Gazzetta n. 203 del 2005-09-01
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 26 luglio 2005, n. 172
Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, che prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possano essere modificate le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dallo stesso decreto legislativo, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera a);
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 2000, n. 78, che ha determinato la collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante "Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Considerato che l'organico del grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, stabilito in nove unita' dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 298 del 2000, comporta una riduzione dell'ambito di operativita' dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999;
Ravvisata l'esigenza di adeguare la dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata alle posizioni funzionali previste per tale grado;
Ritenuto di compensare i maggiori oneri connessi all'incremento della predetta dotazione organica riducendo la dotazione organica del grado di sottotenente del ruolo speciale, prevista dalla tabella 2 allegata al decreto legislativo n. 298 del 2000;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 maggio 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmessa con nota n. 8/29672 del 9 giugno 2005;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1. Modifica della dotazione organica del ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri

1. La dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, prevista dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' incrementata di una unita'.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000. Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera a):
«Art. 18 (Ordinamento). - 1. I Capi di Stato maggiore di Forza armata per l'esercizio delle relative attribuzioni:
a) dispongono dei rispettivi Stati maggiori retti da Sottocapi di Stato maggiore nominati con decreto del Ministro della difesa, udito il Capo di Stato maggiore della difesa e su indicazione del rispettivo Capo di Stato maggiore di Forza armata, scelti tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado non inferiore a maggiore generale per l'Esercito, ammiraglio di divisione per la Marina o generale di divisione aerea per l'Aeronautica. Gli stessi Stati maggiori, ordinati di massima in reparti ed uffici, retti rispettivamente da ufficiali generali od ammiragli e colonnelli o capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei vari settori di attivita';».
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2000. Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, lettera a):
«Art. 1 (Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri). - 1. Al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attivita' istituzionali, il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformita' con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettivita' nazionale nei casi di pubblica calamita', in conformita' con l'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonche', ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;
6) assistenza ai comandi e alle unita' militari impegnati in attivita' istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;».
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante «Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre 1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, v. nota alle premesse. Si riporta il testo della tabella 1:

«Tabella 1

----> Vedere tabella a pag. 5 <----



Art. 2. Modifica della dotazione organica del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri

1. La dotazione organica del grado di sottotenente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, prevista dalla tabella 2 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' ridotta di quattro unita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 luglio 2005

Il Ministro della difesa
Martino

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2005

Ministeri istituzionali, registro n. 10 Difesa, foglio n. 385



Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, v. nota alle premesse. Si riporta il testo della tabella 2:

«Tabella 2

----> Vedere tabella a pag. 6 <----