Gazzetta n. 211 del 2005-09-10
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Riconoscimento dell'idoneita', alla ditta «Anadiag Italia S.r.l.», in Tortona, per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39554/B del 20 maggio 2005 la ditta «Anadiag Italia S.r.l.», con sede legale in Tortona (Alessandria), fraz. Rivalta Scrivia - strada Savonesa n. 9, e' stata riconosciuta idonea a proseguire per altri sei mesi, a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presene decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
colture arboree;
colture erbacee;
colture orticole;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
patologia vegetale.
Detto riconoscimento ufficiale, che ha validita' per sei mesi a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:
valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2, del decreto legislativo n. 194/1995);
definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3, del decreto legislativo n. 194/1995);
determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1, del decreto legislativo n. 194/1995);
valutazione di dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5, del decreto legislativo n. 194/1995);
individuazione dei tempi di carenza per impieghi in preraccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6, del decreto legislativo n. 194/1995);
altre prove: accumulazione, disseminazione nei suoli e nelle acque.