Gazzetta n. 212 del 2005-09-12
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2005
Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
Visto l'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Acquisito il parere del tavolo agroalimentare di cui al predetto art. 20 del decreto legislativo n. 228/2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Decreta:

Art. 1.
Costituzione dei tavoli di filiera

1. Al fine di pervenire alla stipula delle intese di filiera di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2005, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in prima applicazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, richiede, per la costituzione dei tavoli di filiera, agli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro l'indicazione della rappresentanza di filiera a livello nazionale per le seguenti filiere:
a) ortofrutta;
b) bieticolo- saccarifero;
c) zootecnico;
d) vitivinicolo;
e) olivicolo;
f) cerealicolo (ivi compreso il riso);
g) tabacco;
h) lattiero-caseario.
2. Gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale di cui al comma 1, trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, le indicazioni della rappresentanza entro trenta giorni dalla richiesta ministeriale.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le composizioni dei tavoli di filiera; ai predetti tavoli partecipano due rappresentanti del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, due rappresentanti del Dipartimento delle politiche di sviluppo e tre rappresentati delle regioni, designati dal Comitato tecnico permanente per l'agricoltura nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2.
Stipula delle intese

1. Il tavolo di filiera predispone le proposte di intese di filiera da sottoporre al tavolo agroalimentare; a tal fine il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la proposta approvata dal tavolo di filiera.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di intesa da parte del tavolo di cui al comma 1, convoca il tavolo agroalimentare per la stipula dell'intesa di filiera.
3. L'intesa, sottoscritta con le modalita' di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2005, e' comunicata al Ministero delle politiche agricole e forestali il quale, dopo la verifica della compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale, cura la pubblicazione dell'intesa nella Gazzetta Ufficiale.
4. Nel caso in cui l'intesa di filiera comporti restrizioni della concorrenza, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2005, il Ministro delle politiche agricole e forestali, espletata la verifica della compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale, approva l'intesa con proprio decreto e cura la pubblicazione dell'intesa nella Gazzetta Ufficiale&d.;.
Art. 3.
Disposizioni transitorie

1. Le intese stipulate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono trasmesse al Ministero delle politiche agricole - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, per la compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale, il quale cura la pubblicazione dell'intesa nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le intese stipulate ai sensi del comma 1 che comportano restrizioni alla concorrenza, sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Roma, 5 agosto 2005

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta

Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno