Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2005 |
Interventi urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza delle grandi dighe della regione Basilicata. (Ordinanza n. 3461). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 , n. 401; Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»; Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005, recante: «Estensione alla diga di Muro Lucano (Basilicata) dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria)»; Vista la nota del Registro italiano dighe del 18 agosto 2004 nella quale si individuano le dighe per le quali sono ricorrenti i requisiti previsti dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, per la relativa messa in sicurezza; Vista la nota del Registro italiano dighe prot. n. 388, del 20 gennaio 2005; Vista la nota del Registro italiano dighe prot. n. 4994, del 31 maggio 2005; Vista la nota del Registro italiano dighe n. 4256, del 5 maggio 2005, inerente alla possibilita' di stipulare apposite polizze assicurative; Ritenuto, pertanto, che per la diga di Muro Lucano sono ricorrenti i requisiti di legge per provvedere all'emanazione di ordinanze di protezione civile al fine di procedere alla messa in sicurezza del predetto invaso; Acquisita l'intesa della regione Basilicata con nota del 26 luglio 2005, pervenuta in data 8 agosto 2005; Ravvisata, quindi, la necessita' di disporre l'attuazione di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto; Su proposta del Registro italiano dighe; Dispone:
Art. 1.
1. Il direttore del settore infrastrutture del servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Puglia - Basilicata e' nominato commissario delegato per la messa in sicurezza della diga di Muro Lucano (comune di Muro Lucano) e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, degli interventi di messa in sicurezza della predetta diga, anche tramite la eventuale dismissione definitiva mediante demolizione, anche parziale, dell'opera di sbarramento, purche' risulti comunque garantita la sicurezza del sito. Per le medesime finalita' il commissario delegato dispone per l'appalto e per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, nonche' per la direzione dei lavori e per la loro collaudazione. 2. Per consentire l'utilizzo della risorsa idrica il commissario delegato valutera', nell'ambito della progettazione preliminare, la possibilita' di effettuare interventi di recupero delle dighe di cui al comma 1. 3. Il commissario delegato, qualora non abbia disposto per la dismissione delle dighe, consegna le opere al soggetto richiedente la concessione; ovvero qualora si proceda alla dismissione definitiva delle opere, alla consegna di quelle residuali all'autorita' competente per l'asta fluviale. 4. Le determinazioni commissariali necessarie per la realizzazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza sono adottate previa acquisizione del parere tecnico di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge, convertito n. 79/2004 secondo le modalita' previste dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 5. Per la realizzazione degli indifferibili ed urgenti interventi di messa in sicurezza della diga di cui al comma 1 del presente articolo, il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. |
| Art. 2.
1. Il commissario delegato predispone, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un cronoprogramma delle attivita' da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzato su base mensile. Tale cronoprogramma sara' trasmesso al comitato di alta sorveglianza istituito dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, al Registro italiano dighe ed al Dipartimento della protezione civile. 2. Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna attivita' prevista nel cronoprogramma, il commissario delegato comunica al comitato di alta sorveglianza ed al Registro italiano dighe lo stato di avanzamento del programma, evidenziando e giustificando gli eventuali scostamenti, nonche' indicando le misure che saranno adottate dal commissario medesimo per ricondurre la realizzazione degli interventi nei tempi stabiliti dal cronoprogramma di cui al comma 1. |
| Art. 3.
1. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale delle strutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Puglia - Basilicata - Settore infrastrutture. Il commissario delegato puo', qualora ritenuto necessario per la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, affidare la progettazione degli interventi all'esterno anche avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui al successivo art. 4. 2. Per gli interventi di messa in sicurezza il commissario delegato nomina un responsabile del procedimento da individuarsi nell'ambito del Servizio integrato infrastrutture e trasporti di cui al precedente comma 1 al quale, nell'ambito della vigenza temporale dello stato di emergenza, e' riconosciuto un compenso forfettario annuo lordo pari al trenta per cento dell'indennita' di posizione in godimento. Il commissario delegato, nell'ambito delle iniziative intraprese per la messa in sicurezza delle dighe di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi di un numero massimo di due unita' di personale prescelte nell'ambito del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Puglia - Basilicata, a cui potranno essere corrisposti compensi per lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al personale della struttura commissariale sono, inoltre, corrisposti i rimborsi per le spese di missione, nonche' il rimborso degli oneri per l'utilizzo del mezzo proprio previa espressa autorizzazione commissariale. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato puo', altresi', stipulare fino ad un massimo di 1 contratti di consulenza, per un importo massimo fino a complessivi euro 20.000, con esperti aventi comprovata esperienza e professionalita' nelle materie attinenti agli interventi di cui alla presente ordinanza. 3. Il Presidente del registro italiano dighe con proprio provvedimento individua, nell'ambito dell'Ufficio periferico territorialmente competente, il personale preposto alle attivita' di istruttoria per l'approvazione tecnica dei progetti e del monitoraggio degli interventi in fase di esecuzione di cui alla presente ordinanza fino ad un massimo di due unita'. Al predetto personale, qualora titolare di qualifica dirigenziale, sara' corrisposto un compenso forfettario annuo pari al 30% dell'indennita' di posizione in godimento, altresi' il personale non dirigenziale potra' essere autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili-procapite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al personale dirigenziale e non dirigenziale inviato in missione ed espressamente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio saranno corrisposti i relativi rimborsi di legge. 4. Con le medesime modalita' il Presidente del registro italiano dighe individua fino ad un massimo di una unita' di personale dirigenziale e fino ad un massimo di due unita' di personale non dirigenziale da impiegarsi nello svolgimento delle attivita' tecniche ed amministrative degli uffici della sede centrale del medesimo Registro italiano dighe connesse con l'approvazione dei progetti degli interventi di cui alla presente ordinanza ai quali sara' corrisposto il trattamento economico previsto dal precedente comma 3. 5. In ragione dei compiti affidati al commissario delegato di cui alla presente ordinanza, nominato per la messa in sicurezza delle grandi dighe ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' corrisposta al medesimo commissario - Direttore del Settore infrastrutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti, una indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al venti per cento del trattamento economico in godimento. |
| Art. 4.
1. Per il compimento nei termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f), art. 378; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119; regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 218, 244 e 345; decreto-legge 27 giugno 1985 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1-ter e 1-quinquies; decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, art. 1; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10; decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, concernente i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi ai sensi dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37 e della direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario; leggi regionali strettamente connesse con l'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza. |
| Art. 5.
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato potra' utilizzare le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139. A tal fine e' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale di tesoreria sulla quale confluiranno le relative risorse finanziarie. |
| Art. 6.
1. In ragione della peculiarita' delle attribuzioni affidate al commissario delegato nominato per la messa in sicurezza delle grandi dighe di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, il medesimo commissario, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite, puo' estendere, in relazione alle funzioni dallo stesso commissario esercitate, le polizze assicurative per la responsabilita' civile stipulate per il personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 7.
1. Il dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 agosto 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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