Gazzetta n. 213 del 2005-09-13 |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 29 luglio 2005 |
Termini e modalita' di presentazione di proposte progettuali da parte di raggruppamenti di grandi imprese e piccole e medie imprese, con l'eventuale partecipazione di universita' ed enti pubblici di ricerca, relative ad attivita' di sviluppo precompetitivo finalizzate all'innovazione radicale di prodotto attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», ed in particolare l'art. 1, comma 354, che prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005; Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto-legge n. 35 del 2005 che, al comma 1, definisce prioritarie le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza attraverso il sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese; Visto il decreto 28 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro delle attivita' produttive che all'art. 2 prevede lo stanziamento di risorse pari a 360 milioni di euro e individua le procedure per l'attuazione dell'intervento attraverso la pubblicazione di un decreto per la presentazione di proposte progettuali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 recante la delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca, il quale pertanto ha tra i propri compiti l'esercizio delle funzioni nella materia dello sviluppo della Societa' dell'Informazione, nonche' delle connesse innovazioni per le imprese, con particolare riferimento allo sviluppo ed all'uso delle tecnologie digitali; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; Considerato che sono in corso di definizione le specifiche modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al richiamato art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Considerato che il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in data 31 maggio 2002, le «Linee guida per lo sviluppo della Societa' dell'Informazione nella legislatura», per la promozione di azioni finalizzate a favorire l'utilizzo delle tecnologie digitali al sistema delle imprese; Rilevata l'esigenza che siano tempestivamente attivate le procedure piu' idonee per l'efficace avvio degli interventi; Decretano: Art. 1. Finalita' dell'intervento 1. La finalita' dell'intervento di cui in premessa e' quella di promuovere la realizzazione di poli ad alto contenuto tecnologico che presentino potenzialita' di export sui mercati internazionali e di innovazione digitale di prodotto. 2. Per poli ad alto contenuto tecnologico si intendono raggruppamenti di grandi imprese e piccole e medie imprese, compresi i relativi centri di ricerca, eventualmente in raggruppamento anche con universita' ed enti pubblici di ricerca, non necessariamente territorialmente contigui che cooperino su progetti di sviluppo di nuovi prodotti il cui fattore di innovazione di prodotto e' rappresentato dalle tecnologie digitali. 3. I progetti di cui al comma 2, di seguito denominati come «progetti di cooperazione», perseguono l'obiettivo di rappresentare un potenziale di sviluppo a medio lungo termine e quello di fornire al polo ad alto contenuto tecnologico una visibilita' nazionale ed internazionale. 4. Con il presente decreto il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie invitano i poli ad alto contenuto tecnologico di cui al comma 2 a presentare progetti con le caratteristiche di cui al comma 3. A seguito dell'esame delle proposte pervenute, si procedera' all'apertura dello sportello, secondo le procedure previste dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, per programmi di sviluppo precompetitivo nei settori e territori ritenuti prioritari, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie previste all'art. 2 del decreto 28 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. | Art. 2. Obiettivi dei progetti 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, i soggetti di cui all'art. 3 del decreto 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presentano congiuntamente progetti relativi ad attivita' di sviluppo precompetitivo, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale e le attivita' connesse ai centri di ricerca, cosi' come definite dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, finalizzate all'innovazione radicale di prodotto attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali. 2. I soggetti che rappresentano i poli ad alto contenuto tecnologico di cui all'art. 1, comma 2, partecipano direttamente ai «progetti di cooperazione». 3. Il costo complessivo ammissibile di ciascun progetto, con durata non inferiore a 18 mesi e non superiore ai 48 mesi, deve essere non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore a 24,5 milioni di euro. | Art. 3. Requisiti dei progetti 1. Ciascun progetto e' predisposto sulla base dei seguenti elementi: a) sintesi della proposta progettuale che evidenzi, in particolare, i prodotti potenziali attesi, correlati al mercato di riferimento, i tempi di ingresso nel mercato stesso, i conseguenti effetti sulle quote di export e sull'occupazione attesa; b) gli obiettivi di breve-medio e di medio-lungo periodo che si intendono perseguire; c) la lista delle attivita' di progetto; d) i soggetti coinvolti, la loro localizzazione geografica, ed i rispettivi ruoli e risorse impiegate nelle attivita' di progetto; e) la struttura del polo ad alto contenuto tecnologico: in particolare dimensione delle imprese, eventuale organizzazione in filiera, tipologia di relazione tra i soggetti; f) il posizionamento internazionale che evidenzi la crescita nel mercato di riferimento ed i tempi di perseguimento, le zone di competenza concorrenti nel mondo, individuate per rapporto settore-tecnologia, stesso settore o stessa tecnologia; g) l'impegno dei singoli soggetti partecipanti in ciascuna delle attivita' ricomprese nel progetto; h) il costo del progetto, evidenziando altresi' il costo di ciascuna attivita' in esso ricompresa; i) il programma temporale complessivo del progetto, evidenziando altresi' lo sviluppo temporale delle singole attivita' in esso ricomprese; j) gli eventuali partenariati internazionali o nazionali, anche per attivita' di internazionalizzazione; k) le tecnologie digitali prevalenti ed il livello di maturita' di utilizzo delle stesse; l) le risorse umane coinvolte nel progetto e loro specializzazione. | Art. 4. Valutazione dei progetti 1. I progetti sono sottoposti alla valutazione della Commissione interministeriale di coordinamento cui all'art. 3 del decreto 28 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. 2. Sono valutati come prioritari i progetti ad uno stadio di sviluppo avanzato, con potenzialita' di crescita occupazionale qualificata su un arco temporale da due a cinque anni e con possibilita' di posizionamento competitivo sui mercati internazionali, i quali presentino un elevato numero e livello di qualificazione delle piccole e medie imprese aggregate, anche in termini di integrazione di filiera a livello locale, nazionale o internazionale, nonche' la partecipazione di universita' e enti pubblici di ricerca. 3. Al fine di procedere all'apertura dello sportello, secondo le procedure previste dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, per programmi di sviluppo precompetitivo nei settori e territori ritenuti prioritari, il Ministro delle attivita' produttive, sulla base dell'esame, da parte della Commissione di cui al comma 1, delle proposte pervenute, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2 della legge n. 46 del 1982, integrato ai sensi dell'art. 4 del decreto 28 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, emana, entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle proposte progettuali di cui al successivo art. 5, il relativo decreto. | Art. 5. Modalita' di presentazione delle proposte progettuali 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, propongono il «progetto di cooperazione», da redigere utilizzando la modulistica il cui fac-simile e' riportato nell'allegato 1, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Al modulo di presentazione della proposta deve essere allegata la scheda tecnica redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2. Le pagine del modulo e della scheda tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro del soggetto capofila; sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Il suddetto modulo deve essere firmato dai legali rappresentanti di tutti i soggetti proponenti, i quali designano uno dei soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero delle attivita' produttive. La proposta, in bollo e completa dei relativi allegati, deve essere presentata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio C1, via Giorgione, 2/b - 00147 Roma, a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti. Le proposte presentate fuori dai termini non saranno prese in considerazione. 3. Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei documenti, comunicati dai soggetti proponenti dopo la scadenza dei termini di presentazione di cui al precedente comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2005 Il Ministro delle attivitą produttive Scajola Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 7 | Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 42 a pag. 48 della G.U. <---- | Allegato 2
----> Vedere Allegato da pag. 49 a pag. 50 della G.U. <---- |
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