Gazzetta n. 212 del 2005-09-12
DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182
Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi a sostegno del comparto agricolo, con particolare riferimento alle problematiche del settore vitivinicolo, e per contrastare i fenomeni speculativi sui prezzi al consumo, nonche' misure di potenziamento dell'operativita' dell'AGEA per l'attuazione della politica agricola comune e per l'utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'operativita' dell'Ente irriguo Umbro-Toscano e di garantire le celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle attivita' produttive, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Interventi urgenti nel settore vitivinicolo

1. Ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il prodotto in attuazione di accordi con essi, sottoscritti dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Presidente della Giunta regionale interessata, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
2. Per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi di cui al comma 1, l'AGEA e' autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri, limiti e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, limitatamente all'anno 2005.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nella misura massima di 80,4 milioni di euro per il comma 1 e di 9,6 milioni di euro per il comma 2, per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni di euro.".
Art. 1-bis (1)
(( Interventi del commissario ad acta
ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi ))


(( 1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104: a) puo' stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a
erogare aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004
della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli
imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter,
del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un
importo massimo di 21 milioni di euro; b) puo' realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite
del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di
promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte
dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle
pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni
di euro. ))
Art. 1-ter (1)
(( Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud ))

(( 1. Nell'ambito delle disponibilita' esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.
2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilita' esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, opera anche attraverso specifiche convenzioni con: a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di
contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata; b) la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del
settore vitivinicolo; c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di
qualita' per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei
produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarita' delle
produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane. ))
Art. 1-quater (1)
(( Piani produttivi per i formaggi
a denominazione di origine protetta ))


(( 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualita' e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualita' delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonche' specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualita' del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, e' sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.
4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilita' di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.
6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.
7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Art. 1-quinquies (1)
(( Garanzie creditizie in agricoltura ))

(( 1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e' autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. Per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. ))
Art. 1-sexies (1)
(( Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue ))

(( 1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, gia' trasferita alle regioni interessate secondo la tabella A allegata al presente decreto, e' destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nonche' alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorita' sanitarie. ))
Art. 2
Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo
dei prezzi nelle filiere agroalimentari

1. Sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attivita' produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi. Gli esiti di tale attivita' istruttoria sono utilizzabili anche ai fini della programmazione della revisione degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 2-bis (1)
(( Disposizioni in materia di vendita
dei prodotti agricoli e agroalimentari ))


(( 1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attivita' di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata.
2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228". ))
Art. 3
Attuazione della politica agricola comune

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.
2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalita' riportate nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.
4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.
Art. 4. Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
«10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una societa' a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Art. 5
Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati

1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, e' autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalita' di utilita' sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato.
2. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con possibilita' di destinare le produzioni ritirate a finalita' di utilita' sociale".
3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le predette istituzioni pubbliche, nonche' le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali possono altresi' acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA e' autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.".
4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.
Art. 5-bis (1)
(( Proroga dei compiti dell'AGEA relativi
alla Convenzione sull'aiuto alimentare ))


(( 1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, e' differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Art. 6.
Ente irriguo Umbro-Toscano

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di cinque anni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura

1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e' autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attivita' connesse alle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro 2.276.000.
Art. 8. Modalita' di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche

1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali gia' assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.
Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 settembre 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli
Tabella A (1)
(articolo 1-sexies)
(( | | Indennizzi|
| | restrizione|
| Indennizzi| movimentazione| REGIONE | profilassi euro| euro| Totale euro --------------------------------------------------------------------- Lazio | 1.740.973,55| 0,00| 1.740.973,55 --------------------------------------------------------------------- Campania | 2.026.014,80| 0,00| 2.026.014,80 --------------------------------------------------------------------- Marche | 3.087,85| 5.457,30| 8.545,16 --------------------------------------------------------------------- Molise | 413.816,49| 0,00| 413.816,49 --------------------------------------------------------------------- Umbria | 59.151,06| 0,00| 59.151,06 --------------------------------------------------------------------- Toscana | 2.670.353,25| 10.031,12| 2.680.384,37 --------------------------------------------------------------------- Sardegna | 6.068.397,31| 0,00| 6.068.397,31 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo | 81.193,80| 82.422,91| 163.616,72 --------------------------------------------------------------------- Basilicata | 2.581.041,54| 0,00| 2.581.041,54 --------------------------------------------------------------------- Calabria | 432.264,94| 0,00| 432.264,94 --------------------------------------------------------------------- Puglia | 1.873.003,84| 0,00| 1.873.003,84 --------------------------------------------------------------------- Sicilia | 75.701,56| 0,00| 75.701,56 --------------------------------------------------------------------- Liguria | 0,00| 9.782,94| 9.782,94 --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna | 0,00| 617.305,72| 617.305,72 ---------------------------------------------------------------------
Totale generale| 18.025.000,00| 725.000,00|18.750.000,00 ))