Gazzetta n. 199 del 27 agosto 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE |
DECRETO 25 luglio 2005 |
Estensione dei benefici del PC ai docenti, al personale dirigente e non docente, ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
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IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'art. 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - legge finanziaria per il 2004, che ha previsto benefici, per l'anno 2004, per i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' per il personale docente presso le universita' statali, per l'acquisto di un personal computer portatile; Visto il proprio decreto del 3 giugno 2004 emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, concernente «Riduzione di prezzo ai docenti nelle scuole pubbliche, per l'acquisto di un personal computer portatile»; Visto l'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria per il 2005, che ha prorogato a tutto l'anno 2005 i benefici concessi dall'art. 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto l'art. 1, comma 207, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, che prevede che al personale dirigente e al personale non docente (Amministrativo, tecnico e ausiliario, di seguito A.T.A.) delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle universita' statali, nonche' al personale dirigente, docente ed A.T.A. delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle universita' non statali e delle universita' telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003, siano estesi i benefici gia' previsti per i docenti di cui all'art. 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Considerato che la stessa legge n. 350 del 2003 al medesimo articolo ha previsto che tale riduzione di costo venga realizzata attraverso un'apposita indagine di mercato esperita da CONSIP S.p.A.; Considerato inoltre che la stessa legge 23 dicembre 2004, n. 311, all'art. 1, comma 207, prevede che le modalita' attuative per l«'estensione del progetto PC ai docenti» (di seguito: Progetto) siano definite ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Decreta: Art. 1. Beneficiari, oggetto e validita' temporale 1. Il personale dirigente e il personale A.T.A. delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle universita' statali, nonche' il personale dirigente, docente ed A.T.A. delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle universita' non statali e delle universita' telematiche come individuate dall'art. 1, comma 207 della legge, puo' avvalersi nel corso del 2005 di una riduzione di prezzo per l'acquisto di un personal computer portatile (di seguito: PC) nuovo di fabbrica, scelto tra quelli indicati nei listini appositamente riservati e pubblicati dalle ditte produttrici e distributrici (di seguito: fornitori) selezionate previa indagine di mercato affidata alla CONSIP. 2. I PC oggetto dell'offerta dei fornitori presentano caratteristiche tecniche e prestazionali definite e poste a base dell'indagine di mercato esperita dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 del citato decreto del 3 giugno 2004. |
| Art. 2. Modalita' di conseguimento dell'agevolazione 1. Il personale dirigente, docente ed A.T.A. delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle universita' statali, per avvalersi dell'agevolazione, compila l'apposito modulo reso disponibile dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presso il proprio sito www.istruzione.it; il medesimo Ministero, esperite le necessarie verifiche in ordine ai requisiti del richiedente, assegna un numero di identificazione personale (PIN) riservato che consente al beneficiario di accedere all'agevolazione al momento dell'acquisto. 2. Il personale dirigente, docente ed A.T.A. delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle universita' non statali e delle universita' telematiche, di cui all'art. 1, inoltra, tramite uno specifico modulo reso disponibile sul sito www.istruzione.it del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, una richiesta di attribuzione di un numero di identificazione personale (PIN) riservato, che consente di accedere all'agevolazione al momento dell'acquisto. Le richieste del personale dirigente, docente ed A.T.A. delle scuole paritarie, che hanno ottenuto il decreto di parita' e i cui dati sono inseriti nel database SIMPI del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e delle universita' non statali, sono convalidate dal responsabile legale dell'istituto paritario e/o dell'universita' nel quale presta servizio il richiedente, al fine di garantire l'autenticita' dei dati. 3. Il richiedente, scelto il PC tra quelli inseriti nei listini riservati proposti dai fornitori ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto 3 giugno 2004, individuato il rivenditore accreditato al progetto sulla base della procedura fissata dall'art. 3 del citato decreto, accordatosi sulle modalita' della eventuale rateizzazione del prezzo, comunicati al rivenditore il PIN, le proprie generalita', attestate da un documento valido di riconoscimento, ed il proprio codice fiscale, procede all'acquisto ad un prezzo in nessun caso superiore a quello indicato sullo stesso listino rilasciato dal fornitore. |
| Art. 3. Effettuazione della transazione e controlli 1. Il rivenditore effettua la transazione secondo le modalita' di cui all'art. 4 del decreto 3 giugno 2004. 2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi delle procedure di monitoraggio e verifica gia' predisposte per il progetto «PC ai giovani» esclude dal beneficio quanti abbiano gia' usufruito dell'agevolazione concessa dal presente progetto o di quella riconosciuta dal progetto «PC alle famiglie» di cui all'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. |
| Art. 4. Attivita' del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della CONSIP S.p.A. 1. Il progetto e' attuato secondo le procedure gia' effettuate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 5 del decreto 3 giugno 2004. 2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al monitoraggio dell'andamento del progetto. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, con una campagna di comunicazione dedicata, a pubblicizzare il progetto, attraverso il sito www.istruzione.it. Le procedure attuative necessarie ad ottenere le condizioni vantaggiose per l'acquisto del personal computer portatile sono altresi' rese note con una specifica circolare diretta a tutte le istituzioni scolastiche pubbliche ed a tutte le universita' statali, oltre che con una apposita comunicazione diretta a tutto il personale della scuola che abbia un indirizzo di posta elettronica nel dominio istruzione.it 4. Sono messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca appositi programmi software per i docenti che, dopo aver effettuato l'acquisto del PC secondo le modalita' indicate nel presente decreto, ne facciano richiesta. I programmi software sono individuati e resi disponibili con modalita' da pubblicarsi sul sito www.istruzione.it Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Roma, 25 luglio 2005 Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Moratti Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 296 |
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