Gazzetta n. 213 del 2005-09-13 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 agosto 2005 |
Disciplina dello speciale corso-concorso pubblico unitario, di cui all'articolo 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2000 relativo alla disciplina di funzionamento ed organizzazione della Scuola medesima, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2002 con il quale e' stato approvato il regolamento didattico e di ricerca, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 28, concernente l'accesso alla qualifica di dirigente nelle Pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, concernente la disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente; Visto l'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005), che prevede l'immissione in servizio, a decorrere dal 2006, di dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165/2001, con possibilita' di utilizzazione delle attivita' di cui all'art. 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente e di funzionario nel Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito denominato MEF) e nelle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane e del territorio (di seguito denominate Agenzie fiscali) attraverso lo speciale corso-concorso pubblico unitario bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze (di seguito denominata SSEF), in attuazione dell'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia, per le parti non incompatibili, alla disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. | Art. 2. Programmazione 1. I posti da dirigente e da funzionario di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinati e ripartiti annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi strategici da perseguire e delle disponibilita' nelle dotazioni organiche delle articolazioni del MEF e delle Agenzie fiscali. 2. Le diverse articolazioni dell'amministrazione economica e finanziaria comunicano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministro e al rettore il numero e la tipologia di posti che intendono coprire mediante lo speciale corso-concorso. 3. In sede di prima applicazione la determinazione e la ripartizione dei posti da mettere a concorso sono stabiliti in numero di dieci da dirigente e venti da funzionario. | Art. 3. Bando di concorso 1. Il concorso di cui all'art. 1 viene bandito annualmente, con provvedimento rettorale, dalla SSEF. 2. Il bando, sulla base delle necessita' professionali individuate nella fase di programmazione prevista dall'art. 2, contiene tra l'altro: a) i requisiti per la partecipazione. Tra i requisiti deve essere comunque previsto il possesso di una laurea specialistica (LS) o di un diploma di laurea (DL) in materie attinenti alle attivita' istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali e un voto minimo di conseguimento comunque non inferiore a 100/110; b) il numero dei posti destinati al corso-concorso, nonche' la relativa ripartizione tra posti da dirigente e posti da funzionario; c) i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame; d) le materie di esame; e) l'articolazione tra periodi di formazione in aula e periodi di formazione teorico-applicativa; f) i criteri e le modalita' con cui si svolgera' la valutazione continua. 3. Il bando, compatibilmente con le previsioni di legge, dovra' favorire la possibilita' di invio e di raccolta delle domande di partecipazione per via telematica e in formato digitale. 4. Il bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | Art. 4. Prove di esame 1. Gli esami per l'ammissione allo speciale corso-concorso pubblico unitario di formazione consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua inglese, ed in una prova orale. 2. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato, nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale, al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua inglese ad un livello avanzato e' prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in lingua inglese. Il bando potra' prevedere la possibilita' di sostenere, opzionalmente, l'esame di una seconda lingua straniera, scelta dal candidato, tra quelle indicate nel bando. Nel corso della prova orale e' accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche' la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 3. In sede di prima applicazione formeranno oggetto delle due prove scritte, diverse da quella sulla conoscenza della lingua inglese, le seguenti aree di materie: a) economia politica e politica economica con lineamenti di storia economica; b) scienza delle finanze e contabilita' pubblica; c) diritto pubblico generale e diritto amministrativo; d) diritto civile e diritto del lavoro; e) diritto internazionale e comunitario; f) diritto tributario; g) scienza e tecnica dell'organizzazione. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, sull'ordinamento e attribuzioni del MEF e delle Agenzie fiscali nonche', sulla conoscenza opzionale di una seconda lingua straniera, diversa dall'inglese, tra quella indicate nel bando di concorso. 4. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a sei volte il numero dei posti messi a concorso, puo' essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il bando di concorso stabilisce i criteri di superamento della prova preselettiva e il numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte. L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 5. La SSEF puo' stipulare convenzioni con primarie e qualificate Universita' e Centri di Alta formazione e ricerca, in particolare specializzate nella formazione continua e post-universitaria, cui affidare, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, lo svolgimento, anche in forma congiunta, delle attivita' relative alla selezione dei candidati, ivi compresi la predisposizione di eventuali test preselettivi, l'espletamento del concorso per l'ammissione al corso-concorso, la coprogettazione e realizzazione di moduli didattici del percorso formativo nonche' lo svolgimento degli esami finali. | Art. 5. Graduatoria 1. Allo speciale corso-concorso pubblico unitario sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'art. 2, comma 1, maggiorato del 30 per cento. 2. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 3. La graduatoria di merito e' predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati, costituito dalla media tra il voto della prova orale e il voto risultante dalla media dei voti di ciascuna delle tre prove scritte. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. 4. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del rettore della SSEF ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del MEF, e della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | Art. 6. Commissioni esaminatrici 1. La commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione allo speciale corso-concorso pubblico unitario e dell'esame finale di cui all'art. 9 sono nominate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del rettore della SSEF sulla base delle previsioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, concernente la disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente. 2. Le commissioni di esame per l'ammissione al corso-concorso e per l'esame finale dovranno essere composte con la presenza di almeno un professore ordinario della SSEF. 3. In caso di affidamento ai sensi dell'art. 4, comma 5 del presente decreto, il soggetto affidatario dovra' attenersi, oltre alle disposizioni del presente decreto e del bando, a quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni e n. 272/2004, nonche' alle altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di procedure di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. | Art. 7. Svolgimento dei corsi 1. Lo speciale corso-concorso pubblico unitario, della durata di 15 mesi, e' tenuto presso una o piu' sedi stabilite dalla SSEF. Esso e' articolato in periodi di formazione in aula e periodi di formazione teorico-applicativa. 2. La SSEF stabilisce, anche sulla base delle esigenze emerse in fase di programmazione, le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali e i piani di studio in funzione degli obiettivi formativi e professionali di volta in volta individuati. 3. I periodi di formazione teorico-applicativa dovranno prevedere: a) la formazione teorica sul funzionamento e sull'organizzazione delle strutture amministrative di destinazione e sulle relative materie di competenza; b) tirocini mirati presso le stesse strutture di destinazione. | Art. 8. Valutazione continua 1. Durante il corso gli allievi sono soggetti a valutazione continua diretta a verificare i livelli di preparazione sulle discipline trattate e ad accertare le attitudini di tipo manageriale con particolare riferimento alla capacita' di risoluzione di problematiche connesse all'esercizio della funzione dirigenziale. 2. La media dei voti delle prove della valutazione continua, non inferiore a settanta centesimi, da' accesso all'esame finale di cui al successivo art. 9. La graduatoria relativa agli esiti della valutazione continua e' approvata con decreto del rettore della SSEF. 3. Gli idonei all'esame finale conseguono il master di specializzazione di 2° livello, con riconoscimento di crediti formativi, nella misura prevista dall'ordinamento universitario, spendibili nell'ambito delle procedure concorsuali del MEF. 4. L'esito della valutazione continua, concorre, unitamente all'esito dell'esame finale di cui al successivo art. 9, alla valutazione finale con l'attribuzione del punteggio definitivo. | Art. 9. Esame finale 1. L'esame finale consiste in una prova scritta, composta da tre elaborati in forma sintetica sulle discipline oggetto del corso volte ad accertare la preparazione del candidato sotto il profilo teorico e applicativo-operativo, da svolgersi secondo le regole dei concorsi pubblici e comunque assicurando la non identificabilita' del candidato, e da una prova orale sui temi concernenti le discipline oggetto del corso. 2. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. La graduatoria di merito dell'esame finale e' predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati, determinato dalla media tra i voti della prova scritta e della prova orale. La graduatoria dell'esame finale e' approvata con decreto del rettore della SSEF. | Art. 10. Graduatoria finale 1. La graduatoria finale e' predisposta dalla commissione esaminatrice dell'esame finale calcolando la media tra il punteggio della valutazione continua di cui all'art. 8, comma 2, e il punteggio dell'esame finale. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. 2. Sulla base della graduatoria finale di merito sono individuati, secondo il numero dei posti messi a concorso dal bando, i vincitori che accedono alla qualifica di dirigente e quelli che accedono alla qualifica di funzionario. 3. La graduatoria finale, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' pubblicata nel bollettino ufficiale del MEF e della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | Art. 11. Trattamento economico 1. Agli allievi del corso, non dipendenti di amministrazioni pubbliche, la SSEF assegna una borsa di studio pari allo stipendio tabellare previsto per il personale inquadrato nell'area C2 del MEF, da corrispondersi con le modalita' stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi ed in relazione alla frequenza del corso. 2. Agli allievi del corso, dipendenti da Amministrazioni pubbliche, e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, durante lo svolgimento del corso-concorso, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione, nonche', a cura della SSEF, la differenza tra il trattamento in godimento e quello stabilito per gli allievi del corso di cui al comma 1. L'importo cosi' corrisposto sara' rimborsato dal Centro di responsabilita' del MEF o delle Agenzie fiscali di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. 3. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio la SSEF effettua le ritenute erariali previste per legge. | Art. 12. Trattamento giuridico 1. Il dipendente di Amministrazione pubblica ammesso a frequentare il corso e' collocato a disposizione della SSEF per la durata del corso e con il riconoscimento dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge. 2. I vincitori della graduatoria finale che accedono alla qualifica di dirigente vengono assunti a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del MEF ovvero delle Agenzie fiscali. Il periodo di prova decorre dalla data di conferimento del primo incarico. 3. I vincitori della graduatoria finale che accedono alla qualifica di funzionario vengono assunti a tempo indeterminato nell'area di inquadramento C, posizione economica C2, del MEF ovvero della corrispondente fascia delle Agenzie fiscali di destinazione. Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione in servizio. | Art. 13. Norme di comportamento 1. Gli ammessi a frequentare il corso che non si presentano entro dieci giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. 2. Con provvedimento della SSEF sono stabilite le norme che gli allievi sono tenuti ad osservare durante il corso e le conseguenti sanzioni che ne derivano in caso di inosservanza, nonche' il numero massimo di assenze consentite durante il corso.
Roma, 3 agosto 2005
Il Ministro: Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 242 |
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