Gazzetta n. 209 del 2005-09-08 |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 28 luglio 2005, n. 180 |
Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa per i dipendenti del Ministero della difesa. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni, ed in particolare l'articolo 14 che indica le modalita' di riassegnazione al bilancio del Ministero della difesa delle somme trattenute a titolo di canone sulle competenze mensili dei concessionari; Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, 3 giugno 1989, concernente la disciplina della concessione degli alloggi di servizio al personale dell'Arma dei carabinieri; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare l'articolo 9, comma 4, il quale detta disposizioni in ordine alle finalita' degli introiti derivanti dai canoni degli alloggi di servizio delle Forze armate; Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale istituisce il fondo-casa per il personale del Ministero della difesa e, nel rideterminare nella misura complessiva del 50 per cento la quota parte degli introiti derivanti dai canoni da riassegnare al bilancio del Ministero della difesa, destina il 15 per cento di tale quota al fondo-casa. Lo stesso comma, altresi', prevede l'emanazione di un regolamento di gestione e di utilizzo del fondo da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari previo parere del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER); Visto l'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, il quale prevede che la menzionata quota complessiva del 50 per cento derivante all'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' destinata nella misura dell'85 per cento alla manutenzione degli alloggi di servizio e nella misura del 15 per cento al fondo-casa; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la delibera n. 16 del COCER, in data 26 febbraio 2004, con la quale e' stato espresso parere favorevole in ordine allo schema di regolamento, entro i termini previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione della rappresentanza militare; Udito il parere n. 1636/05 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 18 aprile 2005; Sentite le competenti Commissioni parlamentari le quali hanno espresso parere favorevole in data 5 luglio 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota protocollo n. 8/35696 del 12 luglio 2005);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Finalita' del fondo-casa 1. Il fondo-casa, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, e' volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprieta', ovvero la concessione di un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari gia' accesi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa ed in corso di ammortamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 18 agosto 1978, n. 497, recante «Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° settembre 1978, n. 245. Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge: «Art. 14. - Il canone e' trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato. Il 20 per cento dell'importo relativo e' riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi. L'80 per cento dello stesso importo e' riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi.». - La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» e' stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1993, n. 303. Si riporta il testo vigente dell'art. 9, comma 4, della legge: «4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.». - La legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e' stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 1994, n. 304. Si riporta il testo vigente dell'art. 43, comma 4, della legge: «4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'art. 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa, e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate.». - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», e' stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 dicembre 2000, n. 302. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Per l'art. 43, comma 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, vedi note alle premesse.
| Art. 2. Modalita' di finanziamento del fondo-casa 1. Il fondo-casa e' alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata al bilancio dell'Amministrazione medesima. | Art. 3. Gestione del fondo-casa 1. Gli introiti di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati presso la competente sezione della tesoreria provinciale la quale provvede alla loro riassegnazione sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa per la concessione dei mutui. 2. Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo gestito dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa. 3. La Direzione di amministrazione interforze, ai sensi dell'articolo 10, concede i mutui e trasferisce i relativi fondi all'istituto di credito individuato con apposito contratto di servizio da stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in esito ad una procedura ad evidenza pubblica, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti. 4. L'istituto di credito di cui al comma 3, con riferimento all'intero territorio nazionale, riscuote le rate di ammortamento dei mutui erogati che vengono versate su apposita contabilita' speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale restituisce le rate di ammortamento al Ministero della difesa per la rialimentazione del fondo sul capitolo di spesa di cui al comma 1. | Art. 4. Organi di gestione e funzioni 1. Il Segretariato generale del Ministero della difesa e direzione nazionale degli armamenti, di seguito definito Segretariato: a) coordina l'attivita' di gestione e di utilizzo del fondo-casa; b) verifica l'andamento del fondo-casa; c) determina il tasso d'interesse dei mutui dopo aver acquisito il parere del direttore generale del Dipartimento del Tesoro; d) accerta che le graduatorie, di cui al comma 2, e la gestione dei fondi siano realizzate in conformita' alle disposizioni del regolamento; e) presenta al termine dell'anno finanziario una relazione sullo stato del fondo-casa al Ministro della difesa. 2. Gli Stati maggiori di Forza armata formano distinte graduatorie, per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i volontari e per il personale civile, ai fini della concessione dei mutui, nei limiti delle disponibilita' derivate dalla percentuale degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti da ciascuna Forza armata e dalle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. Per la formazione delle graduatorie del personale civile, gli Stati maggiori di Forza armata acquisiscono il preventivo parere della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa. 3. La Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa provvede alla gestione dei fondi, nell'ambito delle direttive del Segretariato. 4. La Direzione di amministrazione interforze cura le funzioni amministrative: di concessione dei mutui agevolati; di esecuzione della spese relative al fondo-casa e di tenuta della contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 4, anche con riguardo alle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; di controllo sull'attivita' svolta dall'istituto di credito per applicazione delle clausole del contratto di servizi di cui all'articolo 10 del regolamento. 5. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, provvede annualmente alla ripartizione dell'ammontare complessivo del fondo per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti ed alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al rispettivo personale. | Art. 5. Concessione dei mutui al personale 1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 2, determinate con il procedimento definito nell'allegato A, possono essere concessi mutui individuali, di durata decennale, quindicennale o ventennale, al: a) personale militare appartenente alle Forze armate in servizio permanente ed al personale civile del Ministero della difesa; b) coniuge superstite, non legalmente separato, ne' divorziato, o ai figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attivita' di servizio, purche' titolari di pensione. 2. All'istituzione e al funzionamento della commissione, di cui all'allegato A, si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attivita' della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese. 3. La domanda di concessione del mutuo, conforme al modello in allegato B, e' presentata dagli interessati secondo le modalita' indicate nell'allegato A che costituisce con 1'allegato B parte integrante del regolamento. 4. Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano la domanda di concessione del mutuo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del congiunto. 5. La priorita' di accesso al mutuo e' determinata dalle graduatorie di cui al comma 1. 6. I mutui garantiti da ipoteca sono concessi dall'Amministrazione della difesa esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 1, con riferimento ad alloggi che rientrano nella proprieta' dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), fatta salva l'eventuale comunione dei beni tra i coniugi. 7. L'allegato B, di cui al comma 2, puo' essere modificato con provvedimento del Ministero della difesa. | Art. 6. Limite delle somme erogabili 1. L'importo massimo erogabile per ogni mutuo e' fissato in Euro 150.000. In ogni caso la somma massima mutuabile agli aventi diritto non puo' superare il 90 per cento del valore della casa in costruzione, determinato dal contratto stipulato con la ditta costruttrice, comprensivo del costo del terreno da edificare o il 75 per cento del valore dell'immobile da acquistare, ovvero dell'importo occorrente per estinguere i mutui ipotecari gia' accesi per l'acquisizione della prima casa ed in corso di ammortamento. 2. Con provvedimento del Segretario generale del Ministero della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, sentito lo Stato maggiore della difesa, possono essere concessi al personale mutui in deroga ai limiti di cui al comma 1, in relazione alla disponibilita' del fondo-casa e all'andamento del tasso di inflazione, nonche' a situazioni di particolare carico urbanistico di alcune aree metropolitane che creano un contesto di obiettivo innalzamento dei costi di acquisto delle abitazioni. | Art. 7. Esclusione dalla concessione del mutuo 1. Sono esclusi dalla concessione del mutuo: a) i soggetti che siano proprietari di un'abitazione o porzione di abitazione, in qualsiasi localita' del territorio nazionale, il cui valore, dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia superiore a 30.000 euro; b) i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare il coniuge convivente o un parente convivente proprietario, in qualsiasi localita' del territorio nazionale, di un'abitazione o porzione di abitazione con un valore superiore a quello di cui alla lettera a), determinato con identico parametro; c) previa valutazione dell'amministrazione, il personale che si trovi in aspettativa per motivi privati o che sia sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare dal servizio; d) i soggetti ai quali sono alienati gli alloggi di cui all'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Nota all'art. 7: - La legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e' stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003. Il testo dell'art. 26, comma 11-quater, e' il seguente: «11-quater. Con le modalita' ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, ne' classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni: a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253; b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento di titolari; c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.».
| Art. 8. Obblighi dei mutuatari 1. Non e' consentita la costituzione, da parte dei mutuatari di cui all'articolo 5, di diritti reali di usufrutto, uso od abitazione in favore di terzi sull'immobile per il quale e' stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso. 2. La violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo il recupero del capitale residuo. | Art. 9. Ammortamento dei mutui 1. Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile ed il loro valore e' costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'articolo 10. 2. La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari e' determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d'interesse e' fissato con provvedimento del Segretariato ed e' variato in relazione all'andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 3. Il mutuo puo' essere estinto anticipatamente ed e' esclusa l'applicazione di penalita' a carico del mutuatario. | Art. 10. Gestione attraverso un istituto di credito dei mutui concessi dall'Amministrazione della difesa 1. Il Ministero della difesa, per la gestione delle attivita' connesse ai mutui concessi dalla Direzione di amministrazione interforze, si avvale di un istituto di credito, con il quale e' stipulata apposita convenzione, con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, i cui contenuti generali sono definiti dal Segretariato. L'istituto, in apposita clausola del contratto, si impegna a restituire all'amministrazione i ratei di ammortamento anche se non riscossi. 2. Le spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario sono indicate nel contratto di cui al comma 1 e sono poste interamente a carico dei mutuatari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 luglio 2005 Il Ministro: Martino
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 15 | (Allegato A art. 5, comma 1)
MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI MUTUI 1. Commissioni per la formazione delle graduatorie. Gli Stati maggiori di Forza armata, al fine di definire le graduatorie per l'assegnazione dei mutui del fondo-casa: nominano annualmente nel mese di dicembre un'apposita commissione; designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria. Ogni commissione e' composta da: un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi corrispondenti; cinque membri titolari di cui: un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente; un militare appartenente al ruolo dei marescialli; un militare del ruolo dei sergenti; un volontario di truppa in servizio permanente; un dipendente civile segnalato dalla Direzione generale per il personale civile; un presidente sostituto e cinque membri sostituti. Un membro titolare svolge le funzioni di segretario. Dei componenti del personale militare, due devono far parte della rappresentanza militare. Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari quando questi siano temporaneamente indisponibili. Ai componenti delle commissioni non e' consentita la possibilita' di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui. Le commissioni sono convocate dal presidente per l'esame delle domande di concessione del mutuo, ai fini della formazione delle graduatorie. In tale circostanza le commissioni: esaminano tutte le domande di assegnazione di mutuo; deliberano in merito all'inclusione dei richiedenti nelle relative graduatorie o alla esclusione dalle stesse. 2. Modalita' per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione dei mutui. Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui: sono formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15 luglio, ed hanno validita' fino alla data di formazione delle graduatorie successive; comprendono i nominativi di coloro che hanno presentato domanda, correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse; indicano, per ciascun richiedente, il grado o la qualifica rivestititi, il cognome, il nome, il comando o l'ente di appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a base del calcolo, il punteggio finale conseguito ed eventuali note esplicative; comprendono in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per ciascuno di essi la relativa motivazione. Le graduatorie cosi' formate, approvate all'unanimita' e riportate a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi di Stato maggiore per l'approvazione e la successiva comunicazione da parte degli Stati maggiori di Forza armata agli organi ed enti interessati alla gestione ed erogazione dei mutui, nonche' agli alti Comandi periferici per la diffusione tra il personale. Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati maggiori di Forza armata. La posizione in graduatoria o l'esclusione dalla stessa, nonche' l'eventuale concessione del mutuo, vengono comunicate dagli Stati maggiori a ciascun richiedente. 3. Documenti e coefficienti per la definizione della graduatoria. Il richiedente, ai fini dell'inserimento nella graduatoria, presenta una domanda, come da modello in allegato B, compilata e corredata da: stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dei componenti il nucleo familiare, intendendosi come nucleo familiare, ai sensi del regolamento, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi; copia del documento matricolare da cui risultino l'anzianita' di servizio e i trasferimenti o gli imbarchi effettuati; documentazione comprovante il mutuo gia' concesso da terzi per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprieta', nel caso in cui la domanda sia presentata per l'estinzione dello stesso; attestazione in ordine all'inesistenza di una della cause di esclusione; eventuale documentazione sanitaria comprovante gravi invalidita' o inabilita' permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente. La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di dichiarazioni non conformi al vero, ferma restando ogni possibile conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente dalla facolta' di chiedere la concessione dei mutui agevolati. Per l'aggiornamento delle graduatorie, la documentazione dovra' essere rinnovata, ovvero integrata: ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi; all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi forniti; a richiesta delle commissioni. La cancellazione dei richiedenti dalle graduatorie e' determinata da: domanda in tal senso; rinuncia alla concessione del mutuo; mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta. Le graduatorie sono formate elencando i richiedenti in ordine crescente di punteggio, espresso con tre cifre decimali e calcolato in base alla seguente formula: R1+R2+R3+R4+U ------------- x H F+T+S
Si intende per: R1 - reddito annuo lordo; R2 - reddito annuo lordo della moglie; R3 - somma dei redditi annui lordi dei figli; R4 - somma dei redditi annui lordi di altri familiari; U - numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per i quali il richiedente ha utilizzato un alloggio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI ed ASC) o ex INCIS/militare; F - numero dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso il richiedente; T - numero dei trasferimenti o degli imbarchi effettuati d'autorita' o a domanda, esclusa la prima assegnazione, che hanno comportato variazione del comune della sede di servizio; S - numero degli anni di servizio dalla data di arruolamento o di assunzione (approssimato all'unita); H - coefficiente relativo a gravi invalidita' o infermita' permanenti di uno o piu' componenti il nucleo familiare convivente. Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati ed acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, deliberano circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con invalidita' non inferiore al 75%. Esso e' pari a 0,8 per ogni invalido, ed e' pari a 1 in ogni altra ipotesi. In caso di parita', costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario: il maggior numero di familiari a carico; il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente. 4. Modalita' amministrative per la concessione e l'estinzione del mutuo. Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioe' la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di servizio e le rate di ammortamento dei mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa finalizzato alla concessione dei mutui del fondo-casa. L'ammontare del fondo viene ogni anno ripartito dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti ed alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. La ripartizione in ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al quale si riferiscono le graduatorie e' effettuata in proporzione alla effettiva consistenza numerica del personale utilizzatore degli alloggi di servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora nella formazione delle singole graduatorie per il secondo semestre non risultino assegnatari in numero sufficiente ad esaurire i fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in misura proporzionale, per soddisfare il personale iscritto nelle altre graduatorie. Per la gestione e l'erogazione del mutuo e' stipulata una convenzione con un istituto di credito che assicuri il servizio sull'intero territorio nazionale. L'utilizzo delle risorse e la concessione dei singoli mutui sono disposti dalla Direzione di amministrazione interforze che si avvale della collaborazione tecnica del suddetto Istituto. La direzione di amministrazione interforze esplica le seguenti funzioni: amministrativa, svolta in contabilita' speciale, per la tenuta dei conti delle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; di controllo sull'attivita' svolta dall'istituto di credito, in relazione alle clausole recate dalla convenzione. L'effettiva erogazione del finanziamento, e', peraltro, subordinata all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-legale esperita dall'istituto convenzionato. In particolare, detto istituto assicura: l'analisi finanziaria delle capacita' di rimborso del richiedente; la valutazione e l'acquisizione delle garanzie ipotecarie; la gestione amministrativa dei finanziamenti per l'intera loro durata; il versamento delle rate di ammortamento, indipendentemente dal regolare assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari, secondo la clausola cosiddetta del "non riscosso per riscosso"; il rendiconto contabile al Ministero della difesa delle operazioni svolte. L'istituto convenzionato puo' erogare mutui integrativi applicando il tasso di mercato. | (Allegato B art. 5, comma 2)
MODELLO DI DOMANDA Oggetto: Domanda di assegnazione di mutuo del fondo-casa per (a).... (b) Roma Il sottoscritto (c) .... nato a .... il ................ in servizio presso (d) ....tel. (e) ....... residente a .... in via/piazza .... n. ........ cod. fiscale .... chiede l'assegnazione di un mutuo del fondo-casa per (a) .... di Euro .............. (....) Dichiara in proposito: di aver preso visione del "Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa"; di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione, la concessione e l'estinzione di mutui gli obblighi connessi con la utenza; di conoscere la convenzione stipulata con l'istituto di credito per l'erogazione e l'estinzione del debito. Allo scopo fornisce i seguenti elementi di valutazione: 1. Reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente Euro ...., di cui (f): proprio Euro ...............................; della moglie Euro ..........................; dei figli Euro .............................; di altri familiari Euro ....................; 2. Utenza di alloggi di servizio (esclusi APP, SLI e ASC):
===================================================================== Localitŕ Tipo di Data Data di rilascio alloggio (g) di assegnazione --------------------------------------------------------------------- ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
3. Composizione del nucleo familiare convivente (h):
===================================================================== Cognome Nome Data di Relazione A carico codice nascita di parentela (si / no) fiscale --------------------------------------------------------------------- ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
per un totale di ........... componenti, compreso il richiedente; 4. Numero dei trasferimenti o imbarchi: ....; 5. Anzianita' di servizio: anni .... mesi ....; 6. Numero dei componenti il nucleo familiare con invalidita' permanenti (i); 7. Il richiedente, il coniuge convivente o altro componente il nucleo familiare (1): non e' proprietario nel territorio nazionale di un alloggio privato, per cui richiede il mutuo per acquisto o costruzione in localita' .... (prov. .....); e' proprietario nel territorio nazionale di un alloggio o porzione di alloggio privato, il cui valore dichiarato, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia inferiore a 30.000 euro; e' proprietario nel territorio nazionale di un unico alloggio privato in localita' .... (prov. .....), per cui richiede il mutuo per estinguere altro mutuo gia' contratto ad esso relativo. 8. Varie: allegati (1): stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva; n. ... dichiarazioni dei redditi dei componenti il nucleo familiare convivente; documentazione comprovante anzianita' di servizio e trasferimenti o imbarchi; documentazione comprovante il mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprieta'; documentazione sanitaria comprovante invalidita' permanenti; altro: .... Localita' ................. Data ..................... Firma del richiedente
(a) motivazione della richiesta di mutuo (acquisto, acquisto con ristrutturazione, costruzione, estinzione mutuo); (b) Stato Maggiore di Forza armata/Direzione generale per il personale civile; (c) grado o qualifica, cognome e nome; (d) Comando/Ente presso il quale e' effettivo il richiedente; (e) numero telefonico militare e/o civile del richiedente; (f) indicare nei vari alinea l'entita' dei redditi lordi annui e allegare, per ciascun componente del nucleo familiare, copia dei modelli utilizzati per la piu' recente dichiarazione dei redditi; (g) specificare se demaniale (ASIR, ASGC, ASI, AST) o IACP/militare (ex INCIS); (h) elencare nell'ordine: moglie, figli e altri familiari. In caso di variazioni del nucleo familiare successive alla presentazione della domanda, il richiedente e' tenuto a darne tempestiva comunicazione; (i) ai fini della graduatoria e' valido un coefficiente di' inabilita' non inferiore al 75%; (l) depennare le voci che non interessano. |
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