Gazzetta n. 212 del 2005-09-12 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 24 agosto 2005 |
Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 agosto 2005. |
|
IL DIRETTORE della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro
Visti i decreti n. 83152 e n. 83159 del 27 luglio 2005, che hanno disposto per il 15 agosto 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trececentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 83152 e n. 83159 del 27 luglio 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2005; Decreta
Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2005 il prezzo medio ponderato e' risultato pari a 99,486 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 97,853 per i B.O.T. a trececentosessantacinque giorni. La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a Euro 15.407.035,00 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 novembre 2005; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2006, ammonta a Euro 107.346.380,00 per i titoli a trececentosessantacinque giorni con scadenza 15 agosto 2006. A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno. Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,549 ed a 99,236 per i B.O.T. a novantadue giorni, a 98,095 ed a 96,893 per i B.O.T. a trececentosessantacinque giorni. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 agosto 2005 Il direttore: Cannata |
|
|