla base delle annualita' disponibili;
b) il valore del fondo di ammortamento economico-tecnico calcolato:
per i cespiti acquisiti prima dell'anno 2001, sulla base delle vite utili adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati, ai fini del calcolo del fondo ammortamento economico-tecnico, e del costo di cui al punto a); per gli anni in cui dai bilanci certificati non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote di ammortamento utilizzate, le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando le vite utili adottate nel piu' vecchio bilancio certificato che le riporti; l'Autorita', avvalendosi della Cassa, potra', qualora ritenuto opportuno, prevedere rettifiche dei dati ricostruiti dalle imprese;
per i cespiti acquisiti nell'anno 2001 e negli anni successivi, sulla base della durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture indicata per classe di cespite nei provvedimenti tariffari dell'Autorita' in vigore al momento dell'acquisto e del costo dei cespiti di cui al punto a); le durate convenzionali riportati nella tabella n. 2 della deliberazione n. 170/2004 e della deliberazione n. 173/2004 si utilizzano per i cespiti acquisiti a decorrere dall'anno 2005.
8.6 Ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni nette di cui al paragrafo 8.5, vengono considerati anche gli incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento dell'attivita' di distribuzione di gas nelle localita' gestite dall'impresa di distribuzione interessata, presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente.
8.7 Relativamente alle localita' per le quali l'affidamento del servizio di distribuzione e' stato aggiudicato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, ai sensi dell'art. 15, comma 15.5, del medesimo decreto, se il valore netto delle immobilizzazioni determinato nella perizia tecnica asseverata differisce per una quantita' in valore assoluto minore o uguale al 10% del valore netto delle medesime immobilizzazioni calcolato ai sensi dei paragrafi 8.5 e 8.13, l'impresa ai fini del calcolo di cui al paragrafo 8.5, lettera a), considera il valore delle immobilizzazioni nette pagato, cosi' come risultante dalla suddetta perizia e lo imputa all'anno di aggiudicazione. Nel caso contrario, l'Autorita', avvalendosi della Cassa, procedera' alla definizione del valore netto delle immobilizzazioni della localita' in questione, nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, escludendo sempre la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.
8.8 Nel caso di parziale assenza della stratificazione temporale del costo storico originario d'acquisizione dei cespiti iscritti in bilancio per cause non imputabili all'esercente, il costo stesso, attribuito all'anno di realizzazione degli impianti, e il relativo fondo di ammortamento, vengono valutati tenendo conto:
a) della vita utile e della vita residua dei cespiti, cosi' come definita dall'impresa nel piu' remoto tra i bilanci certificati e una perizia tecnica asseverata;
b) del costo storico originario di cespiti il piu' possibile omogenei in termini di risposta qualitativa, di vetusta' e di collocazione orografica.
8.9 La metodologia di cui al paragrafo 8.8 si applica solo nel caso in cui il valore del capitale attinente i cespiti per i quali non e' disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario rappresenti una componente inferiore al 50% delle immobilizzazioni nette complessive.
8.10 L'impresa distributrice che si avvale della metodologia di cui al paragrafo 8.8 dovra' fornire una proposta motivata del riferimento da adottare.
8.11 I valori di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 8.5 devono essere corredati dalla dichiarazione del legale rappresentante attestante una corretta ricostruzione del capitale investito in coerenza con gli incrementi patrimoniali risultanti dalla documentazione contabile aziendale e attestante le cause di assenza della parziale stratificazione del costo dei cespiti, non imputabili all'impresa di distribuzione o ai soggetti diversi nel cui bilancio sono presenti incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento dell'attivita' di distribuzione.
8.12 Ai fini del calcolo del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni nette viene utilizzato il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'Istat e disponibile nella modulistica pubblicata dall'Autorita' per individuare:
a) il valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni, al netto dei contributi;
b) il valore rivalutato del fondo ammortamento economico-tecnico;
8.13 Il valore netto delle immobilizzazioni e' pari alla differenza tra il valore di cui alla lettera a) e il valore di cui alla lettera b), del paragrafo 8.12.
8.14 Le poste rettificative di cui al paragrafo 8.4, lettera c), rilevanti ai fini del regime individuale sono:
il trattamento di fine rapporto effettivamente accantonato al netto degli eventuali crediti per anticipi di imposta sul trattamento di fine rapporto;
il fondo rischi.
8.15 La riduzione del valore del fondo di trattamento di fine rapporto riportato nel bilancio d'esercizio utilizzato per la determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale nel corso del periodo di regolazione a seguito di previsioni normative, sara' considerato in sede di aggiornamento del vincolo sui ricavi mediante la componente Y.
8.16 Gli ammortamenti tecnico economici rilevanti ai fini del regime individuale di cui al paragrafo 8.1 sono determinati ripartendo il valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni di cui al paragrafo 8.12, lettera a), al lordo dei contributi, per la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture indicata per classe di cespite nella tabella 2 della deliberazione n. 170/2004 e della deliberazione n. 173/2004. Nel caso in cui l'impresa di distribuzione relativamente ai cespiti di talune localita' abbia considerato quale costo storico il valore delle immobilizzazioni nette determinato nella perizia tecnica asseverata o definito dall'Autorita', avvalendosi della Cassa, ai sensi del paragrafo 8.7, ai fini del calcolo degli ammortamenti tecnico economici si considera il valore lordo dei medesimi cespiti, cosi' come determinato nelle perizie, ovvero definito dall'Autorita', sulla base del seguente algoritmo:

----> Vedere FORMULA a pag. 92 della G.U. <----

8.17 I costi operativi di cui al paragrafo 8.1 sono determinati a partire dai bilanci dell'impresa di distribuzione ai sensi dei paragrafi 8.18 e 8.19, salvo quanto previsto ai capitoli 9 e 10.
8.18 I costi operativi di distribuzione sono desumibili dalla classe B del conto economico del bilancio dell'impresa redatto ai sensi della deliberazione n. 311/2001, costi della produzione, pertinenti all'attivita' di distribuzione, al netto di:
canoni concessori, oneri per contratti d'affitto della rete e degli impianti di distribuzione del gas;
ammortamenti e svalutazioni;
oneri di gestione relativi a penalita' comminate dall'Autorita';
accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
8.19 Tra i costi operativi desumibili dal bilancio dell'impresa ammissibili ai fini del regime individuale non vanno considerate, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le voci comprese nelle seguenti classi del conto economico:
proventi e oneri finanziari;
rettifiche di valori di attivita' finanziarie;
proventi e oneri straordinari;
imposte sul reddito d'esercizio. 9. Quantificazione dello scostamento massimo ammissibile.
9.1 Lo scostamento massimo ammissibile e' dato dalla differenza tra:
a) i costi operativi dell'attivita' di distribuzione determinati a partire dal bilancio redatto ai sensi della deliberazione n. 311/2001, CO^B «t-1», al netto della voce di ricavo non tariffaria, A «Rt-1», calcolata secondo le modalita' di cui al capitolo 8;
b) i costi operativi di distribuzione convenzionali, calcolati secondo le modalita' di cui al paragrafo 9.3.
9.2 Lo scostamento massimo ammissibile viene comunicato all'impresa interessata qualora sia i costi operativi di bilancio di cui al paragrafo 9.1, lettera a) risultino superiori ai costi operativi convenzionali di cui al paragrafo 9.3, sia i costi operativi di bilancio di cui al paragrafo 9.1, lettera a), al netto delle voci non tariffarie R «ALLt-1» e RL «t-1» risultino superiori ai costi operativi riconosciuti dal precedente sistema tariffario, CGD «t-1», di cui al paragrafo 9.6.
9.3 I costi operativi convenzionali sono calcolati con la seguente formula:

----> Vedere FORMULA a pag. 93 della G.U. <----

9.4 Ai fini del calcolo dei costi operativi convenzionali di cui al paragrafo 9.3, NU e LR sono determinati con riferimento all'anno termico t-1. Per il calcolo dei costi operativi convenzionali CO^C «2003» si utilizzano i dati al 30 giugno 2003.
9.5 I costi operativi convenzionali di cui al paragrafo 9.3, relativi agli esercizi successivi all'anno 2003, sono aggiornati con il metodo del price cap previsto dalla deliberazione n. 170/2004 e dalla deliberazione n. 173/2004, fino all'anno termico t-1. Per il calcolo dei costi operativi convenzionali CO^C «2003» la formula non viene sottoposta ad aggiornamento.
9.6 I costi operativi riconosciuti dal precedente sistema tariffario, CGD «t-1», sono pari alla sommatoria delle componenti relative al costo operativo riconosciuto, CO «t-1», delle localita' gestite dall'impresa di distribuzione alla data di chiusura del bilancio d'esercizio utilizzato ai fini del regime individuale, calcolate ai sensi dell'art. 7, commi 7.1 e 7.1.1 della deliberazione n. 170/2004 e dell'art. 8, commi 8.1 e 8.1.1 della deliberazione n. 173/2004.
9.7 Per le localita' per le quali per l'anno termico 2003-2004 non e' stato calcolata la componente relativa al costo di gestione di distribuzione, in quanto in avviamento o non ancora avviate, tale componente e' determinata pari al 39% del vincolo sui ricavi, calcolato moltiplicando il numero dei clienti attivi nella localita' alla data di chiusura del bilancio d'esercizio utilizzato ai fini del regime individuale, per un costo medio annuo per cliente pari a 262,72 euro. 10. Valutazione dell'ammissibilita' dello scostamento rilevato.
10.1 L'impresa di distribuzione e' tenuta a documentare lo scostamento massimo ammissibile di cui al paragrafo 9.1, comunicato dall'Autorita', con informazioni utili a ricondurlo a variabili esogene fuori da controllo dell'impresa.
10.2 Lo scostamento e' ritenuto ammissibile solo se originato da variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa.
10.3 Le variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa di cui al paragrafo 10.2 sono quelle relative all'ambito territoriale e al mix di utenze a cui le concessioni dei singoli distributori si riferiscono.
10.4 L'Autorita', avvalendosi della Cassa, verifica l'impatto sui costi operativi di distribuzione delle variabili esogene, cosi' come indicato dall'impresa, mediante l'analisi della documentazione fornita e dei processi produttivi aziendali.
10.5 Le istruttorie per la verifica dell'impatto sui costi di distribuzione delle variabili esogene identificate dall'impresa come fuori dal proprio controllo vengono effettuate con riferimento alla struttura patrimoniale ed economica dell'impresa che emerge dai prospetti di bilancio compilati ai sensi della deliberazione n. 311/2001 o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione n. 311/2001, dai prospetti di cui al paragrafo 4.4.
10.6 Nel caso in cui l'impresa di distribuzione non sia in grado di dimostrare che lo scostamento deriva da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa, ovvero l'Autorita' non ritenga ammissibile lo scostamento evidenziato, ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi di cui al paragrafo 8.1, al posto di (CO^B «t-1»-R «ALLt-1»-RL «t-1»-A «Rt-1») sara' utilizzato il costo operativo convenzionale calcolato ai sensi del paragrafo 9.3, al netto delle voci non tariffarie R «ALLt-1» e RL «t-1».
10.7 Lo scostamento non e' ritenuto ammissibile quando:
a) e' legato ad un uso non efficiente dei fattori produttivi;
b) non e' documentata l'origine esogena dello scostamento. 11. Vincolo sui ricavi di localita'.
11.1 Ai fini del calcolo delle proposte tariffarie, il vincolo sui ricavi d'impresa definito in esito all'istruttoria individuale, VRM «t-1», e' riportato all'anno termico t ai sensi del paragrafo 8.3 e successivamente ripartito per localita' proporzionalmente al rapporto esistente tra il singolo vincolo sui ricavi di localita' in regime ordinario, determinato ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 170/2004, e la sommatoria dei medesimi vincoli relativi a tutte le localita' gestite dall'impresa di distribuzione. Il vincolo sui ricavi in regime ordinario delle localita' che, alla data di chiusura del bilancio d'esercizio utilizzato per il calcolo in regime individuale, risultavano in avviamento, e' calcolato secondo la metodologia indicata al paragrafo 9.7.
11.2 Il coefficiente \varepsilon «t,i» di cui all'art. 4.4 della deliberazione n. 170/2004, dei singoli ambiti a gas naturale gestiti dall'impresa a cui e' stato riconosciuto VRM «t-1», e' determinato utilizzando un coefficiente \varepsilon «2001,\;t,i» calcolato con riferimento ai clienti attivi e ai consumi complessivi dell'anno termico t-2. Per le proposte tariffarie dell'anno termico 2004-2005, il coefficiente \varepsilon «t,i» e' calcolato utilizzando un coefficiente \varepsilon «2001,\;t,i» calcolato con riferimento ai clienti attivi e ai consumi complessivi dell'anno termico 2002-2003 (1° luglio - 30 giugno).
11.3 L'impresa di distribuzione mantiene la facolta' di determinare liberamente le tariffe per le localita' in avviamento. 12. Aggiornamento del vincolo sui ricavi.
12.1 L'aggiornamento del vincolo sui ricavi in regime individuale avviene ai sensi dell'art. 7, comma 7.1.1, della deliberazione n. 170/2004 e ai sensi dell'art. 8, comma 8.1.1, della deliberazione n. 173/2004.
12.2 Ai fini del calcolo del valore dei nuovi investimenti di cui all'art. 7, comma 7.1.1, della deliberazione n. 170/2004 e di cui all'art. 8, comma 8.1.1, della deliberazione n. 173/2004, la componente DIS l viene calcolata con il metodo del costo storico rivalutato di cui al capitolo 8. 13. Supplementi di istruttoria.
13.1 Qualora nel corso del periodo di regolazione siano intervenute delle variazioni nella titolarita' delle localita' gestite a seguito di gare per l'affidamento del servizio o a seguito di modifiche degli assetti societari, quali ad esempio acquisizioni e fusioni societarie, nonche' l'impresa di distribuzione abbia realizzato investimenti in potenziamenti ed estensioni, tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione utilizzata per le verifiche delle relative proposte tariffarie in regime individuale non piu' rappresentativi della realta' dell'impresa, l'impresa puo' presentare nuovamente proposte tariffarie in regime individuale.
13.2 Nel caso in cui l'impresa di distribuzione ottenga la gestione del servizio di distribuzione in nuove localita' a seguito ad esempio di gare per l'affidamento del servizio o di acquisizioni di rami d'azienda, l'impresa calcolera' le tariffe delle localita' in questione con riferimento al loro vincolo sui ricavi in regime ordinario, anche qualora la localita' in oggetto abbia tariffe precedentemente approvate in regime individuale, fino ad approvazione dell'eventuale proposta tariffaria in regime individuale calcolata con riferimento a un bilancio di esercizio che le ricomprenda.
13.3 Nel caso di acquisizioni o fusioni societarie tra imprese di distribuzione, le imprese continueranno a calcolare le tariffe sulla base del regime precedentemente in vigore, fino all'approvazione dell'eventuale proposta tariffaria in regime individuale calcolata con riferimento a un bilancio di esercizio rappresentativo del nuovo assetto societario. 14. Attivita' ulteriori.
14.1 Le analisi svolte potranno prevedere confronti tra le diverse imprese al fine di valutare la rispondenza delle specifiche procedure aziendali alla best practice di settore e di operare un processo di tipizzazione della rete propedeutico all'utilizzo di indicatori standard. In particolare, gli esiti delle istruttorie potranno essere testati con metodi statistico-econometrici, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione tra imprese di distribuzione.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone