Gazzetta n. 210 del 2005-09-09
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 17 giugno 2005
Delega al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora per l'adempimento di alcune funzioni istituzionali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2005, con il quale l'on. Giovanni Alemanno e' stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 2005, con il quale, l'on. Paolo Scarpa Bonazza Buora e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;
Ritenuta l'opportunita' di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:
a) gli atti di rilevanza politica, amministrativa ed economica;
b) gli atti normativi e regolamentari;
c) le circolari contenenti direttive generali;
d) le risposte a quesiti su questioni di principio;
e) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
f) i rapporti con gli Organi costituzionali o ausiliari del Governo;
g) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;
h) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sopranazionali;
i) i provvedimenti interministeriali;
j) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;
k) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;
l) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
m) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti, e societa' sottoposti alla vigilanza del Ministero;
n) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;
o) gli accordi e le partecipazioni interprofessionali;
p) ogni altro atto o provvedimento per il quale un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega.
2. Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, nel rispetto delle direttive del Ministro sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le questioni attinenti:
a) il settore bieticolo-saccarifero e le commodities agricole vegetali;
b) l'agricoltura di montagna con la conseguente partecipazione al Comitato di coordinamento interministeriale per le politiche della montagna;
c) le infrastrutture a fini irrigui;
d) l'utilizzazione del patrimonio fondiario pubblico ai fini dell'agricoltura;
e) la disciplina generale e il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
f) i mezzi tecnici di produzione.
2. Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresi' delegate:
a) la partecipazione ai lavori parlamentari, secondo modalita' indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;
b) la partecipazione su delega di volta in volta in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.
3. Per le questioni di rilievo politico e di importanza amministrativa ed economica nonche' per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovra' essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro.
4. Il Ministro provvede inoltre a delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.
Art. 3.
1. Gli atti destinati alla firma del Sottosegretario di Stato debbono essere inviati al Gabinetto del Ministro che ne curera' l'inoltro al Sottosegretario medesimo.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2005

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 367