Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n. 170
Regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potesta' di regolamentare il settore dei lavori pubblici nelle materie e secondo le modalita' indicate nello stesso articolo ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il quale prevede l'adozione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa, di un apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della legge quadro, per la disciplina delle attivita' del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare;
Visto l'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, che demanda al Governo la potesta' di emanare uno o piu' regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, anche coordinando e semplificando le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti nelle predette materie;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente regolamento per i lavori del Genio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, recante regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed in particolare l'articolo 2 che affranca dall'accertamento di conformita' delle opere d'interesse statale quelle destinate alla difesa militare, nonche' l'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentare in materia edilizia;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;.
Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'Assemblea generale in data 25 ottobre 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Acquisito il parere dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, reso dal Consiglio nell'adunanza del 5 novembre 2003;
Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione e calcolo degli importi

1. Il presente regolamento, di seguito denominato regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di seguito denominata: «legge», nonche' dell'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, disciplina le attivita' del Genio militare di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque d'interesse dell'Amministrazione della difesa, di seguito denominata Amministrazione. Sono fatte salve le eccezioni previste per gli interventi ascritti nelle fattispecie di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. nonche' gli interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture dell'Arma dei carabinieri nelle funzioni di forza di polizia o altri interventi, comunque attribuiti dalla legge alla competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il regolamento disciplina altresi' gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
3. Gli importi indicati nel regolamento sono considerati al netto degli oneri fiscali.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 87, quinto comma della
Costituzione:
«L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e
successive modificazioni, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n.
234, e' il seguente:
«Art. 3 (Delegificazione). - 1. E' demandata alla
potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di
cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla
direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita' di
supporto tecnico amministrativo con le annesse normative
tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli
incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicita' e di conoscibilita'
degli atti procedimentali, anche mediante informazione
televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle
procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che
concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative
competenze.
2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui
al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre1995 adotta
apposito regolamento, di seguito cosi' denominato, che,
insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento
generale in materia di lavori pubblici, recando altresi'
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto
assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
comunque senza pregiudizio dei principi della liberta' di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la
presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto,
la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di
recepimento della normativa comunitaria vigente nella
materia di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi'
alle successive modificazioni ed integrazioni del
regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di
Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data
di trasmissione, decorsi i quali, il regolamento e'
emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate
dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo
regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui
al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che
disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione
delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento
entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in
apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge,
coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla
data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e'
adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale
d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della
presente legge, e che entra in vigore contestualmente al
regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati
speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui
alla presente legge, oltre alle materie per le quali e' di
volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalita' di esercizio della vigilanza di cui
all'art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e
il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicita' dei lavori delle
conferenze di servizi di cui all'art. 7;
d) i requisiti e le modalita' per l'iscrizione,
all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione
dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di
appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di
tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta
tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma
7;
f) i tempi e le modalita' di predisposizione, di
inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art.
14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei
progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche
categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle societa' di
ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
i) lettera abrogata dall'art. 3 del decreto
legislativo 3 aprile 1995, n. 101;
l) specifiche modalita' di progettazione e di
affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione
dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli
articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalita' di espletamento dell'attivita' delle
commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
n) lettera abrogata dall'art. 3 del decreto
legislativo 3 aprile 1995, n. 101;
o) le procedure di esame delle proposte di variante
di cui all'art. 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma
6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le
determinano, nonche' le modalita' applicative;
q) le modalita' e le procedure accelerate per la
deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto
appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si
effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita'
dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di
rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di
cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo
stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei
quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicita' di appalti e concessioni
ai sensi dell'art. 29;
t) le modalita' di attuazione degli obblighi
assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e
particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche'
le modalita' di costituzione delle garanzie fidejussorie di
cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della
garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art.
13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui
all'art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti
alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi
dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente
legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le
sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di
assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei
lavori stessi, le modalita' di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti
contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e'
istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita
commissione di studio composta da docenti universitari,
funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della
commissione e per la corresponsione dei compensi, da
determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento
all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di lire 500
milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
della difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia
con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
delle attivita' del Genio militare, in relazione a lavori
connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla
data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano
ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilita' con gli
ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito
il Ministero degli affari esteri, tengono conto della
specialita' delle condizioni per la realizzazione di detti
lavori e delle procedure applicate in materia dalle
organizzazioni internazionali e dall'Unione europea.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 «Regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni», e' pubblicato
nel supplemento ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale
del 28 aprile 2000.
- Si riporta il testo dell'art. 4-quater del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 (Disposizioni urgenti
in materia di proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia,
in Albania e ad Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di
un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia
per le operazioni di pace nel Kosovo), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141, e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 agosto 1999,
n. 269 (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185):
«Art. 4-quater. - 1. Il Governo, per fare fronte alle
esigenze logistiche e di approvvigionamento del personale
italiano impiegato nell'ambito della missione di cui
all'art. 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla
necessita' di procedere alla semplificazione dei
procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi
vigenti relativi all'impiego di militari italiani in
missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del
territorio nazionale, emana, entro il 31 dicembre 1999, uno
o piu' regolamenti recanti norme in materia di servizi
amministrativi, di sostegno logistico e di lavori
infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano
coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai
seguenti regolamenti:
a) regolamento sui lavori del Genio militare,
approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;
b) regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti
militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n.
2167;
c) regolamento per l'amministrazione e la
contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
d) regolamento per i lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi
centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre
1983, n. 939;
e) regolamento speciale concernente l'organizzazione
ed il funzionamento dei servizi di commissariato
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1990, n. 451.
2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed
e) del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di
entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui
all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei
regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 e'
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.».
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Norme
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' dello Stato e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924.
- Il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 (Regolamento
per i lavori del genio militare) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1932.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre
1983, n. 939 (Approvazione del regolamento per i lavori, le
provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte
degli organi del Ministero della difesa) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1984.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141,
supplemento ordinario.
«Art. 2 (Accertamento di conformita' delle opere di
interesse statale).- 1. Per le opere pubbliche di cui
all'art. 1 del presente regolamento, l'accertamento della
conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate
alla difesa militare, e' fatto dallo Stato di intesa con la
regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta
da parte dell'amministrazione statale competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 200l, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. (Testo A)), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.
«Art. 7 (L) (Attivita' edilizia delle pubbliche
amministrazioni). (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31,
comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.
34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, art. 4, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493). - 1. Non si applicano le
disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la
loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una
pluralita' di amministrazioni pubbliche allorche' l'accordo
delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del
comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'art. 34,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni
statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e
opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli
enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari
di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con
le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal
consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite
dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554.».
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del
Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle
Forze armate e dell'Amministrazione della difesa), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
1997.
- Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264,
(Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della
difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 28 dicembre 1995, n. 549), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.
-Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
(Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre
1995, n. 549), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 gennaio 1998, n. 3.
- Il decreto legislativo 28 novembre l997, n. 459,
(Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del
Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
dei vertici militari), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, (Regolamento recante istituzione del sistema
di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai
sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384, (Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3, comma 7-bis, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si
veda in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 4-quater, comma 1, lettera a)
del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito in
legge, con modificazioni, con la legge 2 agosto 1999, n.
269, si veda in note alle premesse.
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda in
note alle premesse.



 
Art. 2.
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per Genio militare si intende l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa che assicura:
a) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di sostegno all'attivita' istituzionale delle Forze armate;
b) l'amministrazione, la gestione ed il mantenimento dei beni immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali.
2. Per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del Genio o dei Corpi tecnici dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell'intervento ed alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell'ambito delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio militare.
3. Fino all'avvenuto compimento del processo di conformazione dei percorsi formativi delle Forze armate, e' considerato ufficiale del Genio quello in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguata capacita' tecnico-professionale, ovvero di idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari.
4. Durante il periodo transitorio di cui al comma 3, la adeguata capacita' tecnico-professionale o la idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari e' riconosciuta con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale dei lavori e del demanio di seguito denominata: "Geniodife".
5. I sottufficiali chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio per l'espletamento delle loro funzioni sono sottufficiali appartenenti ai ruoli tecnici, in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere ed a tale scopo qualificati presso gli Istituti di formazione militare.
6. Alle attivita' del Genio militare sovrintende, per gli aspetti tecnici e amministrativi, Geniodife, che rappresenta in materia l'autorita' ministeriale, fatta salva la competenza della Direzione generale delle telecomunicazioni, per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato "A" del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove dette opere assumano carattere preminente nell'appalto. Per l'espletamento di quanto di competenza, Geniodife si avvale, di norma nelle rispettive aree, degli organi esecutivi del Genio, territoriali e periferici, previsti dagli ordinamenti delle Forze armate.
7. Per organo tecnico di Forza armata, si intende l'Alto comando o l'Ispettorato, dotato di struttura tecnica, competente in materia di infrastrutture. In relazione agli ordinamenti di Forza armata, alcune funzioni attribuite a tali organismi possono essere demandate a Comandi intermedi. Per organi esecutivi del Genio, si intendono gli enti periferici, territorialmente competenti in relazione agli ordinamenti di Forza armata, provvisti di autonomia amministrativa e al cui comando o direzione e' preposto un ufficiale dirigente del Genio.
8. L'individuazione delle esigenze tecnico-operative, l'elaborazione del programma triennale e la redazione dell'elenco annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa, quali enti programmatori.
9. Si definiscono infrastrutture per la difesa militare le installazioni permanenti e quelle temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale.
10. Si definiscono opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, le infrastrutture ricadenti nelle seguenti categorie:
a) aeroporti ed eliporti;
b) basi navali;
c) caserme;
d) stabilimenti ed arsenali;
e) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
f) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
g) comandi di unita' operative e di supporto logistico;
h) basi missilistiche;
i) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo ed aereo;
l) segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea;
m) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
n) poligoni e strutture di addestramento;
o) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
p) alloggi di servizio per il personale militare, anche con famiglia, da realizzare ai sensi degli articoli 4, primo comma, e 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497;
q) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;
r) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
s) attivita' finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.
11. Ove sia necessario realizzare singole infrastrutture riconducibili a opere destinate alla difesa nazionale, ma non comprese nelle categorie di cui al comma 10, si provvede, nei casi di urgenza, mediante provvedimento del Ministro della difesa.
12. Ai fini del presente regolamento, per progetti e lavori classificati si intendono quelli relativi ad opere delle Forze armate destinate alla difesa militare, dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 33 della legge.
13. Per infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale si intendono quelle necessarie per il sostegno delle missioni all'estero di qualsiasi natura, effettuate dalle Forze armate.



Note all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, si veda in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, si veda in note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si veda
in note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilita'
ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, recante istruzione del Ministero dell'Ambiente e norme
in materia di danno ambientale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204 e' il seguente:
«Art. 1. (Categorie di opere). - 1.-4. (Omissis).
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle opere destinate alla difesa nazionale.
5-bis. (Omissis).
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 e dell'art.
5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497
(Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di
servizio per il personale militare e disciplina delle
relative concessioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
1° settembre 1978, n. 245:
«Art. 4. - Il programma di cui al precedente art. 2
sara' realizzato attraverso interventi biennali utilizzando
aree ed immobili demaniali disponibili, in conformita' alle
norme e agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in
deroga ad essi ai sensi dell'art. 3, legge 21 dicembre
1955, n. 1357, e successive modificazioni e integrazioni.
Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo art.
5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere
destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno
essere realizzate con l'eccezione prevista dal secondo
comma dell'art. 31, legge 17 agosto 1942, n. 1150, come
modificato dall'art. 10, legge 6 agosto 1967, n. 765.».
«Art. 5. - Tutti i fabbricati realizzati, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti,
installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale
servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge,
infrastrutture militari.».
- Il testo dell'art. 33 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e' il seguente:
«Art. 33 (Segretezza). - 1. Le opere destinate ad
attivita' della Banca d'Italia, delle forze armate o dei
corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i
compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure
speciali di sicurezza e di segretezza in conformita' a
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate
indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga
alle disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure
di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento
determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali
e le modalita' delle stesse, i criteri di individuazione
dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori
di cui al comma 1, nonche' le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita',
sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento.».



 
Art. 3.
Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali

1. Le infrastrutture, finanziate con fondi nazionali con le modalita' previste dall'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, usate dalle Forze armate per attivita' non riconducibili alla NATO, e quelle che, pur essendo usate da forze alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO, sono realizzate con le procedure previste dal presente regolamento.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1 della legge 4 ottobre 1988, n.
436 (Norme per la semplificazione e per il controllo delle
procedure previste per gli approvvigionamenti centrali
della Difesa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242
del 14 ottobre 1988, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. I programmi relativi al rinnovamento e
all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei
mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa
nazionale, sono approvati:
a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura
straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, quando si
tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari
stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto
disposto al successivo comma 2 e sempre che i programmi non
si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al
ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del
decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con le modalita' e
nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il
termine per l'espressione del parere e' di trenta giorni
dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le
commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non
reputano di dovere esprimere alcun parere.
2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari
stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di
programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi
con leggi speciali, quando non richiedano finanziamenti
integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al
Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del
Ministero della difesa, in apposito allegato.
3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di
cui al comma 1 ed ai piani di spesa di cui al comma 2 e'
svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del
Ministero della difesa.
4. L'attivita' contrattuale concernente la manutenzione
straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle
opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla
difesa nazionale si espleta, secondo programmi aventi di
norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare
sugli appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa
riferisce annualmente alle competenti commissioni
parlamentari sui predetti programmi e sull'attivita'
contrattuale di cui al presente comma.
5. Le norme procedurali e di controllo della spesa per
gli approvvigionamenti di cui all'art. 14 della legge
11 marzo 1988, n. 79, si applicano anche agli esercizi
finanziari successivi al 1988. In allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa, il
Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:
a) sulla spesa complessiva prevista per il personale
militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale
in servizio permanente ed a quello in ferma di leva o
volontario, distinguendo altresi' i dati per grado e per
stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e
tecnico-amministrativa della Difesa;
b) sullo stato di attuazione dei programmi di cui ai
capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071,
5031 e 7010 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1988 e
di cui ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari
successivi. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza
operativa, l'oggetto, la quantita' l'onere globale, lo
sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione e
sono altresi' fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti
compiuti all'estero ed in Italia e sulla quota di questi
effettuata nel Mezzogiorno.».



 
Art. 4.
Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO

1. I lavori e le opere finanziati dalla NATO, anche integrati con finanziamento nazionale, in relazione ai quali il Ministero della difesa svolge il ruolo di nazione ospite, sono realizzati con le procedure della NATO.
2. Le infrastrutture destinate al sostegno di missioni della NATO e da queste finanziate totalmente o parzialmente, sono identificate nelle seguenti categorie:
a) aeroporti;
b) basi navali; installazioni carburanti e lubrificanti;
c) comunicazioni;
d) impianti di aiuto alla navigazione;
e) impianti per l'avvistamento anti-sottomarino e naviglio di superficie;
f) impianti per l'avvistamento;
g) quartieri generali di guerra e di pace;
h) installazioni per l'addestramento;
i) installazioni missili terra-terra;
l) installazioni missili terra-aria;
m) depositi di munizioni;
n) siti di immagazzinamento avanzato;
o) di supporto per rinforzi;
p) progetti speciali riguardanti opere non comprese nelle precedenti categorie.
3. In adempimento dell'articolo 5 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, l'Amministrazione e' esonerata dall'applicazione delle leggi e dei decreti di recepimento della direttiva medesima e della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente il coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, di trasporto e telecomunicazioni. Le richiamate norme di recepimento delle direttive possono essere applicate dall'Amministrazione, per motivate ragioni.



Nota all'art. 4:
- Le direttive 93/37/CEE e 93/38/CEE del Consiglio del
14 giugno 1993, sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 9 agosto 1993, serie L.



 
Art. 5.
Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati

1. La realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da Paesi alleati, e' disciplinata da appositi memorandum di intesa.
2. Le attivita' connesse alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, sono espletate da Geniodife sulla base di progetti redatti dal paese alleato, fatti salvi i particolari casi nei quali, su proposta di Geniodife, lo Stato maggiore della difesa autorizzi il paese alleato all'espletamento di tutte le attivita' connesse alla realizzazione.
3. In entrambi i casi di cui al comma 2, appositi accordi regolano le modalita' di controllo da parte delle autorita' nazionali e sono applicate le procedure del regolamento con l'eccezione di cui al comma 3, dell'articolo 4.
 
Art. 6.
Infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale

1. Le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 13, possono essere richieste nella fase di dispiegamento delle forze o per il prolungamento delle missioni, acquisendo diverso carattere di priorita' ed urgenza in rapporto alla situazione operativa e logistica.
 
Art. 7.
Funzionamento delle infrastrutture per la difesa militare

Ai sensi dell'articolo 12 comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria cosi' come definiti all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b), necessari per assicurare l'efficienza delle infrastrutture nella configurazione in cui sono state realizzate, rientrano nella competenza del vertice della Forza armata.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 12, comma 1, lettera e), del
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.
556, e' il seguente:
«Art. 12 (Attribuzioni in campo nazionale). - 1. I Capi
di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) (omissis);
d) (omissis);
e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi
del settore funzionamento finalizzati ad assicurare
l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle
infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti
direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati
dal Ministro;
Omissis.».



 
Art. 8.
Mantenimento per l'uso delle infrastrutture della difesa militare

1. Per i lavori di cui all'articolo 7, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture sono disciplinati dal regolamento e da apposite istruzioni tecnico-amministrative.
 
Art. 9.
Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

1. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata: «Autorita», ha competenza anche sui lavori del Genio militare ed esercita le sue funzioni in ordine alla realizzazione delle infrastrutture di cui agli articoli 3 e 7, ad esclusione delle opere di cui all'articolo 33 della legge e dell'articolo 122 del presente regolamento.
2. Le comunicazioni all'Autorita', previste dell'articolo 4, comma 17, della legge sono effettuate da Geniodife.
3. Per le attivita' previste dall'articolo 7, le comunicazioni sono effettuate dall'ente di Forza armata titolare dell'attivita' negoziale, e sono estese per conoscenza a Geniodife.
4. L'Autorita', ai fini dell'esercizio della vigilanza, puo' richiedere notizie e chiarimenti fissando i termini entro i quali i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
5. L'Autorita' puo' convocare, funzionari interessati alle attivita' di cui ai commi 2 e 3, con preavviso non inferiore a trenta giorni e con l'indicazione degli argomenti su cui devono essere sentiti.
6. L'Autorita' puo' anche inviare, previo preavviso non inferiore a trenta giorni, i funzionari per assumere notizie e chiarimenti presso le sedi degli enti di cui ai commi 2 e 3.
7. Gli enti esecutori degli interventi di cui all'articolo 7, informano Geniodife delle attivita' dell'Autorita' di cui ai commi 4, 5 e 6.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 33 della citata legge
11 febbraio 1994, n. 109, vedi note all'art. 3.
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 4 della
citata legge n. 109/1994:
«17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni
dalla data del verbale di gara o di definizione della
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei
lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del
progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del
collaudo, l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di
importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire
i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento
dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata
fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non
veritieri.».



 
Art. 10.
Istruttoria e provvedimenti conseguenti

1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 9, l'Autorita' delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne da' comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario puo' chiedere di essere sentito.
3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla legge, l'Autorita' si avvale del Servizio ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell'ispezione.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge, il procedimento, i diritti, gli obblighi dei soggetti interessati e l'accesso agli atti, sono disciplinati dalle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 4 della
citata legge n. 109/1994:
«6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita'
puo' richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli
altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' ad ogni
altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai
lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori;
anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo
di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi
dello Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono
tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorita',
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.
Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.



 
Art. 11.
Esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita'

1. L'Autorita' provvede alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso il termine, di cui al comma 1, l'Autorita' valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili con ricorso al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicita' delle dichiarazioni e delle dimostrazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge, il provvedimento e' trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.
5. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della legge, l'Autorita' informa i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. L'Amministrazione e' tenuta a comunicare all'Autorita' l'esito del procedimento disciplinare.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 4, comma 6 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 10.
- Per il testo dell'art. 4, comma 17 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 9.
- Il testo dell'art. 10, comma 1-quater della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima
di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori
procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla
escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
cui all'art. 4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7. La
suddetta richiesta e', altresi', inoltrata, entro dieci
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.».
- Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 4 della
citata legge n. 109/1994:
«8. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.».



 
Art. 12. Attivita' di controllo del Ministero della difesa sul rispetto delle
procedure per la realizzazione delle infrastrutture

1. Il Ministero della difesa svolge un'autonoma attivita' di controllo sul rispetto delle procedure per verificare:
a) la regolare trasmissione dei dati all'Osservatorio dei lavori pubblici;
b) la correttezza degli atti tecnico-amministrativi;
c) la qualita' dei lavori e delle opere realizzati;
d) il rispetto dei tempi di esecuzione programmati;
e) la regolare tenuta della documentazione tecnico-amministrativa.
2. La funzione ispettiva e di controllo e' esercitata da Geniodife, quale titolare dell'amministrazione dei beni immobili, demaniali e patrimoniali, assegnati in uso governativo al Ministero della difesa.
 
Art. 13. Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle
infrastrutture

1. Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano l'azione di vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture in conformita' alle istruzioni tecnico-amministrative di cui all'articolo 8.
2. Particolari azioni di verifica sono svolte da Geniodife sull'esercizio di impianti speciali, in relazione a specifiche norme di prevenzione antinfortunistica e igiene sul lavoro. La mancata rispondenza alle predette norme comporta la sospensione dell'esercizio dell'impianto. Eventuali autorizzazioni per l'esercizio in deroga possono essere concesse esclusivamente da Geniodife, che determina altresi' i limiti e le condizioni.
 
Art. 14.
Provvedimenti

1. Geniodife informa lo Stato maggiore di Forza armata al quale l'ente appartiene nei casi di:
a) negligente azione di mantenimento delle infrastrutture;
b) mancato aggiornamento dell'inventano;
c) uso di impianti speciali in difformita' alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
 
Art. 15.
Potere sanzionatorio degli organi del Ministero della difesa

1. Lo Stato maggiore competente assegna un termine massimo di trenta giorni per la presentazione di giustificazioni scritte, decorso il quale valuta le giustificazioni presentate e decide in merito, informandone Geniodife.
 
Art. 16.
Fasi del procedimento attuativo

1. Il procedimento attuativo di ogni singolo intervento si compone di tre fasi:
a) progettazione;
b) affidamento;
c) esecuzione.
2. Gli incarichi di responsabile delle fasi del procedimento, o di responsabile unico, sono assegnati:
a) da Geniodife per le opere di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6;
b) dalla Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7;
c) dai comandi degli enti di Forza armata nei casi in cui siano incaricati della realizzazione degli interventi.
 
Art. 17.
Responsabili del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge, puo' essere nominato un responsabile per ogni singola fase di cui all'articolo 16, comma 1, o un responsabile unico. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili per ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito degli organici dell'Amministrazione.
2. Il responsabile del procedimento, ovvero il responsabile per ogni singola fase, provvede a creare le condizioni affinche' il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita' richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformita' a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Il responsabile del procedimento, e' un ufficiale del Genio che ricopre un incarico dirigenziale. Il responsabile della fase di progettazione e di esecuzione deve, inoltre, essere in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare. Nei casi poco complessi, puo' essere nominato un responsabile unico, non dirigente, in possesso, di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare. In detti casi, il responsabile del procedimento, puo' ricoprire anche incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, limitatamente ad interventi di importo non superiore a 100.000 euro.
4. Il responsabile del procedimento, ovvero il responsabile per ogni singola fase, svolge i propri compiti avvalendosi delle risorse assegnate.
5. I responsabili dei procedimenti che violino gli obblighi posti a loro carico dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della legge e dal relativo regolamento, emanato con decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90, con riferimento all'intervento affidatogli, ferme restando le necessarie sanzioni disciplinari, amministrative e penali.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 7 della
citata legge n. 109/1994:
«2. Il regolamento determina l'importo massimo e la
tipologia dei lavori per i quali il responsabile del
procedimento puo' coincidere con il progettista o con il
direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento tale facolta' puo' essere esercitata per
lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: progettazione, affidamento ed
esecuzione.».
- Il decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 90
(Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di
cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni e integrazioni), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2003,
n. 95.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge
n. 109/1994:
«Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). -
1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo
posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata ed assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale
effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e'
stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla
complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione
tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non
sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto
dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto
23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con
proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
alla redazione di un atto di pianificazione comunque
denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri
previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che
l'abbiano redatto.
2- bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato,
le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di
cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico
alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano
per i propri bilanci le regioni e le province autonome,
qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego.
2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste
dalla presente legge.».



 
Art. 18. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di
progettazione

1. Il responsabile per la fase di progettazione:
a) promuove gli accertamenti e le indagini preliminari necessari per la verifica della fattibilita' tecnica ed economica degli interventi in relazione agli aspetti operativi che ne hanno generato l'esigenza;
b) verifica, in via generale, la conformita' ambientale, Paesistica e territoriale dell'intervento e promuove, ove necessario, l'avvio delle procedure per il rilascio dei pareri da parte dei competenti organi di tutela ambientale e territoriale;
c) accerta e certifica. la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei relativi bandi di gara, nonche' il successivo svolgimento delle relative procedure;
d) coordina le attivita' necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute del documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonche' alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
e) propone, nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessita', un incontro preliminare con le ditte per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni sullo stesso;
f) propone i sistemi di affidamento dei lavori;
g) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilita' finanziarie, nonche' all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilita' degli immobili,
h) provvede alla nomina dei progettisti e del coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione;
i) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorita' di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, e' responsabile della correttezza degli elementi d'informazione connessi alla progettazione dei lavori.
2. Il responsabile per la fase di progettazione, nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
a) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
b) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
c) l'idoneita' dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento.



Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 17, comma 4, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di
progettazione, direzione lavori e accessorie). - 1.-3.
(Omissis).
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso
di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
appaltanti, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o
in caso di necessita' di predisporre progetti integrali,
cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono
essere accertati e certificati dal responsabile del
procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g).».



 
Art. 19. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di
affidamento

1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento:
a) certifica l'ammissibilita' dei sistemi di affidamento proposti dal responsabile per la fase di progettazione;
b) garantisce la conformita' alle norme di legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti;
c) accerta prima della pubblicazione del bando di gara, tramite il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, che non siano sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari difformi da quelle vigenti alla data di approvazione del progetto;
d) assicura la messa a disposizione delle ditte concorrenti di tutta la documentazione prevista a base di gara, ivi compresi i piani di sicurezza;
e) attiva, nel caso di trattativa privata, le comunicazioni all'Autorita' e promuove la gara informale garantendo la pubblicita' dei relativi atti;
f) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorita' di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, e' responsabile della correttezza degli elementi d'informazione connessi all'affidamento dei lavori.
 
Art. 20. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di
esecuzione

1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione:
a) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
b) provvede alla nomina del coordinatore in materia di sicurezza e di salute per l'esecuzione dei lavori;
c) accerta che ricorrano le condizioni previste dalla legge per le varianti in corso d'opera;
d) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
e) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
f) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;
g) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorita' di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, e' responsabile della correttezza degli elementi di informazione connessi all'esecuzione.
2. I responsabili del procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione assumono il ruolo di responsabile dei lavori, nell'ambito delle rispettive fasi, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.



Note all'art. 20:
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
(Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996.



 
Art. 21.
Conferenza di servizi

1. Ove l'esecuzione di un intervento comporti il coordinamento e l'emissione di pareti da parte di piu' enti esterni all'Amministrazione, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione provvede alla convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Per progetti di particolare complessita' la conferenza di servizi puo' essere convocata, sulla base del progetto preliminare, allo scopo di accertare le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso sul successivo progetto definitivo.
3. Ove necessario e tenuto conto delle esigenze di riservatezza delle opere da realizzare, puo' essere data pubblicita' con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.



Note all'art. 21:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in note
all'art. 10.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, si veda in note alle premesse.



 
Art. 22.
Accesso agli atti

1. Sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa, nonche' tutte le documentazioni ovvero gli atti indicati nei regolamenti del Ministero della difesa di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.



Nota all'art. 22:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in note
all'art. 10.



 
Art. 23.
Progetti classificati

1. L'accesso agli atti connessi a progetti classificati, come definiti all'articolo 2, comma 12, e' consentito solo a soggetti abilitati ai fini della sicurezza.
 
Art. 24.
Disposizioni preliminari

1. Gli enti programmatori elaborano, con il supporto di studi di fattibilita' redatti dagli organi tecnici di Forza armata, piani per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
 
Art. 25.
Programmazione triennale - Elenco annuale

1. La programmazione triennale degli interventi, di singolo importo superiore a 100.000 euro, elaborata dagli Enti programmatori e' articolata in settori corrispondenti ai capitoli di spesa previsti per le attivita' infrastrutturali del Ministero della difesa ed e' basata sulle risorse finanziarie prevedibili, incluse quelle derivanti dal trasferimento della proprieta' di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 5-ter, della legge.
2. Lo schema di programma e' redatto, entro il 30 settembre di ogni anno, anche mediante l'aggiornamento di quello precedente sulla base di un ordine prioritario delle esigenze di natura logistica e operativa, delle indicazioni tecniche e degli adeguamenti normativi segnalati da Geniodife.
3. Per ogni intervento inserito nel programma, di importo superiore a 100.000 euro, e' redatto uno studio di fattibilita' in cui sono definite:
a) la localizzazione e l'esigenza;
b) la motivazione dell'esigenza militare e la priorita';
c) la valutazione sulla fattibilita' tecnica, tenendo conto anche dell'impatto ambientale e delle azioni e soluzioni atte a superare eventuali limitazioni;
d) la stima sommaria dei tempi di realizzazione e del costo complessivo;
e) l'eventuale identificazione dei beni immobili da cedere in proprieta', in sostituzione totale o parziale del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, della legge;
f) l'eventuale necessita' di realizzazione in lotti e di finanziamento pluriennale.
4. Gli interventi sono inseriti nell'elenco annuale, solo previa approvazione:
a) di uno studio di fattibilita', per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
b) della progettazione preliminare, per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.
5. L'elenco annuale degli interventi di cui all'articolo 3, diventa esecutivo con l'approvazione di Geniodife, entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio.
6. In conformita' all'articolo 14, comma 5, della legge, possono essere inseriti, nell'elenco annuale gia' approvato, interventi imposti da eventi imprevedibili, anche di natura operativa. Il finanziamento degli interventi deve essere, innanzi tutto, assicurato con risorse rese disponibili per ribassi d'asta o economie.



Note all'art. 25:
- Il testo del comma 5-ter dell'art. 19 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme
di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il
bando di gara puo' prevedere il trasferimento
all'appaltatore della proprieta' di beni immobili
appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14 in quanto non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico; fermo
restando che detto trasferimento avviene non appena
approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando
di gara puo' prevedere un momento antecedente per
l'immissione nel possesso dell'immobile.».
- Il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale devono rispettare
le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.».



 
Art. 26.
Pubblicita' del programma

1. Gli enti programmatori, di concerto con Geniodife, inviano, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge, all'Osservatorio dei lavori pubblici i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 9, comma 1.
2. I programmi sono trasmessi anche al CIPE entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di importo pari o superiori al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, contenuti nei programmi, sono altresi' rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.



Note all'art. 26:
- Il testo del comma 11 dell'art. 14 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli
elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici
che ne da' pubblicita', a eccezione di quelli provenienti
dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli
predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,
per la verifica della loro compatibilita' con i documenti
programmatori vigenti.».
Nota all art. 28:

- Il testo dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e' il seguente:
«Art. 31-bis (Norme acceleratorie in materia di
contenzioso). - 1. Per i lavori pubblici affidati dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in
materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera possa variare in misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
promuove la costituzione di apposita commissione perche'
formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e,
ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta
giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette
riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito
alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni,
l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale
termine e' in facolta' dell'appaltatore avvalersi del
disposto dell'art. 32. La procedura per la definizione
dell'accordo bonario puo' essere reiterata per una sola
volta. La costituzione della commissione e' altresi'
promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall'importo economico delle riserve
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui
all'art. 28. Nell'occasione la proposta motivata della
commissione e' formulata entro novanta giorni dal predetto
ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 e' formata da
tre componenti in possesso di specifica idoneita',
designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del
procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o
concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai
componenti gia' designati contestualmente all'accettazione
congiunta del relativo incarico. In caso di mancato
accordo, alla nomina del terzo componente provvede su
istanza della parte piu' diligente, per le opere di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente
del tribunale del luogo dove e' stato stipulato il
contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione
del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni
dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi
provvede a formulare direttamente la proposta motivata di
accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli
oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari
sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli
interventi.
1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalita' di
cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha
natura transattiva. Le parti hanno facolta' di conferire
alla commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse,
l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si
applicano ai lavori per i quali l'individuazione del
soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di
entrata in vigore della presente disposizione; per gli
appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la
costituzione della commissione e' facoltativa ed il
responsabile del procedimento puo' essere componente della
commissione stessa.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di
affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata
pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21,
ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono
essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data
dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto
controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai
quali sia stata presentata domanda di provvedimento
d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione
resistente possono chiedere che la questione venga decisa
nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la
discussione della causa che deve avere luogo entro novanta
giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia
proposta all'udienza gia' fissata per la discussione del
provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa
per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver
luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al
deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni
prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni
in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle controversie relative ai lavori appaltati o
concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.».



 
Art. 27.
Progetti esentati dall'obbligo della pubblicita'

1. Sono esentati dall'obbligo della pubblicita' gli interventi secretati ai sensi dell'articolo 122 e quelli compresi nelle fattispecie di cui agli articoli 4, 5 e 6.
 
Art. 28.
Accantonamento per accordi bonari e contenziosi

1. Nel bilancio e' inserita un'aliquota, pari almeno al tre percento della spesa prevista per l'attuazione degli interventi programmati, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione di accordi bonari ai sensi dell'articolo 31-bis, della legge e dalla risoluzione dei contenziosi nei quali l'Amministrazione risulti soccombente.
2. Ove tale accantonamento risulti insufficiente, puo' essere integrato con le economie derivanti dai ribassi d'asta. Ove, viceversa, risulti superiore alle effettive esigenze, puo' essere impiegato per il soddisfacimento di altri interventi prioritari.
3. Per i lavori finanziati con risorse a destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta puo' essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
Sezione seconda

Lavori con finanziamento sui fondi comuni della NATO
 
Art. 29.
Disposizioni preliminari

1. La programmazione degli interventi e' attuata dagli organismi della NATO in coordinamento con gli enti del Ministero della difesa preposti ai rapporti con la NATO.
 
Art. 30.
Proposta militare di programma

1. Le proposte di inserimento nella programmazione sono effettuate normalmente dal Comando supremo della NATO competente nel caso di interventi di interesse pluriregionale.
2. Nel caso di interventi di interesse locale, la proposta e' effettuata dai Comandi regionali competenti al Comando supremo della NATO in Europa.
 
Art. 31.
Schede di progetto

1. La definizione di massima degli interventi da proporre per la programmazione e' curata dagli organi tecnici centrali di Forza armata, in coordinamento con i Comandi della NATO competenti per territorio, che provvedono alla redazione di schede di progetto in cui sono compresi i richiami alle motivazioni operative dell'intervento, delle modalita' di intervento, dei costi e della loro ripartizione nel tempo.
 
Art. 32.
Approvazione dei progetti

1. I programmi, suddivisi in blocchi di interventi, sono approvati dal Consiglio atlantico con il preventivo parere del Comitato militare per l'aspetto operativo e del Senior resource board per gli aspetti politici, tecnici e finanziari.
 
Art. 33.
Adempimenti di competenza nazionale

1. Dopo l'approvazione del programma, Geniodife attiva le azioni per garantire la disponibilita' delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, comprese quelle da sottoporre ad eventuali espropri. Per l'espletamento di tali azioni Geniodife si avvale degli organi del Genio.
 
Art. 34.
Fondi per la progettazione

1. Ove per la progettazione degli interventi, inseriti in programma, si ricorra a professionisti esterni all'Amministrazione, i fondi necessari per l'esigenza sono richiesti da Geniodife al Comitato infrastrutture che sovrintende alla gestione del programma infrastrutturale della NATO.
 
Art. 35.
Fondi per accordi bonari

1. I fondi necessari per gli accordi bonari sono chiesti da Geniodife con le stesse procedure di cui all'articolo 34.
Sezione terza

Lavori sul territorio nazionale finanziati da utenti alleati
 
Art. 36.
Disposizioni preliminari

1. La programmazione degli interventi e' attuata nell'ambito di apposite commissioni miste, formate da soggetti nazionali e del paese alleato, previste dai memorandum d'intesa con il paese alleato, in coordinamento con gli Stati maggiori interessati e con Geniodife.
 
Art. 37.
Proposte di programma

1. Le proposte di programma sono avanzate dal paese alleato con schede di progetto contenenti gli elementi essenziali dell'intervento, nell'ambito della commissione mista prevista nei memorandum d'intesa bilaterali.
 
Art. 38.
Approvazione del programma

1. Le proposte sono valutate dalla componente italiana della commissione mista di cui all'articolo 37, in coordinamento con gli Stati maggiori competenti.
Sezione quarta

Progetti realizzati fuori dal territorio nazionale
 
Art. 39.
Disposizioni preliminari

1. I progetti sono previsti nelle norme che autorizzano l'intervento delle Forze armate fuori dal territorio nazionale.
 
Art. 40.
Lavori a sostegno di rapido dispiegamento

1. In funzione dell'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 39, possono essere disposti direttamente dal comandante delle forze dispiegate, sulla base dei fondi accreditati al comando.
 
Art. 41.
Lavori a sostegno della continuazione delle missioni

1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi tali da far ritenere conveniente la realizzazione di strutture permanenti o semipermanenti, il comandante delle forze propone la loro realizzazione.
2. Geniodife coordina le azioni realizzative, nonche' richiede il finanziamento della NATO o plurinazionale in caso di destinazione del finanziamento sui fondi comuni della NATO.
 
Art. 42.
Lavori per opere a sostegno di missioni umanitarie

1. I comandanti delle forze dispiegate formulano le proposte di realizzazione degli interventi ritenuti necessari per il soddisfacimento a medio o lungo termine delle esigenze.
2. L'approvazione delle proposte compete allo Stato maggiore della difesa, acquisito il parere di Geniodife per gli aspetti tecnici e amministrativi.
3. Per la soluzione delle esigenze da fronteggiare, con urgenza ed immediatezza, si procede ai sensi degli articoli 40 e 41.
 
Art. 43.
Opere speciali per la difesa ambientale

1. Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguenti al degrado provocato da missioni militari, si applicano le norme del regolamento.
2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino ambientale conseguenti ad accordi internazionali, si applicano le norme del regolamento, ove non in contrasto con la normativa internazionale.
 
Art. 44.
Disposizioni preliminari

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualita' tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione e' informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilita', durabilita' dei materiali e dei componenti, sostituibilita' degli elementi, compatibilita' dei materiali ed agevole controllabilita' delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto e' redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento per la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuita'.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si rendano necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita' di realizzazione dell'opera o del lavoro.
4. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificita' e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilita' con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
5. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attivita' di cantiere ed a tal fine comprendono:
a) uno studio della viabilita' di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che sia limitata l'interferenza con il traffico locale e non vi sia pericolo per le persone e l'ambiente;
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione del tipo e della quantita' di materiali da prelevare, le esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
6. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilita', l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
7. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a salvaguardare, nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli addetti ai lavori e gli utenti dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.
8. Tutti gli elaborati sono sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi, nonche' dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
9. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi e' svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'analisi del valore. In tale caso le relazioni illustrano i risultati delle analisi.
10. Qualora siano possibili piu' soluzioni progettuali, la scelta e' effettuata mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorita' tra le soluzioni progettuali possibili.
11. Il responsabile del procedimento in fase di progettazione cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione al quale sono allegati gli atti necessari alla redazione del progetto. Il documento preliminare integra, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entita' e alla tipologia dell'intervento da realizzare, i contenuti dello studio di fattibilita'.
12. In particolare il documento preliminare indica:
a) le regole e le norme tecniche da rispettare con specifico riferimento agli standard e alle direttive generali emanate;
b) i requisiti tecnici che l'intervento deve rispettare, in riferimento anche alle misure da attuare per il contenimento dei consumi energetici;
c) le fasi di progettazione da sviluppare e le loro sequenze logiche, nonche' i relativi tempi di svolgimento;
d) i livelli di progettazione, gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
e) il sistema di realizzazione da impiegare.



Nota all'art. 44:
- Il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.».



 
Art. 45.
Norme tecniche

1. I progetti sono predisposti in conformita' alle regole e alle norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia nel momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e alle omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purche' accompagnata dalla espressione «o equivalente», allorche' non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
 
Art. 46.
Quadri economici

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione dell'Amministrazione per:
1) imprevisti;
2) rilievi, accertamenti e indagini;
3) allacciamenti ai pubblici servizi;
4) acquisizione aree o immobili;
5) accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della legge;
6) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, nonche' al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita', assicurazione dei dipendenti;
7) spese per attivita' di consulenza o di supporto;
8) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
9) spese per la pubblicita';
10) spese per gli accertamenti di laboratorio, e per le verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per il collaudo tecnico amministrativo, per il collaudo statico e per altri eventuali collaudi specialistici;
11) eventuali lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte.
2. L'importo dei lavori a misura e a corpo e' suddiviso rispettivamente in importi per l'esecuzione delle lavorazioni e per l'attuazione dei piani di sicurezza.
Sezione seconda

Progetto preliminare



Nota all'art. 46:
- Il testo del comma 4 dell'art. 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede
di prima applicazione della presente legge, il decreto e'
emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.».



 
Art. 47.
Documenti componenti il progetto preliminare

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche piu' significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed e' composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento per la progettazione, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilita' ambientale;
d) indagini tecniche preliminari;
e) planimetria e schemi grafici;
f) estimativo sommario della spesa;
g) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) e' redatto un capitolato speciale delle prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, e', altresi', predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati:
a) l'eventuale prezzo massimo che l'Amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario e' tenuto a corrispondere per la costruzione o il trasferimento dei diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere all'Amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
e) la durata massima della concessione;
f) il livello minimo della qualita' di gestione del servizio, nonche' delle relative modalita';
g) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.
 
Art. 48. Relazione illustrativa con giustificazione dell'esigenza militare del
progetto

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entita' dell'intervento, contiene:
a) la descrizione dell'intervento da realizzare in ordine alla giustificazione dell'esigenza militare dell'opera;
b) l'illustrazione dei motivi della soluzione prescelta, sotto il profilo della localizzazione e della funzione, nonche' delle problematiche connesse alla prefattibilita' ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalita' dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
c) l'esposizione della fattibilita' dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilita' ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di vincoli di qualsiasi altra natura che gravino sulle aree o sugli immobili interessati;
d) l'accertamento in ordine alla disponibilita' delle aree o di immobili da utilizzare, alle relative modalita' di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
e) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attivita' di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
f) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilita', l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;
g) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformita' a quanto disposto dall'articolo 44, commi 11 e 12, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione.
2. La relazione da' chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali, e di interrelazione dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa.
 
Art. 49.
Applicazione di criteri progettuali e di standard costruttivi

1. I progetti sono redatti in aderenza a criteri standard di progettazione, ove esistenti o, a criteri basati sul rapporto ottimale costo efficacia.
2. Geniodife previa analisi congiunta dell'esigenza militare con gli Stati maggiori, emana i criteri progettuali e gli standard costruttivi afferenti alle categorie di opere elencate nell'articolo 2.
 
Art. 50.
Applicazione di standard NATO

1. I progetti della NATO devono essere redatti in piena aderenza ai criteri di progettazione ed agli standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalla NATO e precisati negli accordi di standardizzazione. Ove tali criteri siano mancanti, il progetto e' ispirato al minimo essenziale per soddisfare l'esigenza militare oltre il quale non potrebbe ottenere il finanziamento comune della NATO.
 
Art. 51.
Relazione tecnica

1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento.
 
Art. 52.
Studio di prefattibilita' ambientale

1. Lo studio di prefattibilita' ambientale, in relazione alla tipologia, categoria e all'entita' dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualita' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilita' dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, dei motivi della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta, nonche' delle possibili alternative di localizzazione e di tipologie;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonche' l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilita' ambientale contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali sia necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie, lo studio di prefattibilita' ambientale deve consentire la verifica che gli interventi non determinino impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare gli impatti.



Nota all'art. 52:
- Il testo dell'art. 17, comma 3 del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge
21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
di interesse nazionale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, e' il seguente:
«Art. 17 (Campo di applicazione). - 1.-2. (Omissis).
3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa
nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in
seguito a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione
sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri
interessati, nel rispetto delle norme vigenti che
garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e
sulla eventuale deroga.».



 
Art. 53.
Schemi grafici del progetto preliminare

1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria ed alla tipologia dell'intervento, tenuto conto della necessita' di includere le misure e gli interventi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), sono costituiti:
a) per le opere ed i lavori puntuali:
1) dallo stralcio del piano regolatore del sedime interessato, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
3) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per le opere ed i lavori a rete:
1) dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema viario esistente e all'ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1:25.000. Ove siano necessarie piu' corografie, e' redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:100.000;
2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se siano necessarie piu' planimetrie, e' redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
3) dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:2.000/200, dalle sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100, nonche' da uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
4) dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;
5) dalle tabelle contenenti tutte le quantita' caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.
2. Il progetto preliminare specifica sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste negli articoli 61, 69 e 70. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 14, comma 7, della legge.



Nota all'art. 53:
- Il testo dell'art. 14, comma 7 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1-.6.
(Omissis).
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.».



 
Art. 54.
Estimativo sommario della spesa

1. Il computo sommario della spesa e' effettuato:
a) per le opere o i lavori, applicando alle quantita' caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In mancanza di costi standardizzati, il computo e' effettuato applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
b) per le ulteriori somme a disposizione dell'Amministrazione, con valutazioni di massima, effettuate in sede di accertamenti preliminari, a cura del responsabile del procedimento per la progettazione.
 
Art. 55.
Capitolato prestazionale

1. Il capitolato speciale delle prestazioni contiene:
a) l'indicazione delle necessita' funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere presenti nell'intervento affinche' risponda alle esigenze dell'Amministrazione e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento e' suddivisibile; con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economica piu' vantaggiosa.
 
Art. 56.
Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo e' redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato.
2. Esso comprende:
a) la relazione descrittiva;
b) le relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c) le relazioni tecniche specialistiche;
d) i rilievi plano-altimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) gli elaborati grafici;
f) lo studio di fattibilita' ambientale o lo studio di impatto ambientale;
g) i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) il computo metrico estimativo;
l) il quadro economico;
m) il documento in ordine alla disponibilita' delle aree.
3. Il progetto definitivo quando e' posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 63, e' corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le modalita' indicate all'articolo 74. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e i tempi della progettazione esecutiva, nonche' le modalita' di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi, nonche' i calcoli preliminari, sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non vi siano apprezzabili differenze tecniche e di costo.



Nota all'art. 56:
- Il testo dell'art. 19, comma 1 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici). - 1. I contratti di appalto di lavori pubblici
di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16,
comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
euro;
2) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per piu' del 60 per
cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a
10 milioni di euro.».



 
Art. 57.
Relazione descrittiva del progetto definitivo

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita' dell'intervento, nonche' il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonche' i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita' e l'economia di gestione;
b) illustra tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione, attraverso lo studio di fattibilita' ambientale, di cui all'articolo 60, ove previsto, nonche' attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneita' delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare eventuali variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g) descrive le eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
h) riporta il tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo, eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare.
3. La relazione e' corredata da quanto previsto all'articolo 67, comma 3, quando il progetto definitivo e' posto a base di gara e riguarda interventi complessi. Si definiscono interventi complessi le opere e gli impianti di speciale complessita', o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessita', secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4, e nell'articolo 28, comma 7, della legge. In particolare sono interventi complessi le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
a) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
b) processi produttivi innovativi o di alta precisazione dimensionale e qualitativa;
c) esecuzione in luoghi che presentano difficolta' logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
d) complessita' di funzionamento d'uso o necessita' di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita';
e) esecuzione in ambienti aggressivi;
f) necessita' di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali.
4. Costituisce progetto integrale di un intervento, il progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettoniche, strutturali e impiantistiche.



Note all'art. 57:
- Per il testo dell'art. 17, comma 4 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 18.
- Il testo dell'art. 17, comma 13 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 1.-12.
(Omissis).
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria la opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in
materia di progettazione o del concorso di idee. A tali
concorsi si applicano le disposizioni in materia di
pubblicita' previste dai commi 10 e 12.».
- Il testo dell'art. 20, comma 4 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«Art. 20 (Procedure di scelta del contraente). - 1.-3.
(Omissis).
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso
e' consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici per i lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente
tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di
competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara e' effettuato
sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell'art. 16, nonche' di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.».
- Il testo dell'art. 28, comma 7 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1.-6. (Omissis).
7. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei
seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'art. 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.».



 
Art. 58. Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto
definitivo

1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonche' il conseguente livello di pericolosita' geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenza il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. La relazione idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi indicano le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti adottati nella elaborazione per dedurre le grandezze d'interesse.
 
Art. 59.
Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, compreso l'utilizzo di strutture prefabbricate, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
 
Art. 60.
Studio di fattibilita' ambientale o studio di impatto ambientale

1. Lo studio di fattibilita' ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualita' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attivita' e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.
2. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, e' redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed e' predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonche' dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso, anche con riferimento alle cave ed alle discariche. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni in materia ambientale.
 
Art. 61.
Elaborati grafici del progetto definitivo

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli gia' predisposti con il medesimo progetto:
a) dallo stralcio del piano regolatore generale del sedime con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
b) dalla planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
c) dalla planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o piu' sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; e' altresi' integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
d) dalle piante dei vari livelli, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
e) da almeno due sezioni, trasversale e longitudinale in scala non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni e' altresi' indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
f) da tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio e' adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
g) dagli elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
h) dagli schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
i) dalle planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
3. Le prescrizioni di cui al comma 2, si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli gia' predisposti con il progetto preliminare, anche:
a) dallo stralcio del piano regolatore generale del sedime con l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Ove siano necessari piu' stralci e' redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:10.000;
b) dalla planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree interessate dall'intervento, con equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento e delle parti complementari. Ove siano necessarie piu' planimetrie e' redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
c) dai profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
d) dalle piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 44, comma 7.
 
Art. 62.
Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti

1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresi', la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
 
Art. 63. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del
progetto definitivo

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e dei componenti previsti nel progetto.
 
Art. 64.
Documentazione in ordine alla disponibilita' delle aree

1. Ove per l'esecuzione delle opere sia necessario procedere ad esproprio, il responsabile del procedimento acquisisce dagli organi tecnici del Ministero della difesa preposti all'esproprio la documentazione attestante l'avvenuto completamento del procedimento di acquisizione delle nuove aree.
2. Ove l'esecuzione delle opere interferisca con servizi interni o esterni all'Amministrazione il responsabile del procedimento deve accertare che siano gia' definiti tutti gli aspetti tecnici ed economici connessi con tali interferenze.
3. Ove l'esecuzione delle opere necessiti di asservimenti o di occupazioni temporanee, e' predisposto il piano delle particelle interessate e stimato l'onere per le occupazioni temporanee. Di tale onere si tiene conto nel capitolato d'appalto qualora le spese per le occupazioni siano previste a carico della ditta appaltatrice.
 
Art. 65.
Estimativo definitivo

1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari dell'Amministrazione o dai listini correnti nell'area interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
a) applicando alle quantita' di materiali, alla mano d'opera, ai noli ed ai trasporti, necessari per la realizzazione, delle quantita' unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dai listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo all'importo cosi' determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali, inclusi gli oneri di progettazione esecutiva, nel caso di appalto di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per l'utile dell'appaltatore.
3. Il computo metrico estimativo comprende una somma da accantonare per eventuali imprevisti da prevedere nel contratto d'appalto.
4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento puo' essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; ove la progettazione sia affidata a progettisti esterni, i programmi sono preventivamente accettati dall'Amministrazione.
5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni confluisce nel quadro economico, redatto secondo lo schema di cui all'articolo 46.



Nota all'art. 65:
- Per il testo dell'art. 19, comma 1 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 56.



 
Art. 66.
Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi il dimensionamento e il calcolo dei manufatti prefabbricati prodotti in serie, le specifiche condizioni di posa in opera di macchine ed impianti, compreso l'ingresso e l'uscita ed il collegamento delle canalizzazioni e condutture, la predisposizione degli alloggiamenti e dei fori nelle strutture e nelle pareti, i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali, nonche' la definizione di tutti quegli elementi costruttivi che condizionano la scelta, da parte dell'appaltatore, delle ditte fornitrici.
2. Il progetto esecutivo e' composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
 
Art. 67.
Relazione generale del progetto esecutivo

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalita' di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita' di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riguardanti interventi complessi e' corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attivita' costruttive suddivise in livelli gerarchici dal piu' generale oggetto del progetto fino alle piu' elementari attivita' gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilita', dei costi e dei tempi;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
 
Art. 68.
Relazioni specialistiche

1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessita', per i quali siano necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e ad ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
 
Art. 69.
Elaborati grafici del progetto esecutivo

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti piu' idonei, sono costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita' esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultino necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti, in sede di approvazione dei progetti preliminari, di quelli definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 44, comma 7;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
 
Art. 70.
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita' di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio e alla destinazione specifica dell'intervento. Devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita' dell'impianto stesso, nonche' devono consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e' effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalita' di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita'.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonche' i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualita' e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita' di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
 
Art. 71.
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

1. Il piano di manutenzione e' il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attivita' di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita', le caratteristiche di qualita', l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti piu' importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalita' di fruizione del bene, nonche' tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu' possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita' di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti piu' importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita' tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione, nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validita', con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
9. Per i progetti relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di euro e' fatto salvo il potere di deroga da parte del responsabile del procedimento per la fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, sulla necessita' del piano di manutenzione o sulle prescrizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.



Nota all'art. 71:
- Si riporta il comma 2 dell'art. 16 della legge 11
febbraio 1994, n. 109:
«2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.».



 
Art. 72.
Piani di sicurezza e di coordinamento

1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo, o definitivo nel caso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge, che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attivita' lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di piu' soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.



Nota all'art. 72:
- Per il testo dell'art. 19, comma 1 della legge n.
109/1994, si veda in note all'art. 56.



 
Art. 73.
Cronoprogramma

1. Il progetto esecutivo e' corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, il cronoprogramma e' presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
 
Art. 74.
Elenco dei prezzi di estimativo

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 65, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalita'.
 
Art. 75.
Estimativo esecutivo e quadro economico

1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 74.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 74.
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 46, confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori comprensivi delle opere di cui all'articolo 44, comma 5;
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 46.
 
Art. 76.
Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

1. Il progetto di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell'appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalita' e termini di collaudo;
i) modalita' di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto e' allegato il capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato C.S.A., che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
3. Il C.S.A. e' diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalita' di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita' di prove, nonche', ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonche' le modalita' di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi il capitolato contiene, altresi', l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualita' di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita' di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tale fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune.
5. Appartengono alla classe:
a) critica le strutture o loro parti, nonche' gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
b) importante le strutture o loro parti, nonche' gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarita' delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilita' o di rilevante costo;
c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.
6. La classe di importanza e' tenuta in considerazione:
a) nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;
b) nella identificazione e rintracciabilita' dei materiali;
c) nella valutazione delle non conformita'.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo e' previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi' definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
8. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a misura, il C.S.A. precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.
9. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo periodo, della legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni e' desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalita' di cui ai commi 7 e 8.
10. Per i lavori il cui corrispettivo e' in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita'. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
11. Il C.S.A. prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 73, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonche' l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta' prescrivere, in sede di C.S.A., eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.



Nota all'art. 76:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 25 della citata legge
n. 109/1994:
«3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.».



 
Art. 77.
Verifica del progetto preliminare

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento per la fase di progettazione ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entita' e all'importanza dell'intervento.
2. La verifica e' finalizzata ad accertare la qualita' concettuale, l'efficacia della soluzione proposta a fronte del requisito militare che deve soddisfare. La soluzione proposta deve, altresi', rispettare il quadro normativo e legislativo che regola la sicurezza e la difesa dell'ambiente.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacita' di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacita' di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.



Nota all'art. 77:
- Il testo dell'art. 16, comma 6 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«Art. l6 (Attivita' di progettazione). - 1.-5.
(Omissis).
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento di cui all'art. 3, con
riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di
intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di
verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.».



 
Art. 78.
Validazione del progetto

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione procede a verificare la conformita' del progetto esecutivo alla normativa vigente. In caso di appalto integrato la verifica ha per oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilita';
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilita' tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area d'intervento e la congruenza dei loro risultati con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnicoeconomici, previsti dal regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneita' dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
h) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
i) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilita' del progetto;
l) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonche' la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalita'.
 
Art. 79.
Modalita' delle verifiche e della validazione

1. Per le verifiche tecniche di cui agli articoli 77 e 78, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione provvede:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, tramite organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, direttamente o con il supporto di collaboratori tecnici interni od esterni all'Amministrazione.
2. Gli organismi di cui al comma 1, lettera a), e i collaboratori esterni di cui al comma 1, lettera b):
a) non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attivita';
b) devono essere muniti di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' affidata.
3. Gli incarichi di verifica tecnica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia, anche con procedura in economia, previa adeguata pubblicita'. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 sono a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
 
Art. 80.
Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono approvati da Geniodife, previo parere tecnico operativo, sui progetti preliminari, da parte dell'organo tecnico di Forza armata.
2. I progetti dei lavori di cui all'articolo 7, sono approvati dagli organi tecnici centrali di Forza armata.
Sezione sesta

Lavori realizzati su territorio nazionale finanziati da Paesi alleati
 
Art. 81.
Disposizioni preliminari

1. I progetti dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, sono a totale carico e spese dei Paesi alleati.
 
Art. 82.
Documentazione progettuale

1. I progetti dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, sono redatti in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento.
 
Art. 83.
Approvazione dei progetti

1. I progetti di cui all'articolo 82 sono approvati da Geniodife prima dell'avvio delle procedure di appalto.
 
Art. 84.
Disposizioni preliminari

1. I progetti sono redatti da Geniodife, di norma, tramite gli organi del Genio, in relazione a requisiti di urgenza connessi alle missioni da svolgere.
 
Art. 85.
Documentazione progettuale per lavori particolarmente urgenti

1. Per interventi di somma urgenza, a supporto di un immediato dispiegamento, provvede direttamente il comando della forza dispiegata mediante fondi appositamente accreditati.
2. Degli interventi di cui al comma 1, e' data immediata comunicazione a Geniodife e agli organi tecnici centrali di Forza armata, cui vanno altresi' trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.
 
Art. 86.
Documentazione progettuale per lavori a supporto della missione

1. I lavori o le opere a supporto di missioni fuori dal territorio nazionale, finanziati da specifici disposti legislativi, sono realizzati in deroga alla legge ed alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.
2. In relazione al grado di imprevedibilita', urgenza ed emergenza, nonche' al contesto ambientale in cui e' svolta la missione, Geniodife individua il livello di definizione della documentazione progettuale e l'attivita' ammininistrativa piu' rispondente ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge.



Nota all'art. 86:
- Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e' il seguente:
«Art. 1 (Principi generali).- 1. In attuazione
dell'art. 97 della Costituzione l'attivita' amministrativa
in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la
qualita' ed uniformarsi a criteri di efficienza e di
efficacia, secondo procedure improntate a tempestivita',
trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto
comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.».



 
Art. 87.
Ambito di applicazione

1. I progetti sono redatti, di norma, da ufficiali, marescialli e funzionari civili dei ruoli tecnici, dotati della capacita' tecnico-professionale di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della legge, sono affidati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis), della legge i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo, nonche' le attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalita' previste dalle disposizioni del presente titolo.
3. L'ordine di redazione dei progetti e di affidamento di cui al comma 2, e' sempre riservato a Geniodife o, per i progetti di cui all'articolo 7, agli organi tecnici centrali di Forza armata. Nei casi di urgenza gli organi del Genio, territoriali e periferici, possono procedere direttamente alla redazione dei progetti, informando tempestivamente Geniodife e l'organo tecnico centrale di Forza armata.
4. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.
Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali speciali le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
b) prestazioni accessorie le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.
6. Le norme dell'articolo si applicano anche ai servizi attinenti alle attivita' tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di progetti della NATO e internazionali, nelle varie fasi di pianificazione, progettazione, esecuzione, collaudo ed accettazione finale congiunta, nonche' agli studi dei modelli di nuove installazioni per progetti anche nazionali e ausili alla direzione dei lavori.



Note all'art. 87:
- Per il testo dell'art. 17, comma 4 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 18.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie). - 1. Le
prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attivita' del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti di cui al comma
6, lettera a);
f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto
compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di societa' di
professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge;
ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
12.».



 
Art. 88.
Limiti alla partecipazione alle gare

1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 87, in piu' di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una societa' di professionisti o una societa' di ingegneria delle quali il professionista e' amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura e' articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 18, comma 2-ter, della legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g), devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.



Note all'art. 88:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1 della legge n.
109/1994, si veda in nota all'art. 87.
- Si riporta il comma 8 dell'art. 17 della legge n.
109/1994:
«8. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge
n. 109/1994:
«Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1.
Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo
posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata ed assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale
effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e'
stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla
complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione
tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non
sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto
dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto
23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con
proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
alla redazione di un atto di pianificazione comunque
denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri
previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato,
le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di
cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico
alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano
per i propri bilanci le regioni e le province autonome,
qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego.
2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste
dalla presente legge».



 
Art. 89.
Esclusione dalle gare

1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.



Nota all'art. 89:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE
in materia di appalti di pubblici servizi), pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del
6 maggio 1995, e' il seguente:
«Art. 12 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). -
1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia,
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
modifiche, e indipendentemente da quanto previsto dall'art.
3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e dall'art. 68 del relativo regolamento di
esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i
concorrenti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti,
o a carico dei quali e' in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in
stato di sospensione dell'attivita' commerciale;
b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di
condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che
incide sulla loro moralita' professionale o per delitti
finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attivita'
professionale hanno commesso un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione
aggiudicatrice;
d) che non sono in regola con gli obblighi relativi
al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
f) che si sono resi gravemente colpevoli di false
dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere
richieste ai sensi del presente articolo o degli
articoli da 13 a 17..
2. A dimostrazione che il concorrente non si trova in
una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e)
del comma 1 e' sufficiente la produzione di un certificato
rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato
in cui e' stabilito, o anche di una dichiarazione
rilasciata, con le forme e nei limiti di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di
servizi interessato, che attesti sotto la propria
responsabilita' di non trovarsi in una delle predette
situazioni.
3. Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente
e' stabilito non contempla il rilascio di uno o piu'
certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti
non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere
sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa
e' ivi prevista, e' sufficiente una dichiarazione solenne
che, ai pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad
un'autorita' giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad
un organismo professionale qualificato, autorizzati a
riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che
ne attesti l'autenticita'.
4. Il Ministero della giustizia e le altre
amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e
organi competenti al rilascio dei certificati o altre
attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalita' le
amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali
successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al
loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi
alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
5. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione
dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate
a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta,
non possono essere escluse dalle gare sulla base di
disposizioni nazionali che non consentono l'esecuzione di
tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, ad esse
puo' essere richiesto di indicare, nell'offerta o nella
domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni
professionali delle persone che effettuano la prestazione
del servizio stesso.».



 
Art. 90.
Requisiti delle societa' di ingegneria

1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le societa' di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della societa' e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attivita' prevalente svolta dalla societa', abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni, nonche' iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del Paese dell'Unione europea ai quali appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la societa' delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilita' civile del direttore tecnico o del delegato con la societa' di ingegneria nei confronti dell'Amministrazione.
2. Il direttore tecnico e' formalmente consultato dall'organo di amministrazione della societa' ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attivita' di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque sin quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3. Le societa' di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonche' di controllo della qualita'. L'organigramma riporta, altresi', l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita'. Se la societa' svolge anche attivita' diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all'articolo 86, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacita' professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonche' ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro trenta giorni all'Autorita'. La verifica delle capacita' economiche finanziarie e tecnico-organizzative della societa' ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attivita' diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorita'.
 
Art. 91.
Requisiti delle societa' professionali

1. Le societa' professionali predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualita'. L'organigramma riporta altresi', l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita'. Le societa' professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 90.
 
Art. 92.
Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi e' composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente dell'Amministrazione.
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis, della legge.



Nota all'art. 92:
- Per il testo dell'art. 18, comma 2-bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109, vedi note all'art. 88.



 
Art. 93.
Penali

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attivita' ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento per la fase di progettazione in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entita' ed alla complessita' dell'intervento, nonche' al suo livello qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attivita' a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu' di tali parti le penali di cui al presente articolo si applicano ai rispettivi importi.
 
Art. 94.
Modalita' di espletamento

1. Il concorso di idee e' espletato con le modalita' del pubblico incanto, esclusivamente da Geniodife, ed e' normalmente preceduto da pubblicita' secondo la disciplina di cui all'articolo 119, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi, e all'articolo 119, comma 3, qualora inferiore.
2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'Amministrazione.
3. Non puo' essere oggetto di pubblicita' alcuna informazione attinente ad ideazioni classificate per la difesa dello Stato o gli interessi strategici della NATO e degli alleati. In tali casi, eventuali concorsi di idee vengono espletati con licitazione privata fra soggetti abilitati alla trattazione di argomenti classificati.
4. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessita' del tema e non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
5. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee e' effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 92, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
6. L'Amministrazione riconosce un congruo premio al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore. L'idea premiata e' acquisita in proprieta' dall'Amministrazione e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, puo' essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura e' ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.



Nota all'art. 94:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note dell'art. 87.



 
Art. 95.
Contenuto del bando

1. Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono, telefax ed e-mail dell'ufficio delegato;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze del Ministero della difesa;
d) eventuali modalita' di rappresentazione delle idee;
e) modalita' di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
i) data di pubblicazione.
 
Art. 96.
Modalita' di espletamento

1. L'espletamento del concorso di progettazione e' preceduto da pubblicita' secondo quanto previsto all'articolo 119, comma 2 qualora l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui e' preordinato il concorso e' pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi, e all'articolo 119, comma 3, qualora inferiore. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non puo' essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso e' di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni. In tali casi eventuali concorsi di progettazione, vengono espletati con licitazione privata fra soggetti abilitati alla trattazione di argomenti classificati.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e' determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento e' stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio l'Amministrazione acquista la proprieta' del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilita' ed il relativo corrispettivo saranno stabiliti nel bando.
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita' puo' procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito ne' assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, e' affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilita' ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.
7. L'Amministrazione, con adeguata motivazione, puo' altresi' procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.
 
Art. 97.
Contenuto del bando

1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall'articolo 95, contiene l'indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 96, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, previsto di partecipanti compreso tra dieci e venti, nel caso di licitazione privata;
e) delle modalita', dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione, nonche' dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del «peso» o del «punteggio» da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali e' scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione dell'intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;
l) delle informazioni circa le modalita' di presentazione dei progetti;
m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione per ritirare la documentazione di cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalita' di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non e' stato disposto il rimborso spese, nonche' l'eventuale facolta' della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree.
 
Art. 98.
Valutazione delle proposte progettuali

1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione e' eseguita sulla base dei criteri e dei metodi stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.
 
Art. 99. Disposizioni generali e modalita' di determinazione del corrispettivo

1. I servizi di cui all'articolo 87 di importo inferiore a 100.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia, con motivazione basata sulla capacita' professionale e di esperienza degli stessi in relazione al progetto da affidare, anche con procedura in economia.
2. I servizi di cui all'articolo 87, il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi, possono essere affidati mediante licitazione privata. Ai servizi di importo pari o superiore alla predetta soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. I servizi connessi ai lavori di cui all'articolo 116, comma 5, e all'articolo 122 possono essere affidati secondo quanto previsto al comma 1.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione e' determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tabelle dei corrispettivi delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 8-ter, della legge.
4. Alla suddetta quota si applicano altresi' l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere e' anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie e' determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa nazionale di recepimento, nonche' quelli previsti dal presente regolamento.
7. Qualora per la presentazione dell'offerta l'Amministrazione richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno della meta'.
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicita' di cui all'articolo 119, comma 3.
10. La progettazione di un intervento non puo' essere artificiosamente divisa in piu' parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio.



Note all'art. 99:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, si
veda in note all'art. 89.
- Il testo dell'art. 12, comma 8-ter della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«Art. 12 (Consorzi stabili). - 1-8-bis. (Omissis).
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base
delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento
ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata per la classifica corrispondente alla somma
di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate gia' possieda tale qualificazione ovvero che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con
qualificazione per classifica VII e almeno due con
classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per
classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e),
e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti
siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate.
Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui
all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione
e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
quella immediatamente superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda
che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto,
ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo
tra le due classifiche.».



 
Art. 100.
Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito

1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax ed e-mail dell'Amministrazione;
b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 87, con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonche' delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
h) il termine non inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della legge;
n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della legge;
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo 87, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con l'applicazione dei criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito;
q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 87 e 88;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonche' le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonche' con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.
4. La lettera di invito e' inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, Geniodife affidera' il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.
5. La lettera di invito deve indicare:
a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all'articolo 101, comma 1, lettera b); tale numero e' compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 101, comma 1, lettera b), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero e' compreso tra venti e quaranta;
c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo 101, comma 3, in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
8. Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b), sono verificate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge, per quanto compatibili.



Note all'art. 100:
- Il testo dell'art. 17, comma 9 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
«Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di
progettazione, direzione lavori e accessorie). - 1.-8.
(Omissis).
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.».
- Il testo dell'art. 30, comma 5 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
«Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). - 1.-4.
(Omissis).
5. Il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dall'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
polizza del progettista o dei progettisti deve coprire,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata per un
massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei
lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per
lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2
milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.».
- Per il testo dell'art. 10, comma 1-quater della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 11.



 
Art. 101.
Modalita' di svolgimento della gara

1. L'offerta e' racchiusa in un plico che contiene:
a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 87 e 88;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita' progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
2) dalla illustrazione delle modalita' con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera c), predisposto secondo gli allegati «A» e «B»;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale da applicarsi:
a) alla percentuale per rimborso spesa;
b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all'articolo 100, comma 1, lettera d);
c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'articolo 100, comma 1, lettera e);
d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) professionalita' desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalita' di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1, lettera b), numeri 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare:
a) per l'elemento a): da 20 a 40;
b) per l'elemento b): da 20 a 40;
c) per l'elemento c): da 10 a 30;
d) per l'elemento d): da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni elemento di valutazione.
5. In una o piu' sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione da' lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica piu' vantaggiosa applicando i criteri e le formule stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.
6. Puo' essere prevista nel bando la procedura di verifica della congruita' dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la compatibilita' del ribasso offerto rispetto alla qualita' delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dell'offerta.
 
Art. 102.
Disposizioni generali

1. I servizi di cui all'articolo 87, sono affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 100, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi.
2. Alle procedure di cui al comma 1, si applicano le norme comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3. In fase di prequalifica, ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico, e' inviata una nota illustrativa contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase e' fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.
4. Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g), della legge, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 103, comma 1, lettere a), b) e d), sono posseduti in misura non inferiore al 60 per cento dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non sono richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.



Nota all'art. 102:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 87.



 
Art. 103.
Requisiti di partecipazione

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 87, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 87, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 87, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unita' stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
3. I concorrenti non devono trovarsi altresi' nelle condizioni previste dagli articoli 88 e 89.
 
Art. 104.
Licitazione privata

1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo 100, comma 1, lettere da a) ad n) e lettera q), nonche' dall'articolo 103, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicita' di cui all'articolo 118, comma 2.
2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, Geniodife determina se ricorrano le condizioni per procedere a nuova gara, modificando le relative condizioni, ovvero proseguire nel procedimento avviato.
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una meta' arrotondata per difetto, sulla base dei criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito e per i restanti tramite sorteggio pubblico.
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.
6. Nei successivi tre giorni e' comunicato formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio riportato.
 
Art. 105.
Lettera di invito

1. La lettera di invito a presentare offerta e' inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando. In caso di procedura d'urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito non puo' superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.
2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in presenza di particolari e motivate necessita', la procedura e' annullata e la documentazione viene restituita ai concorrenti a spese dell'Amministrazione.
3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
 
Art. 106.
Pubblico incanto

1. Quando si ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di gara saranno inseriti gli elementi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all'articolo 103, commi 1 e 3, nonche' gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
 
Art. 107.
Verifiche

1. Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, sono verificate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge per quanto compatibili. Si procede, altresi', alla verifica prevista dall'articolo 101, comma 6.



Nota all'art. 107:
- Per il testo dell'art. 10, comma 1-quater della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 11.



 
Art. 108.
Disposizioni generali

1. I servizi di cui all'articolo 87 connessi a lavori classificati come definiti all'articolo 2, comma 12, ai sensi dell'articolo 33 della legge, sono affidati, nel rispetto di quanto previsto al Capo IV fatte salve le procedure e le forme di pubblicita' dei bandi indicate nell'articolo 122 in rapporto al livello di segretezza attribuito.
2. Geniodife puo' parzializzare gli incarichi da affidare, ai sensi della riduzione del livello di segretezza connesso al singolo incarico; in tal caso l'assuntore di un incarico parziale non puo' concorrere all'affidamento ne', a qualsiasi titolo, all'espletamento di altri incarichi inerenti allo stesso progetto.



Nota all'art. 108:
- Per il testo dell'art. 33 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda in note all'art. 3.



 
Art. 109.
Requisiti di partecipazione

1. I concorrenti all'affidamento dei servizi di cui all'articolo 87, comma 2, nei casi previsti dall'articolo 108, devono dimostrare di possedere, secondo le modalita' indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, valido requisito di sicurezza, rilasciato dall'Autorita' nazionale per la sicurezza, idoneo per livello alla classifica dell'opera da progettare.
 
Art. 110.
Disposizioni preliminari

1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento per la progettazione dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilita' delle aeree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilita' del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti dei lavori del Genio militare e' accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita' di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonche' di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresi' l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilita' della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonche' della disponibilita' di attrezzature adeguate all'entita' e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. L'iter per l'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione d'urgenza deve essere concluso prima della stipula del contratto.
 
Art. 111. Categorie di opere generali e specializzate, strutture, impianti e
opere speciali

1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori appartengono ad una o piu' categorie di opere generali ovvero ad una o piu' categorie di opere specializzate.
2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalita'.
4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 112, comma 3:
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
m) l'armamento ferroviario;
n) gli impianti di potabilizzazione;
o) la bonifica da ordigni bellici;
p) le strutture protette;
q) realizzazione, gestione e manutenzione di oleodotti.
5. Il sistema di realizzazione delle suddette opere ricade nella fattispecie di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge.
6. Le bonifiche di cui alle lettere h) ed o), sono disciplinate da apposite istruzioni tecnico-amministrative emanate, con decreto del Ministro della difesa su proposta di Geniodife.



Nota all'art. 111:
- Per il testo dell'art. 19, comma 1 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 56.
Note all'art. 113
- Il testo dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e' il seguente:
«Art. 13 (Riunione di concorrenti). - 1. La
partecipazione alle procedure di affidamento delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,
comma 1, lettere d) ed e), e' ammessa a condizione che il
mandatario o il capogruppo, nonche' gli altri partecipanti,
siano gia' in possesso dei requisiti di qualificazione,
accertati e attestati ai sensi dell'art. 8, per la quota
percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo
art. 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformita' a
quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei
consorziati di cui al comma 1 determina la loro
responsabilita' solidale nei confronti dell'Amministrazione
nonche' nei confronti delle imprese subappaltanti e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la
responsabilita' e' limitata all'esecuzione dei lavori di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita'
solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i
requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o
capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprese riunite in
associazione ai sensi del comma 1.
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un'associazione temporanea o consorzio di
cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio. I consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere
b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e'
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara.
5. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5-bis. E' vietata l'associazione in partecipazione. E'
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,
comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5
comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita'
del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti
o successivi alle procedure di affidamento relative ai
medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una
o piu' di tali opere superi altresi' in valore il 15 per
cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono
essere affidate in subappalto e sono eseguite
esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i
soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
articolo, associazioni temporanee di tipo verticale,
disciplinate dal regolamento che definisce altresi'
l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le
medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate
nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo'
essere artificiosamente suddiviso in piu' contratti.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si
intende una riunione di concorrenti di cui all'art. 10,
comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi
realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti
alla o alle categorie prevalenti e cosi' definiti nel bando
di gara, assumibili da uno dei mandanti.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose e la sicurezza e la pubblica moralita),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 31 dicembre
1956, e' il seguente:
«Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non
abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza
pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli
articoli seguenti, la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
dimora abituale, o in una o piu' provincie.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo'
essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale.».
- Il testo dell'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di
pericolosita' sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 69 del 23 marzo 1990, e' il seguente:
«Art. 17. - Per l'esecuzione di opere e lavori di
competenza di amministrazioni, enti pubblici e societa' a
prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una
qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati,
fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie
in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche
ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di
aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 18.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento
delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per
garantire omogeneita' di comportamenti delle stazioni
committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di
gara e capitolati speciali, nonche', per le finalita' della
presente legge, disposizioni per la qualificazione dei
soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si
applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e
degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di
lavori pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e
di gestione. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, sono altresi', definite disposizioni per il
controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo
stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad
interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
cessazione entro un termine predeterminato, salvo le
intestazioni a societa' fiduciarie autorizzate ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che
queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla
richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a
comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni
del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo
nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla
cancellazione dall'Albo stesso.».
- Il testo dell'art. 178 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 178 (Riabilitazione). - 1. La riabilitazione
(codice di procedura penale 683) estingue le pene
accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna
(556, comma 3, 573, comma 3, 574, comma 3), salvo che la
legge disponga altrimenti (164, comma 2, n. 1).».
- Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale
e' il seguente:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale (codice penale 163)
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Il testo dell'art. 445, comma 2 del codice di
procedura penale e' il seguente:
«Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su
richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'art. 444, comma
2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del
procedimento (535, 691) ne' l'applicazione di pene
accessorie e di misure di sicurezza (codice penale 215),
fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art.
240, comma 2 codice penale. Salvo quanto previsto dall'art.
653, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del
dibattimento (524), la sentenza non ha efficacia nei
giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni
di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di
condanna (533).
2. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni,
quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni,
quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato
non commette un delitto ovvero una contravvenzione della
stessa indole (codice penale 101). In questo caso si
estingue ogni effetto penale, e se e' stata applicata una
pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione
non e' comunque di ostacolo alla concessione di una
successiva sospensione condizionale della pena.».



 
Art. 112.
Condizione per la partecipazione alle gare

1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici e' richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara e' esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo piu' elevato fra le categorie costituenti l'intervento.
2. Nel bando di gara e' indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonche' tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera e il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2, sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 euro.
 
Art. 113. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente - Cause di esclusione dalle
gare di appalto.

1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 111, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresi' scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.
4. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilita' morale e professionale; il divieto opera se la sentenza e' stata emessa nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che abbiano commesso irregolarita', definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
5. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 4.
6. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 4, e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in cui non e' prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.
 
Art. 114.
Procedure di scelta del contraente

1. L'appalto dei lavori e' affidato mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento per la fase della progettazione.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, l'Amministrazione bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda procedura.
3. L'Amministrazione comunica ai candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare una nuova procedura di affidamento. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, tale decisione sara' comunicata anche all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
4. L'Amministrazione comunica, altresi', ad ogni candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato, che lo richieda nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda i motivi della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della scelta dell'offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa.
 
Art. 115.
Licitazione privata semplificata

1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 euro, gli Enti appaltanti dell'Amministrazione possono procedere, previa autorizzazione di Geniodife, all'affidamento dei lavori anche con licitazione privata semplificata. In tale caso deve essere compilato annualmente l'elenco dei soggetti da invitare sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre. L'elenco e' formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico.
2. La data del sorteggio e' resa pubblica con avviso sul bollettino della regione ove ha sede l'Ente appaltante dell'Amministrazione. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.
3. L'invito a presentare offerte e' inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.
4. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che siano stati invitati tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito.
5. L'elenco dei lavori che si intende affidare con la procedura prevista dal presente articolo e' reso pubblico ai sensi dell'articolo 118, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.
 
Art. 116.
Trattativa privata preceduta da gara informale

1. L'Amministrazione, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualita' di mandataria di raggruppamento ai sensi della legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
3. L'Amministrazione negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.
4. La procedura della gara informale puo' essere adottata anche nei casi in cui essa non e' obbligatoria contemplati dall'articolo 24, comma 1, lettere 0a), a) e c) della legge; in tali casi il numero dei soggetti da invitare non puo' essere inferiore a cinque.
5. Per interventi di particolare valenza tecnica e operativa, decretati dal Ministro della difesa, la trattativa privata e' ammessa, nel rispetto delle norme sulla contabilita' generale dello Stato, anche per lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro.
 
Art. 117.
Termini per le gare

1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di partecipazione non puo' essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse.
2. Geniodife o l'ente delegato all'appalto, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito contiene:
a) l'indirizzo dell'ufficio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, il termine di ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso tale termine non puo' essere inferiore ad ottanta giorni.
4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte sono adeguatamente aumentati.
5. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, sono inviati al richiedente almeno sei giorni prima di detta scadenza.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richiesti almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, devono essere comunicate al richiedente almeno sei giorni prima di detta scadenza.
7. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3, sono adeguatamente aumentati.
8. Quando la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 119, comma 1, e' stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non piu' di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte puo' essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l'appalto concorso.
9. Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori di importo inferiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non puo' essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.
10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, il termine di ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la licitazione privata lo stesso termine non puo' essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non puo' essere inferiore a ottanta giorni.
11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione europea.
 
Art. 118.
Lavori con finanziamento della NATO

1. I lavori con finanziamento della NATO sono appaltati a licitazione privata secondo le procedure indicate nel documento AC/4-D/2261 (Ed. 1996) e successivi aggiornamenti, che prevede la partecipazione all'appalto solo per ditte con sede nei Paesi dell'alleanza.
2. Geniodife provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il bando di gara contenente le informazioni sui lavori da eseguire, secondo le procedure di cui all'articolo 119, ad esclusione della pubblicita' a livello comunitario. Preventivamente Geniodife trasmette informativa in merito all'appalto al Ministero degli affari esteri, per la successiva estensione alle ambasciate dei Paesi dell'alleanza, le quali provvedono per la pubblicazione nei rispettivi Paesi secondo le modalita' in uso negli stessi.
3. Le ditte italiane che intendono partecipare alla licitazione privata ne fanno richiesta a Geniodife, facendo pervenire la domanda, corredata della documentazione comprovante le capacita' tecniche e amministrative richieste nel bando, entro i termini, non inferiori a quarantacinque giorni, indicati nel bando di gara.
4. I nominativi delle ditte dei Paesi alleati interessate alla gara di appalto sono comunicati a Geniodife dalle rispettive rappresentanze diplomatiche in Italia. In alternativa, quando previsto nell'informativa di cui al comma 2, i nominativi sono trasmessi alla delegazione italiana presso il Quartier Generale della NATO dalle rispettive delegazioni presso lo stesso Quartier Generale.
5. I nominativi di cui al comma 4, devono pervenire a Geniodife o alla delegazione italiana presso il Quartier Generale della NATO, nei termini indicati nell'informativa di cui al comma 2.
6. Alla gara di appalto sono invitate:
a) le ditte italiane ritenute idonee a seguito di verifica di rispondenza delle caratteristiche richieste dal bando di gara, effettuata da Geniodife;
b) le ditte non italiane le cui richieste siano pervenute nei tempi di cui al comma 5, ritenute idonee ai sensi del documento di cui al comma 1.
7. Per i lavori per i quali gli organismi della NATO autorizzano l'affidamento con procedure nazionali, si procede con le modalita' previste negli articoli da 110 a 117, con esclusione di quelle che fanno riferimento a procedure comunitarie.
8. Le procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono automaticamente adeguate alle modifiche procedurali adottate dagli organismi della NATO.
 
Art. 119.
Forme di pubblicita'

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti dei lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, g1i avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalita' previste dal comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede l'ente appaltante dell'Amministrazione e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 euro, la pubblicazione puo' essere effettuata soltanto nell'Albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo dell'ente appaltante dell'Amministrazione.
6. E' facolta' dell'ente ricorrere ad ulteriori forme di pubblicita', anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la localita' di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
8. Le stesse modalita' sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f-bis) e f-ter), della legge.
9. Ai fini del presente articolo , per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli piu' diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara e' indicato il nome del responsabile del procedimento per l'affidamento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati C, D, E, F, G.
12. I lavori di cui agli articoli 4 e 5, non sono soggetti a forme di pubblicita' a livello comunitario.



Nota all'art. 119:
- Il testo dell'art. 29 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e' il seguente:
«Art. 29 (Pubblicita). - 1. Il regolamento disciplina
le forme di pubblicita' degli appalti e delle concessioni
sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, IVA esclusa,
prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di
gara, nonche' degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee;
b) per i lavori di importo superiore a un milione di
euro, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicita'
a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di
euro, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicita'
semplificata a livello regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e
negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa
comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi
importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i
termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e
delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni
aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della
stipula del contratto o della concessione, anche nei casi
in cui l'aggiudicazione e' avvenuta mediante trattativa
privata, provvedano, con le modalita' di cui alle lettere
a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione
dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara,
del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione
adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei
tempi di realizzazione dell'opera del nominativo del
direttore dei lavori designato, nonche', entro trenta
giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del
collaudo, dell'importo finale del lavoro;
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori
superi di piu' del 20 per cento l'importo di aggiudicazione
o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta
con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
realizzazione dell'opera fissato all'atto
dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di
pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b)
e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del
maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei
lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli
articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti
devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle
pronunce emesse dall'Osservatorio e, qualora le sentenze o
le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme
di pubblicita', a carico della parte soccombente, con le
stesse modalita' di cui alle lettere b) e c) del presente
comma.
2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere
inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione dell'amministrazione, che e' tenuta ad
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, tramite il responsabile del procedimento
di cui all'art. 80, comma 10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle
disposizioni stesse, dovra' effettuare a proprio carico le
forme di pubblicita' ivi disciplinate, senza alcuna
possibilita' di rivalsa sull'amministrazione.».



 
Art. 120. Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili, concessione di costruzione e gestione di lavori della
Difesa, promotore.

1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori e' costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprieta' di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovra' versare per l'acquisizione del bene, nonche' il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.
2. I concorrenti presenteranno offerta avente ad oggetto alternativamente:
a) il prezzo per l'acquisizione del bene;
b) il prezzo per l'esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene e l'esecuzione dei lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2, l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente puo' presentare piu' offerte.
4. L'Amministrazione dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprieta' dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia piu' conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta relativa alla acquisizione del bene e a quella relativa alla esecuzione dei lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e' determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
7. L'inserimento nel programma triennale di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 828 del codice civile.
8. Per la concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici si applicano gli articoli 84, 85, 86, 87 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
9. Ai fini della presentazione delle proposte e dei requisiti del promotore, di cui all'articolo 37-bis, della legge, si applica l'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.



Note all'art. 120:
- Il testo dell'art. 37-bis della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e' il seguente:
«Art. 37-bis (Promotore). - 1. I soggetti di cui al
comma 2, di seguito denominati «promotori», possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte
relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', inseriti nella programmazione
triennale di cui all'art. 14, comma 2, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui
all'art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente
a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate
entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui
entro tale scadenza non siano state presentate proposte per
il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte
devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e
ambientale, uno studio di fattibilita', un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito
o da societa' di servizi costituite dall'istituto di
credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una
societa' di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge
23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione nonche'
l'indicazione degli elementi di cui all'art. 21, comma 2,
lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta
indicazioni per chiarire ed agevolare le attivita' di
asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare
l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui
all'art. 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto
all'accettazione da parte della amministrazione
aggiudicatrice, non puo' superare il 2,5 per cento del
valore dell'investimento, come desumibile dal piano
economico finanziario. I soggetti pubblici e privati
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici,
nell'ambito della fase di programmazione di cui all'art. 14
della presente legge, proposte d'intervento relative alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina, in
capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e
valutazione. Le amministrazioni possono adottare,
nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento
e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non
determina alcun diritto del proponente al compenso per le
prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi
proposti.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonche' i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1,
lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti
finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di
lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i
settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis),
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione
dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono
presentare studi di fattibilita' o proposte di intervento,
ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale.
2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei
programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando
un avviso indicativo con le modalita' di cui all'art. 80
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione
presso la propria sede per almeno sessanta giorni
consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso avviso, a
decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre
2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito
informatico. L'avviso e' trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi
di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno
facolta' di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
differenti modalita', nel rispetto dei principi di cui
all'art. 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della
proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del
responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti
presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di
integrazione.».
- Il testo degli articoli 84, 85, 86, 87 e 98 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 e' il seguente:
«Art. 84 (Procedura di scelta del concessionario di
lavori pubblici). - 1. L'affidamento della concessione di
lavori pubblici avviene mediante licitazione privata. Il
criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, disciplinato dall'art. 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5,
dell'art. 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di
pubblicita' di cui all'art. 80.».
- Il testo dell'art. 85 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e' il seguente:
«Art. 85 (Bando di gara). - 1. Il bando di gara per
l'affidamento della concessione specifica le modalita' con
le quali i partecipanti alla gara dimostrano la
disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie a
coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla
base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel
progetto preliminare, indica:
a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione
aggiudicatrice intende corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario e'
tenuto a corrispondere per la costituzione o il
trasferimento di diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per
cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi
secondo le modalita' e le condizioni fissate dall'art. 2,
comma 4, della legge;
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei
lavori e per l'avvio della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minino della qualita' di gestione del
servizio, nonche' delle relative modalita';
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle
tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro
adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno
inseriti nel contratto;
l) la facolta' o l'obbligo per il concessionario di
costituire la societa' di progetto prevista dall'art.
37-quinquies della legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere
la facolta' per i concorrenti di inserire nell'offerta la
proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di
gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro e'
possibile variare e a quali condizioni.».
«Art. 86 (Schema di contratto). - 1. Lo schema di
contratto di concessione indica:
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte
del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e
le modalita' di approvazione da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali,
impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo
standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione
aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui
lavori da parte del responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di
ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare
obbligatoriamente a terzi secondo le modalita' e le
condizioni fissate dall'art. 2, comma 4, della legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalita' ed i termini per la manutenzione e
per la gestione dell'opera realizzata, nonche' i poteri di
controllo del concedente sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del concessionario,
nonche' le ipotesi di decadenza della concessione e la
procedura della relativa dichiarazione;
i) le modalita' di corresponsione dell'eventuale
prezzo;
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento
della tariffa che il concessionario potra' riscuotere
dall'utenza per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte
le approvazioni necessarie oltre quelle gia' ottenute in
sede di approvazione del progetto;
n) le modalita' ed i termini di adempimento da parte
del concessionario degli eventuali oneri di concessione,
comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di
natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le
attivita' di progettazione, costruzione e gestione;
p) le modalita', i termini e gli eventuali oneri
relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione
aggiudicatrice al termine della concessione.».
«Art. 87 (Contenuti dell'offerta). - 1. In relazione a
quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente e'
disposto a corrispondere all'amministrazione
aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all'amministrazione
aggiudi-catrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare
all'utenza ed il livello delle qualita' di gestione del
servizio e delle relative modalita';
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di
gara.
2. All'offerta e' inoltre allegato un dettagliato piano
economico finanziario dell'investimento e della connessa
gestione per tutto l'arco temporale prescelto.».
«Art. 98 (Requisiti del concessionario). - 1. I
soggetti che intendono partecipare alle gare per
l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se
eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa,
devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli
articoli 8 e 9 della legge con riferimento ai lavori
direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti
ulteriori requisiti economico- finanziari e
tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attivita' svolte
negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del
bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento
previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo
dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi
affini a quello previsto dall'intervento per un importo
medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento
previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un
servizio affine a quello previsto dall'intervento per un
importo medio pari ad almeno il due per cento
dell'investimento previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere
c) e d) del comma 1 il concessionario puo' incrementare i
requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura
fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio
e il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i
lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso
esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a),
b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito
da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un
consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere n) e
b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle
mandanti o dalle consorziate nella misura prevista
dall'art. 95.».
- Il testo dell'art. 99 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente:
«Art. 99 (Requisiti del promotore). - 1. Possono
presentare le proposte di cui all'art. 37-bis della legge,
oltre ai soggetti elencati nell'art. 10 e 17, comma 1,
lettera f) della legge, soggetti che svolgono in via
professionale attivita' finanziaria, assicurativa,
tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo
dei lavori pubblici o di pubblica utilita' e dei servizi
alla collettivita', che negli ultimi tre anni hanno
partecipato in modo significativo alla realizzazione di
interventi di natura ed importo almeno pari a quello
oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti
appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere
presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di
esperienza e professionalita' stabiliti nel comma 1.
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione,
il promotore deve comunque possedere, anche associando o
consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'art.
98.».
- Il testo dell'art. 828 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 828 (Condizione giuridica dei beni patrimoniali).
- I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle
province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari
che li concernono e, in quanto non e' diversamente
disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non
possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei
modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.».



 
Art. 121.
Procedure accelerate

1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non e' possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 117, possono essere stabiliti i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea per gli appalti di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.
2. Sempre che siano state richieste almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate al richiedente non oltre quattro giorni prima della suddetta scadenza.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie piu' rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a).
 
Art. 122.
Segretezza e sicurezza

1. Le opere e i lavori da considerare segreti, ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 24 ottobre 1977, n. 801, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza sono dichiarati tali con provvedimento motivato dall'autorita' all'uopo designata in base alle procedure e alle disposizioni vigenti nell'ambito del Ministero della difesa. Con tale provvedimento viene anche individuato il livello dell'abilitazione di sicurezza necessario.
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge e dell'abilitazione di sicurezza.
3. Le opere dichiarate segrete e quelle eseguibili con particolari misure di sicurezza, per le quali si renda necessario tutelare la riservatezza nel loro complesso in rapporto alla ubicazione, alla funzione ed all'urgenza delle stesse, sono affidate mediante gara informale secondo le procedure di cui all'articolo 116, di norma estesa ad un numero di imprese compreso tra 5 e 15.
4. Ove ricorrano le speciali condizioni di cui al comma 5, dell'articolo 116, si procede come in questo indicato.
5. Nei restanti casi l'affidamento avviene secondo le forme e procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge, richiedendo nei bandi il requisito aggiuntivo dell'abilitazione di sicurezza.
6. L'impresa invitata puo' richiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti che devono ugualmente possedere i requisiti di cui al comma 2. L'Amministrazione aggiudicatrice e' tenuta a pronunziarsi sull'istanza entro dieci giorni; la mancata risposta nel predetto termine equivale a diniego di autorizzazione.
7. Gli incaricati, della progettazione e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'Amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.



Note all'art. 122:
- Il testo del regio decreto 11 luglio, n. 1161 (Norme
relative al segreto militare), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 ottobre 1941, n. 257.
- Il testo della legge 24 ottobre 1997, n. 801
(Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni
e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 7 novembre
1977.
- Per il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda in note alle premesse.
- Il testo dell'art. 9 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni e' il seguente:
«Art. 9 (Norme in materia di partecipazione alle gare).
- 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, fino a1
31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di
affidamento dei lavori pubblici e' altresi' ammessa in base
alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e
successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.
55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del
presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono
integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di
riferimento nonche' alla determinazione dei parametri e dei
coefficienti, differenziati per importo dei lavori,
relativi ai requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere
per la partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentito il comitato centrale
per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale
sistema di categorie in opere generali e in opere
specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di
cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre
disposizioni in ordine ad un piu' stretto riferimento tra
iscrizione ad una categoria e specifica capacita'
tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della
idoneita' tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della
manodopera impiegata e della capacita' finanziaria ed
imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, e' istituita una
apposita categoria per le attivita' di scavo archeologico,
restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato
centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non e'
richiesto il parere consultivo del comitato regionale.».
- Si riporta il testo degli articoli 19, 20 e 21 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109:
«Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici). 01. I lavori pubblici di cui alla presente legge
possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti
di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo
quanto previsto all'art. 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui
alla presente legge sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16,
comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
euro;
2) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per piu' del 60 per
cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a
10 milioni di euro.
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma
1, lettera b), la gara e' indetta sulla base del progetto
definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto
integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi
di un progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo individuato in sede di offerta o
eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle
spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a
base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia
di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di
progettazione non e' soggetto a ribasso d'asta.
L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi
e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio
architettonico, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con il progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo a verificare la
conformita' con il progetto definitivo, al fine di
accertare l'unita' progettuale. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento
del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale
conformita'.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in
assicurazione di qualita', qualora la stazione appaltante
non abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al
responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori,
in modo da assicurare che anche il funzionamento della
stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita'
richiesti dall'appaltatore.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una
amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario, il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualita' del servizio da
prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di
gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili
nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la
cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonche' beni immobili che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo'
essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
suo completamento da parte del concessionario.
2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di
assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una
durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del
rendimento della concessione, della percentuale del prezzo
di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei
rischi connessi alle modifiche delle condizioni del
mercato. I presupposti e le condizioni di base che
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle
premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante.
Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice
a detti presupposti o condizioni di base, nonche' norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi
meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio
delle attivita' previste nella concessione, qualora
determinino una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni, e in mancanza della predetta revisione il
concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso in
cui le variazioni apportate o le nuove condizioni
introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovra' essere effettuata a vantaggio
del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si
applicano le disposizioni dell'art. 37-septies, comma 1,
lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
piano economico-finanziario di copertura degli investimenti
e deve prevedere la specificazione del valore residuo al
netto degli ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale
valore residuo dell'investimento non ammortizzato al
termine della concessione.
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione
diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione
che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di
progetto di cui all'art. 37 quater, partecipano alla
conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso
essi non hanno diritto di voto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
funzioni di stazione appaltante ai provveditorati alle
opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge
sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato «F», ovvero a corpo e a
misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248
del 1865, allegato «F»; salvo il caso di cui al comma 5, i
contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e
4), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma
2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.
326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato «F», i
contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo
inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi
a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonche'
quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli
afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in
ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha
approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori
puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di
manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di
denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando
di gara puo' prevedere il trasferimento all'appaltatore
della proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice gia' indicati nel
programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono piu' a
funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto
trasferimento avviene non appena approvato il certificato
di collaudo dei lavori, il bando di gara puo' prevedere un
momento antecedente per l'immissione nel possesso
dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono
riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola
esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione
avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni
ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e
alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti piu' conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il
regolamento di cui all'art. 3, comma 2, disciplina
compiutamente le modalita' per l'effettuazione della stima
degli immobili di cui al comma 5-ter nonche' le modalita'
di aggiudicazione.».
«Art. 20 (Procedure di scelta del contraente). - 1. Gli
appalti di cui all'art. 19 sono affidati mediante pubblico
incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'art. 19 sono affidate
mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un
progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque,
anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche;
l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'art. 21,
comma 2, lettera b), nonche' le eventuali proposte di
varianti al progetto posto a base della gara; i lavori
potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del
progetto esecutivo da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei
casi e secondo le modalita' previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso
e' consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici per i lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente
tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di
competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara e' effettuato
sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell'art. 16, nonche' di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.».
«Art. 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). - 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il
criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi
o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5
della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura,
mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo
pari o superiori al controvalore in euro di 5.000.000 di
DSP con il criterio del prezzo piu' basso di cui al comma
1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia
delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. Le offerte
debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu'
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera
d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore
al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o
la lettera di invito devono precisare le modalita' di
presentazione delle giustificazioni, nonche' indicare
quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita' delle
offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli
elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati
ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e
prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita'
dell'offerta, il concorrente e' chiamato ad integrare i
documenti giustificativi ed all'esclusione potra'
provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in
contraddittorio. Relativamente ai soli appalti pubblici di
importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione
automatica delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del
primo periodo del presente comma. La procedura di
esclusione automatica non e' esercitabile qualora il numero
delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto o licitazione privata puo' essere effettuata con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
determinata in base agli elementi di cui al comma 2,
lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla
soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della
componente tecnologica o per la particolare rilevanza
tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene
possibile che la progettazione possa essere utilmente
migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall'appaltatore.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante
appalto-concorso, nonche' l'affidamento di concessioni
mediante licitazione privata avvengono con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione
all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere
progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il prezzo di cui all'art. 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera
progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri
di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale
d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di
importanza degli elementi di cui al comma medesimo,
attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da
consentire di individuare con un unico parametro numerico
finale l'offerta piu' vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori
avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata ad
una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo
competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od
affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta
da un numero dispari di componenti non superiore a cinque,
esperti nella specifica materia cui si riferiscono i
lavori. La commissione e' presieduta da un dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne'
possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico
od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della
procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente ad appalti o
concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
commissari coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale
incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati
nel medesimo territorio provinciale ove e' affidato
l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento,
se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in
qualita' di membri delle commissioni aggiudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione
nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di
rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti
nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facolta' di
appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni
appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.».



 
Art. 123.
Tipologie di lavori eseguibili in economia

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti per assicurare la necessaria continuita' dei servizi o quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessita' ed urgenza di completare i lavori, nonche' lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori;
g) lavori di miglioramento o di nuova costruzione e lavori di cui all'articolo 124, quando ragioni di urgenza non consentano il ricorso alle normali procedure di appalto. L'urgenza deve essere dichiarata dai competenti organi di Forza armata con decreto motivato;
h) lavori da eseguire all'estero;
i) lavori considerati segreti ai sensi dell'articolo 122;
l) lavori interferenti con l'attivita' operativa di enti e reparti quando questa non possa essere interrotta o differita.
2. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilita' sulla base di modelli di finanziamento emessi dai competenti organi di Forza armata.
3. Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una previsione, ancorche' sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili e quelli per gli interventi non prevedibili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
5. I lavori in economia sono affidati, previa gara informale, con invito rivolto a un numero di ditte compreso fra 5 e 15.



Nota all'art. 123:
- Per il testo degli articoli 19 e 20 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 122.



 
Art. 124. Lavori con finanziamento della NATO o realizzati sul territorio
nazionale da Paesi alleati eseguibili in economia.

1. I lavori di cui all'articolo 4, finanziati dalla NATO con la procedura «URGENT REQUIREMENTS» documento AC/4 - D(95)002, e successive modifiche, o dichiarati urgenti e indifferibili dallo Stato maggiore della difesa, non compatibili con le normali procedure di appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo.
2. I lavori da realizzare sul territorio nazionale da Paesi alleati per i quali i tempi di realizzazione richiesti non siano compatibili con le normali procedure di appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo.
 
Art. 125. Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante massimo
ribasso sull'elenco prezzi

1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorita' che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici dell'Amministrazione, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge e valuta la congruita' delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse e' inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere dell'Amministrazione di valutare la congruita' dell'offerta.
3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, l'Amministrazione comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla commissione dell'Unione europea.
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse e' inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruita' da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non e' ritenuta adeguata, l'Amministrazione esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.



Nota all'art. 125:
- Per il testo dell'art. 21 della legge 11l febbraio
1994, n. 109, si veda in note all'art. 122.



 
Art. 126. Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a
prezzi unitari

1. Se la licitazione privata e' aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito e' allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unita' di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1, che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, e' indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo e' sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non puo' presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto integrato, nonche' nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantita' relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente e' tenuto ad integrare o ridurre le quantita' che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita' che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonche' negli altri documenti che e' previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantita' non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita' delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della legge. I termini per la presentazione dell'offerta previsti dall'articolo 117, comma 5, sono maggiorati della meta'.
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorita' che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo 125, commi 2 e 4.
7. L'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.



Nota all'art. 126:
- Per il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si
veda in note all'art. 122.



 
Art. 127.
Offerta economicamente piu' vantaggiosa

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, i «pesi» o «punteggi» da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall'articolo 21, comma 2, della legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara.
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i «subpesi» o i «sub-punteggi» in base ai quali e' determinata la valutazione.
3. In una o piu' sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule stabiliti in sede di bando o di lettera di invito. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione da' lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente piu' vantaggiosa applicando il criterio indicato nel bando.
4. L'Amministrazione puo' altresi' procedere alla verifica prevista all'articolo 101, comma 6.



Nota all'art. 127:
- Per il testo dell'art. 21 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda in note all'art. 122.



 
Art. 128.
Commissione giudicatrice e modalita' di scelta dei commissari

1. Nei casi di appalto-concorso i membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21, comma 4, della legge, sono scelti con pubblico sorteggio, ad eccezione del Presidente che e' nominato direttamente dal Ministro della difesa o da suo delegato.
2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento per la progettazione predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facolta' universitarie e dall'Amministrazione. Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la scelta dei commissari e' fatta a discrezione dell'Amministrazione nell'ambito dei soggetti inadempienti.
3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine puo' essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 21, comma 5, della legge.
5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o piu' soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attivita' di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.



Note all'art. 128:
- Per il testo dell'art. 21 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda in note all'art. 122.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo a).),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
42, supplemento ordinario:
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».



 
Art. 129.
Aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO

1. I lavori appaltati con le procedure della NATO sono aggiudicati con il criterio del prezzo piu' basso (o massimo ribasso), previo eventuale esame delle offerte che possono essere ritenute non congrue. Si puo' procedere all'esame di detta offerta solo se tale possibilita' e' stata resa nota nell'informazione fatta pervenire ai Paesi alleati per mezzo del Ministero degli esteri, articolo 118, comma 2.
2. I lavori per i quali e' stato autorizzato l'appalto con procedure nazionali di cui all'articolo 118, comma 7, sono aggiudicati con le modalita' di cui agli articoli da 125 a 127.
 
Art. 130.
Riunione di imprese

1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti dei lavori della difesa imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facolta' di presentare offerta o di trattare per se o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, della legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea di tipo orizzontale devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.



Nota all'art. 130:
- Per il testo dell'art. 13 della legge n. 109/1994, si
veda in note all'art. 113.



 
Art. 131.
Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'Amministrazione ha facolta' di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 130, purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purche' queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
 
Art. 132.
Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite

1. L'impresa singola puo' partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale e' posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato e' gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'Amministrazione, tuttavia, puo' far valere direttamente le responsabilita' facenti capo alle imprese mandanti.
7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.



Nota all'art. 132:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge
n. 109/1994:
«Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare). - 1. Sono
ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le
societa' commerciali, le societa' cooperative, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione
e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla
base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa'
commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della presente
legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti,
costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di
societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13
della presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto
di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 si applicano
al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara
imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e,
in tal caso, il nuovo contratto e' stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima
di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori
procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla
escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
cui all'art. 4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7. La
suddetta richiesta e', altresi', inoltrata, entro dieci
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.».



 
Art. 133.
Societa' tra imprese riunite

1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' delle imprese riunite ai sensi della legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'Amministrazione, e subordinatamente alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della societa', la quale non puo' conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la societa' puo' essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa.



Nota all'art. 133:
- Il libro V del titolo V del codice civile reca:
«Libro V - Del lavoro - Titolo V - Delle societa».



 
Art. 134.
Consorzi stabili di imprese

1. I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e all'articolo 12, della legge, hanno la facolta' di far eseguire i lavori dai consorziati senza che cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita' sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti dell'Amministrazione.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonche' l'indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti.
4. Ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti di qualificazione, posseduti dalle singole imprese consorziate, sono sommati con i criteri di cui all'articolo 12, comma 8-bis, della legge.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.



Note all'art. 134:
- Per il testo dell'art. 10, comma 1 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 132.
- Il testo dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e' il seguente:
«Art. 12 (Consorzi stabili). - 1. Si intendono per
consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art. 11,
dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino
al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale
dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce
altresi' le condizioni ed i limiti alla facolta' del
consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai
consorziati, fatta salva la responsabilita' solidale degli
stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento
dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla
data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'art. 8, comma 2, detta le
norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di
cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai
partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
del libro quinto del codice civile, nonche' l'art. 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34
della presente legge.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura
di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e
dei consorziati. In caso di inosservanza ditale divieto si
applica l'art. 353 del codice penale. E' vietata la
partecipazione a piu' di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma
1, previsti all'art. 4 della parte I della tariffa allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa. Non e' dovuta la
tassa sulle concessioni governative posta a carico delle
societa' ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e
successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette
alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino
al 31 dicembre 1997.
8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio
stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma
delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna
impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, e' incrementata di una
percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al
20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base
delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento
ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata per la classifica corrispondente alla somma
di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate gia' possieda tale qualificazione ovvero che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con
qualificazione per classifica VII e almeno due con
classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per
classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e),
e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti
siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate.
Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui
all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione
e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
quella immediatamente superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda
che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto,
ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo
tra le due classifiche.».



 
Art. 135.
Cauzione provvisoria

1. La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge puo' essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione. La cauzione puo' essere costituita, sempre a scelta dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.



Nota all'art. 135:
- Il testo dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e' il seguente:
«Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). - 1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione
dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2
per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e'
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La
cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per
volonta' dell'aggiudicatario ed e' svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo Ai non aggiudicatari la cauzione e
restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra' prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita'
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra'
avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta.
2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e'
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, e' svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La
mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b),
anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.
3. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi,
della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dall'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
polizza del progettista o dei progettisti deve coprire,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata per un
massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei
lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per
lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2
milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei
termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla
normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento
della rispondenza agli elaborati progettuali sono
ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione
delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi
dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei
progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di
controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici
tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto
sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di
controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati
secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica
del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, la verifica puo' essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti di fiducia della stazione appaltante.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le
cauzioni previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta
giorni dalla trasmissione del relativo schema, e'
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni
di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui
possono avvalersi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, e'
obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19,
comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di
euro.»



 
Art. 136.
Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno.
3. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. L'Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. L'Amministrazione puo' richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
 
Art. 137. Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia
dei saldi

1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo e' costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse e' applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
 
Art. 138. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita'
civile verso terzi

1. L'esecutore dei lavori e' obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata e' stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita' civile verso terzi e' pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. Il contraente trasmette all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.



Nota all'art. 138:
- Per il testo dell'art. 30 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda in note all'art. 135.



 
Art. 139.
Polizza di assicurazione indennitaria decennale

1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della legge, l'appaltatore e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di euro.
2. L'appaltatore e' altresi' obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, compresi i dipendenti dell'Amministrazione, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di euro.
3. La liquidazione della rata di saldo e' subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.



Nota all'art. 139:
- Per il testo dell'art. 30 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda in note all'art. 135.



 
Art. 140.
Polizza assicurativa del progettista

1. L'Amministrazione richiede ai progettisti esterni, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della legge. Tale polizza copre la responsabilita' professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che l'Amministrazione deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuto dall'Amministrazione qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziche' al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per l'Amministrazione deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilita' civile generale» nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita' civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto e' subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo e' corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fldeiussorie e' contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica all'Amministrazione la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non puo' formulare alcuna offerta. L'Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta, deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora l'Amministrazione accetti la somma offerta, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dall'Amministrazione, la stima dell'ammontare del danno e' demandata ad un perito designato dall'Autorita' nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 190, comma 3. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l'Amministrazione da' comunicazione all'ISVAP.



Nota all'art. 140:
- Per il testo dell'art. 30, comma 5 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 135.



 
Art. 141.
Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione

1. Nei casi di progettazione eseguita da propri dipendenti, l'Amministrazione si assume l'onere del rimborso al dipendente per intero del premio corrisposto da questi per contrarre garanzie assicurative per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non puo' essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge.



Nota all'art. 141:
- Il testo dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e' il seguente:
«Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori; esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per
l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita'
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma,
del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.».



 
Art. 142.
Requisiti dei fideiussori

1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.



Nota all'art. 142:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre
1993 n. 230.
Nota all'art. 143.
- Per il testo dell'art. 13 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda in note all'art. 113.



 
Art. 143.
Garanzie di concorrenti riuniti

1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13, della legge, le garanzie fideiussiorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita' solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 2, della legge e con responsabilita' «pro quota» nel caso di cui all'articolo 13, comma 3, della legge.
 
Art. 144.
Stipulazione ed approvazione del contratto

1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2. L'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa puo', mediante atto notificato all'Amministrazione, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.
4. Qualora l'istanza di recesso sia accolta, l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se e' intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.
 
Art. 145.
Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della legge;
f) il cronoprogramma.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.



Nota all'art. 145:
- Il testo dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e' il seguente:
«Art. 31 (Piani di sicurezza). - 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita' e dei lavori pubblici,
sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
maggiormente rappresentative, emana un regolamento in
materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in
conformita' alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno
1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od
il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'art. 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita'
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi
ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano
generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di
sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma
1-bis, nonche' il piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del
contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri
vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a
ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni
della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da
parte del committente. Il direttore di cantiere e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei
lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia
per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati
dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma
1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data,
se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non
integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
1.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35
della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica
prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e'
determinata dal complessivo numero dei lavoratori
mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e
dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o
delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle
disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente art. il concessionario che
esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa e'
equiparato all'appaltatore.».



 
Art. 146.
Contenuto dei capitolati e dei contratti

1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente regolamento:
a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali l'Amministrazione puo' concedere proroghe;
b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;
c) le responsabilita' e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione;
d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
e) le modalita' di riscossione dei corrispettivi dell'appalto, compreso l'eventuale trasferimento della proprieta' di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 5, della legge.



Nota all'art. 146:
- Per il testo dell'art. 19 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda in note all'art. 122.



 
Art. 147. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico
dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1, e' fatta in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui e' stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
 
Art. 148.
Anticipazione

1. Nei casi consentiti dalla legge l'Amministrazione eroga all'appaltatore, entro venti giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282, del codice civile.
2. L'anticipazione e' revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



Nota all'art. 148:
- Il testo dell'art. 1282 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 1282 (Interessi nelle obbligazioni pecuniarie). -
I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono
interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo
stabiliscano diversamente.
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni
non producono interessi se non dalla costituzione in mora.
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte
per cose da restituire, non decorrono interessi per il
periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto
della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a
render conto del godimento.».



 
Art. 149.
Pagamenti in acconto

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita', la qualita' e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
 
Art. 150.
Cessione del corrispettivo d'appalto

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto e' efficace ed opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. L'Amministrazione, al momento della stipula del contratto o contestualmente, puo' preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso, l'Amministrazione ceduta puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.



Nota all'art. 150:
- Il testo dell'art. 26, comma 5 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
«Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1.-4-septies. Omissis.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991,
n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.».



 
Art. 151.
Ritardato pagamento

1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge.
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
3. Nel caso di concessione il cui prezzo sia da corrispondersi in piu' rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita' di apposite domande o riserve.



Note all'art. 151:
- Il testo dell'art. 26, comma 1 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
«Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.».
- Il testo dell'art. 28, comma 9 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
«Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1.-8. Omissis.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dal-l'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del
codice civile.».



 
Art. 152.
Penali

1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento per la progettazione in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entita' ed alla complessita' dell'intervento, nonche' al suo livello qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori dei lavori, le penali da applicare sono stabilite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare, dal responsabile del procedimento per la progettazione, in relazione all'entita' delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina una penale superiore a quella massima di cui al comma 2, il responsabile del procedimento per l'esecuzione deve avviare le procedure di cui all'articolo 154.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu' di tali parti le penali di cui al presente articolo si applicano ai rispettivi importi.
 
Art. 153.
Risoluzione dei contratti per reati accertati

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento per l'esecuzione propone, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, l'eventuale risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



Nota all'art. 153:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, si veda in note all'art. 113.



 
Art. 154. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarita'
e grave ritardo

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento per l'esecuzione una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento per l'esecuzione il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento per l'esecuzione.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
 
Art. 155.
Inadempimento di contratti per cottimo

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore l'Amministrazione provvede, su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione, a sciogliere il contratto, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facolta' riservate dal contratto all'Amministrazione.
 
Art. 156.
Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti

1. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia' eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto e' determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facolta' prevista dall'articolo 10, comma 1-ter, della legge.



Nota all'art. 156:
- Il testo dell'art. 10, comma 1-ter della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
«Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare). - 1.-1-bis.
Omissis.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e,
in tal caso, il nuovo contratto e' stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato.».



 
Art. 157.
Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Qualora il recesso intervenga prima della consegna dei lavori, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali.
2. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i lavori; da tale data decorrono i termini previsti dagli articoli 225 e seguenti per dare corso alle operazioni di collaudo.
3. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e' calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base, al netto degli imprevisti e depurato dal ribasso d'asta, e l'ammontare dei lavori eseguiti.
4. I materiali il cui valore e' riconosciuto dall'Amministrazione a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia' accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. L'Amministrazione puo' trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di' costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione nel termine stabilito in relazione alla consistenza del cantiere ed alle esigenze dell'Amministrazione; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio ed a sue spese.
 
Art. 158.
Contratti stipulati all'estero

1. Nei casi in cui i lavori fuori del territorio nazionale, di cui all'articolo 86, siano eseguiti con ditte locali, i contratti sono stipulati conformemente alla legislazione del Paese straniero in cui i lavori sono eseguiti.
2. I contratti di cui al comma 1, sono stipulati con l'ausilio degli addetti militari competenti territorialmente.
 
Art. 159. Contratti stipulati da Paesi alleati da eseguire sul territorio
nazionale

1. Nei casi in cui il Paese alleato sia autorizzato ad eseguire direttamente lavori sul territorio nazionale, i contratti sono stipulati con le modalita' previste dalla normativa italiana.
 
Art. 160.
Principi generali

1. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 3, 4 e 7, e' svolto dagli organi del Genio previsti negli ordinamenti di Forza armata, che sono funzionalmente dipendenti da Geniodife per le attivita' connesse ai lavori di cui agli articoli 3 e 4.
2. In alcuni casi, per opere di particolare rilevanza tecnico-amministrativa, Geniodife puo' costituire una specifica direzione lavori richiedendo il personale alla Forza armata interessata alle opere o a piu' Forze armate nel caso di opere a carattere interforze.
3. I lavori da eseguire all'estero di cui all'articolo 6, sono eseguiti sotto il coordinamento e la direzione tecnico-contabile di organi del Genio all'uopo istituiti.
4. I lavori eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati sono coordinati e diretti da direzioni dei lavori del Paese alleato.
 
Art. 161.
Ufficiali incaricati della direzione lavori

1. L'incarico di direttore dei lavori e' assegnato, di norma, agli ufficiali del Genio. L'incarico puo' essere assegnato anche a funzionari civili, appartenenti alla carriera direttiva tecnica, dotati della capacita' tecnico professionale di cui all'articolo 2, comma 2.
2. L'incarico, per ogni singolo lavoro, e' assegnato dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, correlando la capacita' tecnico professionale del soggetto alla natura dell'intervento da realizzare.
 
Art. 162.
Compiti del direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui e' preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilita' del coordinamento e della supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita' ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla legge o dal presente regolamento, nonche':
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita' da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validita' del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.



Note all'art. 162:
- Il testo dell'art. 3, della legge 5 novembre 1971, n.
1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del
21 dicembre 1971, e' il seguente:
«Art. 3 (Responsabilita). - Il progettista ha la
responsabilita' diretta della progettazione di tutte le
strutture dell'opera comunque realizzate.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per
la parte di sua competenza, hanno la responsabilita' della
rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle
prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualita' dei
materiali impiegati, nonche', per quanto riguarda gli
elementi prefabbricati, della posa in opera.».
- Il testo dell'art. 21 della citata legge 5 novembre
1971, n. 1086, e' il seguente:
«Art. 21 (Emanazione di norme tecniche). - Il Ministro
per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche,
emanera' entro sei mesi dalla pubblicazione della presente
legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche
alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla
presente legge.».



 
Art. 163.
Assistente dei lavori

1. Per ogni lavoro deve essere nominato un assistente dei lavori; nei casi piu' complessi possono essere nominati anche piu' assistenti con specifiche competenze nei vari settori tecnici che individuano l'opera da eseguire.
2. Gli assistenti sono nominati dal direttore dei lavori.
3. Di norma gli assistenti sono marescialli dei ruoli tecnici o funzionari civili in possesso di titolo di studio di geometra o perito (edile, elettrotecnico, termotecnico). Nel caso degli interventi di cui all'articolo 160, comma 4, gli assistenti possono anche essere sottufficiali del ruolo sergenti.
4. Nei casi di particolare complessita' tecnica possono essere nominati assistenti anche ufficiali del Genio con specifiche competenze tecniche nei settori interessanti l'esecuzione delle opere.
 
Art. 164.
Compiti dell'assistente dei lavori

1. L'assistente dei lavori svolge essenzialmente i seguenti incarichi:
a) verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita' del fornitore;
b) verificare, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita' o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) controllare l'attivita' dei subappaltatori;
d) controllare la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) assistere alle prove di laboratorio;
f) assistere ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) effettuare in contraddittorio con la ditta appaltatrice le misurazioni delle opere eseguite;
h) predisporre la tenuta dei libri contabili, dei lavori quando sia stato autorizzato dal direttore dei lavori e di tutti i documenti connessi con i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori e con la contabilita' finale;
i) tenere il giornale dei lavori per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attivita' con cui progrediscono le lavorazioni, la specie e il numero degli operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore, nonche' quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori;
l) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo.
2. Ferma restando la responsabilita' del coordinamento da parte del Direttore dei lavori, altri incarichi connessi alla corretta sorveglianza dei lavori possono essere affidati all'assistente dei lavori.
 
Art. 165.
Capo dell'organo esecutivo

1. Il capo dell'organo esecutivo del Genio e', di norma, un ufficiale dirigente del Genio.
2. Il capo dell'organo esecutivo, nominato da Geniodife o dall'organo tecnico centrale di Forza armata, ricopre l'incarico di responsabile unico del procedimento ovvero di responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 20.
3. Oltre agli incarichi di cui al comma 2, e' responsabile della verifica e controllo degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai comandi degli enti nell'affidamento ed esecuzione degli interventi ad essi demandati dagli organi tecnici centrali di Forza armata. In tale azione riferisce a questi ultimi circa la regolarita' o meno delle procedure amministrative seguite.
4. Nell'ambito della riorganizzazione delle Forze armate, possono essere costituiti organi esecutivi del Genio interforze diretti da un ufficiale dirigente del Genio anche con il grado di Generale in relazione alla dimensione organica.
 
Art. 166.
Sicurezza nei cantieri

1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte di norma dal direttore dei lavori. Nell'eventualita' che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, o per altra ragione motivata dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, l'Amministrazione provvede a nominare il coordinatore scegliendolo fra i propri dipendenti in possesso dei titoli culturali e professionali previsti dalla legge, o affidando l'incarico a professionista esterno all'Amministrazione.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita', nonche' la loro reciproca informazione;
d) il proporre all'Amministrazione in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1-bis della legge.



Nota all'art. 166:
- Per il testo dell'art. 31 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda in note all'art. 145.



 
Art. 167.
Ordini di servizio

1. L'ordine di servizio e' l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento per l'esecuzione al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio e' redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori, comunicate all'appaltatore che ne restituisce una copia firmata per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore.
2. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione:
a) impartisce al direttore dei lavori, con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori;
b) fissa l'ordine da seguire nella loro esecuzione, quando non sia regolato dal contratto;
c) stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la percentuale con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita' del cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
3. L'appaltatore deve uniformarsi agli ordini di servizio. Qualora ritenga di non dover ottemperare a detti ordini deve, senza sospendere l'esecuzione dei lavori, presentare al direttore dei lavori le sue osservazioni motivate per iscritto nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, a pena di decadenza. Al riguardo, il direttore dei lavori deve informare tempestivamente il responsabile del procedimento per le decisioni sulla vertenza.
 
Art. 168.
Consegna dei lavori

1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, Geniodife, o l'organo tecnico centrale di Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7, autorizza la consegna dei lavori.
2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non e' richiesta per legge. Per i cottimi fiduciari, il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo, nonche' delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia' eseguito a cura dell'Amministrazione.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore e' responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 169; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione ha facolta' di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'appaltatore puo' chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali nonche' di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati nel capitolato generale d'appalto. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per maggiori oneri dipendenti dal ritardo da calcolarsi secondo quanto stabilito dal capitolato generale d'appalto.
9. Qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta' del termine utile contrattuale, l'istanza di recesso presentata dall'appaltatore deve essere accolta, con le conseguenze previste dal comma 8.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo' durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9, e 10, il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.
 
Art. 169.
Verbale di consegna

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera eventualmente concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori e' libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale e' tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu' luoghi e in piu' tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 168, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il verbale di consegna e' redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna e' inviato, nello stesso giorno della firma, al responsabile del procedimento per l'esecuzione, che, vistatolo, ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda. Copia del verbale di consegna deve essere inviato con fax, o mezzo equivalente, nello stesso giorno della firma anche a Geniodife o all'organo tecnico centrale della Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in piu' volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilita' delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti gia' consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore e' tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita' si applica la disciplina dell'articolo 172.
 
Art. 170.
Differenze riscontrate all'atto della consegna Cause ostative

1. Il direttore dei lavori e' responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento per l'esecuzione, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita' dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 204.
 
Art. 171.
Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro

1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita' da corrispondersi.
2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione, ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalita' indicate all'articolo 168, comma 7.
 
Art. 172.
Sospensione e ripresa dei lavori

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita' anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Rientrano tra le circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La durata della sospensione deve essere adeguata, nel caso in specie, alla complessita' e all'importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato per l'approvazione al responsabile del procedimento per l'esecuzione nello stesso giorno della sua redazione. Copia del verbale deve essere inviato via fax, o mezzo equivalente, nello stesso giorno della firma anche a Geniodife o all'organo tecnico centrale della Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento per l'esecuzione puo', per ragioni di pubblico interesse o contingenti esigenze operative, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
4. Nel verbale di sospensione e' inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta, giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia' eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore e' tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 204.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento per l'esecuzione da' avviso all'Autorita'.



Note all'art. 172:
- Per il testo dell'art. 25 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda in note all'art. 141.
Nota all'art. 173:

- Per il testo dell'art. 25 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda in note all'art. 141.
Nota all'art. 175:

- Per il testo dell'art. 26, comma 4 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 46.
Nota all'art. 179:

- Per il testo dell'art. 25 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda in note all'art. 141.



 
Art. 173.
Variazioni ed addizioni al progetto approvato

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo' essere introdotta dall'appaltatore se non e' disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non da' titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare all'Amministrazione.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione e che il direttore lavori gli abbia ordinato purche' non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo, della legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 175.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 25, comma 1, della legge consentono di disporre varianti in corso d'opera e' demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge, il responsabile del procedimento per l'esecuzione, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilita' all'Amministrazione, motiva circa la sua non prevedibilita' al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica amministrazione o di altra autorita', il responsabile del procedimento riferisce all'Amministrazione. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b-bis), della legge la descrizione del responsabile del procedimento per l'esecuzione ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificita' del bene, o della prevedibilita' o meno del rinvenimento. Non si puo' procedere a varianti collegate alla possibilita' di utilizzare materiali e componenti tecnologiche non esistenti al momento della progettazione che eccedano l'importo contrattuale.
9. Le perizie di variante, che comportano o meno aumenti di spesa, possono essere approvate soltanto dalla stessa Autorita' che ne ha approvato il contratto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilita', le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda con le somme per imprevisti contrattuali.
11. Per aspetto di dettaglio, di cui all'articolo 25, comma 3, della legge, si intendono variazioni quantitative delle categorie di lavoro non superiori al 10 per cento di ogni singola categoria, ove si accertino impedimenti non previsti in contratto; tali interventi devono essere comunicati al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nello stesso giorno in cui sono stati disposti.
12. Per i lavori contabilizzati a misura, le variazioni quantitative per ogni singolo articolo superiori al 10 per cento e fino al 20 per cento sono approvate dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, purche' contenute entro l'importo di contratto.
13. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati all'Amministrazione dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresi' responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione.
 
Art. 174.
Diminuzione dei lavori

1. L'Amministrazione, durante l'esecuzione dei lavori, puo' ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
 
Art. 175.
Concordamento nuovi prezzi

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 65, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta dei nuovi prezzi;
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati:
a) dal responsabile del procedimento per l'esecuzione fino alla concorrenza di 50.000 euro e, comunque, non oltre il 5 per cento dell'appalto;
b) dall'Autorita' che ha approvato il contratto, negli altri casi.
4. Ove i prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel contratto, essi sono approvati solo dall'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione, prima di essere ammessi nella contabilita' dei lavori.
5. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della legge.
6. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati, l'Amministrazione puo' ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
 
Art. 176.
Controversie con l'appaltatore

1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento per l'esecuzione le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento e' comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita' in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale e' comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che e' inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
 
Art. 177.
Sinistri alle persone e danni alle proprieta'

1. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta', il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Amministrazione le conseguenze dannose.
 
Art. 178.
Danni causati da forza maggiore

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
 
Art. 179.
Appalto integrato

1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 144 il responsabile del procedimento per l'esecuzione, previa comunicazione dell'avvenuta stipula da parte del responsabile del procedimento per l'affidamento dispone, con apposito ordine di servizio, che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovra' essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione, qualora ne ravvisi la necessita', dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo senza che cio', di norma, comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore Nei lavori di manutenzione e piu' in generale ove la natura dei lavori lo richieda puo' essere previsto nel capitolato speciale l'esecuzione di ulteriori indagini ed accertamenti compensati quali prestazioni accessorie della progettazione esecutiva.
3. Il progetto esecutivo non puo' prevedere alcuna variazione alla qualita' e alle quantita' delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25 comma 1, lettere a), b), e c) della legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalita' previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 175. L'Amministrazione procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonche' al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo e approvato dall'Amministrazione, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 168, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo e effettuato in favore dell'appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto e risolto per inadempimento dell'appaltatore.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo l'Amministrazione recede dal contratto e all'appaltatore e' riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
 
Art. 180.
Subappalto

1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile e' stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.
2. Il subappaltatore puo' subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 111, comma 4, lettere c), d) e l).
3. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare all'Amministrazione apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18, commi 3 e 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9, della citata legge n. 55 del 1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5), e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
5. Ai fini del presente articolo, le attivita' ovunque espletate ai sensi dell'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.



Note all'art. 180:
- Per il testo dell'art. 10, comma 1 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 132.
- Il testo dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n.
55 e' il seguente:
«Art. 18. - 1. Possono presentare offerte o comunque
partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori
pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte
all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole,
ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa
vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi
aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o
i lavori compresi nel contratto. Il contratto non puo'
essere ceduto, a pena di nullita'.
3. Il soggetto appaltante e' tenuto ad indicare nel
progetto e nel bando di gara la categoria [o le categorie
prevalenti] con il relativo importo, nonche' le ulteriori
categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste
in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi
il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto
riguarda la categoria [o le categorie prevalenti], con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a
seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non
superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore
trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero
4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia
iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno
Stato membro della Comunita' europea, all'Albo nazionale
dei costruttori per categorie e classifiche di importi
corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo
la legislazione vigente, e' sufficiente per eseguire i
lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario
del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente
appaltante deve indicare che provvedera' a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo
dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che e'
fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via
via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel
caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari
comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte
dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista,
con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivazione di pagamento.
3-ter. Abrogato.
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento.
5. Abrogato.
6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono
essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma 3, numero
3).
7. L'appaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad
osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori; e', altresi', responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore
e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente
committente copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonche' di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle
imprese esecutrici l'obbligo di predispone, prima
dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano e' messo a
disposizione delle autorita' competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea
di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo
deve allegare alla copia autentica del contratto, da
trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma
5, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3 e la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto
o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di
associazione temporanea, societa' o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo'
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa.
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di
impresa e alle societa' anche consortili, di cui agli
articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le opere scorporabili, nonche' alle
concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli
appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le
medesime disposizioni si applicano altresi' alle
associazioni in partecipazione quando l'associante non
intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti
in appalto.
12. Ai fini dei presente articolo e' considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore
non puo' subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture
speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il
fornitore o subappaltatore, per la posa in opera il
montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia per
le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3,
numero 5). E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare
alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati.
13. Le disposizioni dei commi 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla
normativa vigente, la presentazione di una offerta o
comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese
iscritte all'albo nazionale dei costruttori, e' consentita
ad imprese la cui attivita' non sia riconducibile ad alcune
di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le
iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse
quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai
subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici
aggiudicati o affidati prima della data di entrata in
vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del
comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto
ed in cottimo puo' essere autorizzato dall'ente o dalla
stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei
requisiti di cui all'art. 21, secondo comma, della legge
13 settembre 1982, n. 646.».



 
Art. 181.
Sistemi di esecuzione dei lavori in economia

1. I lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi:
a) in amministrazione diretta;
b) a mezzo cottimi;
c) a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa.
2. Per ogni lavoro deve essere nominato un responsabile del procedimento.
 
Art. 182.
Lavori in amministrazione diretta

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue per mezzo di personale dell'Amministrazione i lavori individuati all'articolo 123.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
 
Art. 183.
Lavori a mezzo cottimi

1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 122, 123 e 124.
2. L'importo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro, salvo i limiti di 50.000 euro per quelli di cui all'articolo 123, comma 1, lettera b). Gli interventi indicati all'articolo 122, concernenti la segretezza e la sicurezza, e all'articolo 123, comma 1, punto h), lavori da eseguire all'estero e all'articolo 124, lavori a finanziamento della NATO, ovvero realizzati sul territorio nazionale da Paesi alleati, possono essere eseguiti per qualsiasi importo.
3. L'affidamento e' preceduto da una gara informale alla quale deve essere invitato un numero di ditte compreso fra cinque e quindici.
4. Per cottimi di importo contenuto entro 20.000 euro, l'affidamento e' regolato da lettera ordinativo. Per importo superiore, da scrittura privata.
5. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni tecnico-amministrative di esecuzione;
d) il capitolato tecnico o condizioni tecniche di riferimento;
e) il termine di ultimazione dei lavori;
f) le modalita' di pagamento;
g) le penalita' in caso di ritardo e il diritto dell'Amministrazione di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 122.
6. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con post-informazione effettuata all'Osservatorio e sono pubblicati nell'albo dell'Ente appaltante dei nominativi degli affidatari.
 
Art. 184. Lavori effettuati a mezzo reparti Genio, anche con l'ausilio di
truppa

1. Di norma, i lavori in economia in amministrazione diretta sono eseguiti da appositi reparti. Questi possono, altresi', procedere a mezzo cottimi, purche' gli stessi siano gia' previsti nei progetti approvati. I lavori eseguiti a mezzo reparti del Genio sono effettuati con le procedure di cui agli articoli 182 e 183, applicati anche contemporaneamente.
2. E' possibile assumere personale occasionale la cui assunzione e' sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire. L'assunzione e' regolata dalla normativa vigente in materia. Tutti i lavori effettuati a mezzo reparto del Genio sono eseguiti con la responsabilita' di un unico responsabile del procedimento, che coincide con il comandante del reparto, che si avvale del personale militare e civile in organico presso il reparto del Genio. Il personale militare puo' essere costituito anche da militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. I materiali necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai magazzini dell'Amministrazione o acquistati su piazza con le procedure concorsuali previste dalle normative vigenti.
 
Art. 185.
Decretazione per l'esecuzione dei lavori in economia

1. La decretazione per l'esecuzione dei lavori in economia e' effettuata da:
a) Geniodife o dagli organi tecnici centrali di Forza armata limitatamente agli interventi di cui all'articolo 7, per i lavori da eseguire a mezzo reparti del Genio, per i lavori di cui all'articolo 123, comma 1, lettere d) e f), e per i lavori di cui all'articolo 122, quando siano urgenti;
b) Geniodife per i lavori di cui all'articolo 123, comma 1, lettere g) e h), e per quelli di cui all'articolo 124, commi 1 e 2;
c) dagli organi tecnici centrali di Forza armata, dagli organi esecutivi del Genio di Forza armata e dai comandanti degli enti per gli interventi di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a), b) e c);
d) dagli organi esecutivi del Genio di Forza armata per gli interventi di cui all'articolo 123, comma 1, lettera e).
2. I fondi per la realizzazione di lavori in economia, da eseguire a cura degli organi esecutivi del Genio e dei comandi degli enti sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilita' per i capitoli di spesa per la manutenzione.
3. Per gli interventi decretati da Geniodife e dagli organi tecnici centrali di Forza armata e' necessaria la preventiva registrazione del decreto di impegno della spesa.
 
Art. 186.
Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 123, comma 1, lettera g). L'urgenza deve risultare da un verbale, in cui ne siano indicati i motivi, le cause che l'hanno provocata e i lavori necessari per rimuoverla.
2. Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia estimativa all'organo tecnico centrale di Forza armata, di cui all'articolo 185, per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
 
Art. 187.
Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il capo dell'organo esecutivo del Genio, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 186, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di imminente pericolo di danno a persone ovvero cose.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 175, comma 5.
4. Il capo dell'organo esecutivo del Genio, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, trasmette all'organo tecnico centrale di Forza armata l'estimativo degli stessi, unitamente al verbale di somma urgenza, per la copertura finanziaria della spesa e l'approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. Provvedimenti di somma urgenza che si rendessero necessari per attivare immediate misure di difesa di interessi connessi alla sicurezza dello Stato, possono superare i limiti di cui al comma 1. In tali casi la decretazione della situazione di somma urgenza e' effettuata dal Ministro della difesa o dal Capo di Stato maggiore della difesa, mentre l'affidamento dell'intervento viene disposto da Geniodife. A prescindere dall'importo tutti gli interventi affidati con la procedura di somma urgenza sono oggetto di regolare collaudo, anziche' del certificato di regolare esecuzione, quale che sia il loro importo.
 
Art. 188.
Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva puo' superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
 
Art. 189.
Accordo bonario

1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31-bis, della legge, il direttore dei lavori ne da' immediata comunicazione al responsabile del procedimento per l'esecuzione e all'organo di collaudo ove costituito. Entro il termine stabilito dall'articolo 204, per le proprie deduzioni all'esplicazione delle riserve, il direttore dei lavori trasmette al responsabile del procedimento e all'organo di collaudo, se costituito, la propria relazione riservata.
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilita' e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, provvede a:
a) informare l'autorita' responsabile dell'approvazione del contratto sull'esito della valutazione formulando proposta motivata per la costituzione della commissione prevista dall'articolo 31-bis, della legge, nei casi in cui sia facoltativa;
b) formulare proposta motivata per l'eventuale carattere vincolante delle decisioni della commissione;
c) chiedere la nomina del componente rappresentante l'Amministrazione della Difesa.
3. Acquisite le determinazioni dell'autorita' che ha approvato il contratto, il responsabile del procedimento comunica all'impresa appaltatrice, entro trenta giorni dall'apposizione sul registro delle deduzioni del direttore dei lavori sull'ultima riserva, la nomina del componente della commissione di competenza dell'Amministrazione e chiede la designazione del componente da parte dell'impresa medesima. Entro lo stesso termine informa l'impresa appaltatrice delle decisioni dell'Amministrazione di non avvalersi della predetta commissione, nei casi in cui sia facoltativa, e invita il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, quando costituito, a trasmettere al componente designato le relazioni illustrative di propria competenza. Entro i successivi sessanta giorni, o al massimo entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione, la commissione formula la proposta motivata di accordo bonario che e' inoltrata all'autorita' che ha approvato il contratto, al responsabile del procedimento e all'impresa appaltatrice. Il responsabile provvede direttamente, entro il termine sopraindicato, a formulare la proposta di accordo bonario nei casi in cui non sia costituita la commissione ed attiva la procedura di cui al presente comma a ricevimento degli atti di collaudo, di cui all'articolo 241, nel caso di riserve non ancora definite e non oggetto di una precedente procedura di accordo bonario.
4. L'autorita' che ha approvato il contratto si pronuncia sulla proposta di accordo bonario nel caso in cui non sia stato attribuito carattere vincolante alle decisioni della commissione.
5. Qualora entrambe le parti aderiscano alla proposta di accordo bonario, si procede alla sottoscrizione di apposito verbale fra l'impresa appaltatrice e lo stesso rappresentante dell'amministrazione che ha stipulato il contratto. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione fino al momento insorta.
6. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario, sono `dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
7. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.



Nota all'art. 189:
- Per il testo dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda in note all'art. 28.
Note all'art. 190:

- Il testo dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e' il seguente:
«Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma i dell'art. 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
2. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
a), della presente legge, qualora sussista la competenza
arbitrale, il giudizio e' demandato ad un collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici, istituita presso l'Autorita' di cui
all'art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del regolamento, sono fissate le norme di
procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi
del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe
per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti
per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con
gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la
composizione e le modalita' di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
la camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere
l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico
stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalita'
previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
non risultino gia' costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei
lavori pubblici come definita all'art. 2.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, si veda in note alle premesse.



 
Art. 190.
Definizione delle controversie

1. Nel caso in cui gli atti contrattuali prevedono che le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio e' demandato ad un collegio Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della legge. L'arbitrato ha natura rituale.
2. La ditta e l'Amministrazione nominano, nella domanda di arbitrato e nell'atto di resistenza alla domanda, un proprio arbitro. L'arbitro dell'Amministrazione e' scelto fra gli ufficiali dirigenti del Genio con particolare esperienza maturata nel settore dei lavori pubblici. Se la parte nei cui confronti e' diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2°, del codice di procedura civile.
3. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale e' nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonche' tra gli avvocati dello Stato nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'articolo 32 della legge, e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
4. Il collegio arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico d'ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale.
5. Le parti possono liberamente determinare la sede del collegio arbitrale. Se non vi e' alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi e' accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale per i lavori pubblici.
6. Il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal codice di procedura civile, integrate, ove occorra, da quelle contenute nel decreto interministeriale di cui all'articolo 32, comma 2, della legge.
7. Il corrispettivo dell'anticipo del saldo, spettante agli arbitri per la decisione della controversia e' versato alla camera arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
 
Art. 191. Controversie su lavori con finanziamento della NATO o di Paesi
alleati

1. Alle controversie con la ditta, per i lavori finanziati dalla NATO o dai Paesi alleati, sono applicabili le stesse procedure di cui agli articoli 189 e 190.
2. Nel caso di accordo bonario, il parere e' espresso:
a) dagli organismi della NATO, su proposta di Geniodife;
b) da Geniodife, su proposta degli organismi del Paese alleato preposti all'esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di arbitrato per interventi finanziati da Paesi alleati, l'arbitro e' designato da Geniodife, previo accordo con i rappresentanti del Paese alleato.
 
Art. 192.
Fondi a disposizione dell'Amministrazione

1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato (articolo 46, comma 1, lettera b)), ha le seguenti destinazioni:
a) rilievi, accertamenti e indagini preliminari, nonche' eventuali prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto;
b) somme a disposizione per l'esecuzione di lavori in economia esclusi dall'appalto;
c) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilita', liquidazione e assistenza ai collaudi nonche' per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e spese per l'assicurazione dei dipendenti;
d) spese per attivita' di consulenza o di supporto;
e) spese per commissioni giudicatrici;
f) spese per collaudi;
g) imposta sul valore aggiunto;
h) spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere d'arte;
i) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge.
2. Per gli allacciamenti ai servizi pubblici e per gli espropri si provvede con fondi resi disponibili sui rispettivi capitoli di spesa.



Nota all'art. 192:
- Per il testo dell'art. 26, comma 4 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 46.



 
Art. 193.
Fondi a disposizione per la realizzazione di progetti NATO

1. I fondi messi a disposizione dalla NATO hanno le seguenti destinazioni:
a) spese per la progettazione, per ausili professionali per la direzione e l'assistenza dei lavori, oneri per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
b) spese per i lavori e per gli imprevisti;
c) spese per i collaudi.
 
Art. 194. Lavori da realizzarsi in economia a mezzo tariffa allegata al
contratto

1. Ove nel corso di esecuzione dei lavori si renda necessario provvedere all'esecuzione di interventi in economia non previsti in contratto, ma necessari ai fini della prosecuzione dei lavori, vi si provvede con i fondi a disposizione per gli imprevisti, sulla base dei prezzi indicati nella tariffa allegata al capitolato. Ai prezzi praticati e' applicato lo stesso ribasso d'asta. Nel caso siano necessari interventi per compensare i quali non siano sufficienti le voci di tariffa, si puo' ricorrere ai prezziari ufficiali da indicare nel capitolato speciale di' appalto.
 
Art. 195.
Lavori di manutenzione a quantita' indeterminata

1. I lavori di manutenzione che non comportano trasformazioni delle strutture esistenti, possono eccezionalmente, ovvero quando siano venuti meno i presupposti della programmazione, essere eseguiti con contratti a quantita' indeterminata, autorizzati dall'organo centrale di Forza armata.
2. Nel caso di contratti di manutenzione a quantita' indeterminata, ove l'importo dei lavori necessari ecceda l'importo contrattuale, l'organo tecnico centrale di Forza armata, su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione, puo' procedere all'ulteriore spesa fino a un importo lordo pari a quello a base di gara, comunque non superiore a 200.000 euro.
3. Sono contratti a quantita' indeterminata quelli in cui la prestazione e' pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo. Detti contratti sono richiesti dall'Amministrazione secondo una pianificazione contenuta nella durata contrattuale e prevedono pagamenti con prezzi unitari stabiliti nel contratto.
 
Art. 196.
Allibramento e contabilizzazione dei lavori

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, dei lavori in economia non previsti contrattualmente, ma resi necessari per consentire la prosecuzione e l'ultimazione dei lavori, delle somministrazioni di materiali e manodopera necessari per eseguire interventi imprevisti finalizzati, comunque, all'esecuzione delle opere.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonche' dell'entita' dei relativi fondi, la direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti all'approssimarsi dell'esaurimento delle risorse economiche contrattuali.
4. La contabilita' dei lavori puo' essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.
 
Art. 197.
Elenco dei documenti amministrativi e contabili

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilita';
e) il sommario del registro di contabilita';
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
2. I libretti delle misure, il registro di contabilita', gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilita', il conto finale, e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore.
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal titolare dell'Ente che ha nominato il direttore dei lavori e che si identifica con il responsabile del procedimento per l'esecuzione.
 
Art. 198.
Giornale dei lavori

1. Il giornale dei lavori e' tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attivita' con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonche' quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita' che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
5. Sul giornale dei lavori e' annotata ogni visita ispettiva effettuata ed e' apposta la firma dell'autorita' che ha effettuato la visita.
 
Art. 199.
Libretti di misura dei lavori

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione, classificata secondo la denominazione di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
2. Qualora le quantita' delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita' computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dall'assistente in contraddittorio con l'appaltatore o con il tecnico da lui delegato e riportate su apposito brogliaccio.
 
Art. 200.
Annotazione dei lavori a corpo

1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro e' stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che e' stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che e' stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilita'.
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni effettuate dal direttore dei lavori, il quale puo' controllare l'attendibilita' attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
 
Art. 201.
Modalita' della misurazione dei lavori

1. La tenuta dei libretti delle misure e' affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni evitando eccessivi frazionamenti contabili. La tenuta dei libretti puo' essere delegata dal direttore dei lavori all'assistente dei lavori, sotto la sua diretta responsabilita'. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma e con quella dell'assistente, ove delegato, e curare che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
2. L'appaltatore e' invitato ad intervenire alle misure; egli puo' richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, anche dipendenti dall'Amministrazione, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati.
 
Art. 202.
Note settimanali delle somministrazioni

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonche' le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente dei lavori su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti.
2. Qualora siano previsti piu' assistenti, ciascuno predispone una lista settimanale relativa alle specifiche attivita' alle quali e' preposto.
 
Art. 203.
Registro di contabilita'

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro di contabilita' le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento per l'esecuzione e dall'appaltatore.
2. L'iscrizione delle partite e' fatta in ordine cronologico. Il registro e' tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilita', dall'assistente dei lavori da lui delegato.
3. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore, annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento informatizzato, sono trascritte nel registro di contabilita', segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale e' annotato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali sono formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 204, nonche' le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalita' per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 204, comma 5.
 
Art. 204.
Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilita'

1. Il registro di contabilita' e' firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, e' invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita' e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'Amministrazione la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilita' amministrative per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a erogare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori puo' registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita' dedotte da misurazioni sommarie. In tale caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
 
Art. 205.
Sommario del registro di contabilita'

1. Ciascuna partita e' riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantita' di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilita'.
 
Art. 206.
Stato di avanzamento lavori

1. Quando, in relazione alle modalita' specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale e' unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 175.
2. Lo stato di avanzamento e' ricavato dal registro di contabilita' ma puo' essere redatto anche utilizzando quantita' ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 205.
3. Sulla base dello stato di avanzamento lavori, il direttore dei lavori predispone un certificato che, firmato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, e' preso a base dall'Amministrazione per pagare la rata di acconto.
4. La trasmissione dei documenti, fra il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento per l'esecuzione e fra questi e le strutture dell'Amministrazione preposte al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, e' effettuata con modalita' compatibili con i tempi di pagamento stabiliti nei capitolati speciali di appalto.
5. Ogni certificato di acconto emesso dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, e' annotato nel registro di contabilita'.
 
Art. 207.
Contabilizzazione separate di lavori

1. Nel caso di appalti a piu' capitoli di finanziamento, la contabilita' e' effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento possono non essere distinti.
 
Art. 208.
Contratti rinnovabili

1. Nel caso di lavori rinnovabili in piu' esercizi annuali, i lavori relativi a ciascun esercizio sono liquidati chiudendone la contabilita' e collaudandoli, come se fossero fra loro distinti.
 
Art. 209.
Certificato di ultimazione dei lavori

1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione puo' prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita', accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita' dei lavori, e la consegna, qualora non ancora eseguita, delle documentazioni richieste dal capitolato speciale d'appalto con particolare riferimento a quelle inerenti alle certificazioni di legge necessarie per l'esercizio di impianti. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita' di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. L'ultimo acconto e' emesso solo dopo la redazione di quest'ultimo certificato.
3. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere trasmesso al responsabile del procedimento per l'esecuzione, all'Autorita' che ha approvato il contratto, con le stesse procedure previste per la consegna dell'articolo 169.
 
Art. 210.
Conto finale dei lavori

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalita' previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro e' stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli eventuali atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni dell'Amministrazione;
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita', sommario del registro di contabilita);
n) tutto cio' che puo' interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
 
Art. 211.
Reclami dell'appaltatore sul conto finale

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatene la correttezza, il responsabile del procedimento per l'esecuzione invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non puo' iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 189, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia' formulate nel registro di contabilita', il conto finale e' considerato come definitivamente accettato.
 
Art. 212.
Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 211, il responsabile del procedimento per l'esecuzione trasmette, per le successive azioni di collaudo delle opere, a Geniodife o all'organo tecnico centrale di Forza armata per gli interventi di cui all'articolo 7 e accompagnandola con una propria relazione finale riservata, la documentazione inerente lo svolgimento dei lavori costituito da:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilita', corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 210, comma 2;
e) domande dell'appaltatore.
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento per l'esecuzione esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 189.
 
Art. 213.
Contabilita' delle spese di lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati con fatture commerciali o note compilate dal direttore dei lavori relativamente a prelievi di materiali dai magazzini dell'Amministrazione.
2. Le fatture sono corredate del visto di buona esecuzione a firma del direttore dei lavori e sono trascritte in apposito registro e conservate complete dei riscontri di quietanza.
3. A corredo di ogni singola fattura, sono conservate copie degli atti concorsuali che hanno portato alla scelta del fornitore per l'acquisto dei materiali e i certificati di collaudo dei materiali ove previsto o i buoni di acquisto di cui al successivo comma 5.
4. L'acquisto dei materiali e' regolato da lettera ordinativo fino all'importo di 3.500 euro e la scrittura privata per importi superiori.
5. Nel caso di piccole provviste e di noli per importi non superiori a 1.500 euro, la fornitura e' attuata con buoni di acquisto emessi dal direttore dei lavori o da suo delegato nei confronti dei fornitori. Alla fine di ogni mese, o prima se il lavoro e' di durata inferiore, il fornitore emette fattura con riferimento ai buoni di acquisto emessi durante il mese.
 
Art. 214.
Contabilita' delle spese di lavori per cottimi

1. I cottimi sono contabilizzati con annotazione sul libretto dell'assistente e successiva trascrizione sul registro di contabilita'. La trascrizione sul registro di contabilita' e' effettuata separando i cottimi e riportando le annotazioni dal libretto in ordine cronologico.
2. Le annotazioni sul libretto dell'assistente sono firmate da questi e dall'appaltatore o suo rappresentante. Il registro di contabilita' e' firmato, per ogni trascrizione, dal direttore dei lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore.
3. Qualora sia necessario, per sopravvenuta esigenza, eccedere i quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento per l'esecuzione puo' disporre l'aumento delle quantita' senza ricorrere ad ulteriori autorizzazioni dell'ente che ha decretato la spesa, purche' non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato.
 
Art. 215.
Contabilita' dei lavori eseguiti con i reparti del Genio

1. Oltre alle documentazioni di cui agli articoli 213 e 214, la contabilita' deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai occasionali.
2. Le note sono compilate giornalmente dall'assistente dei lavori su apposito libretto nel quale sono indicate le generalita' dell'operaio, la qualifica e le ore di effettivo impiego giornaliero.
3. Ogni settimana, o al termine del lavoro se di durata inferiore, l'assistente dei lavori trascrive le giornate degli operai su una nota riepilogativa e la sottopone al direttore dei lavori per la firma. Una volta firmato dal direttore dei lavori, il riepilogo e' trasmesso al responsabile del procedimento per l'esecuzione, per le successive azioni di verifica e di contabilizzazione delle paghe e l'inoltro per il pagamento.
 
Art. 216.
Pagamento delle spese in economia

1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti sono effettuati dall'ufficio amministrativo dell'ente, o per esso competente, sulla base di fondi specificatamente assegnati sui capitoli di manutenzione.
2. In maniera analoga si procede per i lavori decretati dagli organi esecutivi del Genio.
3. Per i lavori disposti da Geniodife o dagli organi tecnici centrali di Forza armata, i pagamenti sono effettuati a mezzo di funzionari delegati individuati nell'ambito delle strutture amministrative piu' vicine agli organi esecutivi del Genio incaricati dell'esecuzione dei lavori.
4. Per i pagamenti delle paghe degli operai occasionali, il responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, tramite il reparto del Genio, garantisce che siano effettuati due pagamenti mensili, uno in acconto e l'altro a saldo.
5. Il pagamento dei cottimi e dei materiali puo' avvenire solo dopo che sia stata accertata la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche comprese nelle lettere ordinativo o scritture private. Le modalita' di accertamento sono oggetto di apposite circolari emesse da Geniodife.
 
Art. 217. Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa
bollatura

1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile.
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilita', tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati sul frontespizio dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.
3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, i brogliacci sono anch'essi costituiti da fogli numerati e firmati sul frontespizio dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.
4. Il registro di contabilita' e' numerato e bollato dall'ufficiale rogante.



Nota all'art. 217:
- Il testo dell'art. 2219 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2219 (Tenuta della contabilita). - Tutte le
scritture devono essere tenute secondo le norme di
un'ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza
interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono
fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione,
questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili.».



 
Art. 218.
Iscrizione di annotazioni di misurazione

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
 
Art. 219.
Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni e' fatta in contraddittorio con l'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati delle operazioni di cui al comma 1, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non e' ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.
4. E' firmato dall'appaltatore o dal suo rappresentante il giornale dei lavori per la sola parte relativa alla consistenza giornaliera delle maestranze e dei mezzi presenti in cantiere.
 
Art. 220.
Firma dei soggetti incaricati

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilita' dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
3. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilita'.
 
Art. 221.
Contabilita' soggette a revisione

1. Tutte le contabilita' dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo fino all'importo di 200.000 euro e con i reparti del Genio sono verificate prima del pagamento del saldo.
2. L'autorita' responsabile dell'approvazione del collaudo puo' disporre, per motivi eccezionali, anche una revisione preventiva all'effettuazione delle operazioni di collaudo.
 
Art. 222.
Modalita' delle revisioni. Correzioni dei documenti contabili

1. La revisione e' effettuata da uffici di revisione organicamente inseriti nelle strutture alle quali e' demandata la nomina dei collaudatori.
2. Gli uffici di revisione possono richiedere agli organi esecutivi del Genio l'integrazione dei documenti contabili trasmessi con ulteriori disegni, relazioni, certificazioni e altra documentazione ritenuta necessaria.
3. Nei casi di cui all'articolo 221, comma 2, le osservazioni dell'ufficio sono fornite al collaudatore e trasmesse al responsabile del procedimento per l'esecuzione delle opere affinche' si attivi prima dell'avvio delle operazioni di collaudo per la regolarizzazione delle carenze riscontrate. L'autorita' che dispone il collaudo puo' comunicare al solo collaudatore osservazioni di particolare rilievo.
4. Al termine delle operazioni di collaudo provvisorio, la contabilita' e' sottoposta all'ufficio di revisione per la verifica delle correzioni disposte dal collaudatore e per la revisione contabile finale propedeutica alla definitiva approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione.
 
Art. 223.
Oggetto del collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita' del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi' lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita' e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita', ma anche per qualita' dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi' tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita' e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
3. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando si tratti di opere e lavori di particolare complessita';
b) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della legge;
c) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
d) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non piu' ispezionabili in sede di collaudo finale;
e) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni;
f) nei casi in cui, in relazione all'evoluzione esecutiva dei lavori, l'Amministrazione lo reputi necessario.



Nota all'art. 223:
- Per il testo dell'art. 19, comma 1 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si veda in note all'art. 56.



 
Art. 224.
Funzionari che possono assumere l'incarico di collaudo

1. I collaudi sono di norma eseguiti da ufficiali del Genio con anzianita' di grado superiore a quella del direttore dei lavori con specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita' ed al relativo importo che non abbiano avuto ingerenze nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori da collaudare, nonche' nella trattazione degli eventuali contenziosi con la ditta e nell'attivita' di controllo. Puo' far parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, un funzionario amministrativo che abbia prestato servizio a Geniodife per almeno cinque anni e dotato di riconosciuta professionalita', ovvero di idonea esperienza e di adeguato titolo di studio in relazione alla natura dell'intervento da collaudare.
2. I collaudi possono anche essere eseguiti da ufficiali del Genio in ausiliaria o della riserva, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 812, purche' in possesso dei requisiti di anzianita' indicati al comma 1.
3. I collaudatori sono iscritti in un Albo del Ministero della difesa, redatto e aggiornato da Geniodife, che riporta, per gli scopi di cui all'articolo 28, comma 4, della legge, il titolo di studio e le specifiche qualificazioni. Nell'individuazione dei collaudatori, si tiene conto dei requisiti professionali necessari in relazione alla natura delle opere da collaudare.
4. In casi di particolare complessita' tecnica delle opere da collaudare, l'Amministrazione puo' avvalersi, con decisione motivata, di professionisti esterni di riconosciuta preparazione nel settore, avvalendosi degli elenchi istituiti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Note all'art. 224:
- La legge 26 giugno 1965, n. 812 (Indennita' agli
ufficiali generali ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della
riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio
militare e del Genio aeronautico), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 20 luglio 1965.
- Il testo dell'art. 28, comma 4 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
«Art. 28 (Collaudi e vigilanza). 1.-3. Omissis.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessita' e all'importo degli stessi. I
tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento. Possono fare parte delle
commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo
componente, i funzionari amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici
pubblici. E' abrogata ogni diversa disposizione, anche di
natura regolamentare.».



 
Art. 225.
Nomina del collaudatore

1. Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l'autorita' responsabile dell'approvazione del contratto attribuisce l'incarico del collaudo a uno dei soggetti individuati all'articolo precedente.
2. Nel caso di collaudo in corso d'opera l'incarico e' assegnato entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.
3. Nel caso di opere di particolare complessita', che richiedono piu' professionalita', il collaudo e' affidato ad una commissione di collaudo composta da tre membri tra i quali Geniodife designa il presidente della commissione.
4. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo statico, purche' essi abbiano i requisiti previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate sismiche, il collaudo e' esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche. Ove necessario, in corso d'opera, puo' essere nominato un collaudatore statico.
 
Art. 226.
Avviso ai creditori

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, qualora eseguiti all'esterno di sedimi o installazioni militari, il responsabile del procedimento per l'esecuzione da' avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio sono stati eseguiti i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso e' pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia.
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
 
Art. 227.
Documenti da fornirsi al collaudatore

1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione trasmette all'organo di collaudo, entro centoventi giorni dalla data di ultimazione dei lavori, oltre alla documentazione relativa al conto finale:
a) copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonche' dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
b) originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.
2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione trasmette all'organo di collaudo:
a) copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonche' delle eventuali varianti approvate;
b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;
c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo;
f) verbali di prova sui materiali, nonche' le relative certificazioni di qualita'.
3. All'organo di collaudo devono altresi' essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato.
4. Ferma restando la responsabilita' dell'organo di collaudo, nel custodire la documentazione ricevuta in originale, il responsabile del procedimento custodisce la copia conforme.
 
Art. 228.
Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento per l'esecuzione, nonche' l'autorita' che gli ha attribuito l'incarico. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione ne da' tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilita' dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinche' intervengano alle visite di collaudo.
2. Eguale avviso e' dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione e la relativa spesa e' posta a carico dell'appaltatore.
4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
 
Art. 229.
Estensione delle verificazioni di collaudo

1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro e' effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalita' dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore, al responsabile del procedimento per l'esecuzione e all'autorita' che gli ha affidato l'incarico, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, l'autorita' che ha affidato l'incarico, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali revoca l'incarico, ferma restando la responsabilita' dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
4. L'Amministrazione puo' richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.
 
Art. 230.
Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo

1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
 
Art. 231.
Processo verbale di visita

1. Della visita di collaudo e' redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
a) la localita' e la provincia;
b) il titolo dell'opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalita' dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalita' del collaudatore o dei collaudatori;
m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalita' degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita' dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio' comporti diminuzione delle responsabilita' dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori. Detti processi verbali sono, inoltre, firmati dagli assistenti che hanno collaborato nell'esecuzione dei lavori.
5. Quando per lavori di notevole importanza e' fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze e' fatta espressa menzione nel verbale di visita.
 
Art. 232.
Relazioni

1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non e' gia' intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalita' di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa e' da reputarsi negligente o in malafede.
 
Art. 233.
Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione

1. In caso di discordanza fra la contabilita' e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce all'Amministrazione e al responsabile del procedimento per l'esecuzione, presentandogli le sue proposte.
 
Art. 234.
Difetti e mancanze nell'esecuzione

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 239.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non e' rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facolta' dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita' dell'opera e la regolarita' del servizio cui l'intervento e' strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
 
Art. 235.
Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato

1. Qualora esistano eccedenze su quanto autorizzato ed approvato, comunicate dall'appaltatore in sede di collaudo, pena la decadenza di ogni eventuale diritto di risarcimento, o rilevate dall'organo di collaudo, quest'ultimo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce all'autorita' che gli ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni.
2. Nel caso in cui l'autorita' ritenga che le lavorazioni riguardanti l'eccedenza siano meritevoli di collaudo, l'organo di collaudo accerta e segnala l'utilita' delle stesse in rapporto all'opera e all'arricchimento intervenuto. La valutazione dell'arricchimento e' effettuata con le modalita' previste dall'articolo 173, comma 6, con esclusione della quota di utili per l'impresa, nonche' delle somme per interessi e rivalutazione monetaria.
3. L'autorita', acquisito anche il parere del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, si pronuncia sul riconoscimento delle lavorazioni eccedenti e, qualora ritenute accettabili, ne autorizza il pagamento o con fondi compresi nel quadro economico, ove disponibili, o mediante ulteriore assegnazione da emettere a cura degli Enti programmatori.
4. Qualora le lavorazioni eccedenti non siano ritenute accettabili, l'appaltatore dovra' provvedere immediatamente alla demolizione delle opere eccedenti e al ripristino dello stato dei luoghi, a sue cure e spese.
5. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dall'Amministrazione non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilita' che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.
 
Art. 236.
Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate.
2. Nel certificato l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere all'Amministrazione per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo;
c) dichiara, salve le rettifiche che puo' apportare l'ufficio di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilita' dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalita' sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato anche se l'atto formale di approvazione non e' intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
 
Art. 237.
Consegna anticipata delle opere

1. Qualora l'ente utente abbia necessita' di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio di cui all'articolo 236, comma 3, il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione puo' autorizzare la presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico e le omologazioni e certificazioni richieste dalle norme vigenti per l'esercizio di impianti;
b) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
c) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
d) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. Ai fini della predetta consegna anticipata l'organo di collaudo, qualora costituito ovvero un collaudatore tecnico nominato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonche' effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione e senza ledere i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, da vistare dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. Il collaudatore tecnico puo' anche coincidere con il direttore dei lavori.
4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle responsabilita' contrattuali dell'appaltatore.
 
Art. 238.
Obblighi per determinati risultati

1. Il collaudo puo' avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non e' diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
 
Art. 239.
Lavori non collaudabili

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa l'Amministrazione trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento per l'esecuzione, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonche' le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 232.
 
Art. 240.
Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo

1. Il certificato di collaudo e' firmato dall'appaltatore, dal direttore dei lavori e dagli assistenti dei lavori contestualmente alla sua redazione da parte dell'organo di collaudo.
All'atto della firma egli puo' aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
 
Art. 241.
Ulteriori provvedimenti amministrativi

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette all'Amministrazione i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato del responsabile del procedimento di cui all'articolo 234, comma 2;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.
2. L'Amministrazione, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita' dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilita' del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori di cui all'articolo 226. Le deliberazioni dell'Amministrazione sono notificate all'appaltatore.
 
Art. 242.
Svincolo della cauzione

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 245, si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.



Note all'art. 242:
- Il testo dell'art. 1666 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 1666 (Verifica e pagamento di singole partite). -
Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei
contraenti puo' chiedere che la verifica avvenga per
partite. In tal caso l'appaltatore puo' domandare il
pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di
opera pagata; non produce questo effetto il versamento di
semplici acconti.».
- Il testo dell'art. 1669 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). -
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili
destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di
dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o
per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte,
ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi
difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta
denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno
dalla denunzia.».



 
Art. 243.
Commissioni collaudatrici

1. Quando il collaudo e' affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.
2. Nel caso in cui vi e' dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
 
Art. 244. Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o di grande
rilevanza economica

1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessita' quelli di importo superiore a 25.000.000 di euro. Per tali lavori il collaudo e' effettuato sulla base della certificazione di qualita' di materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.



Nota all'art. 244:
- Il testo dell'art. 28, comma 6 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
«Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1.-5. Omissis.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di
particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.».



 
Art. 245.
Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 232.
 
Art. 246.
Approvazione degli atti di collaudo

1. Finche' non e' intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione ha facolta' di procedere ad un nuovo collaudo.
 
Art. 247.
Compenso spettante ai collaudatori

1. I compensi spettanti ai funzionari di cui all'articolo 224, comma 1 e 2, sono determinati secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, adottato con decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90. Ai predetti funzionari compete anche il riconoscimento degli oneri di missione secondo le normative vigenti.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico dell'Amministrazione, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti con le riduzioni eventualmente previste per l'espletamento di attivita' per la pubblica amministrazione con i limiti di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 1989, n. 155.
3. L'importo da prendere a base del compenso di cui al comma 2 e' quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione. Per i collaudi in corso d'opera, il compenso determinato come sopra e' aumentato del 20 per cento. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo' essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al 60 per cento.
4. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.



Note all'art. 247:
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, si veda in note all'art. 17.
- Per il decreto del Ministro della difesa 7 febbraio
2003, n. 90, si veda in note all'art. 17.
- Il testo dell'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del
2 marzo 1989, convertito, con modificazioni, con legge 26
aprile 1989, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100 del 2 maggio 1989 e' il seguente:
«Art. 4. - 1-12 (Omissis).
«12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti
allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla
realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse
pubblico, il cui onere e' in tutto o in parte a carico
dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei
minimi di tariffa non puo' superare il 20 per cento.».



 
Art. 248.
Lavori soggetti a collaudo

1. Sono soggetti a collaudo tutti i lavori di cui agli articoli 122, 123 e 124, eseguiti con cottimi, in amministrazione diretta e mediante i reparti del Genio anche con l'ausilio di personale di truppa.
2. Non sono soggetti a collaudo gli interventi in amministrazione diretta e quelli a cottimo regolati da lettera ordinativo, per i quali e' rilasciato un certificato di buona esecuzione redatto dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.
3. Per i lavori di manutenzione eseguiti con soli cottimi, l'Ente che ha decretato l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 185, puo' disporre anche la redazione di un certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.
 
Art. 249.
Nomina dei collaudatori

1. I collaudatori sono nominati da Geniodife e dall'organo tecnico centrale di Forza armata per gli interventi di cui all'articolo 7, con le stesse modalita' di cui all'articolo 225 e nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 224, commi 1 e 2.
2. Per gli interventi decretati dai comandanti degli enti di Forza armata, il collaudatore e' nominato dal capo dell'organo esecutivo del Genio di Forza armata competente per giurisdizione.
 
Art. 250.
Documenti da consegnare al collaudatore

1. Per il collaudo dei lavori sono forniti al collaudatore il progetto, i rendiconti delle spese effettuate per manodopera, materiali e noleggi, completi di fatture quietanziate, per i lavori in amministrazione diretta e i documenti relativi ai cottimi da presentare in maniera analoga a quanto previsto per la contabilita' dei lavori ad impresa.
 
Art. 251.
Certificato di collaudo

1. Il collaudatore, effettuate le operazioni di verifica tecnica dei lavori e contabile della documentazione di cui all'articolo 250, provvede alla redazione del certificato di collaudo che e' firmato anche dal direttore dei lavori e dall'assistente dei lavori.
2. Ove riscontri elementi di particolare rilievo tecnico-amministrativo, il collaudatore redige una relazione riservata da inviare a Geniodife, anche se l'intervento sia stato decretato da altro ente.
 
Art. 252.
Collaudo delle opere a finanziamento della NATO

1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento della NATO e' eseguito con le procedure di cui ai Capi I e II.
2. Acquisito il certificato di collaudo, Geniodife trasmette il documento riepilogativo di spesa, redatto dall'organo esecutivo del Genio che ha seguito i lavori, per la successiva accettazione tecnico-amministrativa delle opere da parte degli organismi della NATO.
3. L'acquisizione dell'accettazione da parte degli organismi della NATO non ha effetti sui termini di cui all'articolo 233.
 
Art. 253.
Collaudo delle opere finanziate dai Paesi alleati

1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento di Paesi alleati e' disposto da Geniodife con le stesse procedure di cui ai Capi I, II e III.
2. Il collaudo e' limitato agli aspetti tecnici con verifica che siano state rispettate tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle di carattere strutturale ed impiantistico, compresa l'acquisizione delle omologazioni previste ai fini dell'esercizio degli impianti.
3. Il collaudo amministrativo delle opere e' eseguito dagli organismi del paese alleato.
 
Art. 254.
Collaudo opere realizzate fuori dal territorio nazionale

1. Nel caso di opere eseguite dai reparti del Genio o da ditte dell'Unione europea il collaudo e' disposto da Geniodife con le medesime procedure di cui ai Capi I, II e III ad esclusione di quelle di cui all'articolo 226.
2. Nel caso di opere eseguite da ditte locali diverse da quelle di cui al comma 1, il collaudo e' disposto da Geniodife, nel rispetto delle procedure del Paese straniero che sono integralmente richiamate nei contratti di cui all'articolo 158.
3. Nei casi di cui al comma 2, la verifica della contabilita' finale e la nomina dei collaudatori seguono le stesse procedure di cui ai Capi I, II e III.
 
Art. 255.
Consegna delle opere all'Ente di impiego

1. Al termine delle operazioni di collaudo e nei casi di cui all'articolo 237, si provvede alla consegna dell'infrastruttura realizzata, o soggetta a lavori, fra il direttore dei lavori ed il comandante dell'ente o suo delegato.
2. La consegna e' formalizzata in un verbale di consegna da sottoporre successivamente al visto del capo dell'organo esecutivo del Genio competente.
3. Il verbale di consegna contiene la descrizione delle opere in fase di consegna, con esplicitazione dei criteri di uso. Al verbale sono allegate tutte le plarimetrie atte ad individuare la geometria delle opere realizzate, nonche', ove previsto, tutti gli schemi degli impianti con esplicitazione dei criteri di funzionamento, delle modalita' di gestione e del piano di manutenzione dell'opera.
 
Art. 256.
Responsabilita' del consegnatario

1. Con la consegna delle opere, di cui all'articolo 255, il comandante dell'ente diventa responsabile per la conservazione.
2. Il comandante dell'ente puo' fare eseguire sull'infrastruttura esclusivamente le manutenzioni di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a), b) e c), e non puo' procedere a nessuna trasformazione e modifica dell'architettura, interna ed esterna, dell'immobile e degli impianti installati. La manutenzione consentita e' mirata alla sola sostituzione di componenti e di parti deteriorate.
3. Le esigenze di trasformazione e modifica delle infrastrutture sono rappresentate agli enti programmatori, per le determinazioni di inserimento nella programmazione triennale.
 
Art. 257.
Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente regolamento per i lavori del Genio militare;
b) il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, concernente condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare;
c) il regio decreto 17 marzo 1932, n. 367, concernente capitolato generale tecnico per l'eseguimento dei lavori del Genio militare;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, concernente il regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa.



Note all'art. 257:
- Per il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, si veda
in note alle premesse.
- Il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366 (Condizioni
generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile
1932.
- Il regio decreto 17 marzo 1932, n. 367 (Capitolato
generale d'appalto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 26 aprile 1932.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
5 dicembre 1983, n. 939, si veda in note alle premesse.



 
Art. 258.
Disposizioni transitorie

1. Le norme che disciplinano i compiti dei dipendenti dell'Amministrazione, comunque interessati all'esecuzione dei lavori, sono di immediata applicazione.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto, si applicano, ai contratti stipulati, successivamente alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalita' di svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati, successivamente alla loro data di entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 349
 
Allegato A
(previsto dall'art. 101, comma 1, lettera b), numero 3)

----> Vedere allegato a pag. 70 <----
 
Allegato B
(previsto dall'art. 101, comma 1, lettera b), numero 3)

----> Vedere allegato da pag. 71 a pag. 72 <----
 
Allegato C
(previsto dall'art. 119, comma 11)

MODELLI DI BANDI DI GARA E DI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

Preinformazione

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono telex e telefax dell'Ente appaltante.
2. a) Luogo di esecuzione;
2. b) natura ed entita' dei lavori e, se l'opera e' suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera;
2. c) se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori previsti.
3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;
3. b) se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori;
3. c) se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori.
4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia.
5. Altre informazioni.
6. Data di spedizione dell'avviso.
7. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
8. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
 
Allegato D
(previsto dall'art. 119, comma 11)

PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'Ente appaltante.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
3. b) forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di esecuzione;
3. b) natura ed entita' dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima dei calendario entro i quali tale opzioni possono essere esercitate;
3. c) se l'opera o l'appalto e' suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilita' di presentare offerte per uno, per piu' o per l'insieme dei lotti;
3. d) indicazioni relative alla finalita' dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari;
3. b) eventualmente, importo e modalita' di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.
6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
3. b) indirizzo cui devono essere trasmesse;
3. c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
3. b) data, ora e luogo di tale apertura.
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
9. Modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimento alle disposizioni in materia.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare:
a) periodo di tempo durante il quale l'offerente e' vincolato dalla propria offerta;
b) criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi del prezzo piu' basso sono menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri;
c) eventuale divieto di varianti;
d) altre informazioni;
e) data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee o menzione della sua mancata pubblicazione;
f) data di spedizione del bando di gara;
g) data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee;
h) eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo.
 
Allegato E
(previsto dall'art. 119, comma 11)

PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e teletax dell'Ente appaltante.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
3. b) eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
3. c) forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di esecuzione;
3. b) natura ed entita' dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate;
3. c) se l'opera o l'appalto e' suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilita' di presentare offerte per uno, per piu' o per l'insieme dei lotti;
3. d) indicazioni relative alla finalita' dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione;
3. b) indirizzo cui devono essere trasmesse;
3. c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
9. Modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle disposizioni in materia.
10. Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori, nonche' le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve soddisfare.
11. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto qualora non figurino nell'invito a presentare offerte.
12. Eventuale divieto di varianti.
13. Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
15. Data di spedizione del bando di gara.
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
17. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
 
Allegato F
(previsto dall'art. 119, comma 11)

PROCEDURE NEGOZIATE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
3. b) eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
3. c) forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di esecuzione;
3. b) natura ed entita' dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate;
3. c) se l'opera o l'appalto e' suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilita' di presentare offerte per uno, per piu' o per l'insieme dei lotti;
3. d) indicazioni relative alla finalita' dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione;
3. b) indirizzo cui devono essere trasmesse;
3. c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
8. Modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
9. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonche' informazioni e formalita' necessarie per la valutazione delle capacita' minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere.
10. Eventuale divieto di varianti.
11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori gia' prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.
12. Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
13. Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
15. Data di spedizione del bando di gara.
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
17. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
 
Allegato G
(previsto dall'art. 119, comma 11)

APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura.
3. Data di aggiudicazione dell'appalto.
4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
7. Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera costruita.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui e' stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi.
11. Altre informazioni.
12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
13. Data di spedizione del presente avviso.
14. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
 
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